Primi chiarimenti decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 - Maggiorazione dell’agevolazione ACE per le società quotate, trasformazione delle eccedenze IRES in credito d’imposta IRAP ed ulteriori chiarimenti sulla disciplina antielusiva speciale
Primi chiarimenti decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 - Maggiorazione dell’agevolazione ACE per le società quotate, trasformazione delle eccedenze IRES in credito d’imposta IRAP ed ulteriori chiarimenti sulla disciplina antielusiva speciale - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 21/E
Direzione Centrale Normativa
______________
Roma, 3 giugno 2015
OGGETTO: Primi chiarimenti decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 -
Maggiorazione dell’agevolazione ACE per le società quotate,
trasformazione delle eccedenze IRES in credito d’imposta IRAP ed
ulteriori chiarimenti sulla disciplina antielusiva speciale
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INDICE
Premessa ................................................................................................................................ 4
Prima parte ........................................................................................................................... 5
1 Incremento del 40% della base ACE per le società quotate ..................................... 5
2 Conversione dell’eccedenza ACE in credito di imposta ai fini IRAP. ..................... 9
2.1 Modalità di fruizione ................................................................................................. 10
2.2 Modalità di determinazione del credito d’imposta .................................................... 12
2.3 Decorrenza della trasformazione e dell’utilizzo ........................................................ 16
2.4 Regime di consolidato fiscale .................................................................................... 17
2.5 Regime di trasparenza fiscale .................................................................................... 18
Seconda parte ...................................................................................................................... 20
3 Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina antielusiva ...................................... 20
3.1 Il requisito della preventività degli interpelli disapplicativi dell’agevolazione ACE 21
3.2 Ambito di applicazione della disciplina antielusiva speciale di cui all’articolo 10 del
Decreto ACE......................................................................................................................... 22
3.3 Procedimento di analisi per la disapplicazione in presenza di incremento dell’ACE
derivante solo da utili accantonati a riserva.......................................................................... 24
3.4 Coesistenza di più operazioni del gruppo α e disapplicazione .................................. 26
3.5 Perdita del rapporto di controllo prima della fine del periodo d’imposta in cui si
determina l’agevolazione ACE ............................................................................................. 28
3.6 Sterilizzazione in ipotesi di acquisto di partecipazione di controllo mediante
corrispettivo in natura ........................................................................................................... 29
3.7 Incremento dei crediti da finanziamento per i soggetti che svolgono attività diverse
da quella bancaria e finanziaria: il deposito irregolare ......................................................... 30
3.8 Ambito di applicazione delle disposizioni antielusive relative ai conferimenti
provenienti da soggetti non residenti in Italia ...................................................................... 32
3
3.9 Conferimenti provenienti da soggetti non residenti a favore di società le cui azioni
sono negoziate sul mercato ................................................................................................... 46
3.10 Conferimenti provenienti da soggetti non residenti: gestione delle istanze di
disapplicazione ..................................................................................................................... 47
3.11 Ulteriori fattispecie considerate elusive .................................................................... 53
3.12 Rinuncia ai crediti soggetti ITA gaap ........................................................................ 60
3.13 Riserve da rivalutazione ............................................................................................ 62
3.14 Applicazione della disciplina alle stabili organizzazioni .......................................... 63
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Premessa
L’articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge,
con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 -
rubricato “Aiuto alla crescita economica” (di seguito, “agevolazione ACE”) - ha
introdotto un incentivo fiscale alla capitalizzazione delle imprese che si finanziano
con capitale di rischio mediante la previsione della deducibilità dal reddito
complessivo netto dichiarato di un importo corrispondente al c.d. rendimento
nozionale del nuovo capitale proprio immesso nell’impresa a partire dal primo
gennaio 2011 (per le imprese con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).
L’articolo 1, comma 137, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito,
“legge di stabilità 2014”) ha incrementato la quota di rendimento nozionale del
nuovo capitale proprio deducibile dal reddito imponibile portandola dal 3 per cento
al 4 per cento per il periodo d’imposta 2014, al 4,5 per cento per il 2015 ed al 4,75
per cento a partire dal 2016; demandando, inoltre, la fissazione della medesima
percentuale ad appositi decreti ministeriali a far data dal periodo d’imposta
successivo al 2016.
Come chiarito nella circolare n. 12/E del 2014, l’agevolazione ACE opera
dopo aver determinato il reddito complessivo netto che risulta già ridotto di
eventuali perdite pregresse e, laddove l’importo del rendimento nozionale superi il
reddito complessivo netto, l’eccedenza può essere riportata nei periodi d’imposta
successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale.
In tale contesto normativo il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (di seguito
“decreto crescita e competitività”), convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, ha rafforzato l’ACE prevedendo, da un lato, la maggiorazione
del 40% della variazione in aumento del capitale proprio per le società quotate e,
dall’altro, la facoltà - sia per i soggetti IRES che per i soggetti IRPEF - di convertire
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le eccedenze ACE non utilizzate nell’anno in un credito d’imposta fruibile per il
versamento dell’IRAP, da utilizzare in quote costanti per cinque periodi d’imposta.
Con la presente circolare si forniscono precisazioni in merito alle modifiche
apportate con il predetto decreto crescita e competitività e si chiariscono dubbi
interpretativi emersi da fattispecie oggetto di richieste pervenute in questi primi anni
di applicazione della disciplina agevolativa.
Prima parte
1 Incremento del 40% della base ACE per le società quotate
Il comma 1, lettera a), dell’articolo 19 del decreto crescita e competitività ha
modificato la disciplina dell’aiuto alla crescita economica (ACE), inserendo il
comma 2-bis all’interno dell’articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011 [di seguito,
“Decreto Monti”]. In particolare, “per le società le cui azioni sono quotate in
mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri
della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di
ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del
capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio
precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d’imposta è incrementata del 40 per
cento.”
Con riferimento a tale regime agevolativo, il legislatore ha previsto
esplicitamente l’applicazione della cosiddetta clausola di standstill, di cui
all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea,
subordinando l’efficacia della disposizione all’acquisizione dell’autorizzazione della
Commissione europea, richiesta dal Ministero dello Sviluppo Economico. Essa si
applicherà, quindi, agli incrementi effettuati successivamente alla data di entrata in
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vigore della disposizione in esame, compatibilmente con gli esiti dell’iter della
predetta autorizzazione.
La nuova agevolazione consiste in una maggiorazione della variazione in
aumento del capitale proprio per le società ammesse a quotazione le cui azioni sono
negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati
membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo.
In particolare, il predetto ambito soggettivo è ulteriormente specificato nel
comma 2 del citato articolo 19 del decreto crescita e competitività con il quale si
subordina l’accesso all’agevolazione maggiorata ai soggetti per i quali l’ammissione
alla quotazione e la negoziazione dei propri strumenti finanziari avvenga in data
successiva a quella di entrata in vigore del predetto decreto, vale a dire il 25 giugno
2014 (nel presupposto che tale decorrenza risulti compatibile con i risultati dell’iter
dell’autorizzazione della Commissione europea prima citata).
In sintesi, quindi, il primo periodo d’imposta in cui può essere applicata
l’agevolazione maggiorata, in presenza dei requisiti, è costituito da quello in corso al
31 dicembre 2014 (nel presupposto che tale decorrenza risulti compatibile con i
risultati dell’iter dell’autorizzazione della Commissione europea prima citata). La
disciplina agevolativa continua ad applicarsi per i due periodi d’imposta successivi
e, come espressamente indicato dalla norma, a partire dal quarto periodo d’imposta
“la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto del
suddetto incremento.”
Per determinare l’ammontare della maggiorazione la norma, come già
riportato, fa riferimento alla “variazione in aumento del capitale proprio rispetto a
quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso“. Si
tratta di una formulazione che riprende quella utilizzata nell’articolo 5 del decreto
ministeriale 14 marzo 2012 (di seguito, “Decreto ACE”), secondo cui la “variazione
in aumento del capitale proprio” è costituita dalla somma algebrica degli elementi
positivi (conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserve disponibili) e
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negativi (distribuzioni di patrimonio a qualsiasi titolo) dettagliati nei commi 2 e 3
del medesimo articolo 5.
Il rinvio all’articolo 5 comporta, inoltre, l’applicazione del comma 4 per la
parte in cui sono individuati i momenti in cui le variazioni positive di capitale
proprio assumono rilievo ai fini della disciplina agevolativa. In particolare,
considerata la decorrenza dell’agevolazione in commento, per quanto concerne i
conferimenti si ritiene che rientrino nel calcolo della maggiorazione solo quelli i cui
versamenti sono avvenuti in data successiva al 25 giugno 2014 (nel presupposto che
tale decorrenza risulti compatibile con i risultati dell’iter dell’autorizzazione della
Commissione europea prima citata). Va da se che tali conferimenti dovranno essere
ragguagliati tenendo conto del periodo che intercorre tra la data del versamento in
denaro e la chiusura dell’esercizio. Coerentemente rientrano nel medesimo calcolo
solo gli accantonamenti di utili a riserve disponibili deliberati a partire dalla
medesima data.
Dopo aver determinato la variazione di capitale proprio, tenendo conto della
maggiorazione come di seguito si descriverà nel dettaglio, la stessa dovrà essere,
eventualmente, ridotta in applicazione:
dell’articolo 10 del decreto ACE, qualora si siano realizzate operazioni
attratte nell’ambito di applicazione della disciplina antielusiva speciale;
dell’articolo 11 del decreto ACE, in ipotesi di incapienza del patrimonio netto
di periodo.
Tale ultima conclusione trova conferma nella relazione illustrativa, nel cui
testo si ribadisce che la verifica del limite del patrimonio netto deve essere effettuata
in raffronto alla variazione in aumento del capitale proprio, inclusa la maggiorazione
calcolata per i periodi d’imposta agevolabili.
Si rammenta che le espansioni della base ACE derivanti dalla riduzione
dell’ammontare dei crediti da finanziamento di cui alla lettera d) del comma 3 del
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citato articolo 10 non concorrono alla determinazione della maggiorazione in parola,
in quanto non rientrano fra le variazioni di cui all’articolo 5 del decreto ACE.
Ciò premesso si evidenzia come, il riferimento all’articolo 5 non sia
finalizzato ad agevolare tutti gli incrementi di capitale proprio realizzati dal 1°
gennaio 2011, ma risulti circoscritto agli incrementi di ciascun esercizio, in cui la
maggiorazione trova applicazione, rispetto a quello precedente.
Ne consegue che risulta agevolato l’incremento di capitale operato nel
primo periodo d’imposta di ammissione alla negoziazione rispetto al periodo
precedente, mentre, nei periodi successivi qualora il predetto aumento di capitale
proprio risulti invariato non si fruirà di alcuna maggiorazione.
Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui una società abbia realizzato un
incremento di capitale proprio - calcolato ai sensi dell’articolo 5 del decreto ACE -
nel periodo di imposta 2014 pari a 100 e che nel periodo d’imposta successivo, a
seguito del processo di quotazione in borsa, abbia incremento il capitale proprio,
rispettivamente, di 50 nel 2015 e 30 nel 2016. Nel terzo anno rispetto alla
quotazione (il 2017), invece, la stessa non ha registrato alcuna ulteriore variazione in
aumento di capitale proprio. Si presuppone, inoltre, che la predetta società non abbia
posto in essere, nel periodo osservato, alcuna delle operazioni potenzialmente
elusive di cui all’articolo 10 del Decreto ACE e che il patrimonio netto sia sempre
capiente rispetto alla base Ace annuale.
Nella tabella seguente, si riportano le modalità con cui determinare
l’incremento del capitale proprio tenendo conto della maggiorazione prevista dalle
disposizioni in commento.
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Tabella 1 - Calcolo ACE maggiorata
2014 2015 2016 2017
Variazione capitale proprio art. 5 (senza
100 150 180 180
maggiorazione)
Disciplina antielusiva - art. 10 - - - -
Limite patrimonio netto - art. 11 120 170 200 200
Base ACE ordinaria 100 150 180 180
Incremento capitale proprio rispetto all’anno
50 30 -
precedente
Maggiorazione del 40 per cento dell’incremento
20 12 -
indicato alla riga precedente
2014 2015 2016 2017
Variazione capitale proprio art. 5 maggiorata 100 170 192 180
Disciplina antielusiva - art. 10 - - - -
Limite patrimonio netto - art. 11 120 170 200 200
Base ACE maggiorata (ordinaria +
100 170 192 180
maggiorazione)
2 Conversione dell’eccedenza ACE in credito di imposta ai fini IRAP.
L’articolo 1 del Decreto Monti, al comma 4, stabilisce le modalità di riporto
dell’eccedenza di agevolazione ACE rispetto al reddito complessivo netto di
periodo. Ai sensi di tale disposizione, la quota di rendimento nozionale che supera il
reddito complessivo netto dichiarato deve essere computata in aumento dell’importo
deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi.
La lettera b) del comma 1 dell’articolo 19 del decreto crescita e
competitività ha modificato il comma 4 citato prevedendo la possibilità di “fruire di
un credito d’imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli
articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
La norma ha introdotto, pertanto, la facoltà di fruire - a fronte della rinuncia
al riporto in avanti delle eccedenze ACE - di un credito di imposta commisurato
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all’eccedenza del rendimento nozionale di periodo non utilizzato, applicando le
aliquote previste per i soggetti IRPEF ed IRES.
2.1 Modalità di fruizione
Coerentemente con i chiarimenti forniti con la Circolare n. 12/E del 2014 in
merito al meccanismo di funzionamento che impone l’uso obbligatorio dell’ACE
fino a concorrenza del reddito complessivo netto del periodo d’imposta cui si
riferisce, l’utilizzo, anche parziale, delle eccedenze di rendimento nozionale è
demandato alla scelta del contribuente il quale potrà alternativamente:
riportarle nei periodi di imposta successivi ai fini IRES;
convertirle, in tutto o in parte, in credito di imposta IRAP con le modalità
nel seguito descritte.
L’articolo 1, comma 4 del Decreto Monti dispone, infatti, che “la parte del
rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è
computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta
successivi ovvero si può fruire di un credito d’imposta (…) utilizzato in diminuzione
dell’imposta regionale sulle attività produttive (…)”.
Per esigenze di certezza e semplificazione operativa, si ritiene che la
conversione delle eccedenze in credito d’imposta IRAP non possa essere revocata,
con conseguente impossibilità di ripristinare ai fini IRES quanto già trasformato.
In sintesi un contribuente che presenti un rendimento nozionale superiore al
reddito complessivo netto determinato nel periodo di imposta potrà optare - anche in
misura parziale - per il riporto dell’eccedenza nei periodi di imposta successivi -
senza alcuna limitazione temporale - ai fini IRES; oppure, per la trasformazione
dell’eccedenza stessa in un credito d’imposta IRAP, ma non potrà più riconvertire in
eccedenza IRES la parte trasformata in credito d’imposta IRAP e non utilizzata.
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Con riferimento alle modalità di utilizzo del credito d’imposta si segnala,
inoltre, che lo stesso non è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in
quanto l’ultimo periodo della lettera b) circoscrive l’utilizzo del credito in esame
esclusivamente a riduzione dell’IRAP dovuta.
Pertanto, non essendo il credito in esame incluso nella disciplina di cui al
citato articolo 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, si ritiene che non operino:
il limite generale di compensabilità previsto dall’articolo 34 della legge n.
388 del 2000, pari a 700.000 euro annui;
il limite previsto dall’articolo 31 del decreto legge n. 78 del 2010, che vieta la
compensazione ai sensi dell’articolo 17 dei crediti relativi alle imposte
erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori,
di ammontare superiore a 1.500 euro.
Sulla base della medesima circostanza, si ritiene inoltre che l’utilizzo del
credito in dichiarazione non sia subordinato all’apposizione del visto di conformità
previsto dall’articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Infine, ferma restando la ripartizione in cinque quote annuali, si ritiene che il
credito non sia soggetto al limite di euro 250.000 previsto per i crediti agevolativi
indicati nel quadro RU di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Il credito di imposta in esame, infatti, costituendo una differente
modalità di utilizzazione della deduzione ACE (ai fini IRAP), non viene indicato nel
quadro RU della dichiarazione dei redditi ma trova esposizione in un prospetto del
quadro RS.
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2.2 Modalità di determinazione del credito d’imposta
Con riguardo alla determinazione del credito d’imposta IRAP, la
disposizione in commento prevede l’utilizzo delle aliquote di cui agli articoli 11 e 77
del TUIR. Pertanto, il credito d’imposta si determina secondo le seguenti modalità:
a. per i soggetti di cui all’articolo 2 del decreto ACE applicando l’aliquota
ordinaria IRES alla quota di eccedenza di rendimento nozionale che si è
scelto di trasformare in credito d’imposta;
b. per i soggetti di cui all’articolo 8 del decreto ACE, applicando le aliquote
corrispondenti agli scaglioni di reddito previste dall’articolo 11 del TUIR,
alla quota di eccedenza di rendimento nozionale che si è scelto di trasformare
in credito d’imposta.
Con riferimento al punto sub b), si ricorda che, come evidenziato nella
relazione illustrativa, è necessario distribuire le eccedenze ACE secondo gli
scaglioni di reddito di cui al citato articolo 11, calcolando il credito con le stesse
modalità con le quali si determina l’IRPEF.
Al riguardo, si evidenzia che il calcolo del credito d’imposta deve avvenire
indipendentemente dalla circostanza per cui un soggetto rientri o meno nell’ambito
di applicazione delle addizionali attualmente vigenti (cfr. relazione tecnica). Per
maggiore chiarezza espositiva si riportano i seguenti esempi di calcolo.
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Tabella 2 - Calcolo credito d’imposta soggetto IRES con trasformazione del 50 per cento delle
eccedenze IRES
IMPORTI IRES/IRPEF
Reddito complessivo netto 100.000
Deduzione ACE 120.000
Eccedenza ACE IRES trasformabile 20.000
Eccedenza convertita in credito d’imposta IRAP 10.000
Credito d’imposta IRAP (27,5%) 2.750
Eccedenza riportabile IRES 10.000
Tabella 3 - Calcolo credito d’imposta soggetto IRPEF con trasformazione del 75 per cento delle
eccedenze IRES
IMPORTI
IRES/IRPEF
Reddito complessivo netto 80.000
Deduzione ACE 120.000
Eccedenza ACE IRES trasformabile 40.000
Eccedenza convertita in credito d’imposta IRAP 30.000
Credito d’imposta IRAP (aliquote articolo 11) 7.720
- 23 per cento (fino a 15.000 euro) 3.450
- 27 per cento (oltre 15.000 e fino a 28.000 euro) 3.510
- 38 per cento (oltre 28.000 e fino a 55.000 euro) 760
- 41 per cento (oltre 55.000 e fino a 75.000 euro) 0
- 43 per cento (oltre 75.000 euro) 0
Eccedenza riportabile IRES 10.000
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L’ultimo periodo della lettera b) del citato articolo 19 dispone che il credito
d’imposta deve essere utilizzato in diminuzione dell’IRAP “e va ripartito in cinque
quote annuali di pari importo”.
In altri termini un quinto della quota di eccedenza ACE trasformata in credito
secondo le modalità sopra descritte, costituisce, per ciascuno dei cinque periodi
d’imposta di utilizzo il limite massimo di fruibilità del credito.
Qualora la quota annuale teoricamente utilizzabile sia superiore all’imposta
dovuta nel periodo si ritiene che la parte non utilizzata possa essere riportata in
avanti nelle dichiarazioni IRAP dei periodi di imposta successivi senza alcun limite
temporale. Al riguardo, si rammenta che, come già evidenziato, la quota trasformata
in credito d’imposta e non utilizzata non può essere riallocata sotto forma di
eccedenza IRES.
Per meglio chiarire si riporta il seguente esempio:
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Tabella 4
IMPORTI IRES
2014 2015 2016 2017 2018
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Reddito complessivo netto 0 0 0 0 0
120.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Deduzione ACE 0 0 0 0 0
Eccedenza ACE IRES trasformabile 20.000 - - - -
Eccedenza riportabile IRES 10.000 - - - -
Eccedenza trasformata 10.0 00
Credito d’imposta IRAP (27,5%) 2.750
IMPORTI IRAP
201 4 20 15 20 16 20 17 20 18
Valore della produzione netta 10.000 11.000 15.000 18.000 20.000
IRAP di periodo (Al. 3,9%) 390 429 585 702 780
Credito d’imposta IRAP (quinto dell’anno) 550 - - -
Credito d’imposta IRAP quinti riportati 2014 550 550 550 550
2014 2015 2016 2017 2018
Debito IRAP di periodo 390 429 585 702 780
Credito d’imposta IRAP totale di periodo 550 550 550 550 550
Imposta a debito - - 35 152 230
Eccedenza credito d’imposta IRAP non
160 121 0 0 0
utilizzato
Eccedenza credito d’imposta IRAP pregresse - 160 281 281 281
Eccedenza credito d’imposta IRAP riportabili 160 281 281 281 281
Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, il
riferimento alla “ripartizione in cinque quote annuali di pari importo”, deve
intendersi in concreto riferito ai cinque periodi di imposta di utilizzo del credito.
Si rammenta, inoltre, che nei periodi d’imposta successivi un contribuente
che presenti un rendimento nozionale superiore al reddito complessivo netto
determinato nel periodo di imposta potrà optare - anche in misura parziale - per il
riporto dell’eccedenza nei periodi di imposta successivi - senza alcuna limitazione
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temporale - ai fini IRES; oppure, per la trasformazione dell’eccedenza stessa in un
credito d’imposta IRAP.
Per garantire la netta separazione fra gli effetti sull’IRES e quelli sull’IRAP,
si ritiene che le eccedenze pregresse non potranno essere trasformate in credito
d’imposta IRAP al pari della quota di periodo che si è deciso di destinare a riporto ai
fini IRES.
Per quanto appena affermato, si ritiene che le quote di credito non utilizzate
non possano essere oggetto di istanza di rimborso con l’ulteriore conseguenza che il
credito di cui si tratta non possa essere ceduto, ai sensi dell’articolo 43-bis, comma
3, del DPR n. 602 del 1973. Sembra altresì da escludere che il credito, avente natura
IRAP, possa essere oggetto di cessione infragruppo ai sensi dell’art. 43-ter dello
stesso decreto.
Infine, si rammenta che la natura IRAP del credito e le modalità di
funzionamento del regime del consolidato fiscale portano ad escludere la possibilità
che lo stesso possa essere ceduto all’interno del gruppo (cfr. art. 7 DM 9 giugno
2004).
2.3 Decorrenza della trasformazione e dell’utilizzo
Per quanto riguarda la decorrenza della disposizione di cui al comma 1,
lettera b), il comma 2 dell’articolo 19 prevede che la stessa abbia “effetto a
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014”.
Al riguardo, quindi, si ritiene che la nuova disposizione si applica
esclusivamente alle eccedenze maturate nel periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2014. Resta ovviamente fermo che le eccedenze pregresse potranno essere
riportate ai fini IRES.
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Quindi la conversione della predetta eccedenza in credito d’imposta IRAP ha
effetto a partire dal 2014 (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con
l’anno solare) con conseguente indicazione del credito in commento nella
dichiarazione dei redditi UNICO 2015. Nella dichiarazione relativa al medesimo
periodo d’imposta le eccedenze ACE, ai fini IRES, dovranno essere indicate al netto
della quota trasformata in credito d’imposta IRAP.
La prima quota annuale di credito d’imposta IRAP può essere fruita (nella
misura di un quinto dell’importo maturato) relativamente ai versamenti dovuti a
partire dal 1° gennaio 2015. Ad esempio, le eccedenze ACE del 2014 trasformate in
credito d’imposta IRAP dovranno essere riportate in UNICO 2015 e la quota
annuale (1/5) potrà essere utilizzata a partire dal 2015 per compensare i versamenti
IRAP a saldo ed in acconto.
2.4 Regime di consolidato fiscale
Con riferimento alle società e agli enti che partecipano al consolidato
nazionale si ricorda che l’articolo 6 del decreto ACE prevede che l’eventuale
eccedenza di agevolazione ACE rispetto all’importo determinato dalla singola
società sia trasferita alla fiscal unit, nei limiti di quanto trova capienza a livello di
gruppo.
Come precisato nella circolare n. 12/E del 2014, inoltre, i singoli partecipanti
al consolidato determinano il proprio rendimento nozionale di periodo e lo
utilizzano per ridurre il proprio reddito complessivo netto. Nell’ipotesi in cui si
determini un’eccedenza, la stessa dovrà essere prioritariamente, e nei limiti
dell’imposta del gruppo, attribuita alla fiscal unit.
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In seguito, in applicazione delle nuove disposizioni, la quota di eccedenza
ACE che residua dopo aver operato la descritta attribuzione alla fiscal unit, in linea
con quanto previsto per il soggetto stand alone, potrà essere, anche parzialmente:
• riportata nei periodi di imposta successivi ai fini della determinazione
del reddito imponibile del singolo soggetto;
• trasformata in credito di imposta IRAP secondo le modalità sopra
descritte.
Per quanto concerne le opzioni per la tassazione su base consolidata
esercitate a partire dal periodo d’imposta 2015, si ritiene che le eccedenze di
rendimento nozionale generatesi nel periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2014
presso le singole società partecipanti - non attribuibili alla fiscal unit in quanto
maturate nei periodi d’imposta antecedenti all’esercizio dell’opzione - possano
essere oggetto di trasformazione in credito d’imposta utilizzabile esclusivamente a
riduzione dell’IRAP delle singole società che le hanno generate.
2.5 Regime di trasparenza fiscale
Le modalità di utilizzo delle eccedenze ACE per i soggetti che esercitano
l’opzione per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR, indicate
nell’articolo 7 del decreto ACE, prevedono che le eccedenze ACE determinate in
capo alla società partecipata siano attribuite a ciascun socio in misura proporzionale
alla sua quota di partecipazione agli utili.
Previo utilizzo a riduzione degli ulteriori redditi d’impresa conseguiti dal
singolo socio, quest’ultimo potrà, anche parzialmente, scegliere se riportare nei
periodi di imposta successivi l’eccedenza non utilizzata, oppure, convertila in
credito di imposta da utilizzare per ridurre la propria IRAP, secondo le modalità
sopra descritte.
19
Le modalità di conversione delle eccedenze ACE appena descritte, in linea
con quanto disposto nell’articolo 8 del Decreto ACE, risultano applicabili anche ai
soggetti che producono redditi in forma associata di cui all’articolo 5 del TUIR.
Per quanto concerne le opzioni per la trasparenza esercitate a partire dal
periodo d’imposta 2015, si ritiene che le eccedenze di rendimento nozionale
generatesi nel periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2014 presso la società
trasparente - non attribuibili ai soci in quanto maturate nei periodi d’imposta
antecedenti all’esercizio dell’opzione - possano essere oggetto di trasformazione in
credito d’imposta utilizzabile esclusivamente a riduzione dell’IRAP della società
partecipata.
20
Seconda parte
3 Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina antielusiva
Com’è noto, l’articolo 10 del Decreto ACE contiene alcune disposizioni di
carattere antielusivo finalizzate ad evitare, nell’ambito dei gruppi societari, effetti
moltiplicativi del beneficio.
Le specifiche disposizioni antielusive contenute nel predetto articolo 10
individuano alcune operazioni, effettuate tra società appartenenti al medesimo
gruppo, al verificarsi delle quali opera in modo automatico un meccanismo di
neutralizzazione della base di calcolo dell’ACE.
Com’è già stato chiarito della circolare n. 12/E del 2014, la disciplina
antielusiva è finalizzata a evitare che, a fronte di un’unica immissione di capitale, si
creino variazioni in aumento del capitale proprio in più soggetti appartenenti allo
stesso gruppo.
Ferma restando l’applicazione del precetto antielusivo generale di cui
all’articolo 37-bis del DPR 600 del 1973, è però prevista la possibilità di presentare
istanze di disapplicazione, adeguatamente motivate e corredate da opportuna
documentazione, per dimostrare che l’accrescimento del patrimonio netto rilevante
ai fini dell’ACE non abbia determinato la duplicazione del beneficio all’interno del
gruppo.
La facoltà di presentare un’istanza di interpello ai sensi del comma 8,
dell’articolo 37-bis del DPR n. 600 del 1973, costituisce una delle ipotesi in cui è
necessario un presidio al monitoraggio preventivo da parte dell’Agenzia. L’istanza
di disapplicazione risulta pertanto obbligatoria (resta fermo quanto indicato nella
circolare n. 32/E del 2010 nell’ipotesi di attività di controllo nei confronti dei
soggetti che, pur in presenza di un obbligo normativo in tal senso, non hanno
presentato istanza di interpello).
21
Di seguito si forniscono istruzioni agli uffici per la gestione delle citate
istanze, tenuto conto dei casi e delle criticità che, nei primi periodi d’imposta di
applicazione dell’agevolazione ACE sono state esaminate dagli uffici o sottoposte
alla scrivente dalle associazioni di categoria.
3.1 Il requisito della preventività degli interpelli disapplicativi
dell’agevolazione ACE
Con riferimento al requisito della “preventività” degli interpelli disapplicativi,
la circolare del 14 giugno 2010, n. 32/E ha precisato che per tutti i comportamenti
che trovano attuazione nella dichiarazione dei redditi il contribuente è tenuto alla
trasmissione dell’istanza prima della scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione medesima.
L’istanza di disapplicazione della disciplina di cui all’articolo 10 del Decreto
ACE deve, quindi, essere inviata prima della presentazione della dichiarazione dei
redditi che accoglie gli effetti del comportamento oggetto della richiesta di
disapplicazione.
Al riguardo, si fa presente che, considerato il termine di presentazione del
modello Unico 2015 (30 settembre 2015) e il tempo necessario per l’espletamento
dell’istruttoria, pari a 90 giorni, le istanze disapplicative relative al periodo
d’imposta 2014 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare)
dovranno essere presentate entro il 2 luglio 2015.
Appare opportuno evidenziare, inoltre, che in considerazione delle modalità
di calcolo dell’agevolazione, il requisito di preventività non deve essere valutato con
riferimento alle singole operazioni potenzialmente elusive, elencate nell’articolo 10
del Decreto ACE, ma con riferimento al periodo d’imposta oggetto di
disapplicazione.
22
Ad esempio, per le istanze presentate nel 2015, le operazioni da considerare
nell’analisi sono quelle poste in essere a partire dall’1 gennaio 2011 fino al 31
dicembre 2014 (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).
In sintesi, un’istanza trasmessa nel 2015 (per la disapplicazione delle
sterilizzazioni subite nel 2014) è preventiva se è presentata 90 giorni prima della
scadenza della dichiarazione UNICO 2015 (entro il 2 luglio 2015), ciò anche se le
operazioni di cui all’articolo 10 siano state effettuate in periodi antecedenti al 2014.
Si ritiene opportuno precisare che un’istanza di disapplicazione priva di
indicazioni in relazione all’anno cui si riferisce, si deve considerare necessariamente
rivolta a chiedere la disapplicazione della disciplina antielusiva relativamente al
periodo di imposta precedente a quello in cui la stessa è stata trasmessa.
A titolo di esempio, qualora nel 2015 sia pervenuta un’istanza priva di
indicazioni in relazione al periodo d’imposta in cui disapplicare la disciplina
antielusiva (oppure che si riferisca a periodi d’imposta non più disapplicabili), la
stessa dovrà considerarsi riferita al periodo d’imposta 2014.
3.2 Ambito di applicazione della disciplina antielusiva speciale di cui all’articolo
10 del Decreto ACE
Il primo comma dell’articolo 10 del decreto ACE individua l’ambito di
applicazione della disciplina antielusiva facendo riferimento “Ai soggetti di cui agli
articoli 2 e 8, che nel corso del periodo di imposta potevano considerarsi
controllanti in base all’articolo 2359 del codice civile, di soggetti di cui ai medesimi
articoli 2 e 8 o che sono controllati, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso
controllante (…)”.
Pertanto, in linea di principio, l’applicazione delle disposizioni antielusive
di cui al citato articolo 10 deve avvenire qualora le operazioni di cui ai successivi
commi 2 e 3, alla lettere a), b) ed e) siano poste in essere tra soggetti:
23
a) di cui agli articoli 2 e 8 del Decreto ACE: si tratta, in sintesi, delle società,
degli enti commerciali residenti, delle stabili organizzazioni di enti
commerciali non residenti e delle persone fisiche che producono reddito
d’impresa inclusi nell’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione
ACE (cfr. circolare n. 12/E del 2014);
b) controllanti in base all’articolo 2359 del codice civile o che sono
controllati, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante: ossia
da soggetti appartenenti al medesimo gruppo.
Con riguardo all’ambito oggettivo di applicazione della disciplina
antielusiva speciale di cui all’articolo 10 del Decreto ACE si esamineranno nel
seguito le singole operazioni elencate nell’articolo 10 stesso raggruppandole in due
insiemi distinti:
1) il primo insieme (di seguito, “insieme α”) è costituito dai conferimenti
attuati a favore di altri soggetti del gruppo (comma 2); dall’acquisizione o
incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti al
gruppo [comma 3, lettera a)]; dall’acquisizione di aziende o di rami di
aziende già appartenenti al gruppo [comma 3, lettera b)] ed, inoltre, dalle
ipotesi di incremento dei crediti di finanziamento nei confronti dei
soggetti del gruppo, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 [comma 3, lettera e)]. Queste
operazioni, come già evidenziato, sono poste in essere da soggetti che
rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione (cd.
soggetti “aceabili”) e che appartengono al medesimo gruppo. Esse
comportano una penalizzazione sul soggetto attivo che le pone in essere.
Nei paragrafi successivi, dal 3.3 al 3.7, si riportano chiarimenti relativi
alle operazioni del predetto insieme;
24
2) il secondo insieme (di seguito, “insieme β”), è costituito dalle operazioni
potenzialmente elusive elencate nel comma 3, lettere c) e d) dell’articolo
10 del Decreto ACE. Si tratta in particolare dei conferimenti provenienti
da soggetti esteri che non risultano, ex lege, inclusi dell’ambito soggettivo
di applicazione della agevolazione ACE (cd. “non aceabili”). Esse
comportano una penalizzazione in capo al soggetto passivo ossia il
conferitario. In proposito, si rinvia al paragrafo 3.8.
3.3 Procedimento di analisi per la disapplicazione in presenza di incremento
dell’ACE derivante solo da utili accantonati a riserva
Illustrato nel paragrafo 3.2 l’ambito di applicazione della disciplina
antielusiva di cui all’articolo 10 del Decreto ACE, è necessario definire
ulteriormente il procedimento che può portare a consentire la disapplicazione della
disposizioni antielusive in presenza di incrementi di base ACE determinati
esclusivamente da utili accantonati a riserva disponibile.
A miglior chiarimento di quanto riportato nella citata circolare n. 12/E del
2014, si precisa che, nel caso di base ACE derivante solo da utili accantonati a
riserva in sede di esame delle istanze di disapplicazione aventi ad oggetti le
operazioni di cui all’insieme α), per escludere la presenza di potenziali fenomeni di
duplicazione dell’agevolazione ACE, è necessario operare i seguenti controlli:
A. verificare la composizione della base ACE del soggetto che presenta
l’istanza di disapplicazione, al fine di escludere la presenza di
conferimenti in denaro provenienti da qualsiasi soggetto: rientrante o
meno nell’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione ACE
anche non appartenente al gruppo;
B. verificare la presenza di finanziamenti provenienti da altri soggetti
appartenenti al gruppo, al fine di escludere che il capitale proprio dei
25
predetti soggetti finanziatori abbia subito un incremento mediante
conferimento in denaro proveniente da qualsiasi soggetto: rientrante o
meno nell’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione ACE
anche non appartenente al gruppo.
Ciò detto, nel caso in cui non ci siano conferimenti in denaro [lettera A)] né
finanziamenti [lettera B)], gli uffici potranno consentire la disapplicazione delle
disposizioni antielusive di cui si tratta. Diversamente, al verificarsi anche soltanto di
uno dei predetti fenomeni sarà necessario operare le ulteriori verifiche sull’utilizzo
delle somme oggetto di finanziamenti agli altri soggetti del gruppo, indicati nel
paragrafo 3 della circolare n. 12/E del 2014.
Si pensi, ad esempio, all’ipotesi di un gruppo costituito da una società madre
Italiana che controlla al 100 per cento una società residente sempre in Italia. Qualora
la predetta società madre fruisca dell’agevolazione a causa dell’incremento di
capitale proprio determinato a seguito del processo di quotazione in borsa delle
proprie azioni, e successivamente operi a favore della controllata un conferimento,
essa dovrà applicare la disciplina antielusiva mediante la sterilizzazione della base
ACE, per un ammontare pari all’apporto in denaro effettuato a favore della
controllata.
L’esame della fattispecie appena descritta in sede di valutazione delle
istanze di disapplicazione non potrà comportare la disapplicazione della disciplina
antielusiva speciale in quanto, già in capo alla società madre conferente si è in
presenza di conferimenti in denaro “provenienti da qualsiasi soggetto”, ancorché
non appartenenti al gruppo (mercato).
26
Schema 1
mercato*
100%
Controllante
residente in Italia
C
o
n
fe 100%
r
im
e
n
to
controllata
residente in Italia
* Esempio illustrativo con valenza esclusivamente esplicativa.
3.4 Coesistenza di più operazioni del gruppo α e disapplicazione
Sempre in tema di esame delle istanze di disapplicazione aventi ad oggetto
le operazioni dell’insieme α, si ritiene opportuno fornire chiarimenti in relazione alle
ipotesi in cui le predette operazioni coesistono in capo ad un unico soggetto.
Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui una società capogruppo abbia
ricevuto un conferimento in denaro per 1000 ed operi un conferimento in denaro ad
una propria controllata Y per 100 ed un finanziamento per l’importo di 500. La
società Y opera a propria volta un ulteriore conferimento di 100 alla propria
controllata Z.
In tale ipotesi l’applicazione della disciplina antielusiva di cui ai commi 2 e
3 lettera e) dell’articolo 10 comporta:
una duplice sterilizzazione della base ACE per complessivi 600 (100+
500) in capo alla società controllante X;
27
una sterilizzazione della base ACE per 100 in capo alla controllata Y.
Con riferimento a tale ipotesi, si ritiene che in sede di valutazione
dell’istanza di disapplicazione - opportunamente documentata - sarà possibile
disapplicare la sterilizzazione operata ai sensi del comma 3, lettera e) dell’articolo
10 citato (per 500). Dovrà, infatti, attribuirsi l’effetto di duplicazione
prioritariamente ai conferimenti operati dalla controllante e dalla controllata, le
residue somme derivanti dal conferimento, ancorché utilizzate per finanziare altri
soggetti del gruppo, non risultano utilizzate (nel gruppo stesso) per operare altri
conferimenti in denaro moltiplicando il beneficio ACE.
Schema 2
+1000
Capogruppo
residente in Italia
F
in
C a
o n
+100
n fe
r im
e n
100% z ia
m e
n to
+500
to
Controllata
residente in Italia
C
o
n
fe 100%
+100 r
im
e
n
to
Controllata
residente in Italia
28
3.5 Perdita del rapporto di controllo prima della fine del periodo d’imposta in cui
si determina l’agevolazione ACE
L’applicazione delle sterilizzazioni in presenza delle operazioni dell’insieme
α), è condizionata, tra l’altro, dall’esistenza fra i soggetti che pongono in essere le
operazioni del predetto gruppo di un rapporto di controllo.
Il comma 2 dell’articolo 10 del decreto ACE prevede espressamente che la
riduzione della base ACE “prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla
data di chiusura dell’esercizio”.
Inoltre, la Relazione illustrativa al Decreto ACE chiarisce che “al pari di
quanto già osservato per i conferimenti in denaro, anche la neutralizzazione della
base di calcolo dell’ACE operata sugli acquisti di partecipazioni e aziende ha
l’effetto di risultare permanente”.
Ne consegue che, con riferimento ai conferimenti attuati a favore di altri
soggetti del gruppo (comma 2), all’acquisizione o incremento di partecipazioni in
società controllate già appartenenti al gruppo [comma 3, lettera a)] ed
all’acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti al gruppo [comma
3, lettera b)] nonostante al termine dell’esercizio il rapporto di controllo non sia più
esistente le sterilizzazioni continuano ad operare definitivamente.
Diversamente, con riferimento alla fattispecie prevista nella lettera e) del
comma 3 dell’articolo 10, il decremento della base ACE agevolabile relativo
all’incremento dei crediti da finanziamento, non ha natura permanente ma può
essere riassorbito per effetto della loro restituzione.
Tenuto conto dell’ambito di applicazione dell’agevolazione ACE, e
considerato il diverso tenore letterale della disposizione di cui alla lettera e) del
comma 3 dell’articolo 10 si ritiene che, limitatamente a questa ipotesi, si debba
considerare solo l’incremento dei crediti da finanziamento erogati nei confronti di
29
soggetti che siano riconducibili al medesimo gruppo alla fine dell’esercizio in cui si
deve verificare l’applicazione della disciplina antielusiva.
Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui una società X ha erogato, nel corso
dell’esercizio 2011, un finanziamento alla società Y (ancora in essere al 31 dicembre
2013) che era originariamente “controllata”, mentre, nel corso dell’esercizio 2011, è
divenuta una società non più inclusa nel gruppo.
Per quanto appena descritto, il predetto finanziamento erogato alla società Y
non rileva, a decorrere dal periodo di imposta 2011, come incremento dei crediti di
finanziamento, stante l’avvenuta perdita del requisito del controllo nel corso
dell’esercizio 2011.
3.6 Sterilizzazione in ipotesi di acquisto di partecipazione di controllo mediante
corrispettivo in natura
Sempre con riferimento alle operazioni dell’insieme α), si ricorda che l’art.
10, comma 3, lettera a) del decreto ACE prevede la sterilizzazione della variazione
in aumento del capitale proprio rilevante ai fini ACE “(…) fino a concorrenza: a)
dei corrispettivi per l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni in società
controllate già appartenenti ai soggetti di cui al comma 1”.
Sulla base del tenore letterale delle disposizioni appena riportate, si ritiene
di poter escludere dal relativo ambito di applicazione i casi in cui l’acquisizione
infragruppo di partecipazioni di controllo (o l’incremento di partecipazioni già
detenute nel gruppo) non si realizzi mediante un contratto di compravendita che
preveda la corresponsione di un corrispettivo, ossia di un prezzo in denaro.
Tale impostazione risulta coerente con la ratio antielusiva delle disposizioni
che, come precisato nella relazione illustrativa al decreto, è quella di “evitare che, a
30
fronte di un’unica immissione di capitale, si creino variazioni in aumento del
capitale proprio in più soggetti appartenenti allo stesso gruppo”.
Si ritiene che, in linea di principio, l’acquisizione infragruppo di
partecipazioni di controllo (o l’incremento di partecipazioni già detenute nel gruppo)
mediante un contratto che preveda la corresponsione di un corrispettivo in natura
non possa comportare moltiplicazioni del beneficio ACE, mediante il trasferimento
di somme che hanno incrementato il capitale proprio di chi le ha ricevute ad altri
soggetti del gruppo potenzialmente legittimati ad usare tali somme per porre in
essere un conferimento in denaro duplicando la base ACE.
3.7 Incremento dei crediti da finanziamento per i soggetti che svolgono attività
diverse da quella bancaria e finanziaria: il deposito irregolare
L’articolo 10, comma 3, lettera e), del Decreto ACE, prevede che la
variazione ACE, non ha effetto “fino a concorrenza dell’incremento, rispetto a
quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei
crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti di cui al comma 1”.
Come già accennato, la relazione illustrativa al Decreto ACE ha chiarito che i
crediti possono risultare uno strumento idoneo a moltiplicare la base di calcolo
dell’ACE, ma ciò può attuarsi allorquando la società che riceve il conferimento in
denaro presta la disponibilità liquida ricevuta ad altre società affinché realizzino a
loro volta conferimenti in denaro utili per generare ulteriore base di calcolo
dell’ACE.
L’intenzione del legislatore, quindi, è quella di impedire che la stessa somma
di denaro conferita accresca il capitale proprio di più entità giuridiche appartenenti
al medesimo gruppo d’imprese.
Ciò premesso, per i soggetti che svolgono attività diverse da quella bancaria e
finanziaria, si rammenta che secondo la dottrina prevalente, ancorché non univoca,
31
per crediti da funzionamento si devono intendere esclusivamente quei crediti che
rappresentano dilazioni di pagamento nell’ambito della cessione di beni e
prestazione di servizi.
Ciò detto, si ritiene che i crediti relativi ai “time deposit intercompany” (cd.
“depositi irregolari”) - ossia i contratti per mezzo dei quali le eccedenze di
disponibilità liquide dei partecipanti ad un gruppo sono depositate
(temporaneamente) presso altra società del gruppo – non possano essere considerati
dei crediti derivanti da dilazioni di pagamento nell’ambito della cessione di beni e
prestazione di servizi e, quindi, gli stessi devono essere ricondotti alla categoria dei
crediti da finanziamento.
Occorre, inoltre, considerare che, tale tipologia di contratti si differenzia dal
“contratto di mutuo” in ragione del fatto che in quest’ultimo la somministrazione al
destinatario di una somma di denaro (nonché la disponibilità dello stesso da parte
del destinatario) è la funzione essenziale del negozio mentre nel “contratto di
deposito” la disponibilità da parte del destinatario ha una funzione secondaria
rispetto alla conservazione del valore (cfr. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n.
4071 del 7 aprile 1995).
Tuttavia, nel valutare la rilevanza dei crediti originati dai depositi irregolari
suddetti, ai sensi dell’articolo 10 del Decreto ACE (vale a dire ponendo attenzione
alla loro idoneità - anche solo astratta - a moltiplicare la base di calcolo dell’ACE),
occorre aver riguardo all’effettiva possibilità di disporre delle somme suddette al
fine di compiere operazioni potenzialmente elusive.
È vero che, in linea di principio, nel deposito irregolare il depositante può
richiedere in qualsiasi momento al depositario la restituzione delle somme (motivo
per cui il depositario deve tenere le medesime somme a disposizione del depositante
e non può, quindi, impiegarle in operazioni di conferimento), ma è altrettanto vero
che - nel caso in cui il depositante e il depositario appartengono allo stesso gruppo -
il primo potrebbe avere convenienza, sulla base di una logica di gruppo, a non
32
richiedere le somme al secondo, realizzando, in tal modo, l’effetto elusivo che la
norma intende contrastare.
In tale prospettiva, considerando la ratio della norma antielusiva più volte
citata, la funzione “secondaria” del contratto di deposito, consistente nella
“disponibilità delle somme” di cui trattasi, assume rilevanza primaria ai fini della
definizione dell’ambito di applicazione della norma in quanto non esclude in
assoluto la possibilità di utilizzare dette somme.
Infine, con riferimento alle somme movimentate infragruppo in base a
contratti di cash pooling nella forma del c.d. zero balance system, si ritiene che non
possa configurarsi un’operazione di finanziamento, ai sensi dell’articolo 10 del
Decreto ACE.
Ciò in quanto, le caratteristiche del contratto - che prevede l’azzeramento
giornaliero dei saldi attivi e passivi delle società del gruppo e il loro trasferimento
automatico sul conto accentrato della capogruppo, senza obbligo di restituzione
delle somme così trasferite e con maturazione degli interessi attivi o passivi
esclusivamente su tale conto - non consentono l’effettiva possibilità di disporre delle
somme suddette al fine di compiere operazioni potenzialmente elusive.
3.8 Ambito di applicazione delle disposizioni antielusive relative ai conferimenti
provenienti da soggetti non residenti in Italia
Le disposizioni antielusive dell’insieme β, ossia quelle contenute nelle
lettere c) e d) del comma 3, dell’articolo 10 del decreto ACE dispongono che “la
variazione in aumento non ha altresì effetto fino a concorrenza:
c) dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se
controllati da soggetti residenti. (…);
33
d) dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Stati o
territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale
emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR”.
Con specifico riferimento alle disposizioni antielusive di cui all’art. 10,
comma 3, lettera c) del Decreto ACE, si osserva che esse sterilizzano i conferimenti
ricevuti dalla conferitaria residente “allorquando vi sia il pericolo, concreto o
astratto, che l’apporto sia stato veicolato da una controllante residente ad un
soggetto non residente”, come precisato nella relazione illustrativa.
Come già precisato nel paragrafo 3.2, con riferimento ai conferimenti
provenienti da soggetti esteri non può applicarsi il medesimo ambito individuato
per le operazioni dell’insieme α, in quanto i conferenti esteri non rientrano nel
novero dei fruitori dell’agevolazione, non essendo inclusi fra i soggetti di cui agli
articoli 2 e 8 del Decreto ACE. Fermo restando quanto sotto chiarito con riferimento
ai gruppi strutturati su più livelli, ne consegue che:
i. con riferimento all’ipotesi di “conferimenti in denaro provenienti da
soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti” [lettera c),
comma 3]: la sterilizzazione della base ACE (subita dal conferitario)
opera nell’ipotesi in cui il controllante residente in Italia del conferente
estero ed il conferente estero stesso risultino entrambi inclusi nel
perimetro del gruppo cui appartiene il soggetto conferitario (anch’esso
residente in Italia); la disciplina antielusiva speciale si applica a
prescindere dal legame diretto di controllo fra il conferente ed il
conferitario e, quindi, altresì quando i due soggetti sono controllati, anche
insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante;
ii. con riferimento all’ipotesi di “conferimenti in denaro provenienti da
soggetti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis
del TUIR” [lettera d), comma 3]: la sterilizzazione della base ACE (subita
34
dal conferitario) opera tutte le volte in cui il conferimento provenga da un
soggetto estero non white listed anche se lo stesso non risulta incluso nel
perimetro del gruppo cui appartiene il soggetto conferitario (residente in
Italia).
Con riferimento ai punti sub i e sub ii si riportano i seguenti esempi
illustrativi. Per semplicità di esposizione in tutti gli esempi riportati si assume
l’inesistenza di legami fra le società che possano comportare il controllo di fatto ai
sensi dell’articolo 2359, comma 1, nn. 2) e 3), del codice civile. Resta fermo che gli
esempi sotto riportati trovano differente attuazione in tutte le ipotesi in cui, nei casi
concreti, s’individui il predetto controllo di fatto.
Con riferimento a tutte le fattispecie sotto riportate, si segnala agli Uffici
l’opportunità di attivare una specifica attività di controllo al fine di scongiurare che
gli schemi descritti, pur in talune ipotesi rispettosi della disciplina antielusiva
speciale di cui all’articolo 10 del Decreto ACE, possano violare le disposizioni di
cui all’articolo 37-bis del DPR n. 600 del 1973.
Sub i
Si pensi all’ipotesi di un gruppo costituito da una società madre Italiana che
controlla al 100 per cento una società residente in un paese white listed che a sua
volta controlla al 100 per cento una società residente anch’essa in Italia. Qualora la
predetta società non residente ponga in essere un conferimento in denaro a favore
della controllata italiana, può sostenersi che la società controllante del conferente, il
conferente estero residente in un paese white listed ed il conferitario appartengono al
medesimo gruppo; quindi, trova applicazione la disciplina antielusiva mediante la
sterilizzazione, per un ammontare pari all’apporto in denaro ricevuto, in capo al
soggetto conferitario.
35
Schema 3
capogruppo
residente in Italia
100%
controllata estera
residente in paese
white listed
C
o
n
fe 100%
r
im
e
n
to
controllata
residente in Italia
Si pensi, inoltre, all’ipotesi di gruppo costituito da una società madre
Italiana che controlla al 100 per cento due società: una residente in un paese white
listed e l’altra in Italia. Qualora la predetta società non residente ponga in essere un
conferimento in denaro a favore della “sorella” italiana, può sostenersi che la
controllante del conferente, il conferente estero residente in un paese white listed ed
il conferitario appartengono al medesimo gruppo; quindi, trova applicazione la
disciplina antielusiva mediante la sterilizzazione, per un ammontare pari all’apporto
in denaro ricevuto, in capo al soggetto conferitario.
36
Schema 4
capogruppo
residente in Italia
100% 100%
controllata estera controllata
residente in un residente in Italia
paese white listed
Conferimento
Si pensi, inoltre, all’ipotesi di gruppo costituito da una società madre
italiana che controlla al 100 per cento due società residenti in Italia e possiede una
partecipazione di minoranza (15 per cento) in una società estera residente in un
paese white listed. Qualora la predetta società estera residente in un paese white
listed ponga in essere un conferimento in denaro a favore di una delle due società
residenti in Italia partecipate, non può sostenersi che la controllante del conferente, il
conferente estero residente in un paese white listed ed il conferitario appartengono al
medesimo gruppo; quindi, non trova applicazione la disciplina antielusiva.
37
Schema 5
capogruppo
15% residente in Italia
controllata estera
residente in un
paese white listed
100% 100%
controllata controllata
residente in Italia residente in Italia
sub ii
Si pensi, ad esempio, all’ipotesi di una società estera residente in un paese
non white listed che pone in essere un conferimento in denaro a favore di una società
residente in Italia e controllata al 100 per cento. In tale ipotesi trova applicazione la
disciplina antielusiva mediante la sterilizzazione per un ammontare pari all’apporto
in denaro ricevuto dal soggetto conferitario.
Schema 6
Società estera
residente in paese
non white listed
C
o
n
fe 100 %
r
im
e
n
to
controllata
residente in Italia
38
Si pensi all’ulteriore ipotesi di un gruppo costituito da una società madre
(anche estera residente in un paese white listed) che controlla al 100 per cento due
società residenti in Italia e possiede anche una partecipazione di minoranza (15 per
cento) in una società estera residente in un paese non white listed. Nel caso cui la
società estera residente in un paese non white listed ponga in essere un conferimento
in denaro a favore di una delle società residenti in Italia pur non essendo il
conferente estero ed il conferitario italiano appartenenti al medesimo gruppo trova
applicazione la disciplina antielusiva mediante la sterilizzazione per un ammontare
pari all’apporto in denaro ricevuto dal soggetto conferitario.
Schema 7
capogruppo
(anche non
15%
residente)
collegata estera
residente in paese
non white listed
100% 100%
controllata controllata
residente in Italia residente in Italia
Ciò premesso, com’è noto la realtà dei gruppi di imprese può presentare
delle strutture con più livelli, sia in Italia sia all’estero. Al riguardo, si ritiene che la
locuzione utilizzata dal legislatore del Decreto ACE, indicando i conferimenti in
denaro “provenienti da soggetti non residenti (…)”, comporti, ai fini
dell’applicazione della disciplina in commento, un approccio finalizzato
39
all’individuazione del controllante effettivo del conferente estero (cd. look through
approach).
A tal fine, in presenza di un gruppo costituito su più livelli da società
italiane ed estere residenti in paesi white listed - in assenza di soci esteri, anche di
minoranza, residenti in un paese non white listed - per individuare l’ambito di
applicazione della disciplina antielusiva [lettera c), comma 3, dell’articolo 10], sarà
necessario verificare le caratteristiche dell’effettivo soggetto controllante del
conferente estero.
La sterilizzazione della base ACE (subita dal conferitario) opera, in ogni
caso, se il predetto soggetto (il controllante effettivo) è residente in Italia ed, inoltre,
risulti, con il conferente estero stesso, incluso nel perimetro del gruppo cui
appartiene il soggetto conferitario (anch’esso residente in Italia). Si ricorda che la
disciplina antielusiva speciale si applica a prescindere dal legame diretto di controllo
fra il conferente ed il conferitario e, quindi, anche quando i due soggetti sono
controllati, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante effettivo.
40
Si pensi all’ipotesi di un gruppo costituito da una società madre W residente
in Italia - la cui compagine sociale sia caratterizzata dall’assenza di soci esteri, anche
di minoranza, residenti in un paese non white listed - che controlla al 100 per cento
una società X estera residente in un paese white listed che controlla al 100 per cento
una società estera Y anch’essa residente in un paese white listed che a sua volta
controlla al 100 per cento una società Z residente in Italia. Qualora la società Y non
residente ponga in essere un conferimento in denaro a favore della controllata
italiana, seguendo un look through approach può sostenersi che l’effettiva
controllante W del conferente estero, il conferente estero Y (residente in un paese
white listed) ed il conferitario Z appartengono al medesimo gruppo; quindi, trova
applicazione la disciplina antielusiva mediante la sterilizzazione, per un ammontare
pari all’apporto in denaro ricevuto, in capo al soggetto conferitario.
Schema 8
W
capogruppo
residente
100%
X
controllata
residente in paese
white listed
100%
Y
controllata
residente in paese
white listed
C
o
n
fe 100%
r
im
e
n
to
Z
controllata
residente in Italia
41
Nella differente ipotesi di un gruppo costituito su più livelli
da società italiane ed estere residenti in paesi white listed, la cui compagine
sociale sia caratterizzata dalla presenza di soci esteri, anche di minoranza,
residenti in un paese non white listed,
e/o da società estere residenti in paesi non white listed;
per individuare l’ambito di applicazione della disciplina antielusiva [combinato di
lettere c) e d), comma 3, dell’articolo 10], sarà necessario esaminare la
composizione dei soci, anche di minoranza, delle società appartenenti al gruppo.
La sterilizzazione della base ACE (subita dal conferitario) opera, in ogni
caso, se dal predetto esame emerge la presenza di un socio estero, anche di
minoranza, residente in un paese non white listed (a prescindere, quindi, dalla
circostanza per cui lo stesso risulti incluso con il conferente estero stesso nel
perimetro del gruppo cui appartiene il soggetto conferitario). Al riguardo, si
rammenta che, anche il predetto esame, per quanto prima rilevato, dovrà essere
operato mediante look through approach.
Inoltre, si evidenzia come in tutte le ipotesi in cui a seguito della verifica
appena descritta si giunga alla presenza di soci diffusi sul mercato, si applicano gli
esoneri decritti nel paragrafo 3.9,
Si pensi all’ipotesi di un gruppo costituito da una società madre X estera
residente in un paese non white listed che controlla al 100 per cento una società
estera Y residente in un paese white listed che a sua volta controlla al 100 per cento
una società Z residente in Italia. Qualora la società estera Y ponga in essere un
conferimento in denaro a favore della controllata italiana, seguendo le logiche sopra
evidenziate, trova applicazione la disciplina antielusiva di cui al combinato disposto
delle lettere c) e d) del comma 3 dell’articolo 10 del Decreto ACE, mediante la
sterilizzazione, per un ammontare pari all’apporto in denaro ricevuto, in capo al
soggetto conferitario.
42
Schema 9
X
capogruppo estera
residente in paese non
white listed
100%
Y
controllata estera
residente in paese
white listed
C
o
n
fe
r
im 100%
e
n
to
Z
controllata
residente in Italia
Si pensi, inoltre, all’ipotesi di un gruppo costituito da una società madre X
estera residente in un paese non white listed che controlla al 100 per cento due
società estere Y e Z residenti in paesi white listed le quali controllano,
rispettivamente, una società W estera residente in un paese white listed ed una
società K residente in Italia. Qualora la società W estera ponga in essere un
conferimento in denaro a favore della società italiana K, seguendo le logiche sopra
evidenziate - opportunamente integrate con il cd. look through approach - trova
applicazione la disciplina antielusiva di cui al combinato disposto delle lettere c) e
d) del comma 3 dell’articolo 10 del Decreto ACE, mediante la sterilizzazione, per un
ammontare pari all’apporto in denaro ricevuto, in capo al soggetto conferitario.
43
Schema 10
X
capogruppo
estera residente
100% in paese non 100%
white listed
Z
Y
controllata estera
controllata estera
residente in paese
residente in paese
white listed
white listed
100% 100%
W
K
controllata estera
controllata
residente in un
residente in Italia
paese white listed
Conferimento
44
Si pensi, ancora, all’ipotesi di un gruppo costituito da una società madre X
estera residente in un paese white listed che controlla al 100 per cento una società
estera Y anch’essa residente in un paese white listed, che controlla al 100 per cento
una società Z residente in Italia.
Nell’esempio qui in commento, tra la compagine sociale della società X si
ravvisa un socio estero, anche se di minoranza, residente in un paese non white listed
(a prescindere, quindi, dalla circostanza per cui lo stesso risulti incluso con il
conferente estero stesso nel perimetro del gruppo cui appartiene il soggetto
conferitario), pertanto, trova applicazione la disciplina antielusiva di cui al
combinato disposto delle lettere c) e d) del comma 3 dell’articolo 10 del Decreto
ACE, mediante la sterilizzazione, per un ammontare pari all’apporto in denaro
ricevuto, in capo al soggetto conferitario.
45
Schema 11
società estera
Società residente Società residente
residente in un paese
in Italia in Italia
non white listed
33,33%
33,33% 33,33%
X
controllata estera
residente in paese
white listed
100%
Y
controllata estera
residente in paese
C white listed
o
n
fe
r
im 100%
e
n
to
Z
controllata
residente in Italia
46
3.9 Conferimenti provenienti da soggetti non residenti a favore di società le cui
azioni sono negoziate sul mercato
Con riferimento alle società residenti le cui azioni sono negoziate sul
mercato che effettuano un aumento di capitale mediante emissione di nuove azioni,
non può escludersi a priori che una parte delle nuove azioni possa essere sottoscritta
da soggetti non italiani, tra i quali alcuni potrebbero risultare soggetti esteri residenti
in paesi non white listed.
Tale circostanza assume rilevanza in quanto, come già evidenziato, i
conferimenti provenienti da soggetti non residenti sono oggetto di apposite
previsioni all’interno della disciplina antielusiva di cui all’articolo 10 del Decreto
ACE [lettere c) e d) del comma 3].
In particolare, sulla base di quanto precedentemente argomentato in
relazione alle operazioni dell’insieme β, si ritiene che nell’ipotesi oggetto del
presente paragrafo l’indagine possa limitarsi alle caratteristiche dei sottoscrittori,
sulla base dell’analisi descritta nei precedenti paragrafi, al momento in cui l’apporto
viene effettuato.
Ciò premesso, si evidenzia che la composizione dell’azionariato di una
società quotata, nonché le sue eventuali modifiche, sono soggette, ai sensi della
normativa regolamentare, ad obblighi di comunicazione al mercato e alle competenti
autorità di vigilanza solo nell’ipotesi in cui superino determinate soglie (cfr. art. 120,
commi 2 e 4, T.U.F. e per i soggetti che esercitano attività bancaria, le disposizioni
contenute nell’art. 19, comma 1 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, Testo Unico
Bancario).
In conseguenza di ciò, si ritiene che l’indagine descritta nel paragrafo 3.8
dovrà essere operata avendo riguardo esclusivamente ai sottoscrittori esteri che
partecipano la società residente in misura superiore al due per cento.
47
Come più volte riportato, resta ferma l’applicazione anche nei confronti
delle operazioni poste in essere con tali soggetti delle disposizioni di cui all’articolo
37-bis del DPR n. 600 del 1973.
3.10 Conferimenti provenienti da soggetti non residenti: gestione delle istanze di
disapplicazione
L’articolo 10, comma 3, lettera d) del decreto ACE prevede, come già
evidenziato, un meccanismo automatico tendente a ridurre la base di calcolo
dell’ACE, “fino a concorrenza dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti
domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR”.
Come già chiarito nella circolare del 23 maggio 2014, n. 12/E, nelle
fattispecie sopra esaminate, vi è il potenziale pericolo che l’apporto sia stato
veicolato da una società inclusa nel medesimo gruppo della conferitaria ad un
soggetto non residente, per cui gli apporti provenienti dall’estero non sono idonei ad
incrementare la base di calcolo dell’ACE della società conferitaria residente.
Al fine di evitare un’eccessiva penalizzazione dei conferimenti provenienti
da soggetti esteri residenti in paesi non white listed, si devono ritenere superati gli
orientamenti espressi nella risoluzione 29 gennaio 2002, n. 26/E e nel paragrafo 3.3
della circolare n. 12/E del 2014, consentendo anche nell’ipotesi di applicazione della
lettera d) o di attivazione contestuale delle lettere c) e d) del comma 3 dell’articolo
10, la possibilità di presentare istanze di disapplicazione, adeguatamente motivate e
corredate da opportuna documentazione, per dimostrare quanto di seguito descritto.
In particolare, qualora a seguito dell’esame definito nel paragrafo 3.8, si
ravvisi la presenza di un socio estero, anche di minoranza, residente in un paese non
white listed, per ottenere la disapplicazione della disciplina antielusiva speciale sarà
necessario fornire contestualmente:
48
a) le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare, in modo
inequivocabile, la provenienza dei conferimenti da un soggetto residente in
un Paese white listed al fine di ovviare alla mancanza di scambio di
informazioni con il Paese non white listed;
b) le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare l’assenza di
fenomeni di duplicazione dell’agevolazione ACE.
Con riferimento al punto sub a) sarà necessario fornire la documentazione
idonea a dimostrare:
i. che le risorse finanziarie in “ingresso” (nella forma sia di capitale di
rischio che di capitale di debito) nell’entità localizzata nel Paese non white
listed provengano da soggetti residenti in Paesi white listed;
ii. la residenza fiscale di tutti i soggetti white listed di cui al punto
precedente;
iii. l’imputabilità dei proventi dell’entità localizzata nel Paese non white
listed in capo ai singoli, soggetti residenti in Stati o territori white listed,
per trasparenza (nel senso di cui alla risoluzione n. 17/E del 2006, c.d.
“trasparenza fiscale” o alla risoluzione n. 167/E del 2008, c.d.
“trasparenza economica”).
Considerato che la finalità che si intende perseguire attraverso l’allegazione
della suddetta documentazione all’istanza di interpello è, come già detto, quella di
ovviare all’assenza di scambio di informazioni con il paese non white listed, la
valutazione circa la sua idoneità sarà effettuata sulla base di un’analisi caso per caso.
Si pensi, a titolo esemplificativo, ad un’entità localizzata nel Paese non
white listed che rappresenti un “mero” veicolo la cui attività è limitata a convogliare
i flussi finanziari verso l’investimento attraverso una struttura “trasparente”:
49
sia dal punto di vista patrimoniale, nel senso che il capitale apportato
dagli investitori sia l’unica fonte degli investimenti e il realizzo dei
medesimi sia prontamente distribuito agli investitori stessi,
sia dal punto di vista fiscale, nel senso che i “proventi” siano
assoggettabili a tassazione in capo agli investitori.
In tal caso, coerentemente a quanto appena indicato, per rendere procedibile
l’istanza di disapplicazione sarà necessario fornire la documentazione atta a
dimostrare:
i. la natura strutturalmente “passante” dell’entità non white listed rispetto
alle somme di denaro investite da soggetti white listed¸ tra cui (a titolo
indicativo):
o rendiconti patrimoniali, economici e finanziari;
o documentazione societaria (atto costitutivo, statuto, contratto di
associazione);
o contratti e accordi di finanziamento di qualunque tipo;
o contratti commerciali, di agenzia, di rappresentanza, di domiciliazione,
ecc;
o contratti e accordi finanziari in generale (polizze assicurative, contratti
di investimento, contratti derivati, ecc.);
o ogni altro documento in grado di dimostrare, in modo certo e preciso,
la provenienza delle risorse finanziarie da soggetti white listed;
ii. la residenza fiscale white listed di ciascun investitore del veicolo al fine di
rendere attivabile lo scambio di informazioni con il relativo paese di
residenza;
iii. l’imputabilità per trasparenza dei proventi del veicolo in capo ai singoli
investitori, in Stati o territori white listed.
50
Si pensi, inoltre, all’ipotesi di un soggetto non white listed (ad esempio un
fondo di private equity) che (i) sia costituito in forma giuridica di limited
partnership (ii) evidenzi, nel passivo, esclusivamente gli apporti dei limited e dei
general partner (di seguito anche solo partner) iii) evidenzi, nell’attivo, gli
investimenti in un’entità residente in un paese white listed (che controlla, a sua
volta, la società residente in Italia acquistata tramite gli apporti dei partner) e (iv)
produca redditi che vengono assoggettati a tassazione per trasparenza (fiscale o
economica) in capo ai partner.
Schema 12
General Limited
Partner Partner
Limited partnership
Società residente Società residente
estera non white
in Italia in Italia
listed
33,33%
33,33% 33,33%
X
controllata estera
residente in paese
white listed
100%
Y
controllata estera
residente in paese
C white listed
o
n
fe
r
im 100%
e
n
to
Z
controllata
residente in Italia
51
Nell’esempio sopra riportato, per dimostrare che i conferimenti effettuati a
favore della Società ITA derivano inequivocabilmente dai partner residenti in Paesi
white listed e, quindi, per superare l’assenza di scambio di informazioni sarà
necessario produrre la seguente documentazione:
1. partnership agreement stipulato sia con i limited partner sia con i general
partner ed eventuali accordi accessori utili ad illustrare il funzionamento e le
caratteristiche del veicolo;
2. elenco dei partner (general e limited) con indicazione di informazioni
anagrafiche, residenza fiscale, percentuale di partecipazione nella limited
partnership;
3. rendiconti annuali e/o di gestione della limited partnership;
4. ogni altro contratto, documento o informazione utile a meglio specificare e/o
illustrare i punti da 1) a 3) e, in generale, a illustrare con chiarezza i rapporti
economici, giuridici e finanziari intrattenuti dall’entità residente nel paese
non white-listed, al fine di dimostrare la natura di veicolo di “mero”
investimento;
5. ogni altro documento che attesti la trasparenza della limited partership dal
punto di vista dei singoli partner (limited e general) e, in particolare,
alternativamente:
− attestazione dell’amministrazione fiscale del paese di residenza oppure
altra documentazione idonea a comprovare la tassazione per
trasparenza “fiscale” dei proventi maturati dall’entità/fondo in capo al
partner nel relativo Paese di residenza (cfr. risoluzione n. 17/E del
2006);
− statuto, regolamento, prospetto illustrativo e ogni altra
documentazione rilevante della limited partnership da cui emerga
l’obbligo di distribuire almeno annualmente i proventi di gestione e
52
documentazione che attesti l’assoggettamento “ad un’obbligazione
fiscale illimitata” dei proventi distribuiti in capo ai singoli partner
(cfr. risoluzione n. 167/E del 2008).
6. residenza fiscale dei partner (limited e general) in uno stato o territorio con
cui l’Italia abbia un trattato che consente lo scambio di informazioni.
Nel caso proposto è validamente dimostrabile che (i) i conferimenti sono
inequivocabilmente attribuibili ai partner sulla base della struttura “passante” del
veicolo e (ii) i partner sono residenti in paesi white listed nonché titolari economici
dei flussi (sulla base della tassazione per trasparenza a cui sono assoggettati).
Con riferimento al punto sub b), si riportano - a titolo meramente
esemplificativo - le circostanze che, se adeguatamente supportate da
documentazione idonea, consentono la disapplicazione della disciplina antielusiva
speciale:
incrementi di capitale proprio rilevanti in capo alle società incluse nel
medesimo gruppo della conferitaria determinati esclusivamente da
accantonamenti di utili a riserve disponibili, ai sensi della disciplina
dell’agevolazione ACE;
assenza di finanziamenti operati dalle società incluse nel medesimo gruppo
della conferitaria a favore del soggetto estero residente in un paese non white
listed;
assenza di operazioni di cui all’articolo 10 poste in essere dalle società
incluse nel medesimo gruppo della conferitaria a favore del soggetto estero
residente in un paese non white listed;
assenza di flussi di denaro:
o provenienti dai soggetti esteri residenti in un paese non white listed e
destinati alle società appartenenti al gruppo del soggetto conferitario,
53
o verso il soggetto estero non white listed provenienti da altri soggetti
appartenenti al gruppo del soggetto conferitario.
Ciò premesso, si ribadisce che, qualora non fossero fornite le informazioni
di cui al punto sub a), l’istanza di disapplicazione non potrebbe trovare
accoglimento, non avendo il conferitario dimostrato che l’integrale somma di denaro
ricevuta a titolo di conferimento non ha anche potenzialmente, comportato la
duplicazione dell’agevolazione ACE.
Qualora, invece, fossero fornite le informazioni di cui al punto sub a) e non
fosse chiarita l’assenza di duplicazione dell’agevolazione ACE [punto sub b)], si
deve presumere che le somme di denaro “provenienti” dal soggetto estero residente
in un paese non white listed a favore dei soggetti del gruppo (cui appartiene il
conferitario) abbiano, anche potenzialmente, duplicato la base ACE. In tal caso
l’istanza di disapplicazione può trovare accoglimento solo per la parte che eccede i
predetti flussi di denaro rispetto alle somme conferite.
Va da se che i documenti di cui si tratta potranno essere oggetto di attività di
controllo, con l’effetto che eventuali incoerenze fra gli stessi e la situazione di fatto
rilavata dagli ufficio comporteranno la rettifica dell’ammontare di agevolazione
ACE indebitamente fruita.
3.11 Ulteriori fattispecie considerate elusive
Le fattispecie considerate dall’art. 10 del decreto ACE non esauriscono i casi
di operazioni di capitalizzazione societaria idonee a generare un incremento
dell’agevolazione ACE che possono dare luogo a fenomeni di elusione fiscale.
In tale ottica va valutata, caso per caso, l’ordinaria applicazione delle
disposizioni di cui all’art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Nel seguito, a titolo
meramente esemplificativo, si illustrano alcuni casi astratti.
54
Caso 1
La società capogruppo A contrae un finanziamento in denaro per 100 da un
soggetto terzo ed effettua un conferimento nella società controllata B la quale, a sua
volta, effettua un finanziamento a favore del medesimo soggetto terzo:
Schema 13
In tale ipotesi, la disciplina antielusiva di cui all’articolo 10 (pur trovando
applicazione nei confronti di A) non trova applicazione nei confronti di B. Tuttavia è
da ritenere che l’operazione descritta, nel suo complesso, sia idonea a determinare
un vantaggio fiscale indebito in capo alla società B (generazione di base ACE) in
quanto l’incremento viene generato in modo non genuino (ossia in assenza di
sostanza); infatti il “capitale” ricevuto da B è investito per finanziare il “capitale”
stesso (operazione circolare).
Differente, invece, è il caso in cui, il conferimento finanziato a debito (vedi
caso 1) non venga utilizzato nel contesto di un’operazione circolare, come segue:
T e rzo
L o a n = 1 0 0
L o a n
S
=
O
1
C
0 0
IE
B
T A ’
S O C IE
A
E q u ity = 1 0
B a s e A C E
1 0 0
T
0
A ’
55
Schema 14
Infatti, in tale ipotesi, in assenza di circolarità, si può ritenere che la base
ACE generata presso la Società B sia genuina.
T e rzo
L o a n = 1 0 0
S
E q
S
O
u
O
C IE
A
ity =
C IE
B
T A
1 0
T A
’
0
’
B a s e A
1 0 0
C E
56
Caso 2
Una persona fisica (non imprenditore e, quindi, fuori dal campo di
applicazione dell’articolo 8 del decreto ACE), titolare al 100% della società B e
della società C, si indebita con un terzo per 100. La persona fisica conferisce detto
importo nella società B che acquista la partecipazione nella società C per 100
pagando il corrispettivo alla persona fisica la quale, a sua volta, rimborsa il
finanziamento al terzo.
Schema 15
1 2
Loan=
100
Terzo
Equity
100% 100% = 100
SOCIETA’ SOCIETA’ SOCIETA’ SOCIETA’
B C B C
Base
ACE 100
Rimborso
3
= 100
Terzo
Prezzo C
= 100
SOCIETA’
B
Base
ACE 100
100%
SOCIETA’
C
In tal caso, si può ritenere che l’operazione, nel suo complesso, sia idonea a
determinare un vantaggio fiscale indebito in capo alla società B (generazione di base
ACE) in quanto l’incremento viene generato in modo non genuino (ossia in assenza
57
di sostanza); infatti il “capitale” ricevuto da B è investito per finanziare il “capitale”
stesso (operazione circolare).
Caso 3
La società B (dopo aver ricevuto un conferimento di 100), invece di
finanziare direttamente una società del gruppo (società C), eroga ad un terzo un
finanziamento di 100 che, sulla base di un’analisi fattuale/contrattuale, è “rigirato”
alla società C (attraverso un altro finanziamento). Quest’ultima, a sua volta, pone in
essere un conferimento di 100 alla società controllata D:
Schema 16
MERCATO
Equity
= 100
Loan= 100
SOCIETA’
B
Base
ACE 100
100% TERZO
SOCIETA’
C
Loan= 100
Equity
100%
= 100
SOCIETA’
Base D
ACE 100
In tale ipotesi si può ritenere che l’operazione, nel suo complesso, sia idonea
a determinare un vantaggio indebito in capo alla società B (incremento di base ACE
di 100) che, se avesse finanziato direttamente la Società C (senza “passare” per il
58
Terzo), avrebbe dovuto sterilizzare la variazione in aumento della base ACE fino a
concorrenza del finanziamento stesso.
Caso 4
Si ipotizzi che la società A:
1 – riceve un conferimento di 100 da un terzo (aumento base ACE per 100),
2 - acquista da terzi un bene (ad esempio un immobile) per 100 e
3 - conferisce il bene alla controllata B.
Si ipotizzi, inoltre, che la società B:
4 - vende il bene (ad esempio l’immobile) a un terzo (diverso o uguale
rispetto al terzo del punto 1) ricevendo un corrispettivo di 100 e
5 - effettua un conferimento di 100 in denaro alla società controllata C
(aumento base ACE per 100).
59
Schema 17
Nel caso di specie, la liquidazione del bene oggetto del conferimento in
natura costituisce un mezzo per il trasferimento di risorse idonee ad essere utilizzate
per duplicare il beneficio ACE.
Si ritiene che, nel momento in cui il bene viene liquidato, il conferimento in
natura diventi idoneo a determinare un vantaggio indebito in capo alla società A
(mancata sterilizzazione di base ACE per 100). Infatti, se quest’ultima avesse
effettuato, ad esempio, un conferimento in denaro alla società B, avrebbe dovuto
sterilizzare la variazione in aumento fino a concorrenza dell’importo stesso.
1
T E R Z O
E q u ity
= 1 0 0
S O C IE T A
A
A c q u is to
d a te r z i
= 1 0 0
’
3
A
BC a s e
E 1 0 0
S
S
S
O
O
O
C
C
C
IE
A
IE
B
IE
C
T A ’
T A ’
E q u ity
= 1 0 0
T A ’
A
BC
2
P re
= 1
a s e
E 1 0 0
z z o
0 0
C e s s io
te r
1 0
n e a
z i
S
0
S
O
%
O
C
C
IE
A
IE
B
T
T
A
A
’
’
C ob ne fe r im
n e =
e n to
1 0 0
60
3.12 Rinuncia ai crediti soggetti ITA gaap
L’articolo 5, comma 2, del Decreto ACE dispone che rileva come elemento
positivi della variazione del capitale proprio, tra l’altro, “(…)la rinuncia
incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società (…)”.
Al riguardo, la relazione illustrativa del Decreto Ace chiarisce che, in
coerenza con il dettato normativo, la rinuncia ai crediti o la loro compensazione
riguarda esclusivamente i crediti aventi natura finanziaria, cioè derivanti da
precedenti finanziamenti in denaro.
Il chiarimento contenuto nella relazione illustrativa, in altri termini, integra
il dettato normativo - che si è limitato a stabilire le tipologie di elementi da
considerare come variazioni positive del capitale proprio – escludendo qualunque
tipologia di credito avente natura commerciale, cioè non derivante da precedenti
finanziamenti in denaro, sia in caso di rinuncia da parte dei soci sia in caso di loro
compensazione.
In realtà, il legislatore ha voluto dare rilievo alla circostanza che all’origine
del diritto di credito ci fosse un flusso di denaro per evitare che, ammettendo la
rilevanza delle rinunce e delle compensazioni di tutte le tipologie dei crediti, la
disciplina ACE fosse esposta a facili arbitraggi volti a trasformare gli apporti in
natura in apporti di capitale.
Al riguardo, si evidenzia che da un punto di vista fiscale, con riferimento
alle rinunce ai crediti, l’art. 88, comma 4, del TUIR, recita che “non si considerano
sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
conto capitale alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b),
dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti (…)”. Inoltre, l’articolo 94, comma 6,
del TUIR, dispone che la rinuncia ai crediti nei confronti della società dagli stessi
61
soci, si aggiunge al costo dei titoli e delle quote di cui all’art. 85, comma 1, lettera
c).
In sostanza, le operazioni in argomento, sono qualificate ai fini fiscali come
apporti.
Dal punto di vista contabile il nuovo Principio OIC 28 ha precisato che la
rinuncia di un qualunque credito da parte del socio – che si concretizza in un atto
formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale
della società – è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio.
Pertanto, in tal caso la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasforma il debito
della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale
senza transitare a conto economico.
Per quanto sopra esposto ed in considerazione dell’esigenza di conciliare gli
aspetti fiscali, le cui motivazioni sono state chiarite dalla relazione illustrativa del
Decreto Ace, e gli aspetti contabili, disciplinati dall’aggiornamento del citato
principio contabile OIC n. 28, si ritiene che l’apporto che origina dalla rinuncia ai
crediti (o la loro compensazione) rileva, ai fini ACE, solo nell’ipotesi in cui il
credito rinunciato (compensato) deriva da un precedente finanziamento in denaro.
62
3.13 Riserve da rivalutazione
Con riferimento alla “riclassificazione” di riserve indisponibili a seguito del
venir meno della condizione di indisponibilità - sempreché tali riserve indisponibili
si siano formate a decorrere dal periodo di imposta 2011 - la relazione illustrativa
evidenzia che “costituiscono (…) elementi positivi della variazione del capitale
proprio gli accantonamenti a riserve disponibili derivanti dalla riclassificazione di
riserve indisponibili.
Pertanto, per quanto concerne le riserve da rivalutazione, iscrivibili a seguito
delle previsioni contenute in leggi speciali nonché in applicazione dell’obbligo di
deroga di cui al comma quarto dell’art. 2423 del codice civile, si evidenzia come tali
riserve siano al momento della nascita non rilevanti ai fini dell’ACE, in quanto
riconducibili alla nozione di “riserva da utili non disponibili” individuata nella
relazione al decreto ACE.
Tuttavia, si ritiene che le predette riserve, sempreché tali riserve
indisponibili si siano formate a decorrere dal periodo di imposta 2011,rilevino come
incremento di capitale proprio rilevante ai fini ACE per la quota dei maggiori valori
successivamente realizzati, dal momento della predetta riclassificazione.
63
3.14 Applicazione della disciplina alle stabili organizzazioni
Nell’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione ACE rientrano i
soggetti di cui alla lettera d), comma 1, dell’articolo 73 del TUIR, ovvero i soggetti
esteri esercenti in Italia attività commerciali per mezzo di stabili organizzazioni.
Al riguardo, nella relazione illustrativa si precisa che, per tali soggetti, le
disposizioni contenute nel decreto ACE si applicano con riferimento agli incrementi
del “fondo di dotazione” della stabile organizzazione rispetto a quello esistente alla
chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (di seguito, il fondo 2010). La
medesima relazione illustrativa, inoltre, chiarisce che i riferimenti ai soci o ai
partecipanti sono da intendersi nei confronti della casa madre.
La possibilità anche per le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti di usufruire dei benefici ACE ha le sue radici nel principio di non
discriminazione. Esse, infatti, sono soggetti passivi d’imposta in Italia per il reddito
d’impresa ivi prodotto, al pari dei soggetti residenti. Tuttavia, considerato che la
stabile organizzazione non è un’entità autonoma, ma una parte giuridicamente
indistinta dell’impresa non residente e, quindi, che le operazioni tra la stessa e casa
madre non assumono alcuna rilevanza giuridica esterna, ma si basano su meri
accordi interni, le modalità di determinazione dell’agevolazione ACE dovranno
tener conto delle suddette peculiarità, con riguardo soprattutto al c.d. fondo di
dotazione, come di seguito esposto.
La base di partenza cui commisurare gli eventuali incrementi rilevanti ai fini
dell’agevolazione ACE è rappresentata dal maggiore tra il fondo di dotazione
contabile al 31 dicembre 2010 (al netto degli utili di esercizio) e il fondo congruo a
fini fiscali in pari data (tenendo conto di principi condivisi in sede internazionale).
Per esigenze espositive, nel presente paragrafo, si fa riferimento ai soggetti
con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
64
Base di partenza ACE = il maggiore tra fondo contabile al 31 dicembre 2010
e fondo congruo a fini fiscali
In termini generali, è opportuno precisare che il fondo di dotazione contabile
come emergente dal rendiconto di cui all’articolo 14, comma 5, del D.P.R 600/73
alla fine di un dato periodo di imposta potrebbe non coincidere con il fondo di
dotazione rilevante per l’esame di congruità ai fini fiscali (cd. “fondo di dotazione
effettivo”), in considerazione del trattamento di diversi fattori, quali, gli apporti in
denaro effettuati dalla casa madre alla branch.
A titolo esemplificativo, se il fondo di dotazione contabile al 31 dicembre
2010, pari a 100, fosse composto esclusivamente da un apporto in denaro da parte di
casa madre effettuato in data 1° ottobre 2010, il fondo di dotazione rilevante per
l’esame di congruità (c.d. “fondo di dotazione effettivo") al 31 dicembre 2010
corrisponderebbe a 25, in considerazione del fatto che detta congruità deve essere
rispettata costantemente, per l’intera durata del periodo di imposta. Tale fondo di
dotazione effettivo dovrà essere assoggettato all’esame di congruità fiscale (per
pervenire al cd. fondo di dotazione congruo) tenendo conto di principi condivisi in
sede internazionale.
Come chiarito nella relazione illustrativa al Decreto, “la stabile
organizzazione di un’impresa non residente deve avere un proprio fondo di
dotazione che, ai fini fiscali, può anche essere figurativo nel senso che deve essere
comunque determinato ai soli fini fiscali a prescindere dalle risultanze contabili”.
In particolare, la dotazione patrimoniale da attribuire alla stabile
organizzazione deve essere determinata, anche tenuto conto del grado di
capitalizzazione della società nel suo complesso, in funzione delle attività esercitate
65
dalla stessa, degli asset materiali e immateriali di cui dispone per le proprie funzioni
e dei rischi da essa assunti (cfr. risoluzione n. 44/E del 2006).
Ne consegue che nel caso in cui il fondo di dotazione al 31 dicembre 2010
non fosse stato congruo il contribuente avrebbe dovuto alternativamente:
rettificare il proprio passivo patrimoniale contabile riclassificando i
debiti (produttivi di interessi passivi) in fondo di dotazione contabile
(ed effettivo), con conseguente rettifica del conto economico mediante
lo storno dei relativi interessi passivi (c.d. rettifica contabile);
effettuare una variazione in aumento in dichiarazione relativa agli
interessi passivi correlati ai debiti riclassificati figurativamente per
raggiungere la congruità fiscale, generando, nella sostanza,
un’implicita riclassificazione dei debiti iscritti in bilancio in fondo di
dotazione come illustrato al punto precedente (c.d. rettifica fiscale).
Ciò premesso, considerate le peculiarità della stabile organizzazione, si
ritiene che la variazione del fondo di dotazione, rilevante a fini ACE, sia formata
dalla somma algebrica di:
A. incrementi
- apporti in denaro operati dalla casa madre alla branch;
- utili mantenuti nell’economia della stabile organizzazione;
- “rettifiche contabili” e/o “rettifiche fiscali”;
B. decrementi
- riduzioni del fondo di dotazione contabile della stabile organizzazione
con attribuzione alla casa madre, effettuate a qualsiasi titolo.
Per quanto concerne gli incrementi e, in particolare, le c.d. “rettifiche
fiscali” (variazioni in aumento in dichiarazione) la relazione al decreto ACE ha
chiarito che “… devono intendersi in ogni caso quelli risultanti dalla dichiarazione
dei redditi del periodo d’imposta da ritenersi congrui dal punto di vista fiscale”.
66
In altri termini, ai fini dell’agevolazione in esame, i predetti incrementi
assumono rilevanza in misura non superiore a quella necessaria per raggiungere la
congruità fiscale del fondo di dotazione stesso. Trattasi, infatti, per le stabili
organizzazioni, data la loro natura e funzione, di fattispecie da assimilare ad apporti
in denaro, in quanto idonee a determinare un incremento di capitale proprio, ma
unicamente entro i limiti necessari a rendere il fondo di dotazione congruo dal punto
di vista fiscale.
Inoltre, essendo caratterizzati, per loro natura, da temporaneità, gli
incrementi derivanti da “rettifiche fiscali” rilevano esclusivamente per il periodo
d’imposta cui si riferisce la dichiarazione in cui le relative variazioni in aumento
vengono operate. Diversamente, gli incrementi derivanti da “rettifiche contabili”
hanno natura definitiva.
Come chiarito nella relazione di accompagnamento al Decreto, la variazione
che assume rilevanza agli effetti della disciplina ACE può essere determinata
prendendo direttamente in considerazione gli elementi che concorrono a formarla
(incrementi e decrementi), senza alcun riferimento effettivo al dato concernente la
base di partenza 2010.
Tuttavia, con particolare riferimento alle stabili organizzazioni italiane di
soggetti non residenti, nel caso in cui il fondo di dotazione 2010 non fosse congruo
ai fini fiscali, non sarebbe possibile prescindere dal dato concernente il 2010. Infatti,
considerato che, come sopra precisato, la base di partenza cui commisurare gli
incrementi rilevanti ai fini dell’agevolazione ACE è rappresentata dal maggiore tra il
fondo di dotazione contabile (al netto degli utili dell’esercizio) e il fondo congruo ai
fini fiscali al 31 dicembre 2010, gli incrementi successivi (di qualsiasi natura) non
rilevano fino a concorrenza della differenza (se positiva) tra il fondo di dotazione
congruo ai fini fiscali e il fondo di dotazione contabile (al netto degli utili di
esercizio) al 31 dicembre 2010, e ciò indipendentemente dal fatto che, nella
dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2010, sia stata effettuata o meno una
67
rettifica fiscale in quanto, come già evidenziato, la predetta rettifica ha natura
temporanea.
Con riferimento al momento di rilevanza ai fini ACE degli incrementi,
tenuto conto della natura e della funzione della stabile organizzazione, si ritiene che
gli apporti in denaro operati dalla casa madre alla branch rilevino a partire dalla data
di effettivo versamento, considerando, quindi, il lasso temporale intercorrente tra la
data dell’apporto e la chiusura dell’esercizio (criterio del pro rata temporis),
conformemente a quanto avviene per i soggetti residenti.
A titolo esemplificativo, se il rendiconto al 31 dicembre 2010 evidenzia un
fondo di dotazione contabile (congruo a fini fiscali) di 50 e al 31 dicembre 2011
evidenzia un fondo di dotazione contabile di 250 e l’incremento mediante apporto di
denaro (per 200) è avvenuto il 1° ottobre 2011, la variazione rilevante ai fini ACE
sarà pari a [50]1.
Infatti, l’incremento di 200 avvenuto in data 1° ottobre (rilevante per 91
giorni – dal 1° ottobre 2011 al 31 dicembre 2011) corrisponde ad un incremento di
[50] avvenuto dal 1 gennaio 2011.
Inoltre, con riferimento al momento in cui assumono rilevanza ai fini ACE le
“rettifiche contabili” e le “rettifiche fiscali” di cui sopra, operate successivamente al
periodo d’imposta 2010, si ritiene di dover distinguere tra:
1) “rettifiche contabili”, per le quali si deve considerare la data a decorrere
dalla quale viene fatta valere la riclassificazione in poste non produttive di
interessi passivi (applicando, quindi, nella sostanza il criterio del pro rata
temporis); e
1 Il ragguaglio va operato tenendo conto del lasso temporale intercorrente tra la data in cui viene effettuato
l’apporto di denaro e quella di chiusura dell’esercizio, nonché della durata complessiva dell’esercizio stesso
(applicando, quindi, il metodo di calcolo c.d. Actual-Actual). Nel caso di cui all’esempio, in particolare, il
valore di 50 (49,86) è stato ottenuto dividendo l’importo complessivo di 200 per il numero di giorni effettivi
del 2011 (365) e moltiplicando il risultato per i giorni intercorrenti tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2011
(91).
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2) “rettifiche fiscali”, per le quali si deve considerare l’inizio del periodo
d’imposta cui la relativa dichiarazione si riferisce, in quanto tale rettifica è
finalizzata a rendere congruo il fondo di dotazione per l’intero periodo.
Quanto agli utili, si precisa che gli stessi assumono rilievo nella misura in
cui, nel periodo d’imposta successivo al loro realizzo e a condizione che abbiano le
caratteristiche di utili realmente conseguiti, risultino mantenuti nell’economia della
stabile organizzazione tramite apposita rilevazione contabile (ad esempio,
incremento del fondo di dotazione anche tramite incremento di riserva di utili).
I decrementi, costituiti dalla riduzione del fondo di dotazione contabile anche
attraverso riduzione di riserve di utili attribuite a casa madre, assumono rilevanza ai
fini ACE dall’inizio del periodo di imposta in cui si verificano, conformemente a
quanto avviene per i soggetti residenti.
Si specifica che, anche per le stabili organizzazioni, le perdite di esercizio e
l’attribuzione dell’utile di esercizio a casa madre non rilevano come decrementi.
Infine, come evidenziato nel Decreto ACE, per le stabili organizzazioni di
imprese non residenti costituite successivamente al 31 dicembre 2010 si assume
come incremento anche il fondo di dotazione di costituzione, per l’ammontare
derivante da conferimenti in denaro.
Rimane fermo che nell’ipotesi in cui il fondo di dotazione di una stabile
organizzazione in Italia sia rettificato in diminuzione in base ad una procedura per la
risoluzione delle controversie internazionali (ad esempio, la procedura amichevole),
la relativa deduzione ACE fruita dal contribuente sulla quota del fondo di dotazione
eccedente dovrà essere rettificata di conseguenza.
In ultimo, per effetto dell’articolo 11 del Decreto, in ciascun esercizio la
variazione in aumento rilevante ai fini ACE, come risultante dalla sommatoria di
incrementi e decrementi, non può eccedere il maggiore tra il fondo di dotazione
contabile e il fondo di dotazione congruo ai fini fiscali (a condizione che il
contribuente si sia adeguato mediante rettifica fiscale).
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Per chiarire quanto sopra descritto si riporta il seguente esempio illustrativo.
Si ipotizzi una stabile organizzazione che al 31 dicembre 2010 presenti la
seguente situazione contabile e fiscale:
Tabella 5
FONDO
2010
DOTAZIONE
Rendiconto branch 100
Fondo congruo 300
Situazione Contabile 100
( t-i)
“Rettifica fiscale” (adeguamento)
di 102 corrispondente a debiti per 200 200
Situazione Fiscale 300
(t)
Presupponendo che il fondo di dotazione congruo fiscale si presenti per il
2011 pari a 500 e che la casa madre operi un nuovo apporto di denaro (in data
1/1/2011) alla propria branch di importo pari a 100 (con rilevazione dello stesso nel
rendiconto della stabile organizzazione quale incremento di fondo di dotazione),
alcune delle situazioni maggiormente significative che potrebbero presentarsi sono
le seguenti:
A. la stabile organizzazione effettua una variazione in aumento in
dichiarazione (15 di interessi corrispondenti ad una riclassificazione
figurativa dei debiti per 300) nei limiti di quanto necessario a
raggiungere la congruità fiscale
B. la stabile organizzazione effettua una variazione in aumento del fondo
di (25 di interessi corrispondenti ad una riclassificazione figurativa dei
2 Si è assunto per semplicità un tasso d’interesse pari al 5% sia nel 2010 che nel 2011.
70
debiti per 500) eccedente quanto necessario a raggiungere la congruità
fiscale.
Tabella 6 - ipotesi sub A
FONDO
2011
DOTAZIONE
Rendiconto branch 100
( t-i)
Flow rendiconto 100
Rendiconto branch 200
(t)
Fondo congruo 500
Adeguamento 2011 300
(t+i)
Situazione contabile 200
(t)
“Rettifica Fiscale”
( t+i)
di 15 corrispondente a debiti per 300 + 300
Situazione Fiscale 500
(t+i)
Base ACE + 200
Come rappresentato nella tabella, il fondo di dotazione si incrementa ad opera
sia dell’apporto in denaro (+100) che della “rettifica fiscale” operata in
dichiarazione (interessi ripresi per 15 corrispondenti a debiti riclassificati per +300).
Tuttavia, l’incremento rilevante ai fini dell’agevolazione ACE (c.d. Base ACE) è
pari a 200 in quanto gli incrementi non rilevano fino all’importo (200)
corrispondente alla differenza (positiva) tra il fondo di dotazione congruo ai fini
fiscali e quello contabile al 31 dicembre 2010.
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Tabella 7 - ipotesi sub B
FONDO
2011
DOTAZIONE
Rendiconto branch 100
( t-i)
Flow rendiconto 100
Rendiconto branch 200
(t)
Fondo congruo 500
Variazione in aumento 2011 500
(t+i)
Situazione contabile 200
(t)
Rettifica Fiscale
( t+i)
di 25 corrispondente a debiti per 500 500
Situazione Fiscale 700
(t+i)
Base ACE + 200
Come rappresentato nella tabella, il fondo di dotazione si incrementa ad opera
sia dell’apporto in denaro (+100) che della variazione in aumento in dichiarazione
(interessi ripresi per 25 e corrispondenti a debiti riclassificati per +500). Tuttavia, la
variazione in aumento in dichiarazione (c.d. “rettifica fiscale”) è considerata
“incremento” solamente nei limiti in cui la medesima sia necessaria a raggiungere la
congruità fiscale del fondo di dotazione stesso (+300).
L’incremento rilevante ai fini dell’agevolazione ACE (c.d. Base ACE) è pari
a 200 in quanto gli incrementi (apporto in denaro e rettifica fiscale nei limiti
necessari a raggiungere la congruità fiscale del fondo) non rilevano fino all’importo
corrispondente alla differenza (positiva) tra il fondo di dotazione congruo a fini
fiscali e quello contabile al 31 dicembre 2010).
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
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