Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0026/2019

Decisione (UE) 2019/1377 della Banca centrale europea, del 31 luglio 2019, che nomina i capi delle unità operative per l'adozione di decisioni delegate sul rilascio del passaporto, sull'acquisizione di partecipazioni qualificate e sulla revoca di autorizzazioni degli enti creditizi (BCE/2019/26)

Pubblicato: 31/07/2019 In vigore dal: 31/07/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/1377 della Banca centrale europea, del 31 luglio 2019, che nomina i capi delle unità operative per l'adozione di decisioni delegate sul rilascio del passaporto, sull'acquisizione di partecipazioni qualificate e sulla revoca di autorizzazioni degli enti creditizi (BCE/2019/26) EN: Decision (EU) 2019/1377 of the European Central Bank of 31 July 2019 nominating heads of work units to adopt delegated decisions on passporting, acquisition of qualifying holdings and withdrawal of authorisations of credit institutions (ECB/2019/26)

Testo normativo

28.8.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 224/6 DECISIONE (UE) 2019/1377 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 31 luglio 2019 che nomina i capi delle unità operative per l'adozione di decisioni delegate sul rilascio del passaporto, sull'acquisizione di partecipazioni qualificate e sulla revoca di autorizzazioni degli enti creditizi (BCE/2019/26) IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6, vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) ( 1 ) , in particolare gli articoli 4 e 5, vista la decisione (UE) 2019/1376 della Banca centrale europea, del 23 luglio 2019 sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti il rilascio del passaporto, l'acquisizione di partecipazioni qualificate e la revoca di autorizzazioni degli enti creditizi (BCE/2019/23) ( 2 ) , in particolare l'articolo 3, vista la decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea ( 3 ) , in particolare l'articolo 10, considerando quanto segue: (1) Per far fronte al numero considerevole di decisioni che la Banca centrale europea (BCE) è tenuta ad adottare per adempiere ai propri compiti di vigilanza, è necessario istituire una procedura per l'adozione di specifiche decisioni delegate. (2) Una decisione di delega diviene efficace al momento dell'adozione da parte del Comitato esecutivo di una decisione che nomina uno o più capi di unità operative delegando loro l'assunzione di decisioni sulla base di una decisione di delega. (3) Nella nomina dei capi di unità operative il Comitato esecutivo dovrebbe tenere conto dell'importanza della decisione di delega e del numero dei destinatari a cui è necessario notificare le decisioni delegate. (4) Il Presidente del Consiglio di vigilanza è stato consultato in merito ai capi delle unità operative ai quali dovrebbe essere delegata l'adozione di decisioni concernenti il rilascio del passaporto, l'acquisizione di partecipazioni qualificate e la revoca di autorizzazioni degli enti creditizi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23). Articolo 2 Decisioni delegate sulle partecipazioni qualificate 1.   Le decisioni delegate ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) che coinvolgono soggetti vigilati significativi come definiti all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) ( 4 ) sono adottate dal direttore generale o dal vice direttore generale della Direzione Generale Segretariato del Consiglio di vigilanza, o in caso di loro indisponibilità dal Capo della Divisione autorizzazioni, e da uno dei seguenti capi delle unità operative: (a) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I; (b) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II. Se una decisione delegata ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) coinvolge più di un soggetto vigilato significativo, il soggetto vigilato interessato è costituito dal soggetto o dal gruppo vigilato nel quale viene acquisita la partecipazione qualificata. 2.   Le decisioni delegate ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) che non coinvolgono soggetti vigilati significativi sono adottate dal direttore generale o dal vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale III. Articolo 3 Decisioni delegate sulla revoca 1.   Le decisioni delegate ai sensi degli articoli 3 e 5 della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) relative a soggetti vigilati significativi come definiti all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) sono adottate dal direttore generale o dal vice direttore generale della Direzione Generale Segretariato del Consiglio di vigilanza, o in caso di loro indisponibilità dal Capo della Divisione autorizzazioni, e da uno dei seguenti capi delle unità operative: (a) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I; (b) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II. 2.   Le decisioni delegate ai sensi degli articoli 3 e 5 della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) relative a soggetti vigilati meno significativi come definiti all'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) sono adottate dal direttore generale o dal vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale III. Articolo 4 Decisioni delegate sul rilascio del passaporto Le decisioni delegate ai sensi degli articoli 3 e 6 della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) sono adottate da uno dei seguenti capi delle unità operative: (a) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I; (b) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II. Articolo 5 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 luglio 2019. Il Presidente della BCE Mario DRAGHI ( 1 ) GU L 141 del 1.6.2017, pag. 14 . ( 2 ) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale. ( 3 ) GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33 . ( 4 ) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) ( GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1 ).

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