Decisione UE In vigore

Decisione UE 0041/2019

Decisione (UE) 2019/41 del Consiglio, del 3 dicembre 2018, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di coo

Pubblicato: 03/12/2018 In vigore dal: 03/12/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/41 del Consiglio, del 3 dicembre 2018, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa EN: Council Decision (EU) 2019/41 of 3 December 2018 on the position to be taken, on behalf of the European Union, within the Association Committee established by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part, as regards an amendment to Protocol 3 to that Agreement concerning the definition of the concept of ‘originating produc

Testo normativo

11.1.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 9/114 DECISIONE (UE) 2019/41 DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 2018 relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra ( 1 ) («accordo») è entrato in vigore il 1 o maggio 2002. A norma dell'articolo 89 dell'accordo, è stato istituito un consiglio di associazione incaricato di esaminare qualsiasi questione importante inerente all'accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse. (2) A norma dell'articolo 92 dell'accordo, è stato istituito un comitato di associazione incaricato dell'attuazione dell'accordo e al quale il consiglio di associazione può delegare la totalità o una parte delle proprie competenze. (3) A norma dell'articolo 94, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato di associazione è competente ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonché in settori per i quali il consiglio di associazione gli ha delegato le proprie competenze. (4) A norma dell'articolo 2 della decisione 2002/357/CE, CECA ( 2 ) del Consiglio e della Commissione, la posizione che deve essere adottata dall'Unione in sede di comitato di associazione è stabilita dal Consiglio su proposta della Commissione. (5) È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel comitato di associazione UE-Giordania, poiché la decisione del comitato di associazione che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio del Regno hascemita di Giordania («Giordania») e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario, vincolerà l'Unione. (6) A norma dell'articolo 39 del protocollo n. 3 dell'accordo, quale modificato dalla decisione n. 1/2006 del consiglio di associazione UE-Giordania ( 3 ) , il comitato di associazione può decidere di modificare le disposizioni di tale protocollo. (7) A norma del protocollo n. 3 dell'accordo, quale modificato dalla decisione n. 1/2016, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio della Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario, la Giordania ha presentato proposte per un ulteriore allentamento del regime introdotto dalla decisione n. 1/2016. (8) A seguito dell'esame della richiesta della Giordania, il Consiglio, a nome dell'Unione, ritiene giustificato approvare elementi di flessibilità aggiuntivi per quanto riguarda il regime delle norme di origine, in particolare per quanto riguarda l'abbandono del requisito relativo alle zone, la fissazione di una percentuale obbligatoria per la forza lavoro siriana equivalente al 15 % della forza lavoro complessiva per tutta la durata del regime per ciascun impianto di produzione e la proroga della validità del regime fino al 31 dicembre 2030. (9) L'allegato della decisione del comitato di associazione accluso alla presente decisione («decisione del comitato di associazione») dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2030. (10) Il conseguimento, da parte della Giordania, del suo obiettivo di creare, per i rifugiati siriani, almeno 60 000 opportunità di impiego legali e attive, in particolare sotto forma di permessi di lavoro attivi o di altri mezzi misurabili corrispondenti a posti di lavoro legali e attivi determinati dal comitato di associazione, rappresenterebbe ugualmente una tappa significativa per l'attuazione della decisione del comitato di associazione. Di conseguenza, una volta raggiunto tale obiettivo, l'Unione e la Giordania dovrebbero, tenendo anche conto della modernizzazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, ampliare l'ambito di applicazione della decisione del comitato di associazione per ricomprendervi l'intera produzione realizzata in Giordania dei prodotti contemplati da tale decisione, senza il requisito di soddisfare le condizioni specifiche di cui all'allegato, articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della decisione del comitato di associazione. (11) Se l'obiettivo di creare, per i rifugiati siriani, almeno 60 000 opportunità di impiego legali ed attive, in particolare sotto forma di permessi di lavoro attivi o di altri mezzi misurabili corrispondenti a posti di lavoro legali e attivi determinati dal comitato di associazione non è raggiunto, le condizioni specifiche di cui all'allegato, articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della decisione del comitato di associazione dovrebbero essere di applicazione. (12) L'applicazione dell'allegato della decisione del comitato di associazione dovrebbe essere accompagnata da un adeguato monitoraggio e da obblighi di relazione e può essere sospesa se le condizioni per la sua applicazione non sono più soddisfatte o qualora siano soddisfatte le condizioni per l'istituzione di misure di salvaguardia, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione che deve essere adottata a norme dell'Unione in sede di comitato di associazione UE-Giordania istituito dall'articolo 92 dell'accordo, in merito alla modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, deve basarsi sulla decisione di detto comitato di associazione accluso alla presente decisione. Articolo 2 Dopo l'adozione, la decisione del comitato di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2018 Per il Consiglio Il presidente N. HOFER ( 1 ) GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3 . ( 2 ) Decisione 2002/357/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 26 marzo 2002, relativa alla conclusione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra ( GU L 129 del 15.5.2002, pag. 1 ). ( 3 ) Decisione n. 1/2006 del Consiglio di associazione UE-Giordania, del 15 giugno 2006, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa ( GU L 209 del 31.7.2006, pag. 30 ). PROGETTO DECISIONE N. …/… DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA del … che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio del Regno hascemita di Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA, visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 94 dell'accordo e l'articolo 39 del protocollo n. 3 dell'accordo, considerando quanto segue: (1) Dall'entrata in vigore della decisione n. 1/2016 del comitato di associazione UE-Giordania ( 1 ) fino a marzo 2018, 11 società si sono registrate al fine di beneficiare dell'allentamento del regime delle norme di origine. (2) Tra il gennaio 2016 e l'ottobre 2018 il Regno hascemita di Giordania («Giordania») ha rilasciato oltre 120 000 permessi di lavoro a rifugiati siriani, di cui circa 42 000 erano permessi di lavoro attivi durante il terzo trimestre del 2018. (3) Nel dicembre 2017 la Giordania ha presentato la prima relazione annuale sull'attuazione della decisione n. 1/2016 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio della Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario. (4) Sulla base dei risultati della relazione la Giordania ha formulato una richiesta di revisione della decisione n. 1/2016 e di introduzione di elementi di flessibilità aggiuntivi. L'Unione ha ritenuto che determinati miglioramenti del regime contribuiranno ulteriormente ad aumentare l'impiego tra i rifugiati siriani nonché tra la popolazione giordana. (5) L'ulteriore revisione dei requisiti applicabili agli operatori economici che intendono beneficiare del regime delle norme di origine sarebbe soggetta a determinate condizioni al fine di garantire che i benefici vadano di pari passo con gli sforzi compiuti dalla Giordania per dare impiego ai rifugiati siriani. (6) L'allegato della presente decisione si applica alle merci prodotte in stabilimenti di produzione situati in Giordania e intende contribuire alla creazione di opportunità di impiego per i rifugiati siriani e la popolazione giordana. (7) L'obiettivo della presente modifica è perfezionare l'iniziativa originaria al fine di migliorare gli effetti del regime sull'economia giordana e contribuire ad aumentare l'occupazione legale in Giordania tra i rifugiati siriani e la popolazione giordana. (8) Dovrebbe esistere la possibilità di sospendere temporaneamente l'applicazione dell'allegato della presente decisione, se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato, articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, della presente decisione. (9) Dovrebbe altresì esistere la possibilità di sospendere temporaneamente l'applicazione dell'allegato della presente decisione relativamente a ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 2 dell'allegato della presente decisione che siano importati in quantità maggiorate tali e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare pregiudizio grave ai produttori dell'Unione di prodotti analoghi o direttamente concorrenti nella totalità o in parte del territorio dell'Unione, o gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia dell'Unione, a norma degli articoli 24 e 26 dell'accordo. (10) La presente decisione dovrebbe essere valida per un limitato periodo di tempo sufficiente a incentivare gli investimenti e la creazione di posti di lavoro aggiuntivi, e dovrebbe pertanto scadere il 31 dicembre 2030. (11) Il conseguimento, da parte della Giordania, del suo obiettivo di creare almeno 60 000 opportunità di impiego legali e attive per i rifugiati siriani, in particolare sotto forma di permessi di lavoro attivi o di altri mezzi misurabili corrispondenti a posti di lavoro legali e attivi determinati dal comitato di associazione, rappresenterebbe ugualmente una tappa significativa. Di conseguenza, una volta raggiunto tale obiettivo, l'Unione e la Giordania dovrebbero, tenendo anche conto della modernizzazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, ampliare l'ambito di applicazione della presente decisione per ricomprendervi l'intera produzione realizzata in Giordania dei prodotti contemplati dalla presente decisione senza la necessità di soddisfare le condizioni specifiche di cui all'allegato, articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della presente decisione. (12) Se l'obiettivo di creare almeno 60 000 opportunità di impiego legali e attive per i rifugiati siriani, in particolare sotto forma di permessi di lavoro attivi o di altri mezzi misurabili corrispondenti a posti di lavoro legali e attivi determinati dal comitato di associazione non è raggiunto, le condizioni specifiche di cui all'allegato, articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della presente decisione dovrebbero essere di applicazione. (13) La Giordania elaborerà un quadro giuridico chiaro e stabile per l'impiego dignitoso dei rifugiati siriani. Nello specifico, la Giordania continuerà ad ampliare i settori e gli impieghi aperti ai rifugiati, principalmente a livello tecnico, concentrandosi in particolare sulla partecipazione delle donne. Nell'attuare il programma nazionale per l'emancipazione e l'impiego (National Empowerment and Employment Programme - NEEP) e nel calcolare la partecipazione di lavoratori non giordani a diversi settori economici, la Giordania escluderà i rifugiati da eventuali riduzioni della percentuale della popolazione non giordana. La Giordania garantirà inoltre ai rifugiati siriani l'esenzione permanente dal pagamento dei costi relativi all'ottenimento del diritto di lavorare. (14) La Giordania, con l'assistenza se del caso dell'Unione europea, istituirà un quadro chiaro per la creazione di joint venture tra giordani e cittadini di paesi terzi, compresi rifugiati siriani, concentrandosi in particolare sulle donne e garantendo che i diritti di entrambe le parti siano sostenuti, le questioni inerenti alla proprietà chiarite e l'accesso ai finanziamenti agevolato. (15) La Giordania adotterà le misure necessarie al fine di facilitare gli investimenti e migliorare il clima imprenditoriale generale. A tal fine la Giordania adotterà ed attuerà un piano d'azione in stretta consultazione con l'Unione europea. In particolare, la Giordania creerà sinergie più forti tra gli organismi del settore pubblico, il settore privato e i donatori, allo scopo di migliorare il contesto imprenditoriale e attrarre investimenti. A complemento di tale azione la comunità internazionale offrirà assistenza e programmi a livello di impresa, onde aumentare la capacità di esportazione delle imprese giordane nei settori in cui il paese ha un vantaggio competitivo sul mercato mondiale. (16) La Giordania garantirà la prevedibilità normativa al fine di ridurre la burocrazia e i costi per gli investitori. Ciò comprende lo sviluppo di incentivi per la formalizzazione delle imprese, semplificando il processo per la registrazione delle società, adottando un'infrastruttura giuridica stabile per l'insolvenza, la tassazione delle società, i prestiti bancari, nonché lo sviluppo di istituti finanziari non bancari e la riduzione degli oneri amministrativi per le società che necessitano di una licenza di esportazione. (17) La Giordania organizzerà a tempo debito una conferenza degli investitori e delle imprese in Giordania per presentare il regime riformato che è stato inizialmente previsto per l'autunno 2017 in Giordania. (18) La Giordania sostiene la modernizzazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, ai fini del miglioramento delle condizioni di accesso al mercato per le esportazioni giordane nell'Unione europea e dell'ampliamento del commercio regionale e dell'integrazione economica, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   L'allegato II bis del protocollo n. 3 dell'accordo, contenente le condizioni di applicazione e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto fabbricato in Giordania connesso all'ulteriore impiego di rifugiati siriani possa ottenere il carattere di prodotto originario, è sostituito da una nuova versione dell'allegato II bis del protocollo n. 3 dell'accordo, contenuto nell'allegato della presente decisione. 2.   L'allegato II bis del protocollo n. 3 dell'accordo si applica fino a dicembre 2030. Articolo 2 L'allegato costituisce parte integrante della presente decisione. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione da parte del comitato di associazione. Fatto a [Amman][Bruxelles], il [x/x/]2018 Per il comitato di associazione UE-Giordania Il presidente ( 1 ) Decisione n. 1/2016 del comitato di associazione UE-Giordania, del 19 luglio 2016, che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati in zone di sviluppo e aree industriali dedicate e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario [2016/1436] ( GU L 233 del 30.8.2016, pag. 6 ). ALLEGATO «ALLEGATO II bis ADDENDUM DELL'ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO Articolo 1 Disposizioni comuni A. Definizione di origine 1. Per i prodotti di cui all'articolo 2 è possibile applicare le norme seguenti anziché quelle che figurano nell'allegato II del protocollo n. 3 se tali prodotti rispettano le seguenti condizioni: a) le necessarie lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché i prodotti possano ottenere il carattere di prodotto originario avvengono in impianti di produzione situati nel territorio della Giordania; e b) la forza lavoro complessiva di ciascun impianto di produzione situato nel territorio della Giordania in cui i prodotti sono lavorati o trasformati è composta da una percentuale di rifugiati siriani di almeno il 15 % (calcolata singolarmente per ciascun impianto di produzione). 2. La pertinente percentuale a norma del paragrafo 1, lettera b), è calcolata in qualsiasi momento successivo all'entrata in vigore del presente allegato e in seguito su base annua, tenendo conto del numero di rifugiati siriani che sono occupati su base equivalente a tempo pieno e in impieghi dignitosi e formali e che hanno ottenuto un permesso di lavoro valido per un periodo minimo di 12 mesi, ai sensi della legislazione applicabile in Giordania. 3. Le autorità giordane competenti provvedono a monitorare che gli impianti di produzione ammissibili rispettino le condizioni di cui al paragrafo 1, concedono agli impianti di produzione che soddisfano tali condizioni un numero di autorizzazione e revocano immediatamente tale numero di autorizzazione se gli impianti di produzione non soddisfano più dette condizioni. B. Prova dell'origine 4. Una prova dell'origine compilata conformemente al presente allegato contiene la seguente menzione in lingua inglese: “Derogation – Annex II(a) of Protocol 3 – authorisation number granted by the competent authorities of Jordan”. C. Cooperazione amministrativa 5. Quando, a norma dell'articolo 33, paragrafo 5, del presente protocollo, come modificato dalla decisione n. 1/2006 del consiglio di associazione UE-Giordania ( 1 ) , le autorità doganali della Giordania informano la Commissione europea o le autorità doganali richiedenti degli Stati membri dell'Unione europea (“Stati membri”) in merito ai risultati del controllo, esse precisano che i prodotti di cui all'articolo 2 soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1. 6. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la Giordania effettua, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione europea o delle autorità doganali degli Stati membri, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Commissione europea o le autorità doganali degli Stati membri possono partecipare alle indagini. D. Relazione, monitoraggio e revisione 7. Ogni anno, dopo l'entrata in vigore del presente allegato, la Giordania presenta alla Commissione europea una relazione sul funzionamento e sugli effetti del presente allegato, che include statistiche su produzione ed esportazione al livello di 8 cifre o con il massimo livello di dettaglio disponibile per i prodotti coperti dal regime. La Giordania presenta inoltre un elenco che identifica gli impianti di produzione in Giordania e precisa la percentuale di rifugiati siriani impiegati in ciascun singolo impianto di produzione su base annua. La Giordania fornisce inoltre relazioni con cadenza trimestrale sul numero complessivo di permessi di lavoro attivi o di altri mezzi misurabili corrispondenti a posti di lavoro legali e attivi determinati dal comitato di associazione. Le parti riesaminano congiuntamente tali relazioni e tutte le questioni relative all'attuazione e al monitoraggio del presente allegato nell'ambito degli organismi istituiti dall'accordo di associazione, in particolare del sottocomitato industria, commercio e servizi. Le parti assicurano inoltre il coinvolgimento nel processo di monitoraggio delle pertinenti organizzazioni internazionali, quali l'Organizzazione internazionale del lavoro e la Banca mondiale. 8. Una volta che la Giordania abbia raggiunto il suo obiettivo di promuovere una maggiore partecipazione dei rifugiati siriani al mercato del lavoro formale mediante il rilascio di almeno 60 000 permessi di lavoro attivi, o altri mezzi misurabili corrispondenti a occupazione legale e attiva determinata dal comitato di associazione, ai rifugiati siriani, le parti applicano le disposizioni del presente allegato a tutti i prodotti coperti dal presente allegato senza il requisito di soddisfare le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b). 9. Se l'Unione ritiene che non vi siano prove sufficienti del rispetto da parte della Giordania delle condizioni di cui al paragrafo 8, l'Unione può deferire la questione al comitato di associazione. Se il comitato di associazione non dichiara entro 90 giorni dal deferimento della questione che le condizioni di cui al paragrafo 8 sono rispettate o non modifica il presente allegato, l'Unione può decidere che si applicano le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b). E. Sospensione temporanea 10. a) Fatti salvi i paragrafi 8 e 9, l'Unione può deferire la questione al comitato di associazione se ritiene che non vi siano prove sufficienti che la Giordania o uno specifico impianto di produzione rispettino le condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Tale deferimento determina se il mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 è attribuibile alla Giordania o a uno specifico impianto di produzione. b) Se il comitato di associazione non dichiara entro 90 giorni dal deferimento della questione che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono rispettate o non modifica il presente allegato, l'applicazione del presente allegato è sospesa. La portata della sospensione è quella contenuta nel deferimento effettuato dall'Unione al comitato di associazione. c) Il comitato di associazione può anche decidere di prorogare il termine di 90 giorni. In tal caso la sospensione ha effetto qualora il consiglio di associazione non abbia adottato alcuna delle azioni indicate nella lettera b) entro il termine prorogato. d) L'applicazione del presente allegato può riprendere se il comitato di associazione decide in tal senso. e) In caso di sospensione, il presente allegato continua ad avere applicazione per un periodo di quattro mesi con riferimento ai prodotti che, alla data di sospensione temporanea dell'allegato, si trovano in transito o in regime di deposito provvisorio in magazzini doganali o zone franche nell'Unione, e per i quali è stata compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del presente allegato prima della data di sospensione temporanea. F. Meccanismo di salvaguardia 11. Qualora un prodotto di cui all'articolo 2, che beneficia dell'applicazione del presente allegato, sia importato in quantità maggiorate tali e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare pregiudizio grave ai produttori dell'Unione di prodotti analoghi o direttamente concorrenti nella totalità o in parte del territorio dell'Unione, o gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia dell'Unione, a norma degli articoli 24 e 26 dell'accordo, l'Unione può deferire la questione al comitato di associazione affinché la esamini. Se entro 90 giorni dalla data del deferimento il comitato di associazione non adotta una decisione che ponga fine a tale pregiudizio grave o minaccia di pregiudizio grave o a tali gravi problemi, o nel caso in cui non sia stata raggiunta alcuna soluzione soddisfacente, l'applicazione del presente allegato è sospesa per quanto riguarda tale prodotto finché il comitato di associazione non adotti una decisione che dichiari la fine di tale pregiudizio o minaccia di pregiudizio o di tali problemi, o finché non sia raggiunta dalle parti una soluzione soddisfacente che sia comunicata al comitato d'associazione. G. Entrata in vigore e applicazione 12. Il presente allegato si applica dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato di associazione, alla quale esso è accluso, e si applica fino al 31 dicembre 2030. Articolo 2 Elenco dei prodotti e delle necessarie lavorazioni e trasformazioni L'elenco dei prodotti cui il presente allegato si applica e le norme di lavorazione e trasformazione che possono essere applicate in alternativa a quelle elencate nell'allegato II sono riportati qui di seguito. L'allegato I del protocollo n. 3 dell'accordo, contenente le note introduttive dell'elenco dell'allegato II del protocollo n. 3 dell'accordo si applica mutatis mutandis al seguente elenco, con gli emendamenti riportati qui di seguito: Alla nota 5.2, secondo paragrafo, sono aggiunti i seguenti materiali di base: — fibre di vetro; — fibre di metallo. Il testo della nota 7.3 è sostituito dal seguente: Ai sensi delle voci ex 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine. ex capitolo 25 Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2519 Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata). Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato ex capitolo 27 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2707 Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili. Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ( 2 ) o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2710 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli. Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ( 3 ) o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. 2711 Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi. Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. 2712 Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati. Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ( 3 ) o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. 2713 Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi. Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ( 2 ) o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. ex capitolo 28 Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2811 Triossido di zolfo e Fabbricazione a partire da diossido di zolfo o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2840 Perborato di sodio Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. 2843 Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2843 . ex 2852 — Composti di mercurio di eteri interni e di loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi. Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. — Composti di mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici. Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852 , 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. ex capitolo 29 Prodotti chimici organici, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. ex 2905 Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905 . Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. 2905 43 ; 2905 44 ; 2905 45 Mannitolo; D-glucitolo (sorbitolo); Glicerolo (glicerina) Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto. Tuttavia materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. 2915 Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2932 — Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2933 Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2934 Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo 31 Concimi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo 32 Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 33 Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3301 Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un “gruppo” ( 4 ) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 34 Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; “cere per l'odontoiatria” e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3404 Cere artificiali e cere preparate: — a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce capitolo 35 Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo 37 Prodotti per la fotografia o per la cinematografia Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 38 Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3803 Tallol raffinato Raffinazione di tallol greggio o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3805 Essenza di trementina al solfato, depurata Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3806 30 “Gomme-esteri” Fabbricazione a partire da acidi resinici o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3807 Pece nera (pece di catrame vegetale) Distillazione del catrame di legno o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3809 10 Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: a base di sostanze amidacee Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3823 Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3823 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3824 60 Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto e quelli della sottovoce 2905 44 . Tuttavia materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 39 Materie plastiche e lavori di plastica, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3907 — Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ( 5 ) o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — Poliestere Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3920 Fogli e pellicole di ionomeri Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero di etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3921 Fogli di plastica, metallizzati Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza di spessore inferiore a 23 micron ( 6 ) o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 40 Gomma e lavori di gomma, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 4012 Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma: — pneumatici rigenerati, gomme piene e semipiene, di gomma Rigenerazione di pneumatici usati — altro Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 41 Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 4101 a 4103 Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) del capitolo 41; altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) o 1 c) del capitolo 41 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce da 4104 a 4106 Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati delle sottovoci 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 o 4106 91 o fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 4107 , 4112 , 4113 Cuoi preparati dopo la concia o l'essiccazione Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati materiali delle sottovoci 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 e 4106 92 solo se ha luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli allo stato secco capitolo 42 Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 43 Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 4301 Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101 , 4102 o 4103 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce ex 4302 Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: — tavole, croci e manufatti simili Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate — altro Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite 4303 Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 ex capitolo 44 Legno; carbone di legna e lavori di legno, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa ex 4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa da ex 4410 a ex 4413 Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili Fabbricazione di liste o modanature ex 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato ex 4418 — Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura (“shingles” e “shakes”) di legno — Liste e modanature Fabbricazione di liste o modanature ex 4421 Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, eccetto il legno in fuscelli della voce 4409 ex capitolo 51 Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 5106 a 5110 Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura ( 7 ) da 5111 a 5113 Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: Tessitura ( 7 ) o stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 52 Cotone, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 5204 a 5207 Filati di cotone Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura ( 7 ) da 5208 a 5212 Tessuti di cotone: Tessitura ( 7 ) o stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 53 Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 5306 a 5308 Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura ( 7 ) da 5309 a 5311 Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: Tessitura ( 7 ) Stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 5401 a 5406 Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali ( 7 ) 5407 e 5408 Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: Tessitura ( 7 ) o stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 5501 a 5507 Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco Estrusione di fibre sintetiche o artificiali da 5508 a 5511 Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura ( 7 ) da 5512 a 5516 Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: Tessitura ( 7 ) o stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 56 Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi: Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali o Floccaggio accompagnato da tintura o stampa ( 7 ) 5602 Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: — feltri all'ago Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto Tuttavia: — i filati di polipropilene della voce 5402 , — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 , nei quali la denominazione di un singolo filato o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali ( 7 ) — altro Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto, o unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali ( 7 ) 5603 Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica 5604 Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: — fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili altro — Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali ( 7 ) 5605 Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco ( 7 ) 5606 Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti “a catenella” Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco o filatura accompagnata da floccaggio o floccaggio accompagnato da tintura ( 7 ) capitolo 57 Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili: Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o floccaggio accompagnato da tintura o da stampa o fabbricazione di tessuti “tufted” accompagnata da tintura o da stampa Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica ( 7 ) Tuttavia: — i filati di polipropilene della voce 5402 , — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 , nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto ex capitolo 58 Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi: Tessitura ( 7 ) o stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 5805 Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 5810 Ricami in pezza, in strisce o in motivi Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 5901 Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura o floccaggio accompagnato da tintura o stampa 5902 Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: — contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili Tessitura — altro Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura 5903 Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 5904 Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura ( 7 ) 5905 Rivestimenti murali di materie tessili: — impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura — altro Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ( 7 ) : 5906 Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 : — tessuti a maglia Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia o lavorazione a maglia accompagnata da tintura o da spalmatura o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia ( 7 ) — altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura — altro Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura 5907 Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura o floccaggio accompagnato da tintura o da stampa o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 5908 Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: — reticelle ad incandescenza, impregnate Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia — altro Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 5909 a 5911 Manufatti tessili per usi industriali: — dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 Tessitura — tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911 Tessitura ( 7 ) — altro Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o sintetiche o artificiali in fiocco ( 7 ) o tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura capitolo 60 Tessuti a maglia Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia o lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura o floccaggio accompagnato da tintura o da stampa o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia o torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo 61 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: — ottenuti riunendo mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta Fabbricazione a partire da tessuti — altro Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) ( 7 ) ex capitolo 62 Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi: Fabbricazione a partire da tessuti 6213 e 6214 Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: — ricamati Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ( 8 ) o confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ( 7 ) ( 8 ) — altro Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) o confezione seguita da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ( 7 ) ( 8 ) 6217 Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 : — ricamati Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ( 8 ) — equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) o spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) ( 8 ) — tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 63 Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 6301 a 6304 Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: — in feltro, non tessuti Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio) — altro: — ricamati Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ( 8 ) ( 9 ) — altro Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) 6305 Sacchi e sacchetti da imballaggio Tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) ( 7 ) 6306 Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: — non tessuti Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio) — altro Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) ( 7 ) ( 8 ) o spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) 6307 Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 6308 Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto Ogni articolo dell'assortimento deve rispettare la norma applicabile qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento ex capitolo 64 Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 6406 Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto capitolo 65 Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex capitolo 68 Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 6803 Lavori di ardesia naturale o agglomerata Fabbricazione a partire da ardesia lavorata ex 6812 Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce ex 6814 Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) capitolo 69 Prodotti ceramici Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 70 Vetro e lavori di vetro, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 7006 Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato, — lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII ( 10 ) Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006 — altro Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 7010 Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 7013 Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 7019 Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati Fabbricazione a partire da: stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), o lana di vetro ex capitolo 71 Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 7106 , 7108 e 7110 Metalli preziosi: — greggi Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106 , 7108 e 7110 o separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 o fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni semilavorati o in polvere Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi ex 7107 , ex 7109 ed ex 7111 Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi 7115 Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 7117 Minuterie di fantasia Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 73 Lavori ferro o acciaio, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 7301 Palancole Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207 7302 Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 7304 , 7305 e 7306 Tubi e profilati cavi di ferro o di acciaio Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 o 7224 ex 7307 Accessori per tubi di acciai inossidabili Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 7308 Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati ex 7315 Catene antisdrucciolevoli Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 74 Rame e lavori di rame, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 7403 Rame raffinato e leghe di rame, greggio Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce ex capitolo 76 Alluminio e lavori di alluminio, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 7601 Alluminio greggio Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce 7607 Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto) Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7606 ex capitolo 78 Piombo e lavori di piombo, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 7801 Piombo greggio: — piombo raffinato Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce — altro Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e gli avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati capitolo 80 Stagno e lavori di stagno Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex capitolo 82 Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8206 Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento 8211 Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati 8214 Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati 8215 Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati ex capitolo 83 Lavori diversi di metalli comuni, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8302 Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8306 Statuette e altri oggetti ornamentali, di metalli comuni Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8401 Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8407 Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8408 Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8427 Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8482 Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 85 Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8501 , 8502 Motori e generatori elettrici; gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8513 Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8519 Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8521 Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8523 Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8525 Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8526 Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8527 Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8528 Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8535 a 8537 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8540 11 e 8540 12 Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da ex 8542 31 a ex 8542 33 e ex 8542 39 Circuiti integrati monolitici Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte 8544 Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8545 Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8546 Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8547 Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8548 Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo 86 Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione. Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 87 Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi: Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8711 Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“sidecar”) Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 90 Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9002 Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9033 Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo 91 Orologeria Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo 94 Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 95 Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9506 Mazze da golf e parti delle mazze Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf ex capitolo 96 Lavori diversi, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9601 e 9602 Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura) Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce 9603 Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere, raschini di gomma o di simili materie flessibili Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9605 Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti Ogni articolo dell'assortimento deve rispettare la norma applicabile qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento 9606 Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni Fabbricazione: a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9608 Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce 9612 Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9613 20 Accendini tascabili, a gas, ricaricabili Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9614 Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce » ( 1 ) Decisione n. 1/2006 del Consiglio di associazione UE-Giordania, del 15 giugno 2006, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo, relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa ( GU L 209 del 31.7.2006, pag. 30 ). ( 2 ) Le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3. ( 3 ) Le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” sono esposte nella nota introduttiva 7.2. ( 4 ) Per “gruppo” si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola. ( 5 ) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto. ( 6 ) Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l’ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %. ( 7 ) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ( 8 ) Cfr. la nota introduttiva 6. ( 9 ) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6. ( 10 ) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

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