Decisione UE In vigore

Decisione UE 0102/2019

Decisione (UE) 2019/102 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Pubblicato: 25/06/2018 In vigore dal: 25/06/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/102 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea EN: Council Decision (EU) 2019/102 of 25 June 2018 on the signing, on behalf of the European Union and its Member States, and provisional application of a Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union

Testo normativo

24.1.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 21/1 DECISIONE (UE) 2019/102 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2018 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra ( 1 ) («accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 20 novembre 1995. L'accordo è entrato in vigore il 1 o giugno 2000. (2) La Repubblica di Croazia è diventata uno Stato membro dell'Unione europea il 1 o luglio 2013. (3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo dell'accordo stesso concluso dal Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dallo Stato di Israele. (4) Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con lo Stato di Israele. I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura di un protocollo il 28 settembre 2017. (5) L'articolo 7, paragrafo 3, del protocollo prevede la sua applicazione a titolo provvisorio in attesa della sua entrata in vigore. (6) É pertanto opportuno firmare il protocollo con riserva della sua conclusione e applicarlo a titolo provvisorio, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 É autorizzata a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, la firma del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, con riserva della sua conclusione. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione e dei sui Stati membri. Articolo 3 Il protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1 o luglio 2013, conformemente al suo articolo 7, paragrafo 3, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018. Per il Consiglio La presidente F. MOGHERINI ( 1 ) GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3 .

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 0102/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …

Altre normative del 2019

Riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta "pace contributiva"), ai sen… Interpello AdE 10 Interpretazione del requisito territoriale, previsto dall'art. 1 comma 185 della L. n. 16… Interpello AdE 160 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta… Risoluzione AdE 162 Regime di parziale detassazione dell'indennità relativa al trattamento di fine servizio p… Interpello AdE 4 Piani attestati di risanamento – art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. n. 267 del 1942 – art… Interpello AdE 267