Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0104/2019

Decisione (UE) 2019/104 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla posizione da adottatare, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio congiunto UE-Messico istituito nell'ambito dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per quanto riguarda la modifica delle decisioni n. 2/2000 e n. 2/2001 del consiglio congiunto per tener conto dell'adesione della Repub

Pubblicato: 22/05/2018 In vigore dal: 22/05/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/104 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla posizione da adottatare, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio congiunto UE-Messico istituito nell'ambito dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per quanto riguarda la modifica delle decisioni n. 2/2000 e n. 2/2001 del consiglio congiunto per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea EN: Council Decision (EU) 2019/104 of 22 May 2018 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EU-Mexico Joint Council established under the Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the United Mexican States, of the other part, as regards the amendment of Decisions No 2/2000 and No 2/2001 of the Joint Council to take account o

Testo normativo

24.1.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 21/23 DECISIONE (UE) 2019/104 DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alla posizione da adottatare, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio congiunto UE-Messico istituito nell'ambito dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per quanto riguarda la modifica delle decisioni n. 2/2000 e n. 2/2001 del consiglio congiunto per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 91, l'articolo 100, paragrafo 2, gli articoli 207 e 211, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra ( 1 ) («accordo globale»), è stato firmato l'8 dicembre 1997 ed è entrato in vigore il 1 o ottobre 2000. (2) Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti del Messico per il terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo globale per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («protocollo»). (3) I negoziati si sono conclusi con successo e, conformemente alla decisione (UE) 2018/2024 ( 2 ) del Consiglio, il protocollo è stato firmato il 27 novembre 2018. (4) Gli articoli 5, 6, 7, 10 e 47 dell'accordo globale autorizzano il Consiglio congiunto UE-Messico istituito a norma dell'articolo 45 dell'accordo medesimo («consiglio congiunto») ad adottare decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo, e in particolare, a stabilire le modalità e il calendario per quanto riguarda gli scambi di merci, gli scambi di servizi e gli appalti pubblici. (5) Poiché la Croazia è parte dell'accordo globale, occorre adeguare diverse disposizioni: — della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto ( 3 ) , modificata dalle decisioni n. 3/2004 ( 4 ) e n. 2/2008 ( 5 ) , che riguardano gli scambi di merci, la certificazione dell'origine e gli appalti pubblici; e — della decisione n. 2/2001 ( 6 ) , modificata dalle decisioni n. 4/2004 ( 7 ) e n. 3/2008 ( 8 ) , al fine di aggiornare l'elenco delle autorità competenti per i servizi finanziari e le misure non in linea con gli articoli da 12 a 16 della decisione n. 2/2001 che la Croazia manterrà a norma dell'articolo 17, paragrafo 3. (6) La posizione dell'Unione in seno al Consiglio congiunto dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione annessi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio congiunto UE-MEssico istituito a norma dell'accordo globale in merito alle modifiche delle decisioni n. 2/2000 e n. 2/2001 del Consiglio congiunto per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione, si basa sui progetti di decisione del Consiglio congiunto annesse alla presente decisione. 2.   I rappresentanti dell'Unione nel Consiglio congiunto possono concordare modifiche tecniche minori dei progetti di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2018 Per il Consiglio Il presidente E. KARANIKOLOV ( 1 ) GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45 . ( 2 ) Decisione del Consiglio (UE) 2018/2024 del 22 maggio 2018 sulla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e applicazione provvisoria del terzo protocollo aggiuntivo all'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri Stati membri, da una parte, e Stati Uniti del Messico, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ( GU L 325 del 20.12.2018, pag. 1 ). ( 3 ) Decisione n. 2/2000 del consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 ( GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10 ). ( 4 ) Decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto CE-Messico, del 29 luglio 2004, che modifica la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto del 23 marzo 2000 ( GU L 293 del 16.9.2004, pag. 15 ). ( 5 ) Decisione n. 2/2008 del Consiglio congiunto UE-M, del 25 luglio 2008, che modifica la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto modificata dalla decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto ( GU L 198 del 26.7.2008, pag. 55 ). ( 6 ) Decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 27 febbraio 2001, che attua gli articoli 6, 9, 12, paragrafo 2, lettera b) e 50 dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione ( GU L 70 del 12.3.2001, pag. 7 ). ( 7 ) Decisione n. 4/2004 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 18 maggio 2005, che modifica la decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto ( GU L 192 del 22.7.2005, pag. 35 ). ( 8 ) Decisione n. 3/2008 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 15 dicembre 2008, che modifica la decisione n. 2/2001, modificata dalla decisione n. 4/2004 ( GU L 137 del 3.6.2009, pag. 7 ). PROGETTO 1 DECISIONE N. 1/2018 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO UE-MESSICO del … che modifica la decisione n. 2/2000 IL CONSIGLIO CONGIUNTO, visto l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra ( 1 ) («accordo globale»), firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997, in particolare gli articoli 5 e 10, in combinato disposto con l'articolo 47, considerando quanto segue: (1) In seguito all'adesione della Repubblica di Croazia («Croazia») all'Unione europea avvenuta il 1 o luglio 2013, è stato firmato a …il terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo globale applicabile dal … ( + ) . (2) Occorre pertanto adeguare, con effetto dalla data in cui la Croazia ha aderito all'accordo globale, determinate disposizioni della decisione n. 2/2000 ( 2 ) , modificata dalla decisione n. 3/2004 ( 3 ) e dalla decisione n. 2/2008 ( 4 ) , per quanto riguarda gli scambi di merci, la certificazione dell'origine e gli appalti pubblici. (3) Gli articoli 5, 6, 7, 10 e 47 dell'accordo globale autorizzano il Consiglio congiunto istituito a norma dell'articolo 45 dello stesso ad adottare decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo globale e, in particolare, a stabilire le modalità e il calendario per quanto riguarda gli scambi di merci, gli scambi di servizi e gli appalti pubblici, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   L'allegato I della decisione n. 2/2000 è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione. 2.   Il presente articolo lascia impregiudicato il contenuto della clausola di riesame di cui all'articolo 10 della decisione n. 2/2000. Articolo 2 L'articolo 17, paragrafo 4, l'articolo 18, paragrafo 2, e l'appendice IV dell'allegato III della decisione n. 2/2000 sono modificati conformemente all'allegato II della presente decisione. Articolo 3 1.   Gli enti della Croazia elencati nell'allegato III della presente decisione sono aggiunti nelle pertinenti sezioni dell'allegato VI, parte B, della decisione n. 2/2000. 2.   Le pubblicazioni della Croazia elencate nell'allegato IV della presente decisione sono aggiunte alla parte B dell'allegato XIII della decisione n. 2/2000. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica a decorrere dalla data in cui la Croazia ha aderito all'accordo globale. Fatto a…., il … Per il Consiglio congiunto Il presidente ( 1 ) GU UE L 276 del 28.10.2000, pag. 45 . ( + ) + GU: inserire il luogo e la data della firma e la data dell'applicazione del protocollo di cui al documento ST 15410/17. ( 2 ) Decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 ( GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10 ). ( 3 ) Decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto CE-Messico, del 29 luglio 2004, che modifica la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto del 23 marzo 2000 ( GU UE L 293 del 16.9.2004, pag. 15 ). ( 4 ) Decisione n. 2/2008 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 25 luglio 2008, che modifica la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto modificata dalla decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto ( GU UE L 198 del 26.7.2008, pag. 55 ). ALLEGATO I CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DELLA COMUNITÀ Nell'allegato I della decisione n. 2/2000 è inserito quanto segue: Codice NC Designazione Quantità del contingente tariffario annuale Dazio del contingente «0803 00 19 Banane, fresche (esclusi i plantani) 2 010 tonnellate ( *1 ) 70 EUR/tonnellata ( *1 ) Tale contingente tariffario annuale è aperto dal 1 o gennaio al 31 dicembre di ciascun anno civile. Tuttavia, si applica per la prima volta a partire dal terzo giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .». ALLEGATO II NUOVE VERSIONI LINGUISTICHE DELLE OSSERVAZIONI AMMINISTRATIVE E DELLA «DICHIARAZIONE SU FATTURA» CONTENUTE NELL'ALLEGATO III DELLA DECISIONE N. 2/2000 L'allegato III della decisione n. 2/2000 è modificato come segue: 1. l'articolo 17, paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4.   I certificati di circolazione EUR. 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle diciture seguenti: BG «ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ» ES «EXPEDIDO A POSTERIORI» CS «VYSTAVENO DODATEČNE» DA «UDSTEDT EFTERFØLGENDE» DE «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT» ET «TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD» EL «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ» EN «ISSUED RETROSPECTIVELY» FR «DÉLIVRÉ A POSTERIORI» HR «NAKNADNO IZDANO» IT «RILASCIATO A POSTERIORI» LV «IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI» LT «RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS» HU «KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL» MT «MAHRUG RETROSPETTIVAMENT» NL «AFGEGEVEN A POSTERIORI» PL «WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE» PT «EMITIDO A POSTERIORI» RO «EMIS A POSTERIORI» SK «VYDANÉ DODATOČNE» SL «IZDANO NAKNADNO» FI «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN» SV «UTFÄRDAT I EFTERHAND» »; 2. l'articolo 18, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2.   I duplicati rilasciati conformemente al paragrafo 1 devono recare una delle diciture seguenti: BG «ДУБЛИКАТ» ES «DUPLICADO» CS «DUPLIKÁT» DA «DUPLIKAT» DE «DUPLIKAT» ET «DUPLIKAAT» EL «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» EN «DUPLICATE» FR «DUPLICATA» HR «DUPLIKAT» IT «DUPLICATO» LV «DUBLIKĀTS» LT «DUBLIKATAS» HU «MÁSODLAT» MT «DUPLIKAT» NL «DUPLICAAT» PL «DUPLIKAT» PT «SEGUNDA VIA» RO «DUPLICAT» SK «DUPLIKÁT» SL «DVOJNIK» FI «KAKSOISKAPPALE» SV «DUPLIKAT» »; 3. nell'appendice IV, dopo la versione francese, è aggiunto quanto segue: «Versione croata Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … ( 1 ) ) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … ( 2 ) preferencijalnog podrijetla. ( 1 ) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21 del presente allegato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco." ( 2 ) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del presente allegato, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».»." ( 1 ) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21 del presente allegato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco. ( 2 ) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del presente allegato, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».».» ALLEGATO III ENTI DEI GOVERNI CENTRALI 1. Nell'allegato VI, parte B, sezione 1, della decisione n. 2/2000 sono aggiunti gli enti seguenti del governo centrale: «AC –Croazia 1 Parlamento croato Hrvatski Sabor 2 Presidente della Repubblica di Croazia Predsjednik Republike Hrvatske 3 Ufficio del presidente della Repubblica di Croazia Ured predsjednika Republike Hrvatske 4 Ufficio del presidente della Repubblica di Croazia dopo la fine del mandato Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 5 Governo della Repubblica di Croazia Vlada Republike Hrvatske 6 Uffici del governo della Repubblica di Croazia uredi Vlade Republike Hrvatske 7 Ministero dell'Economia Ministarstvo gospodarstva 8 Ministero per lo Sviluppo regionale e i fondi UE Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 9 Ministero delle Finanze Ministarstvo financija 10 Ministero della Difesa Ministarstvo obrane 11 Ministero degli Affari esteri ed europei Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 12 Ministero dell'Interno Ministarstvo unutarnjih poslova 13 Ministero della Giustizia Ministarstvo pravosuđa 14 Ministero della Funzione pubblica Ministarstvo uprave 15 Ministero dell'Imprenditoria e dell'artigianato Ministarstvo poduzetništva i obrta 16 Ministero del Lavoro e del sistema pensionistico Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 17 Ministero degli Affari marittimi, dei trasporti e delle infrastrutture Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture 18 Ministero dell'Agricoltura Ministarstvo poljoprivrede 19 Ministero del Turismo Ministarstvo turizma 20 Ministero dell'Ambiente e della protezione della natura Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 21 Ministero dell'Edilizia e dell'assetto territoriale Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 22 Ministero per gli Ex combattenti Ministarstvo branitelja 23 Ministero della Politica sociale e della gioventù Ministarstvo socijalne politike i mladih 24 Ministero della Sanità Ministarstvo zdravlja 25 Ministero della Scienza, dell'istruzione e dello sport Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 26 Ministero della Cultura Ministarstvo kulture 27 Enti amministrativi pubblici državne upravne organizacije 28 Uffici amministrativi pubblici nelle contee uredi državne uprave u županijama 29 Corte costituzionale della Repubblica di Croazia Ustavni sud Republike Hrvatske 30 Corte suprema della Repubblica di Croazia Vrhovni sud Republike Hrvatske 31 Organi giurisdizionali sudovi 32 Consiglio della Magistratura di Stato Državno sudbeno vijeće 33 Procure di Stato državna odvjetništva 34 Consiglio della Procura di Stato Državno odvjetničko vijeće 35 Uffici del Mediatore pravobraniteljstva 36 Commissione statale di vigilanza per gli appalti pubblici Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 37 Banca nazionale croata Hrvatska narodna banka 38 Agenzie e uffici statali državne agencije i uredi 39 Corte dei conti Državni ured za reviziju ». 2. Gli enti e le categorie di enti seguenti sono aggiunti nell'appendice dell'allegato VI, parte B, sezione 2, della decisione n. 2/2000: «a) Allegato I «PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE»: «CROAZIA Imprese pubbliche che sono enti aggiudicatori di cui all'articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale n. 90/11, 83/13, 143/13 e 13/14) e che, conformemente a normative speciali, esercitano attività di costruzione (messa a disposizione) o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, la trasmissione e la distribuzione di acqua potabile e di fornitura di acqua potabile a reti fisse, quali gli enti istituiti dalle autonomie locali che fungono da erogatori pubblici di servizi di approvvigionamento idrico o di drenaggio a norma della legge sulle acque (Gazzetta ufficiale 153/09, 63/11, 130/11, 53/13 e 14/14).» b) Allegato II «PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA»: «CROAZIA Imprese pubbliche che sono enti aggiudicatori di cui all'articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale n. 90/11, 83/13, 143/13 e 13/14) e che, conformemente a normative speciali, esercitano attività di costruzione (messa a disposizione) o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica e di fornitura di energia elettrica a reti fisse, quali gli enti che esercitano dette attività in base alla licenza per l'esercizio di attività nel settore dell'energia a norma della legge sull'energia (Gazzetta ufficiale 120/12 e 14/14).» c) Allegato VII «ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI URBANI DI FERROVIE, TRAMVIE, FILOBUS O AUTOBUS»: «CROAZIA Imprese pubbliche che sono enti aggiudicatori di cui all'articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale n. 90/11, 83/13, 143/13 e 13/14) e che, conformemente a normative speciali, esercitano attività di messa a disposizione o gestione di reti destinate alla fornitura al pubblico di servizi di trasporto per ferrovia urbana, sistemi automatici, tram, autobus, filobus e funivia (sistema a fune), quali gli enti che esercitano dette attività in qualità di servizio pubblico a norma della legge sui servizi pubblici (Gazzetta ufficiale 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 e 147/14).» d) Allegato VIII «ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLE ATTREZZATURE AEROPORTUALI»: «CROAZIA Imprese pubbliche che sono enti aggiudicatori di cui all'articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale n. 90/11, 83/13, 143/13 e 13/14) e che, conformemente a normative speciali, esercitano attività connesse allo sfruttamento di un'area geografica ai fini della messa a disposizione di aeroporti e altri terminali di trasporto a operatori del trasporto aereo, quali gli enti che esercitano dette attività in base a concessioni, a norma della legge sugli aeroporti (Gazzetta ufficiale 119/98 e 14/11).» e) Allegato IX «ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLE ATTREZZATURE PER PORTI MARITTIMI, PORTI FLUVIALI O ALTRI TERMINALI»: «CROAZIA Imprese pubbliche che sono enti aggiudicatori di cui all'articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale n. 90/11, 83/13, 143/13 e 13/14) e che, conformemente a normative speciali, esercitano attività connesse allo sfruttamento di un'area geografica ai fini della messa a disposizione di porti marittimi, porti fluviali e altri terminali di trasporto a operatori del trasporto marittimo o fluviale, quali gli enti che esercitano dette attività in base alla concessione attribuita a norma della legge sul demanio marittimo e sui porti marittimi (Gazzetta ufficiale 158/03, 100/04, 141/06 e 38/09).». ALLEGATO IV PUBBLICAZIONI Nell'allegato XIII, parte B della decisione n. 2/2000 è aggiunto quanto segue: «Croazia Avvisi: — Gazzetta ufficiale dell'Unione europea — Narodne Novine — Electronic Public Procurement Classifieds della Repubblica di Croazia (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/clanak/electronic-public-procurement-of-the-republic-of-croatia/0/81/)». PROGETTO 2 DECISIONE N. 2/2018 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO UE-MESSICO del … che modifica la decisione n. 2/2001 IL CONSIGLIO CONGIUNTO, visto l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra ( 1 ) («accordo globale»), in particolare l'articolo 6, in combinato disposto con l'articolo 47, considerando quanto segue: (1) In seguito all'adesione della Repubblica di Croazia («Croazia») all'Unione europea, avvenuta il 1 o luglio 2013, il … a …è stato firmato il terzo protocollo aggiuntivo, applicabile dal …. ( + ) . (2) Occorre pertanto adeguare, con effetto dalla data in cui la Croazia ha aderito all'accordo globale, gli allegati I e II della decisione n. 2/2001 ( 2 ) , modificata dalle decisioni n. 4/2004 ( 3 ) e n. 3/2008 ( 4 ) , al fine di includere le autorità competenti per i servizi finanziari in Croazia e le misure non in linea con gli articoli da 12 a 16 della decisione n. 2/2001 che la Croazia manterrà fino all'attuazione dell'articolo 17, paragrafo 3. (3) Tale adeguamento offre anche la possibilità di aggiornare l'elenco delle autorità competenti per i servizi finanziari, di cui all'allegato II della decisione n. 2/2001. (4) Gli articoli 5, 6, 7, 10 e 47 dell'accordo globale autorizzano il Consiglio congiunto istituito a norma dell'articolo 45 dell'accordo globale ad adottare decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo globale e, in particolare, a stabilire le modalità e il calendario per quanto riguarda gli scambi di merci, gli scambi di servizi e gli appalti pubblici, HA ADOTATTO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato I, parte A, della decisione n. 2/2001, modificata dalle decisioni n. 4/2004 e n. 3/2008 è sostituito dal testo di cui all'allegato I della presente decisione. Articolo 2 L'allegato II, parti A e B, della decisione n. 2/2001, modificata dalle decisioni n. 4/2004 e n. 3/2008 è sostituito dal testo di cui all'allegato II della presente decisione. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Si applica a decorrere dalla data in cui la Croazia ha aderito all'accordo globale. Fatto a…, Per il Consiglio congiunto Il presidente ( 1 ) GU UE L 276 del 28.10.2000, pag. 45 . ( + ) + GU: si prega di inserire il luogo e la data della firma e la data dell'applicazione del protocollo di cui al documento ST 15410/17. ( 2 ) Decisione n. 1/2001 del Consiglio congiunto UE-Messico del 27 febbraio 2001 relativa al regolamento interno del Consiglio congiunto UE-Messico e al regolamento interno del comitato misto UE-Messico ( GU UE L 70 del 12.3.2001, pag. 7 ). ( 3 ) Decisione n. 4/2004 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 18 maggio 2005, che modifica la decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto ( GU UE L 192 del 22.7.2005, pag. 35 ). ( 4 ) Decisione n. 3/2008 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 15 dicembre 2008, che modifica la decisione n. 2/2001, modificata dalla decisione n. 4/2004 ( GU UE L 137 del 3.6.2009, pag. 7 ). ALLEGATO I «ALLEGATO I PARTE A COMUNITÀ E SUOI STATI MEMBRI 1. L'applicazione del capitolo III alla Comunità e ai suoi Stati membri è soggetta alle limitazioni riguardanti l'accesso al mercato e il trattamento nazionale indicate dalle Comunità europee e dai loro Stati membri nella sezione “tutti i settori” del loro elenco GATS e a quelle relative ai sottosettori elencati di seguito. 2. Per indicare gli Stati membri sono utilizzate le abbreviazioni seguenti: AT Austria BE Belgio BG Bulgaria CY Cipro CZ Repubblica ceca DE Germania DK Danimarca ES Spagna EE Estonia FI Finlandia FR Francia EL Grecia HR Croazia HU Ungheria IE Irlanda IT Italia LV Lettonia LT Lituania LU Lussemburgo MT Malta NL Paesi Bassi PL Polonia PT Portogallo RO Romania SK Repubblica slovacca SI Slovenia SE Svezia UK Regno Unito 3. Gli impegni riguardanti l'accesso al mercato per i modi 1 e 2 si applicano solo: — alle operazioni di cui ai paragrafi B.3 e B.4 dell'“Intesa sugli impegni riguardanti i servizi finanziari” per tutti gli Stati membri (“Intesa”); — alle operazioni indicate qui di seguito, con riferimento alle definizioni di cui all'articolo 11, per ciascuno Stato membro interessato: BG: A.1, lettera a) (assicurazione ramo vita) e la parte restante di A.1, lettera b) (assicurazione ramo danni non-MAT — trasporto marittimo, aereo e altri trasporti) nei modi 1 e 2; CY: A.1, lettera a) (assicurazione ramo vita) e la parte restante di A.1, lettera b) (assicurazione ramo danni non-MAT — trasporto marittimo, aereo e altri trasporti) nel modo 2, B.6, lettera e) (compravendita di titoli trasferibili) nel modo 1; EE: A.1, lettera a) (assicurazione ramo vita), la parte restante di A.1, lettera b) (assicurazione ramo danni non-MAT) e la parte restante di A.3 (intermediazione assicurativa non-MAT) nei modi 1 e 2, B.1-B.10 (accettazione di depositi, prestiti di qualsiasi tipo, leasing finanziario, tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, garanzie e impegni, compravendita di titoli, partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività e servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie) nel modo 1; LV: A.1, lettera a) (assicurazione ramo vita), la parte restante di A.1, lettera b) (assicurazione ramo danni non-MAT) e la parte restante di A.3 (intermediazione assicurativa non-MAT) nel modo 2, B.7 (partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli) nel modo 1. LT: A.1, lettera a) (assicurazione ramo vita), la parte restante di A.1, lettera b) (assicurazione ramo danni non-MAT) e la parte restante di A.3 (intermediazione assicurativa non-MAT) nel modo 2, B.1-B.10 (accettazione di depositi, prestiti di qualsiasi tipo, leasing finanziario, tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, garanzie e impegni, compravendita di titoli, partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività e servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie) nel modo 1; MT: A.1, lettera a) (assicurazione ramo vita) e la parte restante di A.1, lettera b) (assicurazione ramo danni non-MAT) nel modo 2, B.1 e B.2 (accettazione di depositi e prestiti di qualsiasi tipo) nel modo 1; RO: B.1. (accettazione di depositi), B.2. (prestiti di qualsiasi tipo), B.4 (tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro), B.5. (garanzie e impegni) e B.8 (intermediazione nel mercato monetario) nel modo 1; SI: B.1.-B.10. (accettazione di depositi, prestiti di qualsiasi tipo, leasing finanziario, tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, garanzie e impegni, compravendita di titoli, partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività e servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie) nel modo 1. 4. Contrariamente alle consociate straniere, le succursali stabilite direttamente in uno Stato membro da un istituto finanziario messicano non sono soggette, a parte qualche eccezione, alle normative prudenziali armonizzate a livello comunitario che consentono a questo tipo di consociate di usufruire di linee di credito potenziate per l'apertura di nuove sedi e di prestare servizi transfrontalieri in tutta la Comunità. Queste filiali, pertanto, sono autorizzate a operare sul territorio di uno Stato membro a condizioni equivalenti a quelle applicate agli istituti finanziari nazionali dello Stato membro in questione e, talvolta, con l'obbligo di soddisfare un certo numero di requisiti prudenziali specifici quali: a) per quanto riguarda il settore bancario e il mercato mobiliare, un capitale sociale distinto e altre condizioni di solvibilità, nonché l'obbligo di comunicazione e pubblicazione dei conti; b) per quanto riguarda le assicurazioni, obblighi specifici in materia di garanzie e depositi, un capitale sociale distinto e la presenza, nello Stato membro in questione, di attività corrispondenti alle riserve tecniche e di almeno un terzo del margine di solvibilità. Gli Stati membri possono applicare le restrizioni di cui al presente elenco solo per quanto riguarda lo stabilimento diretto di una presenza commerciale messicana o la prestazione di servizi transfrontalieri dal Messico; uno Stato membro non può pertanto applicare dette restrizioni, comprese quelle relative allo stabilimento, a consociate messicane stabilite in altri Stati membri della Comunità, salvo nel caso in cui tali restrizioni possano essere applicate anche alle persone fisiche o giuridiche degli altri Stati membri a norma del diritto comunitario. 5. BG. l'ammissione al mercato dei nuovi servizi o prodotti finanziari può essere subordinata alla presenza e al rispetto di un quadro normativo volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell'articolo 19. 6. BG: le attività assicurative o bancarie, la compravendita di titoli e le attività connesse devono essere svolte separatamente da società autorizzate a prestare tali servizi. 7. BG: di norma e in modo non discriminatorio, gli istituti finanziari costituiti in Bulgaria devono adottare la forma giuridica di società per azioni. 8. CY: si applicano le condizioni e limitazioni generali seguenti anche nel caso in cui nell'elenco non sia indicata alcuna limitazione o condizione: i) considerazione di obiettivi di sicurezza nazionale e di ordine pubblico; ii) il presente elenco non riguarda in alcun modo in servizi prestati nell'esercizio delle funzioni di governo e non influisce sulle misure riguardanti il commercio di beni che potrebbero costituire dei fattori produttivi per uno dei servizi elencati o per altri servizi. Inoltre, continuano ad applicarsi le limitazioni riguardanti l'accesso al mercato o il trattamento nazionale in relazione ai servizi che potrebbero costituire dei fattori produttivi per un servizio elencato o che vengono utilizzati per la prestazione dello stesso. 9. CY: le disposizioni legislative e regolamentari menzionate nel presente elenco non devono essere interpretate come un riferimento esaustivo a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il settore finanziario. Ad esempio, il trasferimento di informazioni contenenti dati personali, il segreto bancario e altri segreti commerciali non è ammesso. Tale trasferimento è disciplinato dalle leggi nazionali riguardanti la tutela della riservatezza delle informazioni dei clienti bancari. Inoltre, si sottolinea che le misure qualitative non discriminatorie riguardanti gli standard tecnici, le considerazioni in materia di salute pubblica e ambiente, le licenze, le considerazioni prudenziali, le qualifiche professionali e i requisiti di competenza non figurano tra le condizioni o limitazioni riguardanti l'accesso al mercato e il trattamento nazionale. 10. CY: i servizi e i prodotti finanziari non regolamentati e l'ammissione al mercato dei nuovi servizi o prodotti finanziari possono essere subordinati all'esistenza o all'introduzione di un quadro normativo volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell'articolo 19. 11. CY: a causa dei controlli dei cambi in vigore a Cipro: — i residenti non sono autorizzati ad acquistare servizi bancari che possano comportare il trasferimento di fondi all'estero mentre si trovano fisicamente all'estero; — i prestiti a favore di soggetti non residenti/stranieri o di società controllate da soggetti non residenti sono subordinati all'approvazione della Banca centrale; — anche l'acquisto di valori mobiliari da parte di soggetti non residenti richiede l'approvazione della Banca centrale; — le operazioni in valuta estera possono essere effettuate soltanto attraverso banche alle quali la Banca centrale abbia conferito lo status di “operatore autorizzato”. 12. CZ. l'ammissione al mercato dei nuovi servizi e strumenti finanziari può essere subordinata alla presenza e al rispetto di un quadro normativo nazionale volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell'articolo 19 della decisione n. 2/2001. 13. CZ: di norma, gli istituti finanziari registrati nella Repubblica ceca devono adottare, senza discriminazioni, una forma giuridica specifica. 14. CZ: l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli è fornita da un prestatore esclusivo. Una volta abolita tale posizione di monopolio, la prestazione di questo servizio sarà aperta, su base non discriminatoria, ai prestatori di servizi stabiliti nella Repubblica ceca. L'assicurazione sanitaria obbligatoria è fornita solamente da prestatori autorizzati di proprietà ceca. 15. EE: senza restrizioni per i servizi previdenziali obbligatori. 16. HR: i servizi assicurativi e bancari dovrebbero essere prestati da società aventi personalità giuridica distinta. Inoltre, a differenza di ciò che avviene per le compagnie di assicurazione, le banche sono autorizzate a partecipare direttamente alle attività connesse alla compravendita di valori mobiliari. 17. HU: l'ammissione al mercato di nuovi servizi o prodotti finanziari può essere subordinata alla presenza e al rispetto di un quadro normativo volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell'articolo 19 della decisione n. 2/2001. 18. HU: non è consentito il trasferimento di informazioni contenenti dati personali e di informazioni riguardanti il segreto bancario, il segreto in materia di titoli e/o i segreti commerciali. 19. HU: di norma, gli istituti finanziari registrati in Ungheria devono adottare, senza discriminazioni, una forma giuridica specifica. 20. HU: i servizi assicurativi, bancari, di intermediazione mobiliare e di gestione di investimenti collettivi dovrebbero essere forniti da prestatori di servizi finanziari giuridicamente separati e dotati di un capitale distinto. 21. MT: per gli impegni relativi al modo 3, a norma della legislazione sul controllo dei cambi i soggetti non residenti che intendano prestare servizi mediante la registrazione di una società locale possono farlo previa autorizzazione della Banca centrale di Malta. Le società alle quali partecipano persone giuridiche o fisiche non residenti necessitano di un capitale sociale minimo pari a 10 000 MTL (lire maltesi), di cui il 50 % deve essere versato. Le partecipazioni azionarie dei soggetti non residenti devono essere pagate con fondi provenienti dall'estero. In base alla relativa legislazione, le società partecipate da soggetti non residenti sono tenute a chiedere un'autorizzazione al ministero delle Finanze per l'acquisto dei locali. 22. MT: per gli impegni relativi al modo 4, continuano ad applicarsi le prescrizioni delle disposizioni legislative e regolamentari maltesi in materia di ingresso, soggiorno, acquisto di proprietà immobiliari, lavoro e sicurezza sociale, ivi comprese le disposizioni regolamentari riguardanti la durata del soggiorno, i salari minimi e gli accordi salariali collettivi. I permessi di ingresso, lavoro e residenza sono concessi a discrezione del governo di Malta. 23. MT: per gli impegni relativi ai modi 1 e 2, la legislazione sul controllo dei cambi consente ai soggetti residenti di trasferire ogni anno all'estero investimenti finanziari per un valore massimo di 5 000 MTL. Gli importi superiori a tale cifra necessitano di un permesso delle autorità preposte al controllo dei cambi. 24. MT: i soggetti residenti possono contrarre prestiti all'estero senza dover ottenere un'autorizzazione dall'autorità preposta al controllo dei cambi se la durata del prestito supera i tre anni. Tali prestiti devono tuttavia essere registrati presso la Banca centrale. 25. PL: in Polonia sono in corso di elaborazione norme prudenziali nel settore finanziario che potrebbero richiedere una modifica delle attuali norme nonché l'elaborazione di nuove leggi. 26. RO: la creazione e il funzionamento delle società di assicurazione e riassicurazione sono subordinati ad autorizzazione da parte dell'Organismo di sorveglianza sulle attività di assicurazione e riassicurazione. Lo stabilimento e l'attività degli istituti di credito sono subordinati all'autorizzazione della Banca nazionale di Romania. Lo stabilimento e l'attività degli enti collegati al mercato mobiliare (persone fisiche o giuridiche, a seconda dei casi) sono subordinati all'autorizzazione della commissione nazionale per i valori mobiliari. Una volta instaurata una presenza commerciale, gli istituti finanziari possono effettuare transazioni con i residenti soltanto nella valuta nazionale della Romania. 27. SK: l'ammissione al mercato dei nuovi servizi e strumenti finanziari può essere subordinata alla presenza e al rispetto di un quadro normativo nazionale volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell'articolo 19 della decisione n. 2/2001. 28. SK: i servizi assicurativi seguenti sono forniti da prestatori esclusivi: l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli, l'assicurazione obbligatoria per il trasporto aereo e l'assicurazione obbligatoria del datore di lavoro contro gli infortuni e le malattie professionali devono essere sottoscritte attraverso la Compagnia slovacca di assicurazioni. L'assicurazione sanitaria di base è limitata alle compagnie di assicurazione sanitaria slovacche dotate della licenza per la fornitura dell'assicurazione sanitaria, rilasciata dal ministero della Sanità della Repubblica slovacca ai sensi della legge 273/1994 (testo unico). I fondi pensione e le assicurazioni malattia sono riservati alla Compagnia assicurazioni sociali. 29. SI: l'ammissione al mercato dei nuovi servizi o prodotti finanziari può essere subordinata alla presenza e al rispetto di un quadro normativo volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell'articolo 19 della decisione n. 2/2001. 30. SI: di norma, agli istituti finanziari costituiti in Slovenia è richiesta l'adozione, su base non discriminatoria, di una forma giuridica specifica. 31. SI: le attività assicurative e bancarie devono essere svolte da prestatori di servizi finanziari giuridicamente distinti. 32. SI: I servizi di investimento possono essere forniti soltanto attraverso istituti bancari e società finanziarie. A. Servizi assicurativi e connessi 1) Prestazione transfrontaliera AT: sono vietate l'attività promozionale e l'intermediazione per conto di una consociata non stabilita nella Comunità o di una filiale non stabilita in Austria (tranne in caso di riassicurazione e di retrocessione). AT: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da una consociata stabilita nella Comunità o da una filiale stabilita in Austria. AT: maggiorazione dell'imposta sui premi assicurativi per i contratti di assicurazione (tranne quelli di riassicurazione e di retrocessione) stipulati da una consociata non stabilita nella Comunità o da una filiale non stabilita in Austria. È comunque prevista l'eventuale concessione di deroghe. BG: Sottosettore A.1. (assicurazione diretta): senza restrizioni, tranne per i servizi offerti da fornitori stranieri a persone straniere nel territorio della Bulgaria. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio della Bulgaria non possono essere stipulati direttamente da compagnie di assicurazione straniere. Una compagnia di assicurazione straniera può concludere contratti di assicurazione solo tramite una filiale. senza restrizioni per l'assicurazione dei depositi, i sistemi d'indennizzo analoghi e i regimi di assicurazione obbligatoria. Non si applicano restrizioni per il trattamento nazionale. BG: Sottosettore A.2. (riassicurazione e retrocessione): non si applicano restrizioni per i servizi di retrocessione. BG: Sottosettori A.3. e A.4. (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni. CY: le compagnie straniere di riassicurazione, autorizzate dall'organismo di vigilanza sulle assicurazioni (Superintendent of Insurance), sulla base di criteri prudenziali, possono offrire servizi di riassicurazione e retrocessione alle compagnie di assicurazione registrate e autorizzate a operare a Cipro. CY: Sottosettori A.3. e A.4. (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo ): senza restrizioni. CZ: restrizioni: i prestatori stranieri di servizi finanziari possono stabilire una compagnia di assicurazione con sede nella Repubblica ceca sotto forma di società per azioni o possono esercitare l'attività assicurativa attraverso le proprie filiali con sede legale nella Repubblica ceca alle condizioni stabilite dalla legge sul settore assicurativo. Sono necessarie la presenza commerciale e l'autorizzazione per i prestatori di servizi assicurativi che intendono: — prestare tali servizi, compresi i servizi di riassicurazione, e — concludere un contratto di intermediazione con un intermediario per la stipula di un contratto di assicurazione tra il prestatore di servizi assicurativi e terzi. È richiesta l'autorizzazione per l'intermediario qualora la sua attività di intermediazione sia esercitata attraverso una filiale con sede legale nella Repubblica ceca. DK: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da società stabilite nella Comunità. DK: Nessuna persona fisica o giuridica (ivi comprese le compagnie di assicurazione), al di fuori delle compagnie di assicurazione autorizzate a norma dell'ordinamento danese o dalle autorità danesi competenti, è autorizzata a partecipare alla conclusione professionale di contratti di assicurazione diretta di persone residenti in Danimarca, navi danesi o proprietà situate in Danimarca. DE: le polizze di assicurazione aerea obbligatoria possono essere emesse solo da una controllata stabilita nella Comunità o da una filiale stabilita in Germania. DE: le compagnie di assicurazione straniere che abbiano stabilito una filiale in Germania possono concludere in Germania contratti di assicurazione per il trasporto internazionale solo attraverso la filiale stabilita in Germania. FI: solo gli assicuratori aventi la sede principale nello Spazio economico europeo o con una filiale in Finlandia possono offrire servizi assicurativi ai sensi del comma B.3, lettera a), dell'intesa. FI: la prestazione dei servizi di brokeraggio nel settore delle assicurazioni è subordinata alla presenza di una sede commerciale permanente nello Spazio economico europeo. FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da società di assicurazioni stabilite nella Comunità. HR: Sottosettore A.1 (a) (assicurazione diretta, a) assicurazione ramo vita): senza restrizioni, tranne per la fornitura di assicurazioni vita a persone straniere che risiedono in Croazia. HR: Sottosettore A.1 (b) (assicurazione diretta, b) assicurazione ramo danni ): senza restrizioni, tranne per la fornitura di assicurazioni (ramo danni), escluse le assicurazioni responsabilità civile auto, a persone straniere che risiedono in Croazia. Senza restrizioni per l'assicurazione marittima, aerea e trasporti. HU: Sottosettore A.1. (assicurazione diretta) : possono acquistare i servizi soltanto gli imprenditori che svolgano un'attività imprenditoriale internazionale indicata nelle disposizioni di legge relative al regime dei cambi. Possono essere assicurati soltanto gli eventi assicurativi che hanno luogo all'estero. IT: senza restrizioni per la professione attuariale. IT: i rischi connessi alle esportazioni cif effettuate da soggetti residenti in Italia possono essere assicurati solo da compagnie di assicurazione stabilite nella Comunità. IT: i contratti di assicurazione per il trasporto merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi in territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nella Comunità. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni in Italia. LV: senza restrizioni per il comma B.3, lettera a), dell'intesa. MT: Sottosettori A.3. e A.4. (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo) : senza restrizioni. PL: senza restrizioni, salvo per la riassicurazione, la retrocessione e l'assicurazione di beni negli scambi internazionali. RO: senza restrizioni per il comma B.3, lettere a) e c), dell'intesa. Per il sottosettore A.2. (riassicurazione e retrocessione): la riassicurazione sul mercato internazionale è consentita soltanto se il rischio riassicurato non può essere trattato sul mercato nazionale. PT: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere emessi unicamente da società stabilite nella Comunità. Solo le persone fisiche e giuridiche stabilite nella Comunità possono fungere da intermediari per questo tipo di assicurazioni in Portogallo. SK: È richiesta la presenza commerciale per la fornitura di: — assicurazione vita a persone con residenza permanente nella Repubblica slovacca; — assicurazione di beni situati nel territorio della Repubblica slovacca; — assicurazione di responsabilità civile per danni o perdite causati dall'attività di persone giuridiche o fisiche nel territorio della Repubblica slovacca; — assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardante le merci, gli aerei, gli scafi e la responsabilità. SI: assicurazione marittima, aerea e trasporti: le attività assicurative delle mutue assicuratrici sono riservate alle società di capitali costituite e stabilite in Slovenia. SI: Sottosettori A.2., A.3. e A.4. (riassicurazione e retrocessione, intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni. SE: l'assicurazione diretta può essere fornita solo da un prestatore di servizi assicurativi autorizzato a operare in Svezia, a condizione che il prestatore di servizi straniero e la compagnia di assicurazione svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione tra loro. 2) Consumo all'estero AT: sono vietate l'attività promozionale e l'intermediazione per conto di una consociata non stabilita nella Comunità o di una filiale non stabilita in Austria (tranne in caso di riassicurazione e di retrocessione). AT: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da una consociata stabilita nella Comunità o da una filiale stabilita in Austria. AT: maggiorazione dell'imposta sui premi assicurativi per i contratti di assicurazione (tranne quelli di riassicurazione e di retrocessione) stipulati da una consociata non stabilita nella Comunità o da una filiale non stabilita in Austria. È comunque prevista l'eventuale concessione di deroghe. BG: Sottosettore A.1. (assicurazione diretta): le persone fisiche e giuridiche bulgare e i soggetti stranieri che svolgono un'attività sul territorio della Bulgaria possono concludere contratti di assicurazione relativamente alla loro attività in Bulgaria soltanto con fornitori che siano autorizzati a svolgere un'attività assicurativa in tale paese. La compensazione assicurativa risultante da tali contratti dev'essere versata in Bulgaria. senza restrizioni per l'assicurazione dei depositi, i sistemi d'indennizzo analoghi e i regimi di assicurazione obbligatoria. BG: Sottosettori A.2., A.3. e A.4. (riassicurazione e retrocessione, intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni. CY: Sottosettori A.3. e A.4. (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni. CZ: restrizioni: i servizi assicurativi elencati qui di seguito non possono essere acquistati all'estero: — assicurazione vita a persone con residenza permanente nella Repubblica ceca, — assicurazione di beni situati nel territorio della Repubblica ceca, — assicurazione di responsabilità civile per danni o perdite causati dall'attività di persone giuridiche o fisiche nel territorio della Repubblica ceca. DK: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da società stabilite nella Comunità. DK: nessuna persona fisica o giuridica (ivi comprese le compagnie di assicurazione), al di fuori delle compagnie di assicurazione autorizzate a norma dell'ordinamento danese o dalle autorità danesi competenti, è autorizzata a partecipare alla conclusione professionale di contratti di assicurazione diretta di persone residenti in Danimarca, navi danesi o proprietà situate in Danimarca. DE: le polizze di assicurazione aerea obbligatoria possono essere emesse solo da una controllata stabilita nella Comunità o da una filiale stabilita in Germania. DE: le compagnie di assicurazione straniere che abbiano stabilito una filiale in Germania possono concludere in Germania contratti di assicurazione per il trasporto internazionale solo attraverso la filiale stabilita in Germania. FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da società di assicurazioni stabilite nella Comunità. HR: Sottosettore A.1 (a) (assicurazione diretta, a) assicurazione ramo vita): nessuna restrizione, tranne per la possibilità delle persone straniere residenti in Croazia di ottenere un'assicurazione sulla vita; HR: Sottosettore A.1 (b) (assicurazione diretta, b) assicurazione ramo danni): senza restrizioni, ad eccezione dei casi seguenti: i) possibilità per le persone straniere residenti in Croazia di ottenere un'assicurazione (non vita) diversa da quelle per la responsabilità civile auto; ii) — assicurazioni personali o contro i rischi dei beni materiali, non disponibili in Croazia; — società che acquistano all'estero un'assicurazione riguardante opere di investimento all'estero, comprese le attrezzature per tali opere; — assicurazione per la restituzione di prestiti esteri (assicurazione collaterale); — assicurazione personale e sui beni di società detenute al 100 % e di joint venture che svolgono la propria attività economica in un paese straniero, se ciò è conforme alla normativa di tale paese o richiesto dalla registrazione; — navi in costruzione e revisione se previsto dal contratto concluso con il cliente straniero (acquirente). HU: Sottosettore A.1. (assicurazione diretta) : possono acquistare i servizi soltanto gli imprenditori che svolgano un'attività imprenditoriale internazionale indicata nelle disposizioni di legge relative al regime dei cambi. Possono essere assicurati soltanto gli eventi assicurativi che hanno luogo all'estero. IT: i rischi connessi alle esportazioni cif effettuate da soggetti residenti in Italia possono essere assicurati solo da compagnie di assicurazione stabilite nella Comunità. IT: i contratti di assicurazione per il trasporto merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi in territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nella Comunità. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni in Italia. MT: Sottosettori A.3. e A.4. (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni. PL: senza restrizioni, salvo per la riassicurazione, la retrocessione e l'assicurazione di beni negli scambi internazionali. PT: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere emessi unicamente da società stabilite nella Comunità. Solo le persone fisiche e giuridiche stabilite nella Comunità possono fungere da intermediari per questo tipo di assicurazioni in Portogallo. RO: senza restrizioni per il comma B.3, lettere a) e c), dell'intesa. Per il sottosettore A.2. (riassicurazione e retrocessione): la cessione in riassicurazione sul mercato internazionale è consentita soltanto se il rischio riassicurato non può essere trattato sul mercato nazionale. SK: non possono essere acquistati all'estero i servizi assicurativi rientranti nel modo 1, ad eccezione dell'assicurazione per il trasporto aereo e marittimo, riguardante le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità. SI: assicurazione marittima, aerea e trasporti: le attività assicurative delle mutue assicuratrici sono riservate alle società di capitali costituite e stabilite nella Slovenia. SI: le compagnie di riassicurazione della Slovenia hanno priorità nella riscossione dei premi assicurativi. Qualora tali società non siano in grado di perequare tutti i rischi, questi ultimi possono essere riassicurati e retrocessi all'estero (non dopo l'adozione della nuova legge sulle compagnie di assicurazione). 3) Presenza commerciale AT: l'autorizzazione per l'apertura di filiali da parte di un assicuratore straniero è negata quando quest'ultimo non abbia, nel paese di origine, una forma giuridica corrispondente o paragonabile a una società per azioni o a una mutua assicuratrice. BE: per tutte le offerte pubbliche di acquisto di titoli belgi fatte da o per conto di una persona, una società o un'istituzione non soggetta alla giurisdizione di uno degli Stati membri della Comunità europea occorre l'autorizzazione del ministro delle Finanze. BG: Sottosettore A.1. (assicurazione diretta): senza restrizioni per l'assicurazione dei depositi, i sistemi d'indennizzo analoghi e i regimi di assicurazione obbligatoria. I prestatori di servizi assicurativi non possono fornire al tempo stesso servizi riguardanti l'assicurazione ramo vita e l'assicurazione ramo danni. Le persone straniere possono prestare servizi assicurativi solo attraverso la partecipazione azionaria (senza limite massimo) nelle compagnie di assicurazione bulgare o direttamente, attraverso una filiale con la sede centrale in Bulgaria. L'apertura di succursali di società di assicurazione straniere è subordinata ad autorizzazione da parte della Commissione di sorveglianza finanziaria. Per aprire una succursale in Bulgaria al fine di fornire determinati tipi di assicurazioni, un assicuratore straniero deve essere stato autorizzato ad operare negli stessi settori nel suo paese di origine per almeno cinque anni. Le filiali delle compagnie di assicurazione straniere devono soddisfare i seguenti requisiti: requisiti specifici in materia di garanzia e di deposito, una capitalizzazione separata e la presenza in Bulgaria delle attività corrispondenti alle riserve tecniche. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio della Bulgaria non possono essere stipulati direttamente da compagnie di assicurazione straniere. Una compagnia di assicurazione straniera può concludere contratti di assicurazione solo tramite una filiale. I fondi assicurativi costituiti grazie ai contratti di assicurazione e il capitale proprio devono essere investiti in Bulgaria e possono essere trasferiti all'estero solo con l'autorizzazione della Commissione di sorveglianza finanziaria. I fornitori stranieri non possono concludere contratti di assicurazione con persone fisiche o giuridiche locali avvalendosi di intermediari. BG: Sottosettore A.2.: (riassicurazione e retrocessione): i fornitori di servizi di riassicurazione non possono occuparsi allo stesso tempo di assicurazioni ramo vita e ramo danni. Le persone straniere possono prestare servizi assicurativi solo attraverso la partecipazione azionaria (senza limite massimo) nelle compagnie di assicurazione bulgare. Le compagnie di riassicurazione straniere possono prestare direttamente servizi di riassicurazione attraverso una filiale con la sede centrale in Bulgaria. L'apertura di succursali di società di assicurazione straniere è subordinata ad autorizzazione da parte della Commissione di sorveglianza finanziaria. I fondi costituiti grazie ai contratti di riassicurazione e il capitale proprio devono essere investiti in Bulgaria e possono essere trasferiti all'estero solo con l'autorizzazione della Commissione di sorveglianza finanziaria. I fornitori stranieri non possono concludere contratti di riassicurazione con persone fisiche o giuridiche locali avvalendosi di intermediari. Non si applicano restrizioni per i servizi di retrocessione. BG: Sottosettori A.3. e A.4. (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): solo le società registrate in Bulgaria ai sensi della legge sul commercio e autorizzate dalla Commissione di sorveglianza finanziaria possono svolgere attività di intermediazione. I servizi accessori del settore assicurativo devono essere connessi all'assicurazione. senza restrizioni per i servizi attuariali. CY: Sottosettore A.1. (assicurazione diretta): nessun assicuratore può operare a Cipro senza l'autorizzazione dell'organismo di vigilanza sulle assicurazioni (Superintendent of Insurance), conformemente a quanto stabilito dalla legge sulle compagnie di assicurazione. Le compagnie di assicurazione straniere possono operare a Cipro mediante lo stabilimento di una filiale o di un'agenzia. Per ricevere la relativa autorizzazione, l'assicuratore straniero deve essere stato precedentemente autorizzato a operare nel proprio paese di origine. La partecipazione di soggetti non residenti nelle compagnie di assicurazione registrate a Cipro necessita della preventiva approvazione della Banca centrale. Il livello di partecipazione di soggetti stranieri è stabilito caso per caso in base alle esigenze economiche. CY: Sottosettore A.2.: (riassicurazione e retrocessione): nessuna società può operare come compagnia di riassicurazione a Cipro senza l'autorizzazione dell'organismo di vigilanza sulle assicurazioni (Superintendent of Insurance). Gli investimenti da parte di soggetti non residenti nelle compagnie di riassicurazione richiedono la preventiva approvazione della Banca centrale. La quota di partecipazione straniera nel capitale delle società locali di riassicurazione è stabilita caso per caso. Attualmente non esiste alcuna compagnia locale di riassicurazione. CY: Sottosettori A.3. e A.4. (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni. CZ: restrizioni: i prestatori stranieri di servizi finanziari possono stabilire una compagnia di assicurazione con sede nella Repubblica ceca sotto forma di società per azioni o possono esercitare l'attività assicurativa attraverso le proprie filiali con sede legale nella Repubblica ceca alle condizioni stabilite dalla legge sul settore assicurativo. Sono necessarie la presenza commerciale e l'autorizzazione per i prestatori di servizi assicurativi che intendono: — prestare tali servizi, compresi i servizi di riassicurazione, e — concludere un contratto di intermediazione con un intermediario per la stipula di un contratto di assicurazione tra il prestatore di servizi assicurativi e terzi. È richiesta l'autorizzazione per l'intermediario qualora la sua attività di intermediazione sia esercitata attraverso una filiale con sede legale nella Repubblica ceca. ES: prima di poter aprire una succursale o un'agenzia in Spagna per la prestazione di alcune classi di assicurazioni, l'assicuratore straniero deve essere già autorizzato ad operare negli stessi settori nel suo paese di origine da almeno cinque anni. ES, EL: il diritto di stabilimento non comprende l'apertura di uffici di rappresentanza né altre forme di presenza permanente delle compagnie di assicurazione, salvo nella forma di agenzie, filiali o sedi centrali. EE: Sottosettore A.1. (assicurazione diretta): nessuna restrizione, salvo che l'organo di gestione di una società per azioni del settore assicurativo a partecipazione straniera può comprendere un numero di cittadini di paesi stranieri proporzionale alla partecipazione straniera, non superiore però alla metà dei membri dell'organo di gestione; il responsabile della direzione di una controllata o di una società indipendente deve avere la residenza permanente in Estonia. FI: l'amministratore delegato, almeno un revisore dei conti e almeno metà dei promotori e dei membri del consiglio d'amministrazione e dell'organo di vigilanza di una compagnia di assicurazione devono avere la residenza nello Spazio economico europeo, salvo deroga del ministero degli affari sociali e della sanità. FI: gli assicuratori stranieri non possono ottenere in Finlandia l'autorizzazione per una filiale operante nel settore delle assicurazioni sociali obbligatorie (assicurazione pensionistica obbligatoria, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni). FI: l'agente generale della società di assicurazioni straniera deve avere la residenza in Finlandia, a meno che la sede centrale della società non si trovi nello Spazio economico europeo. FR: lo stabilimento di filiali è subordinato a un'autorizzazione speciale rilasciata al rappresentante della filiale. HU: si intende creare una rete di filiali dirette in seguito all'adesione al GATS e alle condizioni ivi stabilite. HU: il consiglio di amministrazione di un istituto finanziario deve comprendere almeno due membri di cittadinanza ungherese, che siano residenti ai sensi della relativa normativa sul regime dei cambi e che abbiano la residenza permanente in Ungheria da almeno un anno. IE: il diritto di stabilimento non comprende la creazione di uffici di rappresentanza. IT: l'accesso alla professione attuariale è limitato alle persone giuridiche. Sono ammesse le associazioni di professionisti (senza costituzione di società) tra persone fisiche. IT: l'autorizzazione per lo stabilimento di filiali è subordinata alla valutazione delle autorità di vigilanza. LV: Sottosettori A.1. e A.2. (assicurazione diretta, riassicurazione e retrocessione): di norma e su basi non discriminatorie, gli istituti assicurativi stranieri devono adottare una specifica forma giuridica. LV: Sottosettore A.3. (intermediazione assicurativa): l'intermediario può essere soltanto una persona fisica (nessun requisito di nazionalità) e può prestare servizi per conto di una compagnia di assicurazione con l'autorizzazione dell'Ente lettone di vigilanza sulle assicurazioni. LT: alle compagnie di assicurazione non è consentito fornire sia l'assicurazione ramo vita che quella ramo danni. Per le tipologie a) e b) sono necessarie due registrazioni distinte. MT: eventuale prova della necessità economica. PL: Sottosettori da A.1. a A.3. (assicurazione diretta, riassicurazione e retrocessione e intermediazione assicurativa): lo stabilimento dell'impresa è ammesso soltanto sotto forma di società per azioni o di succursale, previa concessione di una licenza. Soltanto il 5 % dei fondi assicurativi può essere investito all'estero. Le persone che eseguono attività di intermediazione assicurativa devono possedere una licenza. Per gli intermediari assicurativi è richiesta la registrazione locale. PL: Sottosettore A.4. (servizi ausiliari del settore assicurativo): senza restrizioni. PT: le società straniere possono svolgere funzioni di intermediazione assicurativa in Portogallo solo attraverso una società costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro della Comunità. PT: per poter aprire una succursale in Portogallo, le società straniere devono dimostrare di possedere un'esperienza operativa almeno quinquennale. RO: la creazione di società e agenzie di intermediazione a partecipazione straniera è consentita soltanto in associazione con persone fisiche o giuridiche rumene. I rappresentanti delle compagnie di assicurazione straniere e delle associazioni degli assicuratori stranieri hanno il diritto di concludere soltanto i tipi di contratti seguenti: 1. contratti di assicurazione e riassicurazione con persone fisiche e giuridiche straniere o per i loro beni; 2. contratti di riassicurazione con compagnie di assicurazione, di assicurazione-riassicurazione e di riassicurazione rumene. Le agenzie di intermediazione non possono concludere contratti di assicurazione per le compagnie di assicurazione straniere con persone fisiche o giuridiche rumene o per i loro beni. SK: il consiglio di amministrazione delle compagnie di assicurazione deve essere costituito, in maggioranza, da persone domiciliate nella Repubblica slovacca. Per la prestazione di servizi assicurativi è richiesta la licenza. I cittadini stranieri possono stabilire una compagnia di assicurazione con sede nella Repubblica slovacca sotto forma di società per azioni o possono gestire attività assicurative attraverso consociate con sede legale nella Repubblica slovacca alle condizioni generali stabilite dalla legge sulle assicurazioni. Per attività assicurative si intendono i servizi assicurativi, ivi compresi il brokeraggio e la riassicurazione. L'attività di intermediazione finalizzata alla conclusione di un contratto assicurativo tra la società di assicurazioni e terzi può essere svolta da persone fisiche o giuridiche domiciliate nella Repubblica slovacca a vantaggio della società di assicurazioni in possesso della licenza rilasciata dall'autorità di vigilanza sulle assicurazioni. I contratti di intermediazione finalizzati alla conclusione di un contratto assicurativo tra la compagnia di assicurazione e soggetti terzi possono essere stipulati da una compagnia di assicurazione nazionale o straniera solamente in seguito al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità di vigilanza sulle assicurazioni. Le risorse finanziarie di fondi assicurativi specifici di operatori assicurativi autorizzati derivanti dall'assicurazione o riassicurazione di titolari di polizze residenti o aventi sede legale nella Repubblica slovacca devono essere depositate presso una banca locale nella Repubblica slovacca e non possono essere trasferite all'estero. SI: Sottosettore A.1. (assicurazione diretta): lo stabilimento è subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte del ministero delle Finanze. I soggetti stranieri possono stabilire una società di assicurazioni soltanto mediante una joint-venture con una persona locale, a condizione che la partecipazione straniera sia limitata al 99 %. Tale limite alla partecipazione proprietaria straniera verrà abolito in seguito all'adozione della nuova legge sulle compagnie di assicurazione. Un soggetto straniero può acquistare azioni di una compagnia di assicurazione nazionale o aumentare la propria partecipazione azionaria alla stessa previa approvazione del ministero delle Finanze. Nell'autorizzare o approvare l'acquisto di azioni di una compagnia di assicurazione nazionale, il ministero delle Finanze tiene conto dei seguenti criteri: — la dispersione della proprietà azionaria e l'esistenza di azionisti di vari paesi; — la fornitura di nuovi prodotti assicurativi e il trasferimento del relativo know-how, se l'investitore straniero è una compagnia di assicurazione. Senza restrizioni per la partecipazione straniera in compagnie di assicurazione in corso di privatizzazione. La qualità di socio in un istituto di mutua assicurazione è riservata alle compagnie stabilite in Slovenia e alle persone fisiche di cittadinanza slovena. SI: Sottosettore A.2. (riassicurazione e retrocessione): la partecipazione straniera in una compagnia di riassicurazione è limitata a una quota di controllo del capitale (nessun limite, salvo per le filiali, dopo l'adozione della nuova legge sulle compagnie di assicurazione). SI: Sottosettori A.3. e A.4. (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): per la prestazione di servizi di consulenza e liquidazione sinistri è richiesta la registrazione come persona giuridica con il consenso dell'ufficio assicurazioni. Per le attività attuariali e di valutazione dei rischi, è ammessa soltanto la prestazione di servizi attraverso un'organizzazione professionale. L'attività è limitata all'assicurazione diretta alla riassicurazione. Per gli imprenditori in proprio è necessaria la residenza in Slovenia. SE: le società di brokeraggio assicurativo non registrate in Svezia possono creare una presenza commerciale solo attraverso una filiale. SE: le compagnie di assicurazione ramo danni non registrate in Svezia che operano in questo paese vengono tassate in funzione dei premi incassati con l'assicurazione diretta anziché in funzione del reddito netto. SE: le compagnie di assicurazione devono essere fondate da una persona fisica residente nello Spazio economico europeo o da una persona giuridica registrata nello Spazio economico europeo 4) Presenza di persone fisiche CY: senza restrizioni. PL: Sottosettori da A.1. a A.3. (assicurazione diretta, riassicurazione e retrocessione e intermediazione assicurativa): senza restrizioni, tranne quanto indicato nella sezione orizzontale e fatta salva la seguente limitazione: requisito della residenza per gli intermediari assicurativi. Sottosettore A.4. (servizi ausiliari del settore assicurativo): senza restrizioni. AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EE, FR, FI, EL, HR, HU, IT, IE, LU, LT, LV, MT, NL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: senza restrizioni, ad eccezione di quanto indicato nelle rispettive sezioni orizzontali e con le limitazioni seguenti: AT: le filiali devono essere dirette da due persone fisiche residenti in Austria. BG: senza restrizioni per l'assicurazione dei depositi, i sistemi d'indennizzo analoghi e i regimi di assicurazione obbligatoria. Non si applicano restrizioni per i servizi di retrocessione. Non si applicano restrizioni per i sottosettori A.3 e A.4 (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo). DK: l'agente generale di una filiale assicurativa deve essere residente in Danimarca già da due anni qualora non sia cittadino di uno degli Stati membri della Comunità. Il ministero delle Imprese e dell'industria può concedere deroghe a questa condizione. DK: requisito di residenza per i dirigenti e i membri del consiglio di amministrazione di una società. Il ministero delle Imprese e dell'industria può tuttavia concedere deroghe su base non discriminatoria. ES, IT: requisito di residenza per la professione attuariale. EL: il consiglio di amministrazione di una società stabilita in Grecia deve essere composto da una maggioranza di cittadini di uno degli Stati membri della Comunità. SI: per le attività attuariali e di valutazione dei rischi sono richiesti: la residenza, un esame di qualifica, l'appartenenza all'Associazione degli attuari della Repubblica di Slovenia e la conoscenza della lingua slovena. B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) 1) Prestazione transfrontaliera BE: la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti è subordinata allo stabilimento in Belgio. BG: Sottosettori B.11. e B.12. (comunicazione e trasmissione di informazioni finanziarie e servizi di consulenza): obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazione, o la rete di un altro operatore autorizzato, in caso di prestazione transfrontaliera di tali servizi. Senza restrizioni per i servizi di intermediazione e altri servizi finanziari ausiliari. CY: senza restrizioni. CZ: servizi di emissione valuta da parte di istituti diversi dalla Banca centrale, compravendita di prodotti derivati, di titoli negoziabili e di altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività, servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie, servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tali attività: senza restrizioni. CZ: restrizioni: soltanto le banche stabilite nella Repubblica ceca e le filiali di banche estere dotate di relativa autorizzazione possono: — fornire servizi di deposito; — effettuare la negoziazione di attività in valuta estera; — effettuare pagamenti transfrontalieri con strumenti diversi dai contanti. Il permesso per le operazioni in valuta estera rilasciato dalla Banca nazionale ceca o dal ministero delle Finanze è obbligatorio nel caso dei soggetti residenti cechi (banche escluse) per a) l'apertura e il finanziamento di un conto all'estero da parte di residenti cechi; b) i pagamenti di capitale all'estero (ad eccezione degli IED); c) la concessione di crediti finanziari e di garanzie; d) le operazioni in strumenti derivati; e) l'acquisto di titoli esteri ad eccezione dei casi descritti dalla legge sui cambi; f) l'emissione di titoli esteri per la compravendita sia pubblica che non pubblica nella Repubblica ceca o per la loro introduzione sul mercato nazionale. EE: Sottosettore B.1. (accettazione di depositi): è prescritta l'autorizzazione della Eesti Pank e la registrazione, a norma del diritto estone, come società per azioni, consociata o filiale. EE, LT: l'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d'investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie delle attività dei fondi d'investimento soltanto le società aventi sede legale nella Comunità. HR: Non si applicano restrizioni per i sottosettori B.1., B.6., B.7., B.9 e B.10. HU: senza restrizioni. IE: per la prestazione di servizi di investimento o di consulenza in materia di investimenti occorre: 1) un'autorizzazione in Irlanda, il che presuppone di norma che l'ente sia registrato, sia membro di un partenariato o operi in proprio, ma comunque che abbia la sede centrale/sociale in Irlanda (l'autorizzazione può non essere richiesta, ad esempio quando un prestatore di servizi di un paese terzo non dispone di una presenza commerciale in Irlanda e il servizio non viene fornito a privati); oppure 2) un'autorizzazione in un altro Stato membro in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) . IT: senza restrizioni per i promotori di servizi finanziari. LT: Gestione di fondi pensione: è richiesta la presenza commerciale. MT: Sottosettori B.1. e B.2. (accettazione di depositi e prestiti di qualsiasi tipo): nessuna. Sottosettore B.11. (fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie): senza restrizioni, tranne per la fornitura di informazioni finanziarie da parte di prestatori internazionali. Sottosettore B.12. (servizi di consulenza e altri servizi finanziari ausiliari): senza restrizioni. PL: Sottosettore B.11. (fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie): obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazione, o la rete di un altro operatore autorizzato, in caso di prestazione transfrontaliera di tali servizi. Sottosettore B.12. (servizi di consulenza e altri servizi finanziari ausiliari): senza restrizioni. RO: Sottosettore B.4 (tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro): solo attraverso una banca residente. SK: compravendita di prodotti derivati, di titoli negoziabili e di altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività, servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie: senza restrizioni. SK: i) i servizi di deposito sono limitati alle banche nazionali e alle filiali di banche estere che operano nella Repubblica slovacca; ii) soltanto le banche nazionali autorizzate, le filiali di banche estere operanti nella Repubblica slovacca e le persone in possesso di un'autorizzazione di cambio possono effettuare la negoziazione di attività in valuta estera. Soltanto i membri iscritti possono operare alla borsa di Bratislava. I soggetti residenti possono operare senza restrizioni sul mercato ristretto (sistema RM Slovacchia). I soggetti non residenti devono operare attraverso gli agenti di borsa; iii) i pagamenti transfrontalieri con strumenti diversi dai contanti possono essere effettuati soltanto da banche nazionali autorizzate e da filiali di banche estere che operano nella Repubblica slovacca; iv) è necessaria l'autorizzazione di cambio rilasciata dalla Banca nazionale della Slovacchia per: a) l'apertura di un conto all'estero da parte di residenti slovacchi (banche escluse), ad eccezione delle persone fisiche durante la loro permanenza all'estero; b) i pagamenti di capitale all'estero; c) l'ottenimento di un credito finanziario, in valuta estera, da parte di un soggetto non residente, ad eccezione dei crediti dall'estero accettati dai soggetti residenti con un termine di restituzione superiore a 3 anni e dei prestiti concessi tra persone fisiche per attività non imprenditoriali; v) l'esportazione e l'importazione di valuta slovacca e di valuta estera in contanti per un valore superiore a 150 000 SKK e di lingotti deve essere dichiarata; vi) per il deposito di attività finanziarie da parte di un residente all'estero è necessaria l'autorizzazione/la licenza di cambio rilasciata dalle autorità responsabili dei cambi; vii) soltanto le entità stabilite nella Repubblica slovacca operanti nel settore dei cambi possono concedere e ottenere garanzie e crediti entro un determinato limite e conformemente alle disposizioni della Banca nazionale slovacca. SI: partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro, gestione di fondi pensionistici e relativi servizi finanziari di consulenza e altro: senza restrizioni. Sottosettori B.11. e B.12. (disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie e servizi finanziari di consulenza o altro, ad eccezione dei servizi riguardanti la partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro e la gestione di fondi pensionistici): nessuna. Tutti gli altri sottosettori: senza restrizioni, tranne per l'accettazione di crediti (prestiti di tutti i tipi) e di garanzie e impegni di istituti di credito stranieri da parte di persone giuridiche nazionali e imprenditori in proprio (nota: i crediti al consumo saranno gratuiti in seguito all'adozione della nuova legge sui cambi). Tutti i suddetti accordi creditizi devono essere registrati presso la Banca centrale di Slovenia. (nota: questa disposizione sarà abolita con l'adozione della nuova legge sul settore bancario). I soggetti stranieri possono offrire titoli esteri soltanto attraverso le banche locali e le società di intermediazione titoli. I membri della borsa slovena devono essere registrati in Slovenia. 2) Consumo all'estero BG: Sottosettori da B.1. a B.10. (accettazione di depositi, prestiti di qualsiasi tipo, leasing finanziario, tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, garanzie e impegni, compravendita di titoli, partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività e servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie ): senza restrizioni. Sottosettori B.11. e B.12. (comunicazione e trasmissione di informazioni finanziarie e servizi di consulenza): obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazione, o la rete di un altro operatore autorizzato, in caso di fruizione all'estero di tali servizi. Senza restrizioni per i servizi di intermediazione e altri servizi finanziari ausiliari. CY: senza restrizioni, ad eccezione del sottosettore B.6, lettera e) (compravendita di titoli trasferibili): nessuna. CZ: servizi di emissione valuta da parte di istituti diversi dalla Banca centrale, compravendita di prodotti derivati e lingotti, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività, servizi di liquidazione e di compensazione relativi a prodotti derivati e servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tali attività: senza restrizioni. CZ: restrizioni: soltanto le banche stabilite nella Repubblica ceca e le filiali di banche estere dotate di relativa autorizzazione possono: — fornire servizi di deposito; — effettuare la negoziazione di attività in valuta estera; — effettuare pagamenti transfrontalieri con strumenti diversi dai contanti. Il permesso per le operazioni in valuta estera rilasciato dalla Banca nazionale ceca o dal ministero delle Finanze è obbligatorio nel caso dei soggetti residenti cechi (banche escluse) per a) l'apertura e il finanziamento di un conto all'estero da parte di residenti cechi; b) i pagamenti di capitale all'estero (ad eccezione degli IED); c) la concessione di crediti finanziari e di garanzie; d) le operazioni in strumenti derivati; e) l'acquisto di titoli esteri ad eccezione dei casi descritti dalla legge sui cambi; f) l'emissione di titoli esteri per la compravendita sia pubblica che non pubblica nella Repubblica ceca o per la loro introduzione sul mercato nazionale. DE: l'emissione dei titoli in marchi tedeschi può essere diretta solo da un istituto di credito, da una consociata o da una succursale stabilita in Germania. FI: i pagamenti dei soggetti pubblici (spese) devono essere trasmessi tramite il sistema finlandese di postagiro, gestito dalla Postipankki Ltd. In circostanze eccezionali il ministero delle Finanze può concedere deroghe. EL: la prestazione di servizi di custodia e di deposito, compresa l'amministrazione dei pagamenti di interessi e capitale su titoli emessi in Grecia, è subordinata allo stabilimento. HU: senza restrizioni. MT: Sottosettori B.1. e B.2. (accettazione di depositi e prestiti di qualsiasi tipo): nessuna. Sottosettore B.11. (fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie): senza restrizioni, tranne per la fornitura di informazioni finanziarie da parte di prestatori internazionali. Sottosettori B.3.-B.10. e B.12 .: senza restrizioni. PL: Sottosettore B.11. (fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie): obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazione, o la rete di un altro operatore autorizzato, in caso di fruizione all'estero di tali servizi. Sottosettori B.1.-B.10. e B.12.: senza restrizioni. RO: l'apertura di conti e l'utilizzo di risorse in valuta estera all'estero da parte di persone fisiche e giuridiche rumene sono consentiti soltanto previa autorizzazione della Banca nazionale della Romania. Senza restrizioni per i sottosettori B.3. (leasing finanziario), B.7. (partecipazione a emissioni di tutti i tipi di titoli), B.9. (gestione delle attività) e B.10. (servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie). SK: Compravendita di prodotti derivati e lingotti, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività e intermediazione: senza restrizioni. SK: i) i servizi di deposito sono limitati alle banche nazionali e alle filiali di banche estere che operano nella Repubblica slovacca; ii) soltanto le banche nazionali autorizzate, le filiali di banche estere operanti nella Repubblica slovacca e le persone in possesso di un'autorizzazione di cambio possono effettuare la negoziazione di attività in valuta estera. Soltanto i membri iscritti possono operare alla borsa di Bratislava. I soggetti residenti possono operare senza restrizioni sul mercato ristretto (sistema RM Slovacchia). I soggetti non residenti devono operare attraverso gli agenti di borsa; iii) i pagamenti transfrontalieri con strumenti diversi dai contanti possono essere effettuati soltanto da banche nazionali autorizzate e da filiali di banche estere che operano nella Repubblica slovacca; iv) è necessaria l'autorizzazione di cambio rilasciata dalla Banca nazionale della Slovacchia per: a) l'apertura di un conto all'estero da parte di residenti slovacchi (banche escluse), ad eccezione delle persone fisiche durante la loro permanenza all'estero; b) i pagamenti di capitale all'estero; c) l'ottenimento di un credito finanziario, in valuta estera, da parte di un soggetto non residente, ad eccezione dei crediti dall'estero accettati dai soggetti residenti con un termine di restituzione superiore a tre anni e dei prestiti concessi tra persone fisiche per attività non imprenditoriali; v) l'esportazione e l'importazione di valuta slovacca e di valuta estera in contanti per un valore superiore a 150 000 SKK e di lingotti deve essere dichiarata; vi) per il deposito di attività finanziarie da parte di un residente all'estero è necessaria l'autorizzazione/la licenza di cambio rilasciata dalle autorità responsabili dei cambi; vii) soltanto le entità stabilite nella Repubblica slovacca operanti nel settore dei cambi possono concedere e ottenere garanzie e crediti entro un determinato limite e conformemente alle disposizioni della Banca nazionale slovacca. SI: partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro, gestione di fondi pensionistici e relativi servizi finanziari di consulenza e altro: senza restrizioni. Sottosettori B.11. e B.12. (disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie e servizi finanziari di consulenza o altro, ad eccezione dei servizi riguardanti la partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro e la gestione di fondi pensionistici): nessuna. Tutti gli altri sottosettori: senza restrizioni, tranne per l'accettazione di crediti (prestiti di tutti i tipi) e di garanzie e impegni di istituti di credito stranieri da parte di persone giuridiche nazionali e imprenditori in proprio (nota: i crediti al consumo saranno gratuiti in seguito all'adozione della nuova legge sui cambi). Tutti i suddetti accordi creditizi devono essere registrati presso la Banca centrale di Slovenia. (nota: questa disposizione sarà abolita con l'adozione della nuova legge sul settore bancario). Le persone giuridiche stabilite in Slovenia possono essere i depositari delle attività dei fondi di investimento. UK: l'emissione di sterline, anche a livello privato, può essere gestita solo da un'impresa stabilita nello Spazio economico europeo. 3) Presenza commerciale Tutti gli Stati membri: l'esercizio delle attività di gestione dei fondi comuni d'investimento e delle società di investimento (articoli da 16 a 21 e da 28 a 31 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) (“direttiva OICVM”). Possono essere depositarie del patrimonio dei fondi d'investimento (articolo 23 dell'OICVM). AT: solo i membri della borsa austriaca possono negoziare valori mobiliari in borsa. AT: per le operazioni valutarie e di cambio occorre l'autorizzazione della Banca nazionale austriaca. AT: le obbligazioni ipotecarie e le obbligazioni comunali possono essere emesse da banche specializzate, autorizzate a svolgere questa attività. AT: I fondi pensione possono essere gestiti solo da società specializzate costituite come società di capitali in Austria. BE: per tutte le offerte pubbliche di acquisto di titoli belgi fatte da o per conto di una persona, una società o un'istituzione non soggetta alla giurisdizione di uno degli Stati membri della Comunità europea occorre l'autorizzazione del ministro delle Finanze. BG: Sottosettori B.1.-B.5. (accettazione di depositi, prestiti di qualsiasi tipo, leasing finanziario, tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, garanzie e impegni). le banche straniere che intendono stabilirsi in Bulgaria devono essere debitamente autorizzate dai rispettivi ordinamenti nazionali e non devono essere soggette a un divieto di svolgere attività bancarie nel proprio paese d'origine, né nei paesi in cui lavorano. senza restrizioni per le “caisses populaires”. L'acquisizione diretta o indiretta di azioni pari al 5 % o più dei diritti di voto di una banca stabilita in Bulgaria è soggetta ad autorizzazione da parte della Banca nazionale bulgara. I criteri di autorizzazione sono prudenziali e coerenti con gli obblighi di cui agli articoli XVI e XVII del GATS. L'acquisizione diretta o indiretta di partecipazioni a una società che non sia una banca da parte di una banca per più del 10 % del capitale è subordinata ad autorizzazione da parte della Banca nazionale bulgara. Può essere concesso lo status di fornitore esclusivo per quanto riguarda i servizi di deposito e trasferimento di denaro a enti pubblici finanziati dal bilancio dello Stato. Condizioni di residenza permanente per quanto riguarda i dirigenti dell'ente di gestione che agiscono per conto di una banca. senza restrizioni per le garanzie del Tesoro. Sottosettori B.6., B.7. e B.9. (compravendita di titoli, partecipazione a emissioni di tutti i tipi di titoli, gestione delle attività): restrizioni per le società di intermediazione mobiliare, le società d'investimento e le borse stabilite sotto forma di società per azioni autorizzate dalla Commissione di sorveglianza finanziaria (FSC). La concessione della licenza dipende dalla gestione e da requisiti tecnici, nonché da condizioni connesse con la tutela degli investitori. Borsa SpA: condizioni relative al capitale minimo (BGN 100 000 ); non meno dei 2/3 del capitale distribuito fra istituti finanziari (compagnie di assicurazione, imprese finanziarie, società di intermediazione mobiliare); un tetto del 5 % del capitale della borsa per la partecipazione diretta o indiretta da parte di un azionista. Società di intermediazione mobiliare: nessuna restrizione per le attività di intermediazione effettuate sul territorio della Bulgaria, salvo quanto altrimenti consentito dalla commissione di sorveglianza finanziaria. Condizioni di adesione a una borsa per la compravendita di titoli. In Bulgaria l'adesione delle società di intermediazione mobiliare è limitata a una sola borsa ciascuna. Società di investimento: le attività di una banca, di una società assicurativa o di una società di intermediazione mobiliare non possono essere svolte da una società di investimento. Nessuna restrizione alla compravendita per conto proprio o dei clienti di strumenti negoziabili e beni finanziari diversi dai titoli trasferibili. Nessuna restrizione alla partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro. Nessuna restrizione per la gestione di fondi pensione. Sottosettori B.8. e B.10. (intermediazione nel mercato monetario, servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie): senza restrizioni. Sottosettori B.11. e B.12. (comunicazione e trasmissione di informazioni finanziarie e servizi di consulenza): obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni, o la rete di un altro operatore autorizzato. Senza restrizioni per i servizi di intermediazione e altri servizi finanziari ausiliari. CY: le banche che prestano servizi a Cipro devono essere persone giuridiche: si tratta di una prescrizione di legge, applicata in maniera non discriminatoria. Le persone giuridiche comprendono le succursali di banche estere/istituti finanziari registrati a Cipro. CY: il possesso diretto o indiretto di una banca o i diritti di voto nella stessa da parte di una persona e dei suoi soci non possono superare il 10 % senza la previa approvazione scritta della Banca centrale. CY: inoltre, nelle tre banche locali quotate in borsa, la partecipazione diretta o indiretta o l'acquisto di una quota di capitale da parte di persone straniere è limitata allo 0,5 % per gli individui o le organizzazioni e al 6 % per i soggetti collettivi. CY: sottosettori B.1-B.5 e B.6, lettera b) (accettazione di depositi, prestiti di qualsiasi tipo, leasing finanziario, tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, garanzie e impegni, compravendita sul mercato dei cambi): per le nuove banche si applicano i seguenti requisiti: a) per l'esecuzione di attività bancarie è richiesta la licenza da parte della Banca centrale. Nel rilasciare la licenza quest'ultima può applicare il controllo relativo alle esigenze economiche; b) le succursali di banche estere devono essere registrate a Cipro conformemente al diritto societario ed essere dotate della licenza prevista dalla normativa sulle attività bancarie. Sottosettore B.6, lettera e) (compravendita di titoli trasferibili): soltanto i membri (broker) della borsa di Cipro possono svolgere attività riguardanti l'intermediazione di titoli a Cipro. Le agenzie che fungono da broker devono impiegare soltanto personale abilitato ad esercitare la professione dell'agente di cambio a condizione che siano dotate dell'opportuna licenza. Le banche e le società di assicurazioni non possono svolgere tali attività. le agenzie di intermediazione possono essere registrate come membro della borsa di Cipro soltanto se sono state stabilite e registrate in conformità con il diritto societario di Cipro. Sottosettore B.6., lettere a), c), d) e f), e B.7-B.12: senza restrizioni. CZ: servizi di emissione valuta da parte di istituti diversi dalla Banca centrale, compravendita di prodotti derivati e lingotti, intermediazione nel mercato monetario, servizi di liquidazione e di compensazione relativi a prodotti derivati e servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tali attività: senza restrizioni. CZ: restrizioni: i servizi bancari possono essere forniti soltanto da banche stabilite nella Repubblica ceca o da filiali di banche straniere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Banca nazionale ceca di concerto con il ministero delle Finanze. Il rilascio della licenza è subordinato alla verifica dei criteri applicati in conformità con il GATS. I servizi di mutuo ipotecario possono essere forniti soltanto da banche registrate nella Repubblica ceca. Le banche possono essere stabilite soltanto sotto forma di società per azioni. I servizi di mutuo ipotecario possono essere forniti soltanto da banche registrate nella Repubblica ceca. Le banche possono essere stabilite soltanto sotto forma di società per azioni. L'acquisto di azioni di banche esistenti necessita dell'approvazione della Banca nazionale ceca. La negoziazione pubblica di titoli presuppone il rilascio della relativa autorizzazione e l'approvazione del corrispondente prospetto ( 3 ) . Lo stabilimento e le attività degli intermediari di valori mobiliari e degli agenti di borsa o degli organizzatori di un mercato ristretto, delle società di investimenti e dei fondi d'investimento necessitano di un'autorizzazione che viene concessa in base alle qualifiche, all'integrità personale e ai requisiti materiali e di gestione. Lo stabilimento e le attività degli intermediari di titoli e degli agenti di borsa o degli organizzatori di un mercato ristretto, delle società di investimenti e dei fondi d'investimento necessitano di un'autorizzazione che viene concessa in base alle qualifiche, all'integrità personale e ai requisiti materiali e di gestione. DK: i servizi di liquidazione e di compensazione relativi a tutti i tipi di pagamenti vengono controllati ed esaminati dalla Banca nazionale ceca per garantirne l'efficienza e l'economicità. FI: almeno metà dei fondatori, i membri del consiglio di amministrazione, l'organo di vigilanza e i delegati, l'amministratore delegato, il titolare di una procura e la persona autorizzata a firmare a nome dell'istituto di credito devono avere la residenza nello Spazio economico europeo, salvo deroga del ministero delle Finanze. Almeno un revisore dei conti deve avere la residenza nello Spazio economico europeo. FI: i broker (persone fisiche) della borsa dei derivati devono avere la residenza nello Spazio economico europeo. Possono essere concesse deroghe a questo requisito alle condizioni fissate dal ministero delle Finanze. FI: i pagamenti dei soggetti pubblici (spese) devono essere trasmessi tramite il sistema finlandese di postagiro, gestito dalla Postipankki Ltd. In circostanze eccezionali il ministero delle Finanze può concedere deroghe. FR: oltre agli istituti di credito francesi, le emissioni in franchi francesi possono essere dirette solo da consociate francesi (di diritto francese) di banche non francesi autorizzate, purché la consociata francese dimostri mezzi e impegni sufficienti a Parigi. Queste condizioni si applicano alle banche che gestiscono l'esposizione totale (book). Una banca non francese può cogestire l'emissione di obbligazioni in eurofranchi senza restrizioni né condizioni particolari. EL: gli istituti possono negoziare valori mobiliari quotati alla borsa di Atene solo attraverso società di intermediazione di borsa costituite in Grecia. EL: ai fini dello stabilimento e del funzionamento delle succursali occorre importare una somma minima in valuta estera, che deve essere convertita in dracme e rimanere in Grecia per tutta la durata dell'attività della banca straniera in Grecia. fino a un massimo di quattro (4) filiali, questa somma minima è pari a metà del capitale azionario minimo necessario per registrare in Grecia un istituto di credito, per l'attivazione di ulteriori filiali questa somma minima è pari al capitale azionario minimo necessario per costituire in Grecia un istituto di credito. HR: nessuna restrizione, salvo per i servizi di liquidazione e compensazione, riservati in Croazia all'Agenzia centrale di deposito (Central Depositary Agency - CDA). L'accesso ai servizi della CDA sarà concesso ai non residenti su base non discriminatoria. HU: si intende creare una rete di filiali dirette in seguito all'adesione al GATS e alle condizioni ivi stabilite. HU: un singolo azionista, che non sia un istituto di credito, una compagnia di assicurazione o un'impresa di investimento, può detenere al massimo il 15 % della proprietà diretta o indiretta o dei diritti di voto di un istituto di credito. HU: il consiglio di amministrazione di un istituto finanziario deve comprendere almeno due membri di cittadinanza ungherese, che siano residenti ai sensi della relativa normativa sul regime dei cambi e che abbiano la residenza permanente in Ungheria da almeno un anno. HU: la partecipazione statale di lungo termine sarà mantenuta ad un livello minimo pari al 25 % + 1 dei voti nella Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. IE: nel caso degli organismi di investimento collettivo costituiti come fondi comuni di investimento e società a capitale variabile (diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari - OICVM), la società fiduciaria/depositaria e di gestione deve essere costituita in Irlanda o in un altro Stato membro della Comunità. In caso di partenariato limitato per gli investimenti, almeno uno dei soci accomandatari deve essere registrato in Irlanda. IE: gli enti che desiderano entrare a far parte di una borsa valori irlandese devono 1) essere autorizzati in Irlanda, mediante registrazione o partenariato, e avere la sede centrale/sociale in questo paese; oppure 2) essere autorizzati in un altro Stato membro in conformità della direttiva 2014/65/UE. IE: per la prestazione di servizi di investimento o di consulenza in materia di investimenti occorre 1) un'autorizzazione in Irlanda, il che presuppone di norma che l'ente sia registrato, sia un partenariato o operi in proprio, ma comunque che abbia la sede centrale/sociale in Irlanda (l'autorità di sorveglianza può anche autorizzare succursali di enti di paesi terzi); oppure 2) un'autorizzazione in un altro Stato membro in conformità della direttiva 2014/65/UE. IT: l'offerta pubblica di titoli (a norma dell'articolo 18 della legge 216/74) diversi dalle azioni e dalle obbligazioni (anche convertibili) è riservata alle società italiane a responsabilità limitata, alle società straniere debitamente autorizzate, agli enti pubblici o alle società di proprietà delle autorità locali, con un capitale non inferiore a 2 miliardi di lire. IT: i servizi centralizzati di deposito, custodia e amministrazione sono riservati alla Banca d'Italia per i titoli di stato e al Monte Titoli SpA per le azioni, i titoli di partecipazione e altri titoli negoziati su un mercato regolamentato. IT: nel caso degli organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM armonizzati a norma della direttiva 2009/65/CE, il fiduciario/depositario deve essere costituito in Italia o in un altro Stato membro della Comunità europea ed essere stabilito in Italia attraverso una filiale. La gestione dei fondi pensione è riservata alle banche, alle società di assicurazioni e alle società d'investimento in titoli aventi la sede centrale legale nella Comunità europea. Anche le società di gestione (fondi chiusi e fondi d'investimento immobiliari) devono essere registrate in Italia. IT: per la vendita a domicilio gli intermediari devono servirsi di promotori di servizi finanziari autorizzati residenti nel territorio di uno Stato membro delle Comunità europee. IT: la compensazione e la liquidazione dei valori mobiliari possono avvenire solo tramite il sistema di compensazione ufficiale. La compensazione può essere affidata, fino alla liquidazione definitiva dei titoli, ad una società autorizzata dalla Banca d'Italia di concerto con la Consob. IT: gli uffici di rappresentanza degli intermediari stranieri non possono svolgere attività intese a prestare servizi d'investimento. LV: Sottosettore B.7. (partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli): la Banca di Lettonia (Banca centrale) funge da agente finanziario del governo sul mercato dei titoli del Tesoro. Sottosettore B.9. (gestione patrimoniale): i fondi pensione vengono gestiti in regime di monopolio di Stato. LT: Sottosettori B.1.-B.12.: almeno un dirigente deve possedere la cittadinanza lituana. Sottosettore B.3. (leasing finanziario): il leasing finanziario può essere riservato a specifici istituti finanziari (ad esempio banche e compagnie di assicurazione). Nessuna a partire dal 1o gennaio 2001, ad eccezione di quanto indicato nella parte orizzontale della sezione “Servizi bancari e altri servizi finanziari”. Sottosettore B.9. (gestione patrimoniale): stabilimento solo sotto forma di società per azioni (AB) e società “chiusa” (UAB) che devono essere fondate con l'acquisto da parte dei soci fondatori dell'intero capitale in sede di prima emissione. Ai fini della gestione delle attività, è necessaria la creazione di una società di gestione specializzata. Soltanto le agenzie con sede legale in Lituania possono fungere da depositari delle attività. MT: Sottosettori B.1. e B.2. (accettazione di depositi e prestiti di qualsiasi tipo): gli istituti di credito e gli altri istituti finanziari di proprietà straniera possono operare sotto forma di filiale o di consociata locale. L'autorizzazione potrebbe essere subordinata alla verifica delle esigenze economiche. Sottosettori B.3.-B.12.: senza restrizioni. PL: Sottosettori B.1., B.2., B.4. e B.5. (esclusi gli impegni e le garanzie del Tesoro): stabilimento di una banca soltanto sotto forma di società per azioni o di filiale autorizzata. Sistema di permessi in relazione allo stabilimento di tutte le banche sulla base di considerazioni prudenziali. Requisito della nazionalità per alcuni (almeno uno) dei dirigenti della banca. Sottosettori B.6., lettera e), B.7. (esclusa la partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro), B.9. (solo i servizi di gestione del portafoglio) e B.12. (servizi finanziari di consulenza e altro, solamente in relazione alle attività riguardanti la Polonia): stabilimento, previo rilascio di una licenza, soltanto sotto forma di società per azioni o di filiale di una persona giuridica straniera operante nel settore della prestazione dei servizi per il mercato mobiliare. Sottosettore B.11.: obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazione, o la rete di un altro operatore autorizzato, in caso di prestazione transfrontaliera e/o consumo all'estero di tali servizi. Tutti gli altri sottosettori: senza restrizioni. PT: lo stabilimento di banche non comunitarie è subordinato all'autorizzazione, rilasciata di volta in volta, del ministero delle Finanze. Esso deve contribuire a migliorare l'efficienza del sistema bancario nazionale o avere un impatto determinante sull'internazionalizzazione dell'economia portoghese. PT: i servizi inerenti ai capitali di rischio non possono essere forniti da filiali di società d'investimento in capitali di rischio aventi la sede centrale in un paese non comunitario. Possono fungere da operatori indipendenti presso la borsa di Lisbona solo le società di intermediazione registrate in Portogallo o le succursali di società d'investimento autorizzate in un altro paese CE. I servizi di intermediazione sul mercato degli strumenti derivati e sul mercato ristretto di Oporto non possono essere forniti da succursali di società di intermediazione non CE. I fondi pensione possono essere gestiti solo da società registrate in Portogallo o da società di assicurazioni stabilite in Portogallo e autorizzate a occuparsi di assicurazioni sulla vita. RO: la società d'intermediazione titoli deve essere una persona giuridica rumena costituita sotto forma di società per azioni a norma della legge rumena e avere come unico obiettivo l'intermediazione di titoli. Ogni offerta pubblica di titoli deve richiedere, prima della pubblicazione del prospetto, l'autorizzazione della Commissione nazionale titoli della Romania. Le società che si occupano di gestione delle attività devono essere costituite sotto forma di società per azioni a norma della legge romena, i fondi di investimento aperti a norma del diritto civile romeno. senza restrizioni per il leasing finanziario. Nessuna restrizione alla compravendita per conto proprio o dei clienti di strumenti negoziabili e beni finanziari diversi dai titoli trasferibili. SK: negoziazione di prodotti derivati e di lingotti, intermediazione nel mercato monetario e intermediazione: senza restrizioni. SK: i servizi bancari possono essere forniti soltanto da banche nazionali o da filiali di banche straniere autorizzate dalla Banca nazionale slovacca di concerto con il ministero delle Finanze. La concessione dell'autorizzazione si basa sulla valutazione di una serie di criteri riguardanti, in particolare, la dotazione di capitale (potere finanziario), le qualifiche professionali, l'integrità e la competenza della direzione incaricata delle previste attività bancarie. Le banche sono persone giuridiche registrate nella Repubblica slovacca, costituite sotto forma di società per azioni o istituti finanziari pubblici (di proprietà dello Stato). A partire da una determinata soglia, l'acquisto di azioni che esprime un interesse nelle consistenze patrimoniali di una banca commerciale esistente è soggetto alla previa approvazione da parte della Banca nazionale slovacca. I servizi di investimento nella Repubblica slovacca possono essere forniti da banche, società di investimenti, fondi di investimento e agenti di cambio, aventi forma giuridica di società per azioni dotate di un capitale sociale conforme a quanto previsto dalla legge. Le società di investimento straniere e i fondi di investimento devono ottenere un'autorizzazione da parte del ministero delle Finanze per la vendita dei propri titoli o certificati d'investimento nel territorio della Repubblica slovacca conformemente alla legge. Per l'emissione di obbligazioni a livello nazionale e all'estero è richiesta l'autorizzazione del ministero delle Finanze. I titoli possono essere emessi e negoziati solo previa autorizzazione del ministero delle Finanze per la negoziazione pubblica conformemente alla legge sui valori mobiliari. L'attività di operatore in titoli, intermediario di borsa o organizzatore di un mercato ristretto è subordinata all'autorizzazione del ministero delle Finanze. I servizi di liquidazione e di compensazione per tutti tipi di pagamento sono regolamentati dalla Banca nazionale della Slovacchia. I servizi di liquidazione e di compensazione relativi al cambio di proprietà dei titoli sono registrati presso il Centro valori mobiliari (Stanza di compensazione e liquidazione per i valori mobiliari). Il Centro valori mobiliari può eseguire soltanto trasferimenti sui conti patrimoniali di titolari di titoli. La parte in contanti delle operazioni di liquidazione e compensazione passa attraverso la Stanza di compensazione e liquidazione per le attività bancarie (di cui la Banca nazionale slovacca detiene la quota maggioritaria) della borsa di Bratislava, le società di capitali o il conto Jumbo per il mercato ristretto (sistema RM Slovacchia). SI: partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro, gestione di fondi pensionistici e relativi servizi finanziari di consulenza e altro: senza restrizioni. Sottosettori B.11. e B.12. (disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie e servizi finanziari di consulenza o altro, ad eccezione dei servizi riguardanti la partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro e la gestione di fondi pensionistici): nessuna. Tutti gli altri sottosettori: lo stabilimento di tutti i tipi di banca è subordinato al rilascio della licenza da parte della Banca di Slovenia. I soggetti stranieri possono diventare azionisti di banche o acquistare altre azioni di banche soltanto previa approvazione da parte della Banca di Slovenia. (nota: questa disposizione sarà abolita con l'adozione della nuova legge sul settore bancario). Con l'autorizzazione della Banca di Slovenia, le banche, le consociate e le filiali di banche straniere possono prestare tutti o parte dei servizi bancari, a seconda dell'entità del capitale. Nel valutare se rilasciare la licenza per la creazione di una banca controllata al 100 % o in maggioranza da investitori stranieri o se autorizzare l'acquisto di ulteriori azioni bancarie, la Banca di Slovenia tiene conto dei seguenti criteri ( 4 ) : — la presenza di investitori di diversi paesi e — il parere dell'istituto estero incaricato della vigilanza sul sistema bancario. (nota: questa disposizione sarà abolita con l'adozione della nuova legge sul settore bancario). Senza restrizioni per la partecipazione straniera in banche in corso di privatizzazione. Le filiali di banche straniere devono essere registrate in Slovenia e avere personalità giuridica (nota: questa disposizione sarà abolita con l'adozione della nuova legge sul settore bancario). senza restrizioni per tutti i tipi di istituto di credito ipotecario e di cassa depositi e prestiti. Senza restrizioni per lo stabilimento di fondi pensionistici privati (fondi pensionistici non obbligatori). Le società di gestione sono società commerciali stabilite con l'unico scopo di gestire i fondi di investimento. I soggetti stranieri possono acquistare, direttamente o indirettamente, fino ad un massimo del 20 % delle azioni delle società di gestione o dei diritti di voto nelle stesse; per quote superiori è richiesta l'approvazione dell'Agenzia per il mercato mobiliare. Una società di investimenti autorizzata (privatizzazione) è una società di investimenti stabilita con l'unico scopo di raccogliere i certificati di proprietà (buoni) e acquistare azioni emesse in conformità con la normativa riguardante la trasformazione del regime di proprietà. Una società di gestione autorizzata viene stabilita con l'unico scopo di gestire le società di investimenti autorizzate. I soggetti stranieri possono acquistare, direttamente o indirettamente, fino ad un massimo del 10 % delle azioni delle società di gestione autorizzate (privatizzazione) o dei diritti di voto nelle stesse; per quote superiori è richiesta l'approvazione dell'Agenzia per il mercato mobiliare con il consenso del ministero per le Relazioni economiche e lo sviluppo. Gli investimenti dei fondi di investimento nei titoli di società di emissione straniere sono limitati al 10 %. Tali titoli devono essere quotati nelle borse precedentemente determinate dall'Agenzia per il mercato mobiliare. I soggetti stranieri possono diventare azionisti o soci di una società di intermediazione mobiliare e detenerne una quota massima pari al 24 % del capitale previa approvazione dell'Agenzia per il mercato mobiliare (nota: questa disposizione sarà abolita con l'adozione della nuova legge sul mercato mobiliare). I titoli di una società di emissione straniera che non sono ancora stati offerti sul territorio della Slovenia possono essere offerti soltanto da una società di intermediazione mobiliare o da una banca autorizzata a svolgere tale tipo di operazioni. Prima del lancio dell'offerta, la società di intermediazione mobiliare o la banca devono ottenere l'autorizzazione dell'Agenzia per il mercato mobiliare. Tale richiesta di autorizzazione per offrire titoli di emissione straniera in Slovenia deve essere accompagnata da un progetto di prospetto che dimostri che il garante dell'emissione dei titoli di emissione straniera è una banca o una società di intermediazione mobiliare, ad eccezione dell'emissione di azioni di emissione straniera. SE: le società non costituite in Svezia possono stabilire una presenza commerciale solo attraverso una filiale e, nel caso delle banche, anche attraverso un ufficio di rappresentanza. SE: il fondatore di un istituto di credito deve essere una persona fisica residente nello Spazio economico europeo o una banca straniera. Il fondatore di una cassa di risparmio deve essere una persona fisica residente nello Spazio economico europeo UK: agli intermediari in valori mobiliari, un tipo di istituti finanziari che si occupa del debito pubblico, si richiedono lo stabilimento nello Spazio economico europeo e una capitalizzazione separata. 4) Presenza di persone fisiche CY: Sottosettore B.6, lettera e) (compravendita di titoli trasferibili): gli individui che agiscono a titolo personale come broker o che sono impiegati come broker da società di intermediazione devono soddisfare i criteri per il rilascio dell'autorizzazione prevista a tal fine. Sottosettori B.1-B.12, ad eccezione di B.6, lettera e): senza restrizioni. CZ: servizi di emissione valuta da parte di istituti diversi dalla Banca centrale, compravendita di prodotti derivati e lingotti, intermediazione nel mercato monetario, servizi di liquidazione e di compensazione relativi a prodotti derivati e servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tali attività: senza restrizioni. Tutti gli altri sottosettori: senza restrizioni, tranne quanto indicato nella sezione orizzontale. MT: Sottosettori B.1., B.2. e B.11. (accettazione di depositi, prestiti di qualsiasi tipo, leasing finanziario, disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie): senza restrizioni, tranne quanto indicato nella sezione orizzontale. Sottosettori B.3.-B.10. e B.12.: senza restrizioni. PL: Sottosettori B.1., B.2., B.4. e B.5. (esclusi gli impegni e le garanzie del Tesoro): senza restrizioni, tranne quanto indicato nella sezione orizzontale e fatta salva la seguente limitazione. Requisito della nazionalità per alcuni (almeno uno) dei dirigenti della banca. Sottosettori B.6., lettera e), e B.7. (esclusa la partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro), B.9. (solo i servizi di gestione del portafoglio), B.11. e B.12. (servizi finanziari di consulenza e altro, solamente in relazione alle attività riguardanti la Polonia): senza restrizioni, tranne quanto indicato nella sezione orizzontale. Tutti gli altri sottosettori: senza restrizioni. SK: negoziazione di prodotti derivati e di lingotti, intermediazione nel mercato monetario e intermediazione: senza restrizioni. Tutti gli altri sottosettori: senza restrizioni, tranne quanto indicato nella sezione orizzontale. SI: partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro, gestione di fondi pensionistici e relativi servizi finanziari di consulenza e altro: senza restrizioni. Tutti gli altri sottosettori: senza restrizioni, tranne quanto indicato nella sezione orizzontale. AT, BE, BG, DE, DK, ES, EE, FR, FI, EL, HR, HU, IT, IE, LU, LT, LV, NL, PT, RO, SE, UK: senza restrizioni, ad eccezione di quanto indicato nelle rispettive sezioni orizzontali e con le seguenti limitazioni: BG: senza restrizioni per le garanzie del Tesoro. Nessuna restrizione alla compravendita per conto proprio o dei clienti di strumenti negoziabili e beni finanziari diversi dai titoli trasferibili. Nessuna restrizione alla partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro. Senza restrizioni per l'intermediazione nel mercato monetario. Nessuna restrizione per la gestione di fondi pensione. Senza restrizioni per i servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie. Senza restrizioni per i servizi di intermediazione e altri servizi finanziari ausiliari. HR: nel caso degli istituti di credito, il consiglio di amministrazione deve dirigere le attività dal territorio della Croazia. Almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione deve avere una buona padronanza del croato. Le operazioni dell'istituto di moneta elettronica sono svolte dal territorio della Croazia. Gli uffici di cambio autorizzati sono gestiti da qualsiasi residente con uno status di persona giuridica e da qualsiasi singola impresa, a condizione che utilizzino programmi informatici protetti per le operazioni di cambio, abbiano un accordo con un banca e siano autorizzati a effettuare operazioni di cambio. FR: Sociétés d'investissement à capital fixe : requisito della nazionalità per il presidente del consiglio di amministrazione, i direttori generali e almeno due terzi degli amministratori. Quando la ditta di negoziazione titoli ha un comitato o un consiglio di sorveglianza, il requisito di cui sopra si applica anche ai membri di detto comitato o al suo direttore generale e ad almeno due terzi del consiglio di sorveglianza. EL: gli istituti di credito devono nominare almeno due persone responsabili del loro funzionamento, alle quali si applica la condizione della residenza. IT: requisito della residenza nel territorio di uno Stato membro delle Comunità europee per i promotori di servizi finanziari. LV: il direttore di una succursale o di un'affiliata deve essere un contribuente lettone (residente). RO: senza restrizioni per il leasing finanziario. Nessuna restrizione alla compravendita per conto proprio o dei clienti di strumenti negoziabili e beni finanziari diversi dai titoli trasferibili. » ( 1 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ( GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349 ). ( 2 ) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ( GU UE L 302 del 17.11.2009, pag. 32 ). ( 3 ) CZ: sono attualmente in discussione in Parlamento norme di legge relative all'abolizione del criterio dei requisiti richiesti dal mercato finanziario. ( 4 ) Nel valutare se rilasciare una licenza bancaria generale o limitata, la Banca di Slovenia oltre all'entità del capitale tiene conto anche dei seguenti criteri (sia per i richiedenti nazionali che per quelli stranieri): — le preferenze dell'economia nazionale per talune attività bancarie; — l'attuale presenza regionale di banche nella Repubblica di Slovenia; — le attività effettivamente svolte dalla banca rispetto a quelle indicate nella licenza esistente. (nota: questa disposizione sarà abolita con l'adozione della nuova legge sul settore bancario). ALLEGATO II «ALLEGATO II AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI SERVIZI FINANZIARI PARTE A Per la Comunità e i suoi Stati membri Commissione europea DG Commercio DG Mercato interno B-1049 Bruxelles Austria Ministero delle Finanze Directorate Economic Policy and Financial Markets Himmelpfortgasse 4-8 Postfach 2 A-1015 Wien Belgio Ministero dell'Economia Ministero delle Finanze Rue de Bréderode 7 B-1000 Bruxelles Rue de la Loi 12 B-1000 Bruxelles Bulgaria Ministero dell'Economia e dell'energia Ministero delle Finanze Banca nazionale bulgara Commissione di sorveglianza finanziaria Slavyanska str. 8 Sofia 1052 G.S.Rakovski str.102 Sofia 1000 Al.Batenberg sq.1 Sofia 1000 33, Shar Planina Street Sofia 1303 Croazia Ministero delle Finanze Katanciceva 5 10000 Zagreb Cipro Ministero delle Finanze CY-1439 Nicosia Repubblica ceca Ministero delle Finanze Letenská 15 CZ-118 10 Prague Danimarca Ministero degli Affari economici Ved Stranden 8 DK-1061 København K Estonia Ministero delle Finanze Suur-Ameerika 1 EE-15006 Tallinn Finlandia Ministero delle Finanze PO Box 28 FIN-00023 Helsinki Francia Ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie 139, rue de Bercy F-75572 Paris Germania Ministero delle Finanze Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Graurheindorfer Str. 108 D-53117 Bonn Grecia Banca di Grecia Panepistimiou Street, 21 GR-10563 Atene Ungheria Ministero delle Finanze Pénzügyminisztérium Postafiók 481 HU-1369 Budapest Irlanda Ente normativo irlandese per i servizi finanziari PO Box 9138 College Green IRL-Dublin 2 Italia Ministero del Tesoro Ministero del Tesoro Via XX Settembre 97 I-00187 Roma Lettonia Commissione per i mercati finanziari e dei capitali Kungu Street 1 LV-1050 Riga Lituania Ministero delle Finanze Vaižganto 8a/2 LT-01512 Vilnius Lussemburgo Ministero delle Finanze Ministère des Finances 3, rue de la Congrégation L-2931 Lussemburgo Malta Autorità per i servizi finanziari Notabile Road MT-Attard Paesi Bassi Ministero delle Finanze Financial Markets Policy Directorate Postbus 20201 NL-2500 EE Den Haag Polonia Ministero delle Finanze 12 Świętokrzyska Street PL-00-916 Warsaw Portogallo Ministero delle Finanze Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais Av. Infante D. Henrique, 1C-1° P-1100-278 Lisboa Romania Banca nazionale di Romania Commissione nazionale titoli della Romania 25 Lipscani Str, sector 3 Bucharest, code 030031 (2 Foisorului Street, Bucharest, sector 3 Commissione di vigilanza delle assicurazioni 18 th , Amiral Constantin Balescu Street, Sector 1, Bucharest Code 011954 Commissione di vigilanza del sistema pensionistico privato 74 Splaiul Unirii, sector 4, Bucharest, code 030128 Repubblica slovacca Ministero delle Finanze Stefanovicova 5 SK-817 82 Bratislava Slovenia Ministero dell'Economia Kotnikova 5 SI-1000 Ljubljana Spagna Tesoro Directora General del Tesoro y Politica Financiera Paseo del Prado 6-6a Planta E-28071 Madrid Svezia Autorità di vigilanza in campo finanziario Box 6750 S-113 85 Stockholm Banca centrale di Svezia Malmskillnadsgatan 7 S-103 37 Stockholm Agenzia svedese dei consumatori Rosenlundsgatan 9 S-118 87 Stockholm Regno Unito H. M. Treasury 1 Horse Guards Road UK-London SW1 A 2HQ PARTE B Per il Messico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Messico Unidad de Banca, Valores y Ahorro Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn, Deleg. Álvaro Obregón, C.P, 01020México, D.F. Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn, Deleg. Álvaro Obregón, C.P, 01020México, D.F. ».

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