Decisione UE In vigore Imposte_Indirette

Decisione UE 0110/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/110 della Commissione, del 23 gennaio 2025, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione notificata con il numero C(2025) 209

Pubblicato: 23/01/2025 In vigore dal: 23/01/2025 Documento ufficiale

Quali aziende di assemblaggio di biciclette sono esentate dal dazio antidumping sulle parti cinesi e quali sono i criteri per ottenere l'esenzione?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2025/110 stabilisce un sistema di esenzioni dal dazio antidumping esteso sulle parti di biciclette originarie della Cina. L'esenzione si applica alle aziende di assemblaggio che importano componenti cinesi per assemblare biciclette nell'UE, a condizione che il valore delle parti cinesi non superi il 60% del valore totale delle parti utilizzate. Con questa decisione, due nuove aziende (Adrisport SAS in Francia e Delta Sport Sp. z o.o. in Polonia) ottengono l'esenzione dal pagamento del dazio, mentre altre due aziende (New Cycle GmbH in Germania e PROWEN BIKES S.L. in Spagna) rimangono sotto esame con sospensione temporanea dei pagamenti. L'esenzione decorre dalla data di ricezione della domanda completa e comporta l'annullamento degli obblighi doganali pregressi. Le aziende esentate devono notificare tempestivamente alla Commissione qualsiasi modifica del nome, indirizzo o attività di assemblaggio, pena la perdita dei benefici.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/110 della Commissione, del 23 gennaio 2025, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione [notificata con il numero C(2025) 209] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/110 of 23 January 2025 concerning exemptions from the extended anti-dumping duty on certain bicycle parts originating in the People’s Republic of China pursuant to Regulation (EC) No 88/97 (notified under document C(2025) 209)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/110 31.1.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/110 DELLA COMMISSIONE del 23 gennaio 2025 relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione [notificata con il numero C(2025) 209] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 13, paragrafo 4, visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l’applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 ( 2 ) , in particolare l’articolo 3, visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/45 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione per quanto riguarda l’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese ( 3 ) , visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 ( 4 ) , in particolare gli articoli da 4 a 7, informati gli Stati membri, considerando quanto segue: (1) Le importazioni di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina») sono soggette a un dazio antidumping («dazio esteso») in seguito all’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Cina. (2) A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 alla Commissione è conferito il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l’esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping. (3) Tali misure di attuazione sono stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97 («regolamento di esenzione»), come modificato, che istituisce il sistema di esenzione specifico. (4) Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso diverse imprese di assemblaggio di biciclette («soggetti esentati»). (5) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/611 ( 5 ) , la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco dei soggetti sotto esame e l’elenco aggiornato dei soggetti esentati. (6) Conformemente al disposto dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esenzione la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea elenchi successivi dei soggetti esentati. La più recente decisione di esecuzione (UE) 2024/1279 della Commissione ( 6 ) relativa alle esenzioni a norma del regolamento di esenzione è stata adottata l’8 maggio 2024. (7) Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del regolamento di esenzione. 1. DOMANDE DI ESENZIONE (8) Tra il 21 aprile 2023 e il 23 agosto 2024 la Commissione ha ricevuto le domande di esenzione dei soggetti di cui alle tabelle 1 e 2, corredate delle informazioni necessarie per stabilirne l’ammissibilità a norma dell’articolo 4 del regolamento di esenzione. (9) Ai soggetti che hanno richiesto l’esenzione è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni della Commissione in merito all’ammissibilità delle rispettive domande. (10) A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, in attesa di una decisione sul merito delle domande pervenute da tali soggetti, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica dai soggetti elencati nelle seguenti tabelle 1 e 2 è stato sospeso a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto le rispettive domande debitamente documentate a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esenzione. 2. AUTORIZZAZIONE DELL’ESENZIONE (11) L’esame del merito della domanda presentata dai soggetti di cui alla tabella 1 è stato concluso. Tabella 1 Codice addizionale TARIC Nome Indirizzo 899I Adrisport SAS 7 Z.A. de Bellevue 56390 Colpo, Francia 899M Delta Sport Sp. z o.o. Strzała, ul. Zamiejska 17 08-199 Siedlce, Polonia (12) Durante l’esame la Commissione ha stabilito che il valore delle parti originarie della Cina era inferiore al 60 % del valore complessivo delle parti di tutte le biciclette assemblate dai soggetti indicati nella tabella 1. (13) Di conseguenza la Commissione ha concluso che le operazioni di assemblaggio dei soggetti indicati nella tabella 1 non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. (14) Per questo motivo e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, i soggetti indicati nella tabella 1 soddisfano le condizioni stabilite per essere esentati dal pagamento del dazio esteso. (15) A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, gli effetti dell’esenzione dovrebbero decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente documentata a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esenzione. Le obbligazioni doganali relative al dazio esteso a carico del soggetto che ha richiesto l’esenzione dovrebbero pertanto essere considerate nulle a partire dalla stessa data. (16) I soggetti interessati sono stati informati delle conclusioni della Commissione sul merito delle rispettive domande e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Non è pervenuta alcuna osservazione. (17) Poiché l’esenzione si applica soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella 1, è opportuno che tali soggetti notifichino senza indugio alla Commissione ( 7 ) ogni eventuale modifica di questa esenzione (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell’indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio). (18) In caso di modifica dei dati di riferimento, è opportuno che il soggetto esentato fornisca le informazioni pertinenti, anche riguardo a ogni eventuale modifica della sua attività connessa alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà di conseguenza i dati di riferimento. 3. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME (19) L’esame del merito delle domande presentate dai soggetti di cui alla tabella 2 è in corso. In attesa di una decisione sul merito delle domande da essi presentate, il pagamento da parte di tali soggetti del dazio esteso è sospeso. (20) Poiché le sospensioni si applicano soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella 2, è opportuno che tali soggetti notifichino senza indugio alla Commissione ( 8 ) ogni eventuale modifica che li riguarda (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell’indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio). (21) In caso di modifica dei dati di riferimento, è opportuno che il soggetto interessato fornisca tutte le informazioni pertinenti, anche riguardo a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i dati di riferimento relativi a tale soggetto. Tabella 2 Codice addizionale TARIC Nome Indirizzo 89AZ New Cycle GmbH An der Schmiede 4, 26135 Oldenburg, Germania 8031 PROWEN BIKES S.L. Poligono Industrial La Viñuela, 55, (14900-Lucena) Cordoba, Spagna 4. AGGIORNAMENTO DEI DATI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI SOGGETTI ESENTATI (22) I soggetti esentati di cui alla tabella 3 hanno notificato alla Commissione tra il 15 marzo 2024 e il 30 ottobre 2024 modifiche dei rispettivi nomi e/o indirizzi. Esaminate le informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che tali modifiche non incidono sulle operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione o sospensione stabilite nel regolamento di esenzione. (23) Sebbene l’esenzione di tali soggetti dal dazio esteso, autorizzata a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, resti inalterata, è opportuno aggiornare i dati di riferimento relativi a tali soggetti. Tabella 3 Codice addizionale TARIC Dati di riferimento precedenti Modifica A221 GTA My Bicycle S.A.S. Via Borgo Rossi 22, 35028 Piove di Sacco (PD), Italia Il nome e l’indirizzo di questo soggetto sono stati così modificati: GTA MY BICYCLE s.r.l Via Galileo Galilei, 11 35020 Codevigo (PD), Italia C012 F.lli Masciaghi S.p.a. Via Gramsci 10, 20900 Monza (MB), Italia Il nome di questo soggetto è stato così modificato: F.lli Masciaghi S.r.l. C481 FJ Bikes Europe Unipessoal, Lda Parque Empresarial do Casarão Avenida das Ferragens 579 3750-860 Borralha, Águeda, Portogallo Il nome di questo soggetto è stato così modificato: FJ Bikes Europe, SA. B960 In Cycles - Montagem e Comércio de Bicicletas, Lda Zona Industrial De Barrô Norte/Sul, N.° 976, Fracçao A/B e D, AP. 52, 3750-353 Barrô, Águeda, PT L’indirizzo di questo soggetto è stato così modificato: Parque Empresarial Levipor EN 1 3780-394 Malaposta-Anadia, Portogallo 5. SOGGETTI PER I QUALI L’AUTORIZZAZIONE DI ESENZIONE È REVOCATA (24) L’autorizzazione di esenzione dovrebbe essere revocata per il soggetto elencato nella tabella 4. Tabella 4 Codice addizionale TARIC Nome Indirizzo A970 Sintema Sport S.r.L. Via delle Valli 7 20847 Albiate (MB), Italia (25) Secondo le informazioni pubblicamente disponibili, l’11 aprile 2018 il tribunale italiano competente ha dichiarato il fallimento di Sintema Sport S.r.L. La società ha pertanto cessato le sue attività. (26) Di conseguenza la Commissione ha concluso che l’autorizzazione di esenzione concessa al soggetto elencato nella tabella 4 dovrebbe essere revocata, a norma dell’articolo 10 del regolamento di esenzione. (27) Il soggetto elencato nella tabella 4 è stato informato delle conclusioni della Commissione e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Non è pervenuta alcuna osservazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I soggetti di cui alla tabella figurante nel presente articolo sono esentati dall’estensione, stabilita dal regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo imposto sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, come modificato, gli effetti dell’esenzione decorrono dalla data di ricezione delle rispettive domande di esenzione di tali soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella. L’esenzione si applica soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella figurante nel presente articolo. I soggetti esentati notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica del nome o dell’indirizzo, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse a operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione. Soggetti esentati Codice addizionale TARIC Nome Indirizzo Data di decorrenza degli effetti 899I Adrisport SAS 7 Z.A. de Bellevue 56390 Colpo, Francia 21.4.2023 899M Delta Sport Sp. z o.o. Strzała, ul. Zamiejska 17 08-199 Siedlce, Polonia 22.5.2023 Articolo 2 I soggetti di cui alla tabella figurante nel presente articolo sono sotto esame a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97. La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97, ha effetto a decorrere dalla data di ricezione delle rispettive domande di sospensione di tali soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella. Tali sospensioni dei pagamenti si applicano solo ai soggetti sotto esame specificamente indicati nella tabella figurante nel presente articolo. I soggetti sotto esame notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica delle loro operazioni di assemblaggio connesse alle condizioni di sospensione, fornendo tutte le informazioni pertinenti come elementi di prova. Tali modifiche comprendono, tra l’altro, ogni modifica del nome, delle attività, della forma giuridica e dell’indirizzo dei soggetti. Soggetti sotto esame Codice addizionale TARIC Nome Indirizzo Data di decorrenza degli effetti 89AZ New Cycle GmbH An der Schmiede 4, 26135 Oldenburg, Germania 5.4.2024 8031 PROWEN BIKES S.L. Poligono Industrial La Viñuela, 55, (14900-Lucena) Cordoba, Spagna 23.8.2024 Articolo 3 I dati di riferimento aggiornati relativi ai soggetti esentati di cui alla tabella figurante nel presente articolo sono indicati nella colonna «Nuovi dati di riferimento». Gli effetti di tali modifiche decorrono dalla data indicata nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella. I corrispondenti codici addizionali TARIC precedentemente attribuiti a tali soggetti esentati, quali indicati nella colonna «Codice addizionale TARIC», restano invariati. Soggetti esentati per i quali sono aggiornati i dati di riferimento Codice addizionale TARIC Dati di riferimento precedenti Nuovi dati di riferimento Data di decorrenza degli effetti A221 GTA My Bicycle S.A.S. Via Borgo Rossi 22, 35028 Piove di Sacco (PD), Italia GTA MY BICYCLE s.r.l Via Galileo Galilei, 11 35020 Codevigo (PD), Italia 13.9.2024 C012 F.lli Masciaghi S.p.a. Via Gramsci 10, 20900 Monza (MB), Italia F.lli Masciaghi S.r.l. Via Gramsci 10, 20900 Monza (MB), Italia 3.2.2024 C481 FJ Bikes Europe Unipessoal, Lda Parque Empresarial do Casarão Avenida das Ferragens 579 3750-860 Borralha, Águeda, Portogallo FJ Bikes Europe, S.A. Parque Empresarial do Casarão Avenida das Ferragens 579 3750-860 Borralha, Águeda, Portogallo 29.4.2024 B960 In Cycles - Montagem e Comércio de Bicicletas, Lda Zona Industrial De Barrô Norte/Sul, N.° 976, Fracçao A/B e D, AP. 52, 3750-353 Barrô, Águeda, PT In Cycles - Montagem e Comércio de Bicicletas, Lda Parque Empresarial Levipor EN 1 3780-394 Malaposta-Anadia, Portogallo 30.10.2024 Articolo 4 L’autorizzazione di esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso è revocata per i soggetti di cui alla tabella figurante nel presente articolo. La revoca ha effetto a decorrere dalle date indicate nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella. Soggetti per i quali l’autorizzazione di esenzione è revocata Codice addizionale TARIC Nome Indirizzo Data di decorrenza degli effetti A970 Sintema Sport S.r.L. Via delle Valli 7 20847 Albiate (MB), Italia 11.4.2018 Articolo 5 Gli Stati membri e i soggetti indicati negli articoli da 1 a 4 sono destinatari della presente decisione, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2025 Per la Commissione Maroš ŠEFČOVIČ Membro della Commissione ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/71/oj . ( 3 ) GU L 16 del 21.1.2020, pag. 7 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/45/oj . ( 4 ) GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/88/oj . ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/611 della Commissione, del 17 marzo 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall’estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio ( GU L 80 del 20.3.2023, pag. 67 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/611/oj ), allegati I e II. ( 6 ) Decisione di esecuzione (UE) 2024/1279 della Commissione, dell’8 maggio 2024, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 ( GU L, 2024/1279, 21.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1279/oj ). ( 7 ) I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu . ( 8 ) I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu . ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/110/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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