Decisione (UE) 2025/172 del Consiglio, del 17 dicembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per l'energia istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra per quanto riguarda l'adozione di una raccomandazione riguardo la preparazione di procedure tecniche per l'uso efficie
Decisione (UE) 2025/172 del Consiglio, del 17 dicembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per l'energia istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra per quanto riguarda l'adozione di una raccomandazione riguardo la preparazione di procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica
EN: Council Decision (EU) 2025/172 of 17 December 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Specialised Committee on Energy established by the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, as regards the adoption of a recommendation concerning the preparation of te
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/172
29.1.2025
DECISIONE (UE) 2025/172 DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2024
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per l'energia istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra per quanto riguarda l'adozione di una raccomandazione riguardo la preparazione di procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/689
(
1
)
relativa alla conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra
(
2
)
(«accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»). L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è entrato in vigore il 1
o
maggio 2021.
(2)
L'articolo 8, paragrafo 1, lettera l), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ha istituito il comitato specializzato per l'energia («comitato specializzato»). Le competenze del comitato specializzato sono definite all'articolo 8, paragrafo 4, di tale accordo.
(3)
In applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, per quanto riguarda le materie attinenti al suo ambito di competenza il comitato specializzato ha il potere di adottare decisioni e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti dall'accordo o eventuale accordo integrativo o nelle materie per cui il consiglio di partenariato gliene ha delegato i poteri. In applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, un comitato adotta decisioni e raccomandazioni di comune accordo.
(4)
Per quanto concerne le disposizioni relative agli scambi di energia elettrica fra l'Unione europea e il Regno Unito, l'articolo 312, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede che, per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione nella fase del mercato del giorno prima, il comitato specializzato adotti, in via prioritaria, le misure necessarie a norma dell'articolo 317 di tale accordo per assicurare che i gestori dei sistemi di trasmissione («TSO») dell'energia elettrica elaborino, entro un termine specifico, modalità che stabiliscono le procedure tecniche conformemente all’allegato 29 di tale accordo.
(5)
In particolare l’allegato 29, parte 1, punto 1, dell'accordo prevede lo sviluppo di una nuova procedura per l'allocazione di capacità agli interconnettori elettrici nell'orizzonte temporale del mercato del giorno prima. La nuova procedura si basa sul concetto del
multi-region loose volume coupling
.
(6)
Il 10 luglio 2023 i TSO dell'Unione europea e del Regno Unito hanno presentato una relazione che dava seguito alla raccomandazione n. 1/2023 del comitato specializzato
(
3
)
, del 7 febbraio 2023, nella quale veniva loro chiesto di affrontare una serie di questioni inerenti all'attuazione del
multi-region loose volume coupling
. A tale relazione si è aggiunto un parere informale dell'agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e delle autorità di regolazione del Regno Unito.
(7)
Alla luce delle conclusioni della relazione dei TSO del 10 luglio 2023, corroborate dal parere informale di ACER e delle autorità di regolazione del Regno Unito, è opportuno che il comitato specializzato alle parti raccomandi ulteriori azioni.
(8)
Il comitato specializzato dovrà adottare la raccomandazione in merito agli ulteriori provvedimenti da adottare durante una delle prossime riunioni o mediante procedura scritta una volta che ciascuna parte avrà espletato le procedure interne.
(9)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato dal momento che la raccomandazione di quest'ultimo sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto o sulle modalità di attuazione dell'
acquis
dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione
(
4
)
,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per l'energia istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera l), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra figura nel progetto di raccomandazione di tale comitato allegato alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
BÓKA J.
(
1
)
Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (
GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2
, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/689/oj).
(
2
)
GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10
, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.
(
3
)
Raccomandazione n. 1/2023 del comitato specializzato per l’energia istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera l), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altraambo del 7 febbraio 2023 a ciascuna parte in merito alle rispettive richieste ai gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica di mettere a punto procedure tecniche per l’uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica (
GU L 61 del 27.2.2023, pag. 71
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (
GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24
, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1222/oj).
ALLEGATO
RACCOMANDAZIONE N. …/2024 DEL COMITATO SPECIALIZZATO PER L'ENERGIA ISTITUITO DALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA l), DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA
del …
a ciascuna parte con riferimento alla messa a punto di procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori elettrici
IL COMITATO SPECIALIZZATO PER L'ENERGIA,
visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra
(
1
)
(«accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in particolare l'articolo 311, paragrafi 1 e 2, l'articolo 312, paragrafi 1 e 2, l'articolo 317, paragrafi 1, 2 e 3, e l'allegato 29,
considerando quanto segue:
(1)
In virtù dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera a), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nel suo ambito di competenza il comitato specializzato per l'energia («comitato specializzato») ha il potere di monitorare ed esaminare l'attuazione dell'accordo stesso e di garantirne il corretto funzionamento. In virtù dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), ha il potere di adottare decisioni e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti da detto accordo o nelle materie per cui il consiglio di partenariato gliene ha delegato i poteri a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera f). In virtù dell'articolo 329, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, formula le necessarie raccomandazioni per garantire l'effettiva attuazione dei capi del titolo VIII di sua competenza.
(2)
In virtù dell'articolo 312, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato specializzato adotta, in via prioritaria, le misure necessarie a norma dell'articolo 317 per assicurare che i gestori dei sistemi di trasmissione (TSO) elaborino, entro un termine specifico, modalità che stabiliscono le procedure tecniche conformemente all'allegato 29.
(3)
Il 7 febbraio 2023 il comitato specializzato ha adottato la raccomandazione n. 1/2023
(
2
)
, con cui raccomanda a ciascuna parte di chiedere ai rispettivi TSO di comunicare le informazioni aggiuntive previste all'allegato II di tale raccomandazione entro cinque mesi dalla data della richiesta.
(4)
I TSO dell'Unione europea (UE) e del Regno Unito hanno comunicato alle parti le informazioni aggiuntive in risposta alle rispettive richieste. Nel luglio 2023, le autorità di regolazione dell'UE e del Regno Unito, rispettivamente, hanno trasmesso alle parti pareri ragionati su tali informazioni. Il comitato specializzato, riunitosi 9 novembre 2023, ha accolto con favore questi importanti contributi all'attuazione del titolo VIII dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
(5)
I TSO e le autorità di regolazione tanto dell'UE quanto del Regno Unito hanno individuato rischi significativi di manipolazione del mercato associati all'approccio che prevede un registro degli ordini preliminari per la gestione degli scambi di energia elettrica del giorno prima sulla base del concetto di
multi-region loose volume coupling
(MRLVC).
(6)
I TSO e le autorità di regolazione tanto dell'UE quanto del Regno Unito rilevano che i potenziali benefici del registro comune degli ordini per l'MRLVC dipenderanno dalla capacità di risolvere di una serie di sfide basilari in termini di impostazione. Prima di prendere qualsiasi decisione riguardo all'attuazione, occorrono ulteriori sforzi specifici per dare un'impostazione solida all'MRLVC seguendo l'approccio che prevede un registro comune degli ordini. Tale impostazione dovrà, tra le altre cose, garantire il funzionamento sicuro ed efficiente dei mercati dell'energia elettrica all'ingrosso dell'UE e del Regno Unito e tenere conto di eventuali compromessi tra l'efficienza dell'MRLVC e il funzionamento sicuro ed efficiente dei predetti mercati. Prima di qualsiasi decisione riguardo all'attuazione serviranno anche consultazioni e valutazioni esaustive nonché un rigoroso collaudo del meccanismo. Il comitato specializzato ha sottolineato anche che l'impostazione deve essere coerente con il processo di cui all'articolo 312, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 317 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e con le prescrizioni dell'allegato 29.
(7)
Dall'analisi costi-benefici del 2021 e dalle informazioni aggiuntive preparate dai TSO dell'UE e del Regno Unito nel 2023 emerge che l'efficienza dell'MRLVC dipenderà in larga misura dall'accuratezza dello strumento di previsione della posizione netta per le zone di offerta confinanti. Prima di prendere qualsiasi decisione riguardo all'attuazione serviranno ulteriori sforzi specifici per sviluppare e confermare la validità del concetto di tale strumento di previsione. Il comitato specializzato ha osservato che, nella loro relazione, i TSO dell'UE e del Regno Unito hanno proposto un approccio per fasi allo sviluppo dello strumento di previsione, a cominciare da una fase iniziale di progettazione del prototipo e convalida.
(8)
Sia l'UE che il Regno Unito si sono dati obiettivi ambiziosi di sfruttamento del potenziale di produzione di energia rinnovabile nei mari del Nord al fine di migliorare l'accesso all'energia a prezzi abbordabili e progredire nella transizione verso la neutralità climatica. Conformemente all'articolo 321 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le parti cooperano allo sviluppo dell'energia rinnovabile da impianti offshore condividendo le migliori pratiche e, se del caso, agevolando lo sviluppo di progetti specifici. Nella loro relazione i TSO dell'UE e del Regno Unito hanno indicato che lo sviluppo di progetti ibridi offshore in futuro richiederà disposizioni sugli scambi di energia elettrica che sostengano una fissazione dei prezzi e un uso della capacità improntati all'efficienza. Il comitato specializzato ha preso atto che occorre ragionare ancora su come garantire che le disposizioni relative agli scambi di energia elettrica tra UE e Regno Unito sostengano le ambizioni di rapido sviluppo di progetti di energia rinnovabile nei mari del Nord.
(9)
L'analisi costi-benefici del 2021 ha individuato in un prezzo unico di equilibrio per il Regno Unito nell'orizzonte temporale del giorno prima il presupposto alla base di tutte le opzioni di impostazione dell'MRLVC in esame. Nell'agosto 2023 il Regno Unito ha pubblicato la sua risposta alla consultazione sul
re-coupling
delle aste britanniche pertinenti per gli scambi transfrontalieri con l'UE nell'orizzonte temporale del giorno prima. L'analisi del Regno Unito ha riscontrato che la maggior parte dei partecipanti era a favore delle proposte illustrate nella consultazione. Il Regno Unito si è quindi messo in contatto con il comitato specializzato e ha presentato gli esiti della consultazione.
(10)
Alla luce dei progressi compiuti finora dai TSO e delle informazioni aggiuntive fornite in risposta all'allegato II della raccomandazione n. 1/2023, il comitato specializzato dovrebbe appellarsi alle parti per garantire che i TSO intraprendano la fase successiva dei lavori. Tali lavori dovrebbero concentrarsi sulla risoluzione delle problematiche basilari evidenziate in termini di impostazione, al fine di adempiere agli obblighi imposti al comitato specializzato dall'articolo 312, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
(11)
Il comitato specializzato osserva che le parti si attendono un approccio per fasi allo sviluppo delle procedure tecniche per l'MRLVC, a cominciare da una fase iniziale di convalida del concetto. Alla luce delle conclusioni della relazione dei TSO trasmessa a luglio 2023, servono analisi supplementari che dovrebbero essere incluse nella fase di convalida del concetto. La fase di convalida del concetto iniziale dovrebbe gettare le basi e sostenere l'elaborazione di un'unica serie di progetti di procedure tecniche per l'MRLVC, in linea con l'articolo 312, paragrafo 1, e l'articolo 317, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
(12)
Qualsiasi decisione del comitato specializzato sull'attuazione di procedure tecniche per una soluzione MRLVC secondo l'approccio che prevede un registro comune degli ordini, a norma dell'articolo 317, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, dovrebbe essere preceduta dalla consultazione delle parti interessate, da rigorosi periodi di collaudo e da un'analisi costi-benefici aggiornata,
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Articolo 1
Il comitato specializzato prende atto che l'approccio che prevede un registro degli ordini preliminari non è un'opzione praticabile per l'ulteriore sviluppo di una soluzione basata sul
multi-region loose volume coupling
(MRLVC) e raccomanda alle parti di non perseguirlo oltre.
Articolo 2
Il comitato specializzato raccomanda a ciascuna parte di chiedere ai rispettivi TSO dell'energia elettrica e, per l'Unione europea, alla rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica («ENTSO-E»), che agevola l'operato dei TSO dell'UE, di avviare congiuntamente una fase iniziale di validazione del concetto prima di mettere a punto la serie unica di progetti di procedure tecniche per l'MRLVC conformemente all'allegato 29 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, corredati da analisi di sostegno, ivi compresi:
a)
un calendario operativo ottimale che combini le operazioni dell'MRLVC, il coupling unico del giorno prima dell'UE e le disposizioni relative al mercato britannico dell'energia elettrica all'ingrosso in un approccio basato su un registro comune degli ordini, incluse anche modalità ottimali di convalida e alternative. Il calendario operativo ottimale dovrebbe promuovere un uso robusto ed efficiente degli interconnettori, riducendo al minimo i rischi per il funzionamento sicuro dei mercati dell'energia elettrica all'ingrosso dell'UE e del Regno Unito e tenendo conto dei possibili sviluppi di mercato fino al 2030-2035. È opportuno valutare, e per quanto possibile, quantificare i rischi operativi associati a tale calendario sul fronte tanto del coupling unico del giorno prima dell'UE quanto del mercato britannico dell'energia elettrica all'ingrosso. Nell'analisi a corredo dovrebbe figurare una gamma di opzioni di calendari operativi per sostenere l'individuazione e la valutazione della validità del calendario ottimale;
b)
un progetto di capitolato d'oneri per un prototipo di strumento di previsione della posizione netta per le zone di offerta confinanti che dovrebbe:
i)
includere una descrizione dettagliata dei requisiti, tra cui:
—
la metodologia da utilizzare (ad esempio, statistica e/o deterministica);
—
i risultati specifici che lo strumento di previsione dovrebbe produrre;
—
le modalità con cui lo strumento di previsione integrerà i futuri sviluppi di mercato, compresa la futura introduzione di nuove zone di offerta onshore od offshore;
—
le modalità con cui i risultati prodotti dallo strumento di previsione confluiranno nei più ampi processi dell'MRLVC;
—
eventuali altri requisiti fondamentali individuati mediante i lavori di cui alla lettera a) del presente articolo e all'articolo 3.
ii)
essere corredato da:
—
informazioni sulle modalità di emanazione e sulla disciplina del bando di gara, comprese considerazioni sulla proprietà e sui diritti di proprietà intellettuale;
—
una ripartizione dettagliata delle tempistiche e dei costi previsti;
—
eventuali aspetti rilevanti connessi alle funzioni amministrative necessarie per affrontare le interdipendenze fra i sistemi dell'UE e del Regno Unito in sede di attuazione della soluzione MRLVC.
Articolo 3
1. Il comitato specializzato raccomanda alle parti di chiedere ai rispettivi TSO dell'energia elettrica e, per l'Unione europea, all'ENTSO-E, che agevola l'operato dei TSO dell'UE, di stilare una relazione congiunta per il comitato specializzato nella quale siano esaminati eventuali ostacoli alla realizzazione progetti offshore ibridi e congiunti derivanti dalle attuali disposizioni relative agli scambi o dall'MRLVC, nonché eventuali modifiche specifiche da apportare alle disposizioni vigenti in materia di scambi o caratteristiche specifiche di progettazione dell'MRLVC necessarie per giungere a scambi efficienti di energia elettrica che sostengano la realizzazione di progetti offshore ibridi e congiunti.
2. La relazione congiunta dei TSO dovrebbe:
a)
sondare l'impatto tanto delle disposizioni vigenti in materia di scambi quanto della soluzione MRLVC sui progetti ibridi e congiunti nel medio periodo (orizzonte 2030-2035), dedicando un'attenzione particolare agli aspetti seguenti:
i)
l'ambito di applicazione delle disposizioni sugli scambi , e se e come queste potrebbero incidere sulle prestazioni dell'allocazione della capacità;
ii)
le possibili modalità di funzionamento delle disposizioni relative agli scambi in diversi assetti di mercato, in particolare nelle zone di offerta offshore; e
iii)
se la giustificazione economica dell'investimento nelle infrastrutture possa risultare sufficientemente chiara.
b)
prendere in considerazione:
i)
la natura e l'entità del possibile sviluppo di infrastrutture per l'energia rinnovabile offshore nei mari del Nord nel medio periodo, tra cui possibili interconnettori ibridi, isole energetiche, reti magliate ed elettrolizzatori offshore;
ii)
i possibili meccanismi di formazione dei prezzi;
iii)
il ruolo complementare delle disposizioni relative agli scambi a termine e infragiornalieri;
iv)
l'impatto sull'accuratezza delle previsioni per le zone di offerta confinanti; e
v)
eventuali adeguamenti specifici da apportare alle caratteristiche di progettazione di tali modalità di scambio, entro i rispettivi confini generali, per aiutare a superare gli ostacoli individuati o eventuali requisiti per lo sviluppo e il funzionamento di progetti offshore ibridi e congiunti al fine di giungere a disposizioni di scambio efficienti.
Articolo 4
I lavori raccomandati agli articoli 2 e 3 dovrebbero prevedere controlli e contributi periodici delle parti. Potrebbero anche contemplare la possibilità che i TSO si confrontino con una platea più ampia di portatori di interessi, fra cui ad esempio regolatori, gestori del mercato elettrico designati/borse dell'energia e il mondo accademico.
Articolo 5
Il comitato specializzato raccomanda alle parti di coordinare la comunicazione con i rispettivi TSO dell'energia elettrica e, per l'Unione europea, con l'ENTSO-E, che agevola l'operato dei TSO dell'UE, in relazione agli articoli 2 e 3 e di chiedere che essi ultimino i lavori di cui a detti articoli entro 11 mesi dall'adozione della presente raccomandazione.
Articolo 6
Il comitato specializzato raccomanda alle parti di chiedere ai rispettivi TSO dell'energia elettrica e, per l'Unione europea, all'ENTSO-E, che agevola l'operato dei TSO dell'UE, di chiedere alle autorità nazionali di regolazione dell'energia del Regno Unito e all'ACER di formulare, entro un mese dalla presentazione della relazione congiunta dei TSO, un parere informale in merito ai lavori completati di cui agli articoli 2 e 3.
Fatto a …, …
Per il comitato specializzato per l'energia
I copresidenti
(
1
)
GU L 149, del 30.4.2021, pag. 10
, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.
(
2
)
Raccomandazione n. 1/2023 del comitato specializzato per l’energia istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera l), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altraambo, del 7 febbraio 2023 a ciascuna parte in merito alle rispettive richieste ai gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica di mettere a punto procedure tecniche per l’uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica (
GU L 61, 27.2.2023, pag. 71
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/172/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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