Decisione UE In vigore Imposte_Indirette

Decisione UE 0210/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/210 del Consiglio, del 28 gennaio 2025, che autorizza la Spagna, a norma della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un’aliquota ridotta di accisa all’elettricità fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto

Pubblicato: 28/01/2025 In vigore dal: 28/01/2025 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e la durata dell'autorizzazione della Spagna ad applicare un'aliquota ridotta di accisa sull'elettricità fornita alle navi nei porti?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2025/210 autorizza la Spagna a continuare l'applicazione di un'aliquota d'imposta ridotta sull'energia elettrica erogata da impianti di terra (shore-to-ship power) alle navi ormeggiate in porto, escludendo le imbarcazioni private da diporto. L'autorizzazione si applica dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028, garantendo continuità rispetto alla precedente decisione del 2018 scaduta il 31 dicembre 2024. La misura deve comunque rispettare i livelli minimi di tassazione previsti dalla direttiva 2003/96/CE sull'energia. L'obiettivo è incentivare l'uso di energia elettrica da terra anziché combustibili bunker, riducendo così le emissioni inquinanti nei porti e migliorando la qualità dell'aria locale. L'autorizzazione cesserà automaticamente qualora il Consiglio adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici incompatibile con questa misura.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/210 del Consiglio, del 28 gennaio 2025, che autorizza la Spagna, a norma della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un’aliquota ridotta di accisa all’elettricità fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto EN: Council Implementing Decision (EU) 2025/210 of 28 January 2025 authorising Spain to apply a reduced rate of taxation to electricity directly supplied to vessels berthed in ports in accordance with Directive 2003/96/EC

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/210 4.2.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/210 DEL CONSIGLIO del 28 gennaio 2025 che autorizza la Spagna, a norma della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un’aliquota ridotta di accisa all’elettricità fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità ( 1 ) , in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1491 del Consiglio ( 2 ) ha autorizzato la Spagna ad applicare fino al 31 dicembre 2024 un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto diverse dalle imbarcazioni private da diporto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. (2) Con lettera del 27 febbraio 2024 la Spagna ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare all’energia elettrica erogata da impianti di terra un’aliquota di imposta ridotta, a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Le autorità spagnole hanno fornito ulteriori informazioni in merito alla domanda con lettere datate 11, 14 e 15 ottobre 2024. (3) Con la riduzione di imposta che intende applicare, la Spagna mira a continuare a promuovere l’utilizzo dell’elettricità erogata da impianti di terra. L’uso di questo tipo di energia elettrica è considerato, sotto il profilo ambientale, una modalità meno dannosa per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica delle navi ormeggiate nei porti, rispetto all’utilizzo di combustibili bunker da parte di tali navi. (4) Nella misura in cui permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall’uso di combustibili bunker, il ricorso all’energia elettrica erogata da impianti di terra contribuisce a migliorare localmente la qualità dell’aria nelle città portuali e a ridurre i livelli di rumore. Si prevede pertanto che la misura contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell’Unione in materia di ambiente, salute e clima. (5) La concessione dell’autorizzazione alla Spagna ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica erogata da impianti di terra non eccede quanto necessario per incrementare l’utilizzo di questo tipo di energia elettrica, poiché nella maggior parte dei casi la produzione di energia elettrica a bordo continuerà a rappresentare l’alternativa più competitiva. Per la stessa ragione, e a causa dell’attuale scarsa penetrazione nel mercato della tecnologia in questione, è poco probabile che durante il periodo di applicazione la misura determini significative distorsioni della concorrenza e pertanto non pregiudicherà il corretto funzionamento del mercato interno. (6) A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma di tale disposizione deve essere limitata nel tempo. Affinché il periodo di autorizzazione sia sufficientemente lungo da non dissuadere gli operatori economici interessati dall’effettuare gli investimenti necessari, è opportuno concedere l’autorizzazione per un periodo quadriennale. L’autorizzazione dovrebbe tuttavia cessare di applicarsi dalla data di applicazione di eventuali disposizioni generali sulle agevolazioni fiscali per l’energia elettrica erogata da impianti di terra adottate dal Consiglio ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, qualora tali disposizioni diventino applicabili durante il periodo dell’autorizzazione. (7) Per fornire certezza giuridica agli operatori portuali e agli armatori ed evitare perturbazioni e un potenziale aumento dell’onere amministrativo per i distributori e i ridistributori di energia elettrica, è opportuno garantire che la Spagna possa continuare ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica erogata da impianti di terra. È opportuno pertanto concedere l’autorizzazione richiesta con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2025, così da garantire la continuità con le disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1491. (8) La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Si autorizza la Spagna ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto diverse dalle imbarcazioni private da diporto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE. Articolo 2 La presente decisione si applica dal 1 o gennaio 2025 al 31 dicembre 2028. Tuttavia, ove il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica con cui l’autorizzazione rilasciata all’articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui tale sistema generale modificato diventa applicabile. Articolo 3 Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione. Articolo 4 Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2025 Per il Consiglio Il presidente A. SZŁAPKA ( 1 ) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/96/oj. ( 2 ) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1491 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che autorizza la Spagna, in conformità all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un’aliquota di ridotta di accisa all’elettricità fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto ( GU L 252 dell’8.10.2018, pag. 40 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1491/oj). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/210/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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