Decisione (UE) 2019/234 del Consiglio, del 5 febbraio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio congiunto istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, a una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, riguardo all'adozione del regolamento interno del Consiglio congiunto e del comitato per il commercio e lo sviluppo
Decisione (UE) 2019/234 del Consiglio, del 5 febbraio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio congiunto istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, a una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, riguardo all'adozione del regolamento interno del Consiglio congiunto e del comitato per il commercio e lo sviluppo
EN: Council Decision (EU) 2019/234 of 5 February 2019 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Council established under the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the SADC EPA States, of the other part, as regards the adoption of the rules of procedure of the Joint Council and of the Trade and Development Committee
Testo normativo
8.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 37/127
DECISIONE (UE) 2019/234 DEL CONSIGLIO
del 5 febbraio 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio congiunto istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, a una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, riguardo all'adozione del regolamento interno del Consiglio congiunto e del comitato per il commercio e lo sviluppo
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra
(
1
)
(«accordo»), è stato firmato dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 10 giugno 2016. L'accordo è applicato in via provvisoria tra l'Unione, da una parte, e Botswana, Lesotho, Namibia, Eswatini e Sud Africa, dall'altra, dal 10 ottobre 2016 e tra l'Unione e il Mozambico dal 4 febbraio 2018.
(2)
A norma dell'articolo 102, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio congiunto ha il potere di prendere decisioni in tutte le materie disciplinate dall'accordo. A norma dell'articolo 101, paragrafo 3, lettere h) e i), dell'accordo, il Consiglio congiunto stabilisce il proprio regolamento interno e il regolamento interno del comitato per il commercio e lo sviluppo.
(3)
Il Consiglio congiunto deve adottare decisioni riguardo al proprio regolamento interno e al regolamento interno del comitato per il commercio e lo sviluppo nella sua prima riunione.
(4)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio congiunto, poiché la decisione prevista del Consiglio congiunto vincolerà l'Unione.
(5)
La posizione dell'Unione in sede di Consiglio congiunto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di prima riunione del Consiglio congiunto riguardo al regolamento interno del Consiglio congiunto e al regolamento interno del comitato per il commercio e lo sviluppo si basa sul progetto di decisione del Consiglio congiunto accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA
(
1
)
GU L 250 del 16.9.2016, pag. 3
.
PROGETTO
DECISIONE N. 1/2019 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO ISTITUITO DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E GLI STATI DELLA SADC ADERENTI ALL'APE, DALL'ALTRA
del…
relativa all'adozione del regolamento interno del Consiglio congiunto e del comitato per il commercio e lo sviluppo
IL CONSIGLIO CONGIUNTO,
visto l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra («accordo»), in particolare gli articoli 100, 101 e 102,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il regolamento interno del Consiglio congiunto è stabilito come indicato nell'allegato I della presente decisione.
Articolo 2
Il regolamento interno del comitato per il commercio e lo sviluppo è stabilito come indicato nell'allegato II della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a
Per il Consiglio congiunto
Ministro del commercio di
Rappresentante dell'UE
ALLEGATO I
REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO CONGIUNTO
CAPO I
ORGANIZZAZIONE
Articolo 1
Composizione e presidenza
1. Il Consiglio congiunto istituito a norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra («accordo»), adempie ai propri compiti come indicato agli articoli 100 e 101 dell'accordo.
2. Il riferimento alle «parti» nel presente regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 104 dell'accordo, ossia gli Stati della SADC aderenti all'APE e la parte UE (vale a dire l'Unione europea o i suoi Stati membri oppure l'Unione europea e i suoi Stati membri, tenuto conto dei rispettivi settori di competenza).
3. In conformità dell'articolo 101, paragrafo 1 dell'accordo, il Consiglio congiunto comprende i membri competenti del Consiglio dell'Unione europea e i membri competenti della Commissione europea o loro rappresentanti, da una parte, e i ministri competenti degli Stati della SADC aderenti all'APE o loro rappresentanti, dall'altra.
4. Le riunioni del Consiglio congiunto sono presiedute, a livello ministeriale, a turno per periodi di 12 mesi da rappresentanti della parte UE, tenuto conto dei rispettivi settori di competenza dell'Unione e dei suoi Stati membri, e da un rappresentante degli Stati della SADC aderenti all'APE. La prima riunione del Consiglio congiunto è copresieduta dalle parti.
5. Il mandato di cui al paragrafo 4 che corrisponde al primo periodo ha inizio il giorno successivo alla prima riunione del Consiglio congiunto e termina il 31 dicembre dello stesso anno. La presidenza del primo periodo è detenuta da [un rappresentante degli Stati della SADC aderenti all'APE] [dalla parte UE].
Articolo 2
Riunioni
1. In conformità dell'articolo 102, paragrafo 4, dell'accordo, il Consiglio congiunto si riunisce a intervalli regolari non superiori a due anni e in via straordinaria ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, previo consenso delle parti.
2. Le riunioni del Consiglio congiunto si tengono alternativamente a Bruxelles o nel territorio di uno degli Stati della SADC aderenti all'APE, salvo diverso accordo tra le parti.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, le riunioni del Consiglio congiunto sono convocate dalla parte che le presiede, previa consultazione dell'altra parte.
4. Le parti possono concordare di tenere le riunioni del Consiglio congiunto tramite mezzi elettronici.
Articolo 3
Osservatori
Il Consiglio congiunto può decidere di invitare osservatori a partecipare alle sue riunioni su base ad hoc e stabilire quali punti dell'ordine del giorno saranno aperti a tali osservatori.
Articolo 4
Segretariato
1. Il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, da una parte, e l'Unità APE del segretariato della SADC, dall'altra, svolgono a turno per periodi di 12 mesi la funzione di segretariato del Consiglio congiunto («segretariato»). Tali periodi coincidono con le disposizioni relative alla presidenza di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5.
2. Per quanto riguarda la parte UE, gli ordini del giorno provvisori e i progetti di verbali sono redatti dalla Commissione europea mentre tutti i documenti ufficiali destinati al Consiglio congiunto o provenienti da esso sono distribuiti dal segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
CAPO II
FUNZIONAMENTO
Articolo 5
Documenti
Qualora le deliberazioni del Consiglio congiunto siano basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e trasmessi per conoscenza dal segretariato come documenti del Consiglio congiunto.
Articolo 6
Comunicazione e ordine del giorno delle riunioni
1. Il segretariato notifica alle parti la convocazione di una riunione del Consiglio congiunto e richiede suggerimenti per l'ordine del giorno almeno 30 giorni prima della riunione. In caso di urgenza o circostanze impreviste che necessitano di considerazione, la riunione può essere convocata con breve preavviso.
2. Il segretariato elabora l'ordine del giorno provvisorio per ogni riunione. Tale ordine del giorno è trasmesso dal segretariato al presidente e ai membri del Consiglio congiunto almeno 14 giorni prima della riunione.
3. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti riguardo ai quali il segretariato ha ricevuto da una parte domanda di iscrizione.
4. Il Consiglio congiunto adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
5. Il presidente del Consiglio congiunto, previo accordo di tutte le parti, può invitare esperti ad assistere alle riunioni per ottenere informazioni su argomenti specifici.
Articolo 7
Verbale
1. Il segretariato redige un progetto di verbale per ciascuna riunione entro 21 giorni dopo la riunione, salvo diversa decisione di comune accordo delle parti.
2. Il verbale indica, di norma, per ciascun punto all'ordine del giorno:
a)
i documenti presentati al Consiglio congiunto;
b)
qualsiasi dichiarazione la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del Consiglio congiunto; e
c)
le questioni concordate dalle parti, come le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate e le conclusioni operative adottate.
3. Le parti approvano per iscritto il progetto di verbale di ogni riunione entro 42 giorni dopo la riunione, salvo diverso accordo delle parti. Dopo l'approvazione, il verbale è firmato in due copie dal segretario e ciascuna delle parti ne riceve un esemplare originale di tali documenti autentici.
Articolo 8
Decisioni e raccomandazioni
1. In conformità dell'articolo 102 dell'accordo, il Consiglio congiunto adotta decisioni o raccomandazioni per consenso nei casi previsti dall'accordo.
2. Nelle situazioni in cui l'accordo conferisce al Consiglio congiunto la facoltà di adottare decisioni o raccomandazioni, nel verbale tali atti sono denominati rispettivamente «decisione» o «raccomandazione». Il segretariato attribuisce a ciascuna decisione o raccomandazione adottata un numero di serie, indica la data di adozione e una descrizione dell'oggetto. Ciascuna decisione o raccomandazione indica la data della sua entrata in vigore.
3. Nel caso in cui uno Stato della SADC aderente all'APE non possa partecipare a una riunione del Consiglio congiunto, le decisioni o raccomandazioni concordate durante tale riunione sono comunicate dal segretariato al membro in questione. Lo Stato della SADC aderente all'APE interessato fornisce una risposta scritta entro 10 giorni civili dall'invio delle decisioni o raccomandazioni, indicando quelle su cui non è d'accordo, comprese le relative motivazioni. In assenza di tale risposta scritta entro il termine impartito, le decisioni o raccomandazioni si considerano adottate. Qualora lo Stato della SADC aderente all'APE che non ha partecipato alla riunione non sia d'accordo con una o più decisioni o raccomandazioni, si applica la procedura di cui al paragrafo 4.
4. Tra una riunione e l'altra, il Consiglio congiunto può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta o mezzi elettronici, previo accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i rappresentanti delle parti.
5. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio congiunto sono autenticate mediante due esemplari originali firmati da un rappresentante della Commissione europea a nome della parte UE e di un rappresentante degli Stati della SADC aderenti all'APE.
Articolo 9
Accesso al pubblico
1. Le riunioni del Consiglio congiunto non sono pubbliche, salvo diversa decisione delle parti.
2. Le parti possono decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio congiunto.
Articolo 10
Lingue di lavoro
Salvo diversa decisione delle parti, tutta la corrispondenza e tutte le comunicazioni tra le parti relativamente ai lavori del Consiglio congiunto, come anche le deliberazioni durante le riunioni dello stesso, avvengono in inglese o portoghese.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 11
Spese
1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Consiglio congiunto (spese per il personale, di viaggio e di soggiorno, spese postali e per le telecomunicazioni).
2. Le spese relative all'organizzazione di una riunione, alla prestazione dei servizi di interpretazione e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.
Articolo 12
Comitato per il commercio e lo sviluppo
In conformità dell'articolo 103, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato per il commercio e lo sviluppo riferisce al Consiglio congiunto, nei cui confronti è responsabile.
Articolo 13
Modifica del regolamento interno
Il presente regolamento interno può essere modificato per iscritto mediante decisione del Consiglio congiunto adottata in conformità dell'articolo 8.
ALLEGATO II
REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO
CAPO I
ORGANIZZAZIONE
Articolo 1
Composizione e presidenza
1. Il comitato per il commercio e lo sviluppo istituito a norma dell'articolo 103 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra («accordo»), adempie ai propri compiti conformemente allo sesso articolo.
2. Il riferimento alle «parti» nel presente regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 104 dell'accordo, ossia gli Stati della SADC aderenti all'APE e la parte UE (vale a dire l'Unione europea o i suoi Stati membri oppure l'Unione europea e i suoi Stati membri, tenuto conto dei rispettivi settori di competenza).
3. In conformità dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato per il commercio e lo sviluppo comprende i rappresentanti delle parti, di norma alti funzionari.
4. Le riunioni del comitato per il commercio e lo sviluppo sono presiedute a turno da un alto funzionario della Commissione europea e da un alto funzionario degli Stati della SADC aderenti all'APE. La prima riunione del comitato per il commercio e lo sviluppo è copresieduta dai rispettivi rappresentanti dalle parti.
5. Il mandato di cui al paragrafo 4 che corrisponde al primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del comitato per il commercio e lo sviluppo e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Articolo 2
Riunioni
1. Il comitato per il commercio e lo sviluppo si riunisce a intervalli regolari, almeno una volta all'anno, e su richiesta di una delle parti. Le riunioni si tengono alternativamente a Bruxelles o nel territorio di uno degli Stati della SADC aderenti all'APE, salvo diverso accordo tra le parti.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, le riunioni del comitato per il commercio e lo sviluppo sono convocate dalla parte che le presiede, previa consultazione dell'altra parte.
3. Le parti possono concordare di tenere le riunioni del comitato per il commercio e lo sviluppo tramite mezzi elettronici.
Articolo 3
Osservatori
Il comitato per il commercio e lo sviluppo può decidere di invitare osservatori a partecipare alle sue riunioni su base ad hoc e stabilire quali punti dell'ordine del giorno saranno aperti a tali osservatori.
Articolo 4
Segretariato
1. La parte che ospita la riunione del comitato per il commercio e lo sviluppo svolge la funzione di segretariato del comitato per il commercio e lo sviluppo («segretariato»).
2. Quando la riunione si svolge per via elettronica, la parte che detiene la presidenza svolge la funzione di segretariato.
CAPO II
FUNZIONAMENTO
Articolo 5
Documenti
Qualora le deliberazioni del comitato per il commercio e lo sviluppo siano basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e trasmessi per conoscenza dal segretariato come documenti del comitato per il commercio e lo sviluppo.
Articolo 6
Comunicazione e ordine del giorno delle riunioni
1. Il segretariato notifica alle parti la convocazione di una riunione e richiede suggerimenti per l'ordine del giorno almeno 30 giorni prima della riunione. In caso di urgenza o circostanze impreviste che necessitano di considerazione, la riunione può essere convocata con breve preavviso.
2. Il segretariato elabora l'ordine del giorno provvisorio per ogni riunione. Tale ordine del giorno è trasmesso dal segretariato al presidente e ai membri del comitato per il commercio e lo sviluppo almeno 14 giorni prima della riunione.
3. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti riguardo ai quali il segretariato ha ricevuto da una parte domanda di iscrizione.
4. Il comitato per il commercio e lo sviluppo adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
5. Il presidente del comitato per il commercio e lo sviluppo, previo accordo di tutte le parti, può invitare esperti ad assistere alle riunioni per ottenere informazioni su argomenti specifici.
Articolo 7
Verbale della riunione
Salvo diverso accordo delle parti, il segretariato redige il verbale di ciascuna riunione, che viene adottato alla conclusione della stessa.
Articolo 8
Decisioni e raccomandazioni
1. In conformità dell'articolo 103, paragrafo 6, dell'accordo, il comitato per il commercio e lo sviluppo adotta decisioni o raccomandazioni per consenso nei casi previsti dall'accordo oppure qualora il Consiglio congiunto gli abbia delegato tali competenze.
2. Nelle situazioni in cui l'accordo conferisce al comitato per il commercio e lo sviluppo la facoltà di adottare decisioni o raccomandazioni, oppure qualora il Consiglio congiunto gli abbia delegato tali competenze, nel verbale delle riunioni di cui all'articolo 7 tali atti sono denominati rispettivamente «decisione» o «raccomandazione». Il segretariato attribuisce a ciascuna decisione o raccomandazione adottata un numero di serie, indica la data di adozione e una descrizione dell'oggetto. Ciascuna decisione o raccomandazione indica la data della sua entrata in vigore.
3. Nel caso in cui uno Stato della SADC aderente all'APE non possa partecipare a una riunione, le decisioni o raccomandazioni concordate durante tale riunione sono comunicate dal segretariato al membro in questione. Lo Stato della SADC aderente all'APE interessato fornisce una risposta scritta entro 10 giorni civili dall'invio delle decisioni o raccomandazioni, indicando quelle su cui non è d'accordo, comprese le relative motivazioni. In assenza di tale risposta scritta entro il termine impartito, le decisioni o raccomandazioni si considerano adottate. Qualora lo Stato della SADC aderente all'APE che non ha partecipato alla riunione non sia d'accordo con una o più decisioni o raccomandazioni, si applica la procedura di cui al paragrafo 4.
4. Tra una riunione e l'altra, il comitato per il commercio e lo sviluppo può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta o mezzi elettronici, previo accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i rappresentanti delle parti.
5. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato per il commercio e lo sviluppo sono autenticate mediante due esemplari originali firmati da un rappresentante dell'UE e da un rappresentante degli Stati della SADC aderenti all'APE.
Articolo 9
Accesso al pubblico
1. Le riunioni del comitato per il commercio e lo sviluppo non sono pubbliche, salvo diversa decisione delle parti.
2. Le parti possono decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato per il commercio e lo sviluppo.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 10
Spese
1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato per il commercio e lo sviluppo (spese per il personale, di viaggio e di soggiorno, spese postali e per le telecomunicazioni).
2. Le spese relative all'organizzazione di una riunione, alla prestazione dei servizi di interpretazione e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.
Articolo 11
Comitati speciali e altri organismi
1. Il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali istituito a norma dell'articolo 50 dell'accordo, il partenariato agricolo istituito a norma dell'articolo 68 dell'accordo e il comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose istituito a norma dell'articolo 13 del protocollo 3 dell'accordo riferiscono al comitato per il commercio e lo sviluppo.
2. In conformità rispettivamente dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera f), dell'accordo e all'articolo 13, paragrafo 5, del protocollo 3 dell'accordo, il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali e il comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose stabiliscono il proprio regolamento interno.
3. In conformità dell'articolo 68, paragrafo 3, dell'accordo, le norme operative del partenariato agricolo sono stabilite di comune accordo dalle parti che agiscono in seno al comitato per il commercio e lo sviluppo.
4. Ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato per il commercio e lo sviluppo può istituire gruppi tecnici speciali per trattare temi specifici che rientrino nella loro competenza.
5. Il comitato per il commercio e lo sviluppo stabilisce il regolamento interno dei gruppi tecnici speciali di cui al paragrafo 4. Il comitato per il commercio e lo sviluppo può decidere di abolire i gruppi tecnici speciali e di definirne o modificarne il mandato.
6. I gruppi tecnici speciali riferiscono al comitato per il commercio e lo sviluppo dopo ogni riunione.
Articolo 12
Modifica del regolamento interno
Il presente regolamento interno può essere modificato per iscritto mediante decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo adottata in conformità dell'articolo 8.
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