Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0267/2019

Decisione (UE) 2019/267 del Consiglio, del 12 febbraio 2019, relativa alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania

Pubblicato: 12/02/2019 In vigore dal: 12/02/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/267 del Consiglio, del 12 febbraio 2019, relativa alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania EN: Council Decision (EU) 2019/267 of 12 February 2019 on the conclusion of the Status Agreement between the European Union and the Republic of Albania on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of Albania

Testo normativo

18.2.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 46/1 DECISIONE (UE) 2019/267 DEL CONSIGLIO del 12 febbraio 2019 relativa alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettere a) e v), vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) In conformità della decisione (UE) 2018/1031 del Consiglio ( 2 ) , del […], l'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania («accordo») è stato firmato il 5 ottobre 2018, fatta salva la sua conclusione. (2) In esito al presente accordo sullo status, le squadre della guardia di frontiera e costiera possono essere prontamente impiegate sul territorio albanese, reagire all'attuale spostamento dei flussi migratori verso la rotta costiera e assistere nella gestione delle frontiere esterne e nella lotta contro il traffico di migranti. (3) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio ( 3 ) ; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione. (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ( 4 ) ; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno. (6) È pertanto opportuno approvare l'accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania («accordo») è approvato a nome dell'Unione. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio, a nome dell'Unione europea, procede alla notifica di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2019 Per il Consiglio Il presidente E.O. TEODOROVICI ( 1 ) Approvazione del 15 gennaio 2019. ( 2 ) Decisione (UE) 2018/1031 del Consiglio, del 13 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania ( GU L 185 del 23.7.2018, pag. 6 ). ( 3 ) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ( GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43 ). ( 4 ) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ( GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20 ).

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