Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0277/2019

Decisione (UE) 2019/277 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2018, relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell'Unione per il 2019

Pubblicato: 12/12/2018 In vigore dal: 12/12/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/277 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2018, relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell'Unione per il 2019 EN: Decision (EU) 2019/277 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2018 on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide for the payment of advances in the general budget of the Union for 2019

Testo normativo

22.2.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 54/5 DECISIONE (UE) 2019/277 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2018 relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell'Unione per il 2019 IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ( 1 ) , in particolare l'articolo 4 bis , paragrafo 4, visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ( 2 ) , in particolare il punto 11, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali. (2) Per tale Fondo è fissata una dotazione massima di 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ( 3 ) . (3) L'articolo 4 bis , paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2012/2002 prevede, laddove necessario per garantire la tempestiva disponibilità di risorse di bilancio, la possibilità di mobilizzare il Fondo per un importo fino ad un massimo di 50 000 000 EUR per il versamento di anticipi e di iscrivere i corrispondenti stanziamenti nel bilancio generale dell'Unione. (4) Al fine di garantire la tempestiva disponibilità di risorse sufficienti nel bilancio generale dell'Unione per il 2019, il Fondo dovrebbe essere mobilizzato per un importo pari a 50 000 000 EUR per il versamento di anticipi. (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilizzazione del Fondo, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dall'inizio dell'esercizio 2019, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilizzato per erogare l'importo di 50 000 000 EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento per il versamento di anticipi. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Essa si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2019. Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2018. Per il Parlamento europeo Il presidente A. TAJANI Per il Consiglio La presidente J. BOGNER-STRAUSS ( 1 ) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3 . ( 2 ) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1 . ( 3 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884 ).

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