Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0286/2019

Decisione (UE) 2019/286 della Commissione, del 12 febbraio 2019, sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Vogliamo una regolamentazione più intelligente delle sigarette elettroniche!» notificata con il numero C(2019) 926

Pubblicato: 12/02/2019 In vigore dal: 12/02/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/286 della Commissione, del 12 febbraio 2019, sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Vogliamo una regolamentazione più intelligente delle sigarette elettroniche!» [notificata con il numero C(2019) 926] EN: Commission Decision (EU) 2019/286 of 12 February 2019 on the proposed citizens' initiative entitled ‘Let's demand smarter vaping regulation!’ (notified under document C(2019) 926)

Testo normativo

19.2.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 47/45 DECISIONE (UE) 2019/286 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2019 sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Vogliamo una regolamentazione più intelligente delle sigarette elettroniche!» [notificata con il numero C(2019) 926] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini ( 1 ) , in particolare l'articolo 4, considerando quanto segue: (1) La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Vogliamo una regolamentazione più intelligente delle sigarette elettroniche!» riguarda i seguenti obiettivi: «Chiediamo alla Commissione europea di abrogare l'articolo 20 della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) e di creare una normativa su misura che distingua chiaramente i prodotti del fumo elettronico da quelli del tabacco e dai prodotti farmaceutici». (2) Questa proposta di iniziativa dei cittadini si prefigge i seguenti obiettivi: «Eliminare l'articolo 20 della direttiva 2014/40/UE e sostituirlo con una normativa su misura, basata su prove scientifiche, in linea con il funzionamento del mercato interno, che distingua i prodotti del fumo elettronico dai prodotti del tabacco e dai prodotti farmaceutici; garantire una nuova legislazione basata sul rispetto obbligatorio di norme rigorose in materia di qualità dei prodotti, sicurezza e fabbricazione, nonché su pratiche commerciali responsabili che garantiscano la tutela dei giovani; la politica in materia di fumo elettronico dovrebbe promuovere l'innovazione e garantire che i fumatori e gli utenti delle sigarette elettroniche abbiano informazioni chiare e accesso ad alternative senza tabacco meno nocive.» (3) Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei. (4) A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiare la partecipazione di questi e rendere l'Unione più accessibile. (5) Ai fini dell'applicazione dei trattati possono essere adottati atti legislativi dell'Unione per: — coordinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all»esercizio di queste, sulla base dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); — ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, in base all'articolo 114 del TFUE. (6) Per questi motivi, in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del suddetto regolamento, la proposta d'iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati. (7) Inoltre, la costituzione del comitato di cittadini e la designazione dei referenti sono avvenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e la proposta d'iniziativa dei cittadini non è manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del TUE. (8) La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Vogliamo una regolamentazione più intelligente delle sigarette elettroniche!» dovrebbe pertanto essere registrata, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Vogliamo una regolamentazione più intelligente delle sigarette elettroniche!» è registrata. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 20 febbraio 2019. Articolo 3 Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori (i membri del comitato dei cittadini) della proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Vogliamo una regolamentazione più intelligente delle sigarette elettroniche!», rappresentati da Dustin DAHLMANN e da Mosè GIACOMELLO in veste di persone di contatto. Fatto a Strasburgo, il 12 febbraio 2019 Per la Commissione Frans TIMMERMANS Vicepresidente ( 1 ) GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1 . ( 2 ) Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE ( GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1 ).

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