Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0339/2019

Decisione (UE) 2019/339 del presidente della Commissione europea, del 21 febbraio 2019, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore in taluni procedimenti in materia commerciale

Pubblicato: 21/02/2019 In vigore dal: 21/02/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/339 del presidente della Commissione europea, del 21 febbraio 2019, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore in taluni procedimenti in materia commerciale EN: Decision (EU) 2019/339 of the President of the European Commission of 21 February 2019 on the function and terms of reference of the hearing officer in certain trade proceedings

Testo normativo

28.2.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 60/20 DECISIONE (UE) 2019/339 DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 21 febbraio 2019 relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore in taluni procedimenti in materia commerciale IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento interno della Commissione ( 1 ) , in particolare l'articolo 22, considerando quanto segue: (1) L'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce che ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. Tale articolo stabilisce una serie di diritti procedurali applicabili alle parti interessate coinvolte in procedimenti amministrativi che potrebbero incidere sui loro interessi. (2) Nel 2007 la Commissione ha istituito la funzione di consigliere-auditore allo scopo di tutelare l'esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti interessate e di garantire che i procedimenti in materia commerciale siano trattati in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole. Dal 2007 al 2012 tale ruolo è stato affidato a un funzionario della direzione generale per il commercio esperto in questioni di difesa commerciale. (3) Per rafforzare il ruolo del consigliere-auditore, la trasparenza e l'equità dei procedimenti in materia commerciale, nel 2012 il presidente della Commissione ha adottato la decisione 2012/199/UE ( 2 ) . Al fine di tenere conto dell'esperienza maturata, dei nuovi sviluppi normativi, compreso il riferimento al ruolo del consigliere-auditore contenuto nei regolamenti (UE) 2016/1036 ( 3 ) e (UE) 2016/1037 ( 4 ) del Parlamento europeo e del Consiglio, e dei crescenti vincoli procedurali, è opportuno sostituire tale decisione. (4) La funzione di consigliere-auditore dovrebbe essere ricoperta da una persona indipendente esperta in procedimenti in materia commerciale. Il consigliere-auditore dovrebbe essere nominato dalla Commissione secondo le norme stabilite nello statuto dei funzionari dell'Unione e nel regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Sulla base di tali norme possono essere presi in considerazione candidati che non sono funzionari della Commissione europea. (5) Per garantirne la piena indipendenza, il consigliere-auditore dovrebbe essere posto, esclusivamente a fini amministrativi, alle dipendenze del membro della Commissione responsabile per la politica commerciale. (6) I compiti principali del consigliere-auditore dovrebbero consistere nel fornire consulenza al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale e al direttore generale responsabile per la politica commerciale (il «direttore generale»), garantire i diritti procedurali, decidere in merito alle richieste di accesso al fascicolo, pronunciarsi sulla natura riservata dei documenti e riesaminare la posizione dei servizi della Commissione responsabili della proroga dei termini. Il consigliere-auditore dovrebbe adoperarsi per assicurare che nella preparazione di progetti di atti giuridici o di proposte siano presi in considerazione tutti i fatti pertinenti, siano essi favorevoli o sfavorevoli alle parti interessate. (7) Il consigliere-auditore dovrebbe garantire che le possibilità date alle parti interessate di presentare elementi di prova fattuali e di difesa dei propri interessi nel corso del procedimento siano tali da consentire loro di esercitare i propri diritti di difesa nella maniera più efficace possibile. (8) L'intervento del consigliere-auditore dovrebbe svolgersi in modo tale da permettere l'attuazione del seguito da dare, tenendo conto dei vincoli temporali del procedimento. (9) È necessario stabilire le modalità e le circostanze in cui il consigliere-auditore può intervenire e fissare regole per l'organizzazione, lo svolgimento e il seguito di tali interventi. (10) Il potere del consigliere-auditore di decidere in merito a questioni quali l'accesso al fascicolo, la riservatezza e i termini dovrebbe fornire alle parti coinvolte in un procedimento in materia commerciale un'ulteriore garanzia procedurale, senza ostacolare il regolare svolgimento e la tempestiva conclusione del procedimento. (11) Le relazioni del consigliere-auditore dovrebbero permettere di portare all'attenzione dei decisori le principali questioni trattate e le raccomandazioni formulate dal medesimo, e quindi di garantire ulteriormente il rispetto dei diritti delle parti interessate da un procedimento in materia commerciale. Le relazioni annuali del consigliere-auditore dovrebbero inoltre informare gli Stati membri, il Parlamento europeo e il pubblico delle attività principali svolte dal consigliere-auditore. (12) Nel trattamento dei dati personali il consigliere-auditore dovrebbe attenersi al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) . (13) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni generali vigenti in materia di accesso ai documenti della Commissione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il consigliere-auditore È istituita la funzione specifica di consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Il consigliere-auditore ha il compito di tutelare l'esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti interessate previsti dai regolamenti seguenti («i regolamenti di base») e di garantire che i procedimenti in materia commerciale siano trattati in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole: a) regolamento (UE) 2016/1036, in particolare l'articolo 5, paragrafi 10 e 11, l'articolo 6, paragrafi da 5 a 8, l'articolo 8, paragrafi 3, 4 e 9, e gli articoli da 18 a 21; b) regolamento (UE) 2016/1037, in particolare l'articolo 10, paragrafi 12 e 13, l'articolo 11, paragrafi da 5 a 8 e paragrafo 10, l'articolo 13, paragrafi 3, 4 e 9, e gli articoli da 28 a 31; c) regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) , in particolare gli articoli 5 e 8; d) regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) , in particolare gli articoli 3 e 5; e) regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) , in particolare gli articoli 9 e 10; f) regolamento (UE) 2016/1035 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) , in particolare l'articolo 5, paragrafi 12 e 13, l'articolo 6, paragrafi da 5 a 8, e gli articoli 12, 13 e 14; g) regolamento (CE) n. 868/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) , in particolare gli articoli 7 e 8; h) regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ) , in particolare l'articolo 24, regolamento delegato (UE) n. 155/2013 della Commissione ( 12 ) , in particolare l'articolo 6, e regolamento delegato (UE) n. 1083/2013 della Commissione ( 13 ) , in particolare l'articolo 5; i) regolamento (UE) 2015/476 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ) , in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 2, paragrafo 2. Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: a) «procedimento in materia commerciale» : ogni inchiesta o procedimento amministrativo condotti dai servizi della Commissione in applicazione di uno dei regolamenti di base; b) «parte interessata» : ogni persona i cui interessi siano pregiudicati da un procedimento in materia commerciale a norma dei regolamenti di base; c) «diritti delle parti interessate» : i diritti procedurali e il diritto di ogni persona a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole nei procedimenti in materia commerciale. Articolo 3 Nomina, cessazione delle funzioni e supplenza 1.   La Commissione nomina il consigliere-auditore secondo le norme stabilite nello statuto dei funzionari dell'Unione e nel regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. 2.   La nomina del consigliere-auditore è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Ogni interruzione del mandato, cessazione delle funzioni o trasferimento del consigliere-auditore è oggetto di una decisione motivata della Commissione. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. 3.   A fini amministrativi il consigliere-auditore è alle dipendenze del membro della Commissione responsabile per la politica commerciale. 4.   Qualora il consigliere-auditore si trovi in una condizione di impedimento in un caso determinato, il membro della Commissione responsabile per la politica commerciale, se possibile dopo avere sentito il consigliere-auditore stesso, designa un funzionario estraneo all'istruzione del caso in questione e che disponga di esperienza sufficiente nei procedimenti in materia commerciale per l'esercizio, caso per caso, delle funzioni di consigliere-auditore. 5.   Il paragrafo 4 si applica laddove il consigliere-auditore avverta un conflitto di interessi effettivo o potenziale nell'esercizio delle proprie funzioni e presenti nelle debite forme al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale richiesta per essere sollevato dalle proprie funzioni in un caso specifico. 6.   Qualora il consigliere-auditore si trovi in una condizione di impedimento per un periodo di tempo non limitato a un caso determinato o abbia cessato di ricoprire questa funzione, il membro della Commissione responsabile per la politica commerciale designa un funzionario esperto nei procedimenti in materia commerciale per l'esercizio ad interim delle funzioni di consigliere-auditore, fintantoché il consigliere-auditore sia in grado di riprendere le proprie funzioni o la Commissione decida di nominare un nuovo consigliere-auditore. Articolo 4 Principi che disciplinano l'intervento del consigliere-auditore 1.   Le funzioni del consigliere-auditore sono esercitate in conformità ai paragrafi da 2 a 11. 2.   Il consigliere-auditore agisce in maniera indipendente e non riceve istruzioni nell'adempimento dei suoi compiti. 3.   Il consigliere-auditore è vincolato dalle norme dello statuto dei funzionari che vietano la divulgazione non autorizzata di informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel contesto delle proprie funzioni e continua ad essere vincolato da tale obbligo anche dopo la cessazione dal servizio. 4.   Il consigliere-auditore tiene conto della necessità di garantire l'efficace applicazione dei regolamenti di base nel rispetto del diritto dell'Unione e della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. 5.   Il consigliere-auditore ha accesso senza restrizioni e senza indebiti ritardi ai fascicoli attinenti a un procedimento in materia commerciale in qualsiasi fase del procedimento. 6.   Il consigliere-auditore adotta decisioni in conformità agli articoli da 12 a 16 e può formulare raccomandazioni ai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta su qualsiasi questione riguardante i diritti delle parti interessate che abbiano richiesto l'intervento del consigliere auditore. Il consigliere-auditore si adopera per assicurare che tutti i fatti pertinenti, siano essi favorevoli o sfavorevoli alle parti interessate, siano presi in considerazione nella preparazione di progetti di atti giuridici o di proposte alla Commissione. 7.   Il consigliere-auditore è tenuto informato dal direttore responsabile o dal suo delegato dell'iter di tutti i procedimenti in cui sia intervenuto, fino all'adozione di un atto giuridico definitivo. 8.   Il consigliere-auditore è informato senza indugio di ogni modifica sostanziale della posizione della Commissione nella fase di istituzione di misure definitive nei procedimenti in materia commerciale, al fine di poterne valutare il potenziale impatto sui diritti delle parti interessate. 9.   Il consigliere-auditore fornisce consulenza al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale e, se del caso, al direttore generale circa il seguito da dare alle sue raccomandazioni e, se necessario, in merito a possibili rimedi. 10.   Il direttore responsabile consulta il consigliere-auditore in relazione a modifiche o aggiornamenti della politica concernente questioni procedurali e sostanziali che hanno un impatto sui diritti delle parti interessate o in relazione a ogni altra questione emersa in un procedimento in materia commerciale. 11.   Il consigliere-auditore può presentare al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale e, se necessario, al direttore generale osservazioni e raccomandazioni riguardanti qualsiasi questione emersa in un procedimento in materia commerciale. Articolo 5 Intervento del consigliere-auditore 1.   Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Le richieste sono presentate in tempo utile, tenendo conto dei vincoli temporali del procedimento. Le parti interessate chiedono l'intervento del consigliere auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. 2.   Il consigliere-auditore può anche agire su richiesta del membro della Commissione responsabile per la politica commerciale, del direttore generale, del direttore responsabile di un procedimento in materia commerciale o del suo delegato, oppure di un direttore di un altro servizio consultato su un procedimento in materia commerciale. 3.   Le richieste di intervento del consigliere-auditore sono formulate per iscritto e riportano le questioni da sottoporre all'attenzione del consigliere-auditore, compresa una spiegazione di come i diritti di difesa del richiedente risultino pregiudicati. 4.   Gli atti giuridici definitivi e le proposte della Commissione sono accompagnati da una nota del consigliere-auditore che indica se il consigliere-auditore è intervento nel procedimento in questione e la natura dell'eventuale intervento. 5.   Il consigliere-auditore riceve una copia delle consultazioni avviate dai servizi della Commissione competenti a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento interno della Commissione. Articolo 6 Audizioni 1.   Previa richiesta o a norma dei regolamenti di base il consigliere-auditore può organizzare e condurre audizioni tra una singola parte interessata o un gruppo di parti interessate con interessi simili e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore può anche organizzare e condurre audizioni tra parti interessate con interessi diversi. 2.   Dopo aver ricevuto una richiesta di audizione, il consigliere-auditore valuta le questioni sollevate e decide se sia opportuna un'audizione. Un'audizione può riguardare qualsiasi questione che emerga in qualsiasi fase di un procedimento in materia commerciale e che possa pregiudicare i diritti delle parti interessate. 3.   In linea di principio le audizioni hanno luogo soltanto nel caso in cui non sia possibile risolvere le questioni con i servizi della Commissione. 4.   Se le richieste di audizione non vengono presentate entro i termini pertinenti stabiliti per il procedimento, il consigliere auditore esamina i motivi di tali richieste tardive, la natura delle questioni sollevate e il loro impatto sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse a una buona amministrazione e alla tempestiva conclusione dell'inchiesta. 5.   Lo scopo dell'audizione è garantire che i diritti di difesa delle parti siano rispettati dai servizi della Commissione. In linea di principio il consigliere-auditore non accetta né esamina elementi di prova che non siano stati presentati ai servizi della Commissione nel corso del procedimento. 6.   Le persone fisiche o giuridiche invitate a partecipare a un'audizione con il consigliere-auditore compaiono di persona oppure sono rappresentate da un mandatario debitamente abilitato, scelto tra i membri del suo organico, o da un rappresentante legale. Esse possono essere assistite da un consulente legale o da un'altra persona qualificata non facente parte dell'organico, se ammessi dal consigliere-auditore. 7.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto a un'audizione con i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta a norma dei regolamenti di base. Articolo 7 Audizioni di singole parti interessate o gruppi di parti interessate con interessi simili con i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta 1.   Su richiesta motivata della parte interessata o del gruppo di parti interessate con interessi simili, il consigliere-auditore può organizzare e condurre un'audizione tra una singola parte interessata o un gruppo di parti interessate con interessi simili e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. 2.   Una singola parte interessata può richiedere un'audizione su una questione specifica con un gruppo di parti interessate con interessi simili e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. L'audizione ha luogo a condizione che almeno un'altra singola parte interessata con interessi simili accetti di parteciparvi. Articolo 8 Audizioni di parti interessate con interessi diversi 1.   Il consigliere-auditore può organizzare e presiedere un'audizione di parti interessate con interessi diversi in modo che possano essere presentate le tesi opposte e le eventuali confutazioni. 2.   Un'audizione di parti interessate con interessi diversi può essere organizzata in ciascun procedimento in materia commerciale dopo che il consigliere-auditore abbia sentito i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. 3.   Una singola parte interessata può richiedere un'audizione di parti interessate con interessi diversi su una questione specifica. L'audizione può avere luogo a condizione che almeno un'altra singola parte interessata con interessi diversi accetti di parteciparvi. 4.   I servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta partecipano all'audizione in qualità di osservatori. 5.   I rappresentanti competenti degli Stati membri possono partecipare a qualsiasi audizione di parti interessate con interessi diversi in qualità di osservatori. Articolo 9 Preparazione delle audizioni 1.   Sentito il direttore responsabile o il suo delegato, il consigliere-auditore fissa la data, la durata e il luogo dell'audizione. Se le parti interessate o i servizi della Commissione chiedono un rinvio, il consigliere-auditore decide se concederlo. 2.   Se del caso, il consigliere-auditore può tenere una riunione preparatoria con le parti interessate o con i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta e altri servizi al fine di individuare e chiarire, per quanto possibile, ogni questione di fatto o di diritto da trattare durante l'audizione. Il consigliere-auditore può richiedere ai partecipanti qualsiasi informazione necessaria alla preparazione dell'audizione. 3.   Il consigliere-auditore stabilisce l'ordine del giorno di ogni audizione. L'ordine del giorno è messo a disposizione di tutti i partecipanti prima dell'audizione. 4.   Il consigliere-auditore può, entro un periodo di tempo ragionevole successivo al termine fissato per la presentazione di osservazioni sulle informazioni comunicate e prima dell'audizione delle parti, invitare i partecipanti a porre domande sulle informazioni fornite dalle altre parti interessate. 5.   Il consigliere-auditore può, sentito il direttore responsabile o il suo delegato, sottoporre preventivamente alle parti invitate a un'audizione un elenco delle domande sulle quali esse sono invitate a esprimersi. 6.   Il consigliere-auditore può chiedere che gli sia preventivamente comunicato per iscritto il contenuto essenziale delle dichiarazioni che i partecipanti all'audizione intendono fare. 7.   Il consigliere-auditore invita funzionari al servizio del membro della Commissione responsabile per la politica commerciale e funzionari del servizio giuridico alle audizioni che organizza. Il consigliere-auditore può invitare altri servizi della Commissione a partecipare a tali audizioni. 8.   Il consigliere-auditore può invitare esperti esterni a partecipare a tali audizioni. Le parti interessate e i servizi della Commissione possono chiedere al consigliere-auditore di ammettere esperti esterni alle audizioni. Il consigliere-auditore decide se accogliere tali richieste. Gli esperti esterni invitati a un'audizione sono tenuti a firmare un accordo di riservatezza. 9.   Agli esperti esterni può essere chiesto di fornire analisi, relazioni o pubblicazioni pertinenti. Tali documenti sono acclusi al fascicolo consultabile dalle parti interessate e messi a disposizione di tutti i partecipanti, se possibile prima dell'audizione. Articolo 10 Conduzione delle audizioni 1.   Il consigliere-auditore è responsabile della conduzione delle audizioni. Il consigliere-auditore si assicura che l'audizione si svolga in modo equo e imparziale. 2.   Le audizioni non sono pubbliche. Il consigliere-auditore decide quali persone debbano essere sentite a nome di una parte interessata e se tali persone debbano essere sentite separatamente o in presenza di altre persone invitate a partecipare all'audizione. In quest'ultimo caso si tiene conto del legittimo interesse delle parti interessate alla protezione dei loro segreti d'impresa e di altre informazioni riservate. 3.   Il consigliere-auditore può autorizzare i partecipanti a porre domande e a dare risposte durante l'audizione. 4.   Se il consigliere-auditore ha ammesso esperti esterni, questi ultimi hanno la possibilità di esprimere il loro parere e di rispondere alle domande di altri partecipanti all'audizione. 5.   Se del caso, in considerazione della necessità di garantire il diritto di essere sentiti, il consigliere-auditore può, dopo un'audizione e dopo aver sentito il direttore responsabile o il suo delegato, dare alle parti interessate la possibilità di presentare ulteriori osservazioni scritte. Il consigliere-auditore stabilisce la data entro la quale tali osservazioni devono essere presentate. Il consigliere-auditore può decidere di non prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo tale data. Articolo 11 Seguito delle audizioni 1.   Quando sono organizzate audizioni di parti interessate con interessi diversi, il consigliere-auditore redige un verbale o un riassunto significativo dell'audizione e lo mette a disposizione di tutti i partecipanti all'audizione. Il verbale o riassunto significativo è accluso al fascicolo consultabile dalle parti interessate. Quando sono organizzate audizioni tra una singola parte interessata o gruppo di parti interessate con interessi simili e i servizi della Commissione, il consigliere-auditore redige un verbale o un riassunto significativo dell'audizione e lo mette a disposizione di tutti i partecipanti all'audizione. Tali partecipanti possono presentare una richiesta motivata di trattamento riservato di determinate informazioni contenute nel verbale o nel riassunto. Il consigliere-auditore decide in merito alle richieste dopo aver sentito i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta e se necessario altri servizi. La versione non riservata del verbale o del riassunto dell'audizione è acclusa al fascicolo consultabile dalle parti interessate. 2.   Il consigliere-auditore può formulare raccomandazioni ai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta in conformità all'articolo 4, paragrafo 5. I servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta comunicano al consigliere-auditore, entro un periodo di tempo ragionevole prima dell'adozione di un atto giuridico definitivo, se e in che modo hanno tenuto conto di tali raccomandazioni e gli forniscono una copia del progetto di atto giuridico. 3.   Il consigliere-auditore informa senza indugio il membro della Commissione responsabile per la politica commerciale in merito alle audizioni delle singole parti interessate o di un gruppo di parti interessate con interessi simili, come previsto dall'articolo 18. Se il caso in questione lo richiede, il consigliere-auditore presenta una raccomandazione immediata al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale o al direttore generale. 4.   Le raccomandazioni formulate dal consigliere-auditore ai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta e le relazioni e osservazioni trasmesse al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale e al direttore generale sono considerate, in linea di principio, documenti interni riservati. Ad ogni modo, nell'interesse della trasparenza e di una buona amministrazione, il consigliere-auditore decide quali suoi documenti devono essere inseriti nel fascicolo consultabile dalle parti. Articolo 12 Accesso al fascicolo 1.   Una parte interessata può chiedere al consigliere-auditore di riesaminare il rifiuto dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta di concedere alla parte in questione, entro un periodo di tempo ragionevole, l'accesso al fascicolo consultabile dalle parti interessate o a un particolare documento in possesso della Commissione. Il consigliere-auditore esamina il caso e decide se concedere un accesso parziale o totale al fascicolo o al documento richiesto oppure rifiutare tale accesso. 2.   Il consigliere-auditore fissa il termine entro cui i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta devono concedere l'accesso. Articolo 13 Riservatezza 1.   Il consigliere-auditore è tenuto all'osservanza delle norme generali in materia di riservatezza delle informazioni fornite dalle parti interessate nel corso dei procedimenti amministrativi dinanzi alla Commissione. 2.   Il consigliere-auditore esamina le richieste delle parti interessate o dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta attinenti alla riservatezza di un documento in possesso dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore decide in merito a tali richieste tenendo conto sia dei diritti di difesa delle parti interessate sia delle norme in materia di riservatezza. Articolo 14 Riassunti non riservati di informazioni riservate 1.   Una parte interessata può chiedere al consigliere-auditore di riesaminare la valutazione, compiuta dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta, volta a stabilire se un riassunto non riservato di informazioni riservate presentato nel corso di un'inchiesta sia sufficientemente dettagliato da consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. 2.   Se i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta hanno intenzione di non tener conto di un documento o di informazioni per i quali una parte interessata abbia rifiutato di fornire un riassunto non riservato significativo, tale parte può chiedere al consigliere-auditore di pronunciarsi al riguardo. 3.   Il consigliere-auditore esamina le richieste. Se il riassunto non riservato non è sufficientemente dettagliato, il consigliere-auditore dà alla parte interessata che lo ha presentato la possibilità di presentare osservazioni e di migliorare il riassunto entro un termine ragionevole. 4.   Se la parte interessata che ha comunicato informazioni riservate presenta un riassunto insufficiente, avanza giustificazioni inaccettabili o non reagisce, il consigliere-auditore decide se tenere o no conto delle informazioni riservate per le quali non è stato presentato un riassunto non riservato significativo in conformità alle disposizioni pertinenti dei regolamenti di base. Articolo 15 Accesso a informazioni riservate non riassumibili Su richiesta di una parte interessata, il consigliere-auditore può esaminare le informazioni riservate non riassumibili per le quali sia stato richiesto il trattamento riservato e alle quali tale parte non ha accesso, al fine di verificare in che modo tali informazioni siano state utilizzate dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore comunica alla parte interessata che ha presentato la richiesta: a) se le informazioni non comunicate a tale parte siano pertinenti per la sua difesa; b) laddove opportuno, se i servizi incaricati dell'inchiesta abbiano correttamente tenuto conto di tali informazioni nei fatti e nelle considerazioni su cui hanno basato le proprie conclusioni. Articolo 16 Proroga dei termini 1.   Le richieste di proroga dei termini o di differimento delle date fissate per rispondere ai questionari, per presentare ulteriori informazioni, per effettuare visite in loco o per inviare osservazioni sulle informazioni comunicate sono indirizzate dalle parti interessate, in prima istanza, ai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Tali richieste sono formulate con debito anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente fissato. Se la richiesta è respinta o se la parte interessata ritiene che la proroga concessa sia troppo breve, la parte interessata può formulare al consigliere-auditore, prima della scadenza del termine originariamente fissato, una richiesta motivata di riesame della questione. La richiesta è presentata direttamente al consigliere-auditore. Dopo aver sentito il direttore responsabile o il suo delegato, il consigliere-auditore può prorogare i termini o respingere la richiesta. Il consigliere-auditore decide tenendo debitamente conto delle circostanze specifiche della richiesta in questione e dei vincoli temporali del procedimento. 2.   I servizi della Commissione non intervengono nella questione sottoposta al consigliere-auditore prima che quest'ultimo abbia preso una decisione. Articolo 17 Partecipazione alle riunioni dei comitati Il consigliere-auditore può partecipare alle riunioni dei comitati pertinenti. Se del caso, il consigliere-auditore può rispondere alle domande degli Stati membri nella misura in cui esse riguardino la natura del suo intervento nei procedimenti. Articolo 18 Relazioni del consigliere-auditore 1.   Alla fine di ogni anno il consigliere-auditore redige una relazione annuale. La relazione annuale contiene informazioni sui casi nei quali è intervenuto il consigliere-auditore, sul tipo di decisioni e di raccomandazioni adottate come pure eventuali raccomandazioni volte a migliorare i procedimenti in materia commerciale. La relazione è indirizzata al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale. Il direttore generale e i direttori interessati ricevono copia della relazione. 2.   La sintesi della relazione annuale è comunicata al Parlamento europeo e agli Stati membri ed è pubblicata sul sito del consigliere-auditore. 3.   Oltre alla relazione annuale di cui al paragrafo 1, ove ciò risulti giustificato, il consigliere-auditore fornisce su base ad hoc al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale una sintesi delle sue attività e delle questioni emerse nel corso di tali attività. Tali informazioni illustrano le principali questioni politiche, le decisioni e le raccomandazioni del consigliere-auditore e come tali raccomandazioni siano state prese in considerazione dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il direttore generale riceve copia di tali informazioni. 4.   Il consigliere-auditore riferisce su ogni audizione di parti interessate con interessi diversi e può riferire al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale e al direttore generale in merito a ogni altra questione emersa in un procedimento in materia commerciale o comunque rilevante ai fini dell'efficace applicazione del diritto dell'Unione nei procedimenti in materia commerciale. 5.   La relazione finale del consigliere-auditore sulle audizioni di parti con interessi diversi è presentata al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale, al direttore generale e al direttore interessato. È inoltre trasmessa ai rappresentanti competenti degli Stati membri e alle parti interessate. Articolo 19 Disposizioni transitorie La presente decisione si applica ai procedimenti aperti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione e ai procedimenti già aperti prima di tale data. Gli atti procedurali compiuti prima della data di entrata in vigore della presente decisione continuano ad avere effetto ai fini della presente decisione. Articolo 20 Abrogazione della decisione 2012/199/UE La decisione 2012/199/UE è abrogata. Articolo 21 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 26 . ( 2 ) Decisione 2012/199/UE del presidente della Commissione europea, del 29 febbraio 2012, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore in taluni procedimenti in materia commerciale ( GU L 107 del 19.4.2012, pag. 5 ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ( GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55 ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 ). ( 6 ) Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ( GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16 ). ( 7 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 ). ( 8 ) Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio ( GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1 ). ( 9 ) Regolamento (UE) 2016/1035 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi ( GU L 176 del 30.6.2016, pag. 1 ). ( 10 ) Regolamento (CE) n. 868/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea ( GU L 162 del 30.4.2004, pag. 1 ). ( 11 ) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio ( GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1 ). ( 12 ) Regolamento delegato (UE) n. 155/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2012, che fissa norme procedurali sulla concessione del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ai sensi del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate ( GU L 48 del 21.2.2013, pag. 5 ). ( 13 ) Regolamento delegato (UE) n. 1083/2013 della Commissione, del 28 agosto 2013, che stabilisce norme relative alla procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie e di adozione di misure di salvaguardia generale a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate ( GU L 293 del 5.11.2013, pag. 16 ). ( 14 ) Regolamento (UE) 2015/476 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo ai provvedimenti che l'Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni ( GU L 83 del 27.3.2015, pag. 6 ).

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