Decisione (UE) 2023/390 della Commissione del 30 giugno 2022 relativa alle misure SA.36086 (2021/C) (ex 2019/CC) (ex 2016/C) (ex 2016/NN) cui la Romania ha dato esecuzione a favore di Oltchim SA notificata con il numero C(2022) 4458 (Il testo in lingua rumena è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione (UE) 2023/390 della Commissione del 30 giugno 2022 relativa alle misure SA.36086 (2021/C) (ex 2019/CC) (ex 2016/C) (ex 2016/NN) cui la Romania ha dato esecuzione a favore di Oltchim SA [notificata con il numero C(2022) 4458] (Il testo in lingua rumena è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Decision (EU) 2023/390 of 30 June 2022 on the measures SA.36086 (2021/C) (ex 2019/CC) (ex 2016/C) (ex 2016/NN) implemented by Romania in favour of Oltchim SA (notified under document C(2022) 4458) (Only the Romanian version is authentic) (Text with EEA relevance)
Testo normativo
21.2.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 53/40
DECISIONE (UE) 2023/390 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2022
relativa alle misure SA.36086 (2021/C) (ex 2019/CC) (ex 2016/C) (ex 2016/NN) cui la Romania ha dato esecuzione a favore di Oltchim SA
[notificata con il numero C(2022) 4458]
(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma delle suddette disposizioni
(
1
)
, e tenuto conto di tali osservazioni,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDIMENTO
(1)
Il 17 luglio 2009 le autorità rumene hanno notificato alla Commissione la prevista conversione di un debito pubblico di Oltchim SA («Oltchim» o la «società») in azioni. Il 7 marzo 2012, con decisione nel caso SA.29041 —
Misure di sostegno a favore di Oltchim SA Râmnicu Vâlcea
(
2
)
, la Commissione ha concluso che la conversione del debito di 1 049 milioni di RON (231 milioni di EUR) non comportava aiuti di Stato. Tale conclusione si basava sul fermo impegno del governo rumeno a privatizzare integralmente Oltchim, compreso l’intero pacchetto azionario di proprietà delle autorità pubbliche dopo la conversione del debito.
(2)
In seguito al tentativo infruttuoso di privatizzare Oltchim, le autorità rumene hanno avviato i contatti con la Commissione nell’ottobre del 2012 per preparare la notifica formale degli aiuti per il salvataggio a favore di Oltchim (registrata come SA.35558).
(3)
Nel novembre 2012 la stampa ha riferito che le autorità rumene avevano concluso un accordo con le banche creditrici di Oltchim per il finanziamento della ripresa della produzione di Oltchim. In questo contesto, la Commissione ha deciso di avviare un caso
ex officio
, registrato come SA.36086, e con lettera del 18 gennaio 2013 ha chiesto alla Romania di fornire informazioni.
(4)
In seguito a diversi contatti con le autorità rumene, attraverso una lettera datata 8 aprile 2016 la Commissione ha informato la Romania della decisione di avviare, nell’ambito del caso SA.36086, il procedimento di indagine formale previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE («la decisione del 2016»). La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
3
)
. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alle misure di cui trattasi.
(5)
Con lettera del 29 luglio 2016 la Romania ha proposto una modifica della procedura di vendita di Oltchim al fine di scongiurare la continuità economica tra Oltchim e gli acquirenti dei suoi attivi. Dopo aver fornito ulteriori informazioni (il 14 settembre 2016, il 4 novembre 2016 e il 5 dicembre 2016) le autorità rumene hanno modificato i termini della procedura di vendita iniziale.
(6)
A seguito degli scambi di cui sopra, Oltchim, attraverso il suo legale rappresentante, ha fornito una serie di relazioni consecutive sullo stato di avanzamento della vendita (della maggior parte) degli attivi di Oltchim il 27 gennaio 2017, il 4 aprile 2017, il 25 luglio 2017, il 15 settembre 2017, il 21 novembre 2017, il 18 gennaio 2018 e il 16 luglio 2018
(
4
)
.
(7)
Durante la procedura di vendita sono intervenute diverse terze parti e le autorità rumene hanno fornito osservazioni su ciascuno di tali interventi.
(8)
Il 17 dicembre 2018, con decisione nel caso SA.36086 —
Aiuto di stato attuato dalla Romania a favore di Oltchim SA
(
5
)
(«la decisione del 2018»), la Commissione ha chiuso il procedimento di indagine formale concludendo che le tre misure di sostegno pubblico a favore di Oltchim equivalevano ad aiuti di Stato illegali e incompatibili. È stato dunque richiesto alle autorità rumene di recuperare tali aiuti nel modo seguente:
a)
misura 1, per un importo di circa 33 milioni di EUR, che consiste nella mancata riscossione e nell’ulteriore accumulo dei debiti di Oltchim nei confronti di AAAS
(
6
)
in seguito alla fallita privatizzazione di settembre 2012;
b)
misura 2, che consiste in forniture continuative non pagate da parte dello Stato rumeno e dell’impresa di proprietà statale CET Govora (ma non dell’impresa di proprietà statale Salrom) a Oltchim, nonostante la situazione finanziaria in peggioramento dell’azienda, per un importo da determinare congiuntamente alla Romania durante la fase di recupero;
c)
misura 3, che consiste in cancellazioni del debito di circa 300 milioni di EUR da parte di AAAS e di varie imprese statali.
(9)
Con sentenza del 15 dicembre 2021
(
7
)
, il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione del 2018; nello specifico ha annullato l’articolo 1, lettere a) e c), della decisione del 2018, nonché l’articolo 3, l’articolo 6 e l’articolo 7, paragrafo 2, nei limiti in cui riguardano le misure di cui all’articolo 1, lettere a) e c), di tale decisione (misure 1 e 3). Nello specifico, da una parte il Tribunale ha ribadito la conclusione della decisione del 2018 secondo la quale la misura 2 rappresentava un aiuto di Stato incompatibile; dall’altra, lo stesso Tribunale ha annullato le misure 1 e 3 della decisione del 2018 per le ragioni seguenti: i) in merito alla misura 1, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non avesse dimostrato il vantaggio economico risultante dalla mancata riscossione e dall’ulteriore accumulo dei debiti in questione; ii) in merito alla misura 3, il Tribunale ha considerato che la Commissione non avesse dimostrato in modo giuridicamente adeguato che le cancellazioni del debito in questione comportassero risorse statali e fossero imputabili allo Stato. Non essendo stato presentato appello, tale sentenza è diventata definitiva.
(10)
La presente decisione riguarda unicamente le misure di cui all’articolo 1, lettere a) e c), della decisione del 2018 (di seguito denominate misure 1 e 3). Dato che la decisione del 2018 è stata confermata dal Tribunale per quanto riguarda la misura 2 di cui al relativo articolo 1, lettera b), la Commissione continuerà a occuparsi del recupero dell’aiuto corrispondente alla misura 2 in procedimenti separati ancora in corso con il numero di caso SA.36086 (CR/2019).
2.
CONTESTO E DESCRIZIONE DELLE MISURE OGGETTO DI INDAGINE
2.1.
Il beneficiario
(11)
Oltchim era una delle più grandi società petrolchimiche della Romania e dell’Europa sudorientale. Lo Stato rumeno controllava il 54,8 % della società.
(12)
Oltchim produceva principalmente soda caustica liquida, ossido di propilene e polioli, plastificanti e osso-alcoli. Oltchim era il più grande produttore di soda caustica liquida sul mercato europeo (quota di mercato dell’UE pari al 41 % nel 2015), l’unico produttore di soda caustica in Europa centrale, nonché l’unico produttore di cloruro di polivinile e polieteri in Romania e il terzo in Europa. Oltchim esportava oltre il 74 % della sua produzione all’interno e all’esterno dell’Europa.
(13)
Oltchim rappresentava la principale fonte di occupazione nel comparto industriale della Vâlcea, una regione della Romania che beneficia di assistenza ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE.
2.2.
Esposizione dei fatti
(14)
Come già riportato, con la decisione del 2018 la Commissione ha chiuso il procedimento di indagine formale avviato dalla decisione del 2016 e ha concluso che le misure 1, 2 e 3 a favore di Oltchim consistevano in aiuti di Stato illegali e incompatibili che dovevano pertanto essere recuperati dalle autorità rumene.
(15)
Tramite decisione giudiziaria dell’8 maggio 2019, è stata aperta una procedura di fallimento nei confronti di Oltchim.
(16)
Il consorzio dei curatori designato, composto da RomInsolv SPRL & BDO Business Restructuring SPRL e nominato l’8 maggio 2019, è stato confermato dall’assemblea dei creditori attraverso decisione dell’organo giurisdizionale del 26 ottobre 2020.
(17)
Come conseguenza dell’avvio della procedura di fallimento e data la cessazione dell’attività commerciale di Oltchim (poiché tutti gli attivi operativi di Oltchim erano già stati venduti, cfr. considerando 31), e visto che l’attività principale dei curatori consisteva nella vendita degli attivi rimanenti di Oltchim (ovvero quelli non operativi), sia in virtù del diritto sia di fatto, Oltchim era già uscita dal mercato.
(18)
I crediti relativi agli aiuti di Stato (compresi gli interessi di recupero) erano stati totalmente registrati nel passivo fallimentare di Oltchim il 17 novembre 2020, comportando l’applicazione provvisoria della decisione del 2018 da parte della Romania.
(19)
In conformità dell’ultimo aggiornamento presentato dalla Romania alla Commissione il 18 novembre 2021, la procedura di vendita è in corso e continuerà fino alla completa liquidazione degli attivi di Oltchim.
(20)
La procedura di vendita si basa sui principi di trasparenza e competitività e il metodo di vendita prevede un’asta pubblica sia per attivi in lotti sia singoli, in conformità dell’articolo 116 e seguenti della legge n. 85/2006.
(21)
Come espresso nella lettera del 18 novembre 2021, le autorità rumene intendono continuare la procedura fino alla completa liquidazione degli attivi di Oltchim.
(22)
La procedura di fallimento si concluderà al termine della procedura di vendita degli attivi rimanenti e comporterà l’eliminazione di Oltchim dal registro delle imprese.
(23)
Per quanto riguarda le misure 1 e 3, con la sentenza citata del 15 dicembre 2021 il Tribunale ha annullato la decisione del 2018 sulla base del fatto che la Commissione non aveva dimostrato che le misure 1 e 3 soddisfacevano tutte le condizioni previste dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE per classificare una misura come aiuto di Stato. Di conseguenza, il procedimento di indagine formale, avviato dalla decisione del 2016, è ancora aperto per le misure 1 e 3. Pertanto, nella presente decisione la Commissione intende prendere posizione in merito alle misure 1 e 3, chiudendo così il procedimento di indagine formale su queste due misure.
3.
FALLIMENTO DEL BENEFICIARIO E MANCANZA DI CONTINUITÀ ECONOMICA
(24)
La Commissione ricorda che il regime di controllo ex ante delle nuove misure di aiuto da parte della Commissione di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE mira a evitare la concessione di aiuti incompatibili con il mercato interno
(
8
)
. Per quanto riguarda il recupero di aiuti incompatibili, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il potere della Commissione di ingiungere agli Stati membri di recuperare gli aiuti che ritiene incompatibili con il mercato interno è diretto a eliminare la distorsione di concorrenza provocata dal vantaggio concorrenziale di cui il beneficiario di tale aiuto ha goduto, ripristinando così la situazione anteriore al versamento di detti aiuti
(
9
)
. Se un’impresa non è in grado di rimborsare l’aiuto, ai fini del recupero lo Stato membro interessato è tenuto a prevedere la liquidazione di tale impresa
(
10
)
, ossia la cessazione delle sue attività e la vendita dei suoi attivi a condizioni di mercato.
(25)
In altri termini, l’obiettivo principale del sistema di controllo degli aiuti di Stato è impedire la concessione di aiuti di Stato incompatibili. Di conseguenza, se la concorrenza nel mercato interno è falsata dall’erogazione di aiuti di Stato illegali e incompatibili, occorre garantire che la situazione precedente a tale distorsione della concorrenza sia ripristinata, se necessario, mediante la liquidazione del beneficiario.
(26)
La Commissione osserva che le misure 1, 2 e 3 illustrate nel considerando 8 riguardano Oltchim, che si trova ora in stato di fallimento e ha cessato completamente la sua attività economica senza alcuna continuità economica almeno fino alla data indicata nella decisione del 2018
(
11
)
.
(27)
Ai sensi del diritto rumeno
(
12
)
, una volta che una società è in fallimento, il suo patrimonio viene ceduto e i proventi della vendita sono trasferiti ai creditori, secondo il grado dei loro crediti nel passivo fallimentare. In questo contesto, la Commissione deve innanzitutto stabilire se sia ancora utile portare avanti l’indagine nei confronti di Oltchim e, in caso contrario, deve stabilire se vi possa essere continuità economica tra Oltchim e altre società, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia.
(28)
La Commissione osserva innanzitutto che il 26 ottobre 2020 le autorità rumene hanno confermato il curatore designato per Oltchim. Ai sensi del diritto rumeno, la società è stata ammessa a una procedura di fallimento, concordata con i creditori, per la vendita degli attivi della società e la cessazione completa delle sue attività. Tale procedura è controllata da un giudice. Pertanto la Commissione ritiene che la procedura scelta implichi già che, al suo termine, Oltchim cessi di esistere.
(29)
La Commissione osserva che sin dall’inizio della procedura di fallimento, Oltchim ha cessato tutte le sue attività economiche (cfr. considerando 17).
(30)
Inoltre, in merito alla misura 2, la Romania ha provvisoriamente attuato correttamente la decisione del 2018, registrando debitamente il credito relativo agli aiuti di Stato e gli interessi di recupero corrispondenti nel passivo fallimentare della società.
(31)
Sulla base di quanto precede, la Commissione osserva che Oltchim non svolge alcuna attività economica dall’8 maggio 2019, che i suoi attivi operativi, corrispondenti alla maggior parte degli attivi complessivi (circa al 60 % in termini di valore), erano già stati venduti prima dell’avvio della procedura di fallimento, che gli attivi rimanenti (attivi non operativi) sono stati messi in vendita, che il personale è stato licenziato e che la società verrà eliminata dal registro delle imprese al termine della procedura di fallimento. Qualsiasi possibile distorsione della concorrenza o incidenza sugli scambi delle misure 1 e 3 di cui al considerando 8 è venuta meno quando Oltchim ha cessato l’attività.
(32)
In questo contesto, la Commissione osserva che gli obiettivi sopra menzionati di controllo degli aiuti di Stato e di recupero sono già soddisfatti: si evita la concessione di aiuti di Stato incompatibili e si garantisce che sia ripristinata la situazione precedente alla distorsione della concorrenza causata dagli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno. Oltchim non è più un operatore economico presente sul mercato ed è già oggetto di una procedura di fallimento; a causa di fondi insufficienti, i crediti relativi agli aiuti di Stato sono stati soddisfatti solo parzialmente a seguito della vendita degli attivi rimanenti della società. Pertanto non ha alcun senso portare avanti l’indagine nei confronti di Oltchim relativa alle misure 1 e 3.
(33)
Per quanto riguarda la questione della potenziale continuità economica tra Oltchim e i suoi successori, secondo la giurisprudenza, possono essere presi in considerazione i seguenti fattori: l’oggetto del trasferimento (attivi e passivi, mantenimento della manodopera, vendite aggregate degli attivi), il prezzo del trasferimento, l’identità dei proprietari dell’impresa acquirente e di quella originaria, il momento in cui il trasferimento è stato realizzato (dopo l’inizio dell’indagine, l’avvio del procedimento o la decisione finale) e la logica economica dell’operazione
(
13
)
.
(34)
Nella decisione del 2018 (considerando 316 e seguenti), la Commissione ha analizzato tutti i cinque criteri e ha concluso, nei considerando 350 e 351, che non esisteva alcuna continuità economica tra Oltchim e Chimcomplex o DSG, ossia i due acquirenti della maggior parte dei lotti di attivi di Oltchim al momento della decisione del 2018. Tale conclusione si basava su circostanze che prevedevano la pianificazione della vendita degli attivi al loro prezzo di mercato, l’assenza di un legame economico o aziendale tra tali società e Oltchim e l’utilizzo degli attivi da parte di ciascuno dei nuovi proprietari in condizioni diverse e secondo modelli aziendali diversi da quelli di Oltchim.
(35)
Analogamente la Commissione ha considerato altamente improbabile una continuità economica tra Oltchim e qualsiasi potenziale acquirente degli attivi rimanenti la cui vendita era stata pianificata attraverso una nuova gara come descritto dalle osservazioni presentate dalla Romania il 20 aprile 2018, poiché si trattava di attivi non operativi e la portata delle attività che sarebbero state svolte dai potenziali acquirenti non avrebbe chiaramente compreso l’attività di Oltchim; inoltre la portata delle attività da svolgere utilizzando tali attivi sarebbe stata con elevata probabilità diversa da quella di Oltchim.
(36)
Dal momento dell’adozione della decisione del 2018, alla Commissione non sono pervenute informazioni tali da indurla a modificare la sua posizione in merito alla discontinuità economica. Le ultime informazioni pervenute riguardano la registrazione dei crediti relativi agli aiuti di Stato nel passivo fallimentare a novembre 2020 e l’aggiornamento più recente sul fallimento inviato dalla Romania con lettera del 18 novembre 2021. La Commissione continuerà a seguire la procedura di fallimento di Oltchim per assicurare che i crediti relativi alla misura 2 siano applicati correttamente e che la società sia definitivamente liquidata.
(37)
In tale contesto, alla luce dell’inevitabile liquidazione di Oltchim e dell’assenza di indicazioni sulla continuità economica, il procedimento di indagine formale sulle misure ancora in sospeso (misure 1 e 3) concesse a favore di Oltchim, avviato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, TFUE, non ha più ragion d’essere.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il procedimento avviato l’8 aprile 2016 ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, TFUE nel caso SA.36086 nei confronti di Oltchim viene chiuso per quanto riguarda le misure 1 e 3 di cui alla decisione del 2018.
Articolo 2
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2022
Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione
(
1
)
GU C 284 del 5.8.2016, pag. 7
.
(
2
)
GU L 148 dell’1.6.2013, pag. 33
.
(
3
)
GU C 284 del 5.8.2016, pag. 7
.
(
4
)
Alla direzione generale della Concorrenza della Commissione sono pervenute sette relazioni sulla vendita degli attivi di Oltchim, ognuna delle quali copre un periodo diverso della procedura di vendita come segue: la prima relazione (luglio 2016 - 23 gennaio 2017), la seconda relazione (23 gennaio - 30 marzo 2017), la terza relazione (30 marzo - 21 luglio 2017), la quarta relazione (21 luglio - 15 settembre 2017), la quinta relazione (16 settembre - 17 novembre 2017), la sesta relazione (17 novembre 2017 - 18 gennaio 2018) e la settima relazione (18 gennaio 2018 - 16 luglio 2018).
(
5
)
GU L 181 del 5.7.2019, pag. 13
.
(
6
)
AAAS è l’agenzia rumena di privatizzazione.
(
7
)
Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2021, Oltchim SA/Commissione europea, T-565/19, ECLI:EU:T:2021:904.
(
8
)
Sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2020, Vodafone Magyarország, C-75/18, ECLI:EU:C:2020:139, punto 19.
(
9
)
Sentenza della Corte di giustizia dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna («Magefesa II»), C-610/10, ECLI:EU:C:2012:781, punto 105.
(
10
)
Sentenza della Corte di giustizia del 17 gennaio 2018, Commissione/Grecia («United Textiles»), C-363/16, ECLI:EU:C:2018:12, punto 36.
(
11
)
Considerando da 316 a 351 della decisione del 2018.
(
12
)
Legge in materia fallimentare n. 85/2006.
(
13
)
Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019, Fortischem a.s./Commissione, T-121/15, ECLI:EU:T:2019:684, punto 208.
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