Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti
Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti
EN: Council Decision (EU) 2019/392 of 4 March 2019 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Treaty establishing the Transport Community
Testo normativo
13.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 71/1
DECISIONE (UE) 2019/392 DEL CONSIGLIO
del 4 marzo 2019
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un trattato che istituisce la Comunità dei trasporti («trattato relativo alla Comunità dei trasporti») tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Kosovo
(
*1
)
, il Montenegro e la Repubblica di Serbia.
(2)
Il trattato relativo alla Comunità dei trasporti è stato firmato, a nome dell'Unione, il 9 ottobre 2017, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, in conformità della decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio
(
2
)
, ed è stato applicato a titolo provvisorio conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, del trattato relativo alla Comunità dei trasporti.
(3)
Il trattato relativo alla Comunità dei trasporti promuove lo sviluppo dei trasporti tra l'Unione e le parti dell'Europa sudorientale in base alle disposizioni dell'acquis dell'Unione.
(4)
Le riunioni del consiglio ministeriale o del comitato direttivo regionale istituiti, rispettivamente, conformemente agli articoli 21 e 24 del trattato relativo alla Comunità dei trasporti dovrebbero essere adeguatamente preparate nell'ambito del Consiglio, sulla base delle proposte e degli altri documenti della Commissione in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di approvare, a nome dell'Unione, previa adeguata consultazione, le modifiche degli elenchi degli atti dell'Unione di cui all'allegato I del trattato relativo alla Comunità dei trasporti, a norma del suo articolo 20, paragrafo 3, lettera a).
(5)
È opportuno approvare il trattato relativo alla Comunità dei trasporti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti è approvato a nome dell'Unione europea
(
3
)
(
4
)
.
Articolo 2
1. Fatto salvo il paragrafo 2, non appena possibile prima delle riunioni del consiglio ministeriale o del comitato direttivo regionale, la Commissione trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, nel formato appropriato, per adozione o consultazione a seconda del caso, conformemente al TFUE e al trattato sull'Unione europea e, in particolare, nel rispetto del principio di leale cooperazione, i progetti di posizioni e dichiarazioni dell'Unione sulle questioni che saranno discusse nella rispettiva riunione.
2. La posizione che deve essere adottata dall'Unione in riferimento alle decisioni del comitato direttivo regionale a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera a), del trattato relativo alla Comunità dei trasporti, che riguardano semplicemente l'aggiornamento degli atti dell'Unione di cui all'allegato I del trattato relativo alla Comunità dei trasporti è adottata dalla Commissione. Prima di adottare tale decisione, la Commissione consulta il Consiglio sulla posizione prevista, con sufficiente anticipo e per mezzo di un documento preparatorio scritto.
Qualsiasi adeguamento degli atti dell'Unione da integrare nell'allegato I del trattato relativo alla Comunità dei trasporti è limitato agli adeguamenti tecnici necessari ai fini di tale integrazione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2019
Per il Consiglio
Il presidente
A. ANTON
(
1
)
Parere del 13 febbraio 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(
*1
)
Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(
2
)
Decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (
GU L 278 del 27.10.2017, pag. 1
).
(
3
)
Il testo del trattato relativo alla Comunità dei trasporti è stato pubblicato nella
GU L 278 del 27.10.2017, pag. 3
, unitamente alla decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria.
(
4
)
La data di entrata in vigore del trattato relativo alla Comunità dei trasporti sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale a cura del segretariato generale del Consiglio.
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE
1.
La Commissione ribadisce che l'intenzione del trattato sulla Comunità dei trasporti è quella di istituire progressivamente una comunità dei trasporti tra l'Unione europea e le parti dell'Europa sudorientale sulla base del pertinente
acquis
dell'UE, creando quindi una rete dei trasporti efficace con i paesi vicini dell'UE.
2.
La Commissione osserva che il trattato sulla Comunità dei trasporti non contiene disposizioni sull'accesso al mercato nel settore dei trasporti di merci su strada, né nel testo del trattato né nei suoi allegati; di conseguenza, in questa fase continua ad essere applicabile l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009 nei confronti delle parti dell'Europa sudorientale. Finché tale situazione non viene modificata, gli accordi bilaterali tra Stati membri e parti dell'Europa sudorientale, comprese le autorizzazioni contenute in tali accordi, possono essere mantenuti, nel rispetto di tali disposizioni e del diritto dell'UE.
3.
Qualora l'Unione europea e le parti dell'Europa sudorientale prevedano di rafforzare la loro cooperazione mediante la creazione a livello UE di opportunità di accesso al mercato nel settore dei trasporti di merci su strada, i relativi accordi sarebbero negoziati, firmati e conclusi conformemente all'articolo 218 del TFUE.
4.
Inizialmente potranno essere mantenuti gli eventuali accordi bilaterali degli Stati membri con le parti dell'Europa sudorientale riguardanti altre modalità di trasporto contemplate dal trattato, purché siano conformi al diritto dell'Unione, fatta salva la suddivisione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri.
DICHIARAZIONE COMUNE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA FRANCIA, DELL'ITALIA E DELL'AUSTRIA
Germania, Francia, Italia e Austria sostengono l'obiettivo del trattato con i Balcani occidentali in materia di trasporti di creare progressivamente una Comunità dei trasporti e una rete di trasporti tra l'Unione europea e le parti dell'Europa sudorientale sulla base del pertinente
acquis
dell'UE. Sottolineano che la graduale apertura del mercato nei settori del trasporto contemplati dal trattato sulla base del principio della nazione più favorita implica necessariamente che non può esservi un trattamento più favorevole dei paesi terzi, compresi i cittadini dei paesi terzi, rispetto ai cittadini dell'UE.
Per la Germania, la Francia, l'Italia e l'Austria è importante che gli attuali accordi bilaterali tra gli Stati membri e le parti dell'Europa sudorientale possano continuare ad essere applicati e possano, se necessario, essere adattati; al riguardo accolgono con favore gli impegni assunti dall'Unione europea nel quadro dei negoziati sul trattato in materia di trasporti con i Balcani occidentali, che figurano in una dichiarazione a verbale.
Tenuto conto della ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri dell'UE, Germania, Francia, Italia e Austria rilevano inoltre che il trattato in materia di trasporti sottoscritto con i Balcani occidentali non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e non crea un precedente per gli accordi con paesi terzi in materia di trasporti.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 0392/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.