Decisione (UE) 2019/393 del Consiglio, del 7 marzo 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto
Decisione (UE) 2019/393 del Consiglio, del 7 marzo 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto
EN: Council Decision (EU) 2019/393 of 7 March 2019 on the signing, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland regarding access to Eurodac for law enforcement purposes
Testo normativo
13.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 71/5
DECISIONE (UE) 2019/393 DEL CONSIGLIO
del 7 marzo 2019
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il 14 dicembre 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Svizzera e il Liechtenstein riguardanti le modalità di partecipazione della Svizzera e del Liechtenstein alla procedura per il confronto e la trasmissione dei dati a fini di contrasto prevista dal capo VI del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
.
(2)
I negoziati si sono conclusi e il protocollo dell'accordo del 26 ottobre 2004 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera con riguardo all'accesso a Eurodac per fini di contrasto («protocollo») è stato siglato il 22 novembre 2017.
(3)
È opportuno firmare il protocollo.
(4)
Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 603/2013 e pertanto partecipano all'adozione della presente decisione.
(5)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto, con riserva della conclusione di tale protocollo
(
2
)
.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2019
Per il Consiglio
La presidente
C.D. DAN
(
1
)
Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (
GU L 180, del 29.6.2013, pag. 1
).
(
2
)
Il testo del protocollo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
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