Decisione (UE) 2019/400 del Consiglio, del 22 gennaio 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia
Decisione (UE) 2019/400 del Consiglio, del 22 gennaio 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia
EN: Council Decision (EU) 2019/400 of 22 January 2019 on the signing, on behalf of the Union, of the Status Agreement between the European Union and the Republic of Serbia on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of Serbia
Testo normativo
14.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 72/1
DECISIONE (UE) 2019/400 DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2019
relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
, nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia di frontiera e costiera europea siano utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status. Tale accordo sullo status riguarda tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle attività.
(2)
Il 21 febbraio 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Serbia per un accordo sullo status riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia.
(3)
I negoziati relativi all'accordo sullo status sono stati avviati il 7 aprile 2017. Si sono conclusi positivamente il 20 settembre 2018 con la sigla dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia («accordo»).
(4)
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'
acquis
di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio
(
2
)
; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
(5)
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'
acquis
di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio
(
3
)
; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(6)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'
acquis
di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
(7)
È pertanto opportuno firmare l'accordo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, e approvare le dichiarazioni allegate,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia, fatta salva la conclusione di detto accordo
(
4
)
.
Articolo 2
Le dichiarazioni allegate alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
E.O. TEODOROVICI
(
1
)
Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (
GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1
).
(
2
)
Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'
acquis
di Schengen (
GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43
).
(
3
)
Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'
acquis
di Schengen (
GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20
).
(
4
)
Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
ALLEGATO
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 2, LETTERA b)
Le parti prendono atto del fatto che l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera aiuterà la Repubblica di Serbia a controllare efficacemente le sue frontiere con qualsiasi paese che non sia membro dell'Unione europea con mezzi diversi dall'invio delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea con poteri esecutivi.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLO STATUS E LA DELIMITAZIONE DEI TERRITORI
Il presente accordo e qualsiasi atto compiuto in sua applicazione dalle parti o a loro nome, ivi compresa la definizione dei piani operativi o la partecipazione a operazioni transfrontaliere, non incidono in alcun modo sullo status e sulla delimitazione ai sensi del diritto internazionale del territorio della Serbia e dei territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'
acquis
di Schengen.
Di conseguenza, è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità della Repubblica di Serbia, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali riguardanti le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.
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