Decisione (UE) 2019/441 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo
Decisione (UE) 2019/441 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo
EN: Council Decision (EU) 2019/441 of 4 March 2019 on the conclusion of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Kingdom of Morocco, the Implementation Protocol thereto and the Exchange of Letters accompanying the Agreement
Testo normativo
20.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 77/4
DECISIONE (UE) 2019/441 DEL CONSIGLIO
del 4 marzo 2019
relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
Il 22 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 764/2006
(
2
)
relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco («accordo»). L'accordo è stato in seguito tacitamente rinnovato.
(2)
L'ultimo protocollo che attua l'accordo e ne fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria è giunto a scadenza il 14 luglio 2018.
(3)
Nella sentenza della causa C – 266/16
(
3
)
in risposta a una questione pregiudiziale sulla validità e sull'interpretazione dell'accordo e del relativo protocollo di attuazione, la Corte ha dichiarato che né l'accordo né il protocollo di attuazione si applicano alle acque adiacenti al territorio del Sahara occidentale.
(4)
L'Unione non pregiudica l'esito del processo politico sullo status definitivo del Sahara occidentale che ha luogo sotto l'egida delle Nazioni Unite e ha costantemente ribadito il proprio impegno a favore della risoluzione della controversia relativa al Sahara occidentale, attualmente iscritto dalle Nazioni Unite nell'elenco dei territori non autonomi, oggi in gran parte amministrato dal Regno del Marocco. Essa sostiene pienamente gli sforzi compiuti dal segretario generale delle Nazioni Unite e dal suo inviato personale per aiutare le parti a giungere a una soluzione politica equa, duratura e reciprocamente accettabile che consenta l'autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale nell'ambito di accordi conformi ai fini e ai principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite e sanciti nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR»), in particolare l'UNSCR 2152 (2014), l'UNSCR 2218 (2015), l'UNSCR 2285 (2016), l'UNSCR 2351 (2017) e l'UNSCR 2414 (2018).
(5)
Dovrebbe essere possibile per le flotte dell'Unione proseguire le attività di pesca esercitate dall'entrata in vigore dell'accordo e che l'ambito di applicazione dell'accordo sia definito in modo da includervi le acque adiacenti al territorio del Sahara occidentale. Il proseguimento del partenariato in materia di pesca è peraltro essenziale affinché tale territorio possa continuare a beneficiare del sostegno settoriale fornito dall'accordo in conformità del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, inclusi i diritti umani, e a beneficio del popolo interessato.
(6)
A tal fine, il 16 aprile 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Regno del Marocco al fine di modificare l'accordo e concordare un nuovo protocollo di attuazione. In seguito a tali negoziati, il 24 luglio 2018 sono stati siglati un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco («accordo di pesca»), nonché un nuovo protocollo di attuazione dello stesso, che comprende l'allegato e le appendici di tale protocollo, e lo scambio di lettere che accompagna l'accordo di pesca che ne forma parte integrante.
(7)
L'obiettivo dell'accordo di pesca è consentire all'Unione e al Regno del Marocco di collaborare più strettamente per promuovere una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca definita nell'accordo di pesca e sostenere gli sforzi compiuti dal Regno del Marocco per lo sviluppo del settore alieutico e di un'economia blu. Esso contribuisce in tal modo al conseguimento degli obiettivi perseguiti dall'Unione nell'ambito dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.
(8)
La Commissione ha valutato le potenziali ripercussioni dell'accordo di pesca sullo sviluppo sostenibile, in particolare per quanto riguarda i vantaggi per il popolo interessato e lo sfruttamento delle risorse naturali dei territori interessati.
(9)
In linea con tale valutazione, si giudica che il popolo interessato debba trarre grande beneficio dall'accordo di pesca a motivo della ricaduta socioeconomica positiva che esso comporta per tale popolo, specialmente in termini di occupazione e investimenti, e del suo impatto sullo sviluppo dei settori della pesca e della trasformazione dei prodotti della pesca.
(10)
Analogamente, si giudica che l'accordo di pesca rappresenti la migliore garanzia per lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali delle acque adiacenti al Sahara occidentale, in quanto le attività di pesca si fondano sul rispetto delle migliori raccomandazioni e dei migliori pareri scientifici in materia e sono soggette a misure di sorveglianza e di controllo appropriate.
(11)
Viste le considerazioni formulate nella sentenza della Corte di giustizia, la Commissione, di concerto con il Servizio europeo per l'azione esterna, ha adottato tutte le misure ragionevoli e possibili nel contesto attuale per garantire un adeguato coinvolgimento del popolo interessato al fine di accertarne il consenso. Sono state condotte ampie consultazioni nel Sahara occidentale e nel Regno del Marocco e gli attori socioeconomici e politici che vi hanno preso parte si sono espressi chiaramente a favore della conclusione dell'accordo di pesca. Il Fronte Polisario e altri attori non hanno tuttavia accettato di partecipare al processo di consultazione.
(12)
Coloro che non hanno accettato di partecipare a detto processo hanno respinto l'applicazione dell'accordo di pesca e del suo protocollo di attuazione alle acque adiacenti al Sahara occidentale ritenendo in sostanza che tali atti ratificherebbero la posizione del Regno del Marocco sul territorio del Sahara occidentale. Tuttavia, nessun elemento dell'accordo di pesca o del suo protocollo di attuazione implica che quest'ultimo riconosca la sovranità o i diritti sovrani del Regno del Marocco sul Sahara occidentale e sulle acque adiacenti. Peraltro, l'Unione continuerà ad adoperarsi con impegno ancora maggiore per sostenere il processo di risoluzione pacifica della controversia avviato e condotto sotto l'egida delle Nazioni Unite.
(13)
Conformemente alla decisione (UE) 2018/2068 del Consiglio
(
4
)
, l'accordo di pesca, il relativo protocollo di attuazione e lo scambio di lettere che accompagna l'accordo di pesca sono stati firmati il 14 gennaio 2019, fatta salva la loro conclusione in una data successiva.
(14)
L'accordo di pesca, il relativo protocollo di attuazione e lo scambio di lettere che accompagna l'accordo di pesca dovrebbero essere approvati.
(15)
L'articolo 13 dell'accordo di pesca istituisce la commissione mista incaricata di controllarne l'applicazione. La commissione mista può adottare le modifiche del protocollo di attuazione dell'accordo di pesca a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'accordo di pesca. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvare dette modifiche secondo una procedura semplificata,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco («accordo di pesca»), il relativo protocollo di attuazione e lo scambio di lettere che accompagna l'accordo di pesca sono approvati a nome dell'Unione.
Il testo dell'accordo di pesca, del relativo protocollo di attuazione, compresi l'allegato e le appendici di tale protocollo, e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo di pesca è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Conformemente alle condizioni riportate nell'allegato della presente decisione, la Commissione europea è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo di attuazione dell'accordo di pesca che sono adottate dalla commissione mista istituita dall'articolo 13 dell'accordo di pesca.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 17 dell'accordo di pesca e all'articolo 15 del relativo protocollo di attuazione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2019
Per il Consiglio
Il presidente
A. ANTON
(
1
)
Approvazione del 12 febbraio 2019.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (
GU L 141 del 29.5.2006, pag. 1
).
(
3
)
Sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2018,
Western Sahara Campaign UK
, C – 266/16, ECLI:EU:C:2018:118.
(
4
)
Decisione (UE) 2018/2068 del Consiglio, del 29 novembre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo. (
GU L 331 del 28.12.2018, pag. 1
).
ALLEGATO
Portata dei poteri conferiti e procedura per la definizione della posizione dell'Unione nella commissione mista
1.
La Commissione è autorizzata a negoziare con il Regno del Marocco e, se del caso e fatto salvo il rispetto del punto 3 del presente allegato, a decidere modifiche del protocollo di attuazione dell'accordo di pesca riguardo alle seguenti questioni:
a)
la revisione delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b), dell'accordo di pesca;
b)
le modalità del sostegno settoriale e, di conseguenza, della contropartita finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di pesca;
c)
le condizioni tecniche e le modalità in base alle quali le navi dell'Unione svolgono le loro attività di pesca.
2.
Nell'ambito della commissione mista istituita a norma dell'accordo di pesca, l'Unione:
a)
agisce conformemente agli obiettivi da essa perseguiti nell'ambito della politica comune della pesca;
b)
promuove posizioni che siano compatibili con le pertinenti norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tengano conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri.
3.
Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo di attuazione come previsto al punto 1, si adottano le disposizioni necessarie affinché la posizione che sarà espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati statistici e biologici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.
4.
A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione proposta da esprimere a nome dell'Unione, affinché sia esaminato e approvato.
5.
Con riguardo agli aspetti di cui al punto 1), lettera a), la posizione da esprimere a nome dell'Unione è approvata dal Consiglio a maggioranza qualificata. Negli altri casi la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio o entro 20 giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.
6.
Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.
7.
La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
e la presentazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione di tale decisione.
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