Decisione UE In vigore

Decisione UE 0449/2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/449 della Commissione, del 18 marzo 2019, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa notificata con il numero C(2019) 2024

Pubblicato: 18/03/2019 In vigore dal: 18/03/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2019/449 della Commissione, del 18 marzo 2019, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [notificata con il numero C(2019) 2024] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/449 of 18 March 2019 amending Commission Implementing Decision (EU) 2016/715 setting out measures in respect of certain fruits originating in certain third countries to prevent the introduction into and the spread within the Union of the harmful organism Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (notified under document C(2019) 2024)

Testo normativo

20.3.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 77/76 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/449 DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 2019 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [notificata con il numero C(2019) 2024] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ( 1 ) , in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase, considerando quanto segue: (1) La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione ( 2 ) stabilisce misure per quanto concerne i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di Citrus aurantium L. e Citrus latifolia Tanaka («i frutti specificati»), originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa e dell'Uruguay, per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Phyllosticta citricarpa («l'organismo specificato»). (2) L'aumento del numero di intercettazioni all'importazione negli ultimi tre anni dimostra che le misure previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/715 restano necessarie per proteggere il territorio dell'Unione dall'organismo specificato. (3) Nel 2018 gli Stati membri hanno inoltre notificato un numero significativo di intercettazioni dell'organismo specificato a seguito di ispezioni delle importazioni dei frutti specificati originari del Brasile. Le prescrizioni relative all'introduzione nell'Unione dei suddetti frutti originari del Brasile dovrebbero pertanto essere rafforzate. (4) Per garantire che i frutti specificati originari del Brasile siano indenni dall'organismo specificato, essi dovrebbero essere soggetti alle stesse prescrizioni relative alle ispezioni delle importazioni dei frutti originari dell'Argentina, del Sud Africa e dell'Uruguay. (5) Poiché i frutti specificati originari del Brasile dovranno essere sottoposti a trattamenti contro l'organismo specificato, ai fini della tracciabilità è opportuno che a tali frutti si applichi anche l'obbligo di fornire informazioni dettagliate sui trattamenti pre- e post-raccolta. (6) La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/715 La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 è così modificata: 1) l'articolo 4 è soppresso; 2) l'articolo 5 bis è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Introduzione nell'Unione di frutti specificati originari dell'Argentina e del Brasile»; b) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «I frutti specificati originari dell'Argentina e del Brasile sono accompagnati dal certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, comprendente alla rubrica “Dichiarazione supplementare” i seguenti elementi:» 3) l'articolo 6 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Prescrizioni relative alle ispezioni dei frutti specificati originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa e dell'Uruguay all'interno dell'Unione»; b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I frutti specificati originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa e dell'Uruguay sono ispezionati visivamente al punto di ingresso o nel luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione ( *1 ) . Tali ispezioni sono effettuate su campioni di almeno 200 frutti di ciascuna specie dei frutti specificati per ogni partita di 30 tonnellate, o relativa parte, selezionati in base ad eventuali sintomi di Phyllosticta citricarpa .» ( *1 ) Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli ( GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16 ).»;" 4) all'articolo 7, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) sono state conservate informazioni dettagliate sui trattamenti pre- e post-raccolta.»; 5) l'articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Data di cessazione della vigenza La presente decisione non è più in vigore a decorrere dal 31 marzo 2022.». Articolo 2 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2019 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1 . ( 2 ) Decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione, dell'11 maggio 2016, che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa ( GU L 125 del 13.5.2016, pag. 16 ).

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