Decisione UE In vigore Imposte_Indirette

Decisione UE 0462/2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/462 della Commissione, dell'8 febbraio 2024, relativa all’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-461/18 P e della sentenza del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-442/12 in relazione al regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubbli

Pubblicato: 08/02/2024 In vigore dal: 08/02/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2024/462 della Commissione, dell'8 febbraio 2024, relativa all’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-461/18 P e della sentenza del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-442/12 in relazione al regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/462 of 8 February 2024 concerning the implementation of the judgment of the Court of Justice of the European Union C-461/18 P and the judgment of the General Court of the European Union T-442/12 in relation to Council Implementing Regulation (EU) No 626/2012 amending Implementing Regulation (EU) No 349/2012 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of tartaric acid originating in the People’s Republic of China

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/462 12.2.2024 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/462 DELLA COMMISSIONE dell'8 febbraio 2024 relativa all’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-461/18 P e della sentenza del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-442/12 in relazione al regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, considerando quanto segue: 1.   PROCEDURA (1) Il Tribunale dell’Unione europea («Tribunale») ha annullato, con la sentenza del 1 o giugno 2017 nella causa T-442/12 Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd/Consiglio , il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio ( 2 ) che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, nella misura in cui esso si applica al produttore esportatore cinese Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd. («Changmao») («regolamento controverso»). (2) Il 7 settembre 2017 la Commissione europea («Commissione») ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso ( 3 ) («avviso del 2017») di riapertura dell’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese che aveva condotto all’adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012, per la parte relativa a Changmao in riferimento alla sentenza del 1 o giugno 2017 nella causa T-442/12 ( 4 ) («sentenza Changmao»). (3) Tale avviso aveva riaperto l’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese che aveva condotto all’adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 («inchiesta di riesame») per la parte relativa a Changmao. (4) Con le sentenze del 3 maggio 2018 nella causa T-431/12, Distillerie Bonollo SpA e a./Consiglio dell’Unione europea ( 5 ) e del 3 dicembre 2020 nella causa C-461/18 P Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd/Distillerie Bonollo SpA e a. ( 6 ) («sentenze Bonollo»), il regolamento controverso era stato annullato per quanto riguardava sia Changmao che Ninghai Organic Chemical Factory. (5) Il regolamento controverso aveva determinato un aumento dei dazi antidumping istituiti nei confronti di due produttori esportatori (Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd, dal 10,1 % al 13,1 %, e Ninghai Organic Chemical Factory, dal 4,7 % all’8,3 %), a seguito di un riesame intermedio richiesto da vari produttori dell’Unione. (6) Nello specifico, il Tribunale ha stabilito che, nell’inchiesta di riesame, il Consiglio aveva calcolato il valore normale dell’acido tartarico in base ai costi di produzione in Argentina, mentre nell’inchiesta iniziale lo aveva calcolato basandosi sui prezzi di vendita praticati sul mercato interno di tale paese. (7) Il Tribunale ha concluso che ciò costituiva un cambiamento di metodo ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ( 7 ) . (8) Il Tribunale ha annullato il regolamento controverso nella sua interezza ma, a seguito della richiesta presentata dai produttori dell’Unione, ha mantenuto il dazio antidumping più elevato istituito nei confronti di un produttore esportatore (Ninghai Organic Chemical Factory). (9) Il 16 dicembre 2021 la Commissione ha pubblicato un ulteriore avviso ( 8 ) nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («avviso del 2021») riguardante la sentenza del 3 dicembre 2020 nella causa C-461/18 P. (10) L’avviso del 2021 ampliava l’ambito dell’avviso del 2017 per dare esecuzione alle risultanze delle sentenze Bonollo. 1.1.   Parti interessate (11) Negli avvisi del 2017 e del 2021 la Commissione aveva invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta riaperta. La Commissione aveva inoltre espressamente informato della riapertura dell’inchiesta i produttori esportatori, i produttori dell’Unione e il governo della Cina, invitandoli a partecipare. (12) Le parti interessate avevano avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. 1.2.   Risposta all’avviso del 2017 (13) La Commissione ha ricevuto una risposta all’avviso del 2017 da Changmao, con il parere della società sulla riapertura della procedura e sulla divulgazione delle informazioni necessaria per conformarsi alla sentenza della Corte. Tuttavia l’avviso del 2017 non ha ricevuto ulteriore seguito in quanto la Commissione attendeva le sentenze Bonollo. 1.3.   Risposta all’avviso del 2021 e nota al fascicolo (14) Il giorno della pubblicazione dell’avviso di apertura la Commissione ha altresì inserito una nota nel fascicolo pubblico della riapertura e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul metodo più adeguato da utilizzare per garantire un confronto equo tra il prezzo all’esportazione dell’acido tartarico DL dei due produttori esportatori cinesi e i prezzi dell’acido tartarico L+ praticati sul mercato interno in Argentina. (15) La Commissione ha ricevuto una risposta dall’industria dell’Unione. Tale risposta non ha però fornito un metodo adeguato da utilizzare per garantire un confronto equo tra i due tipi di prodotto, in quanto essa suggeriva alla Commissione di escludere l’acido tartarico DL dalla definizione del prodotto. 2.   ESECUZIONE (16) La sentenza Changmao aveva annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del 26 giugno 2012 per quanto riguardava Changmao, in quanto la Commissione non aveva rispettato il diritto alla difesa di tale società, specificamente in occasione della divulgazione di talune informazioni relative al calcolo del valore normale. (17) Tuttavia, l’obbligo di esecuzione derivante dalla sentenza Changmao è divenuto obsoleto in seguito agli obblighi di esecuzione derivanti dalle sentenze Bonollo che imponevano il ricalcolo del valore normale. (18) Per dare esecuzione alle sentenze Bonollo e alla luce della sentenza nella causa T-650/17 Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commissione ( 9 ) , si imponeva un adeguamento per garantire un confronto equo tra il prezzo all’esportazione dell’acido tartarico DL dei due produttori esportatori cinesi e i prezzi dell’acido tartarico L+ praticati sul mercato interno in Argentina. (19) L’Argentina era stata utilizzata come paese di riferimento e per il calcolo del valore normale nell’inchiesta che aveva condotto all’adozione del regolamento di esecuzione n. 626/2012 del Consiglio («inchiesta di riesame»). (20) Durante il periodo dell’inchiesta iniziale, i produttori cinesi avevano esportato nell’Unione europea due tipi di prodotto, precisamente l’acido tartarico L+ e l’acido tartarico DL. (21) Il produttore del paese di riferimento, però, produceva e vendeva unicamente acido tartarico L+ e non produceva acido tartarico DL. (22) Nell’inchiesta di riesame erano stati calcolati i prezzi all’esportazione dei produttori esportatori cinesi, e sempre nella stessa inchiesta era stato calcolato il valore normale riferito al produttore del paese di riferimento Argentina, sulla base dei prezzi di vendita sul mercato interno dell’acido tartarico L+. (23) Tuttavia, l’adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), utilizzato nell’inchiesta di riesame per confrontare i prezzi all’esportazione dei produttori cinesi con i prezzi di vendita praticati sul mercato interno in Argentina, si basava su prezzi probabilmente influenzati dal dumping e che provenivano da un paese non retto da un’economia di mercato. (24) Coerentemente con la sentenza Jinan Meide , tali prezzi non possono costituire la base per una stima ragionevole del valore di mercato delle diverse caratteristiche fisiche, in quanto tali prezzi potrebbero non essere il risultato di normali forze di mercato. (25) La Commissione aveva pertanto bisogno di disporre di una stima giuridicamente valida e ragionevole del valore di mercato della differenza di prezzo tra i due tipi di prodotto a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base, per calcolare il margine di dumping per i due produttori esportatori cinesi e il margine di dumping residuo. (26) In assenza di osservazioni delle parti interessate, la Commissione ha preso in considerazione diverse opzioni per una stima ragionevole del valore di mercato della differenza di prezzo tra i due tipi di prodotto a base di acido tartarico, ritenendo che l’utilizzo dei dati sulla differenza di prezzo disponibili nel fascicolo, basati sui prezzi all’esportazione cinesi, avrebbe contravvenuto alle prescrizioni derivanti dalla sentenza Jinan Meide . (27) La Commissione ha individuato un produttore di acido tartarico DL in India, ma non ha trovato prove della produzione di acido tartarico L+. (28) La Commissione ha inoltre contattato la delegazione dell’Unione europea a New Delhi, che è stata in grado di individuare i prezzi pubblicizzati per l’acido tartarico DL e l’acido tartarico L+ venduti sul mercato interno indiano. (29) I dati sulle importazioni indicano però che quasi tutto l’acido tartarico L+ venduto sul mercato interno indiano è originario della Cina e pertanto tali informazioni non costituirebbero la base di una stima ragionevole del valore di mercato della differenza tra i due tipi di prodotto. (30) La Commissione non è stata in grado di trovare un altro paese in cui siano fabbricati e venduti sia l’acido tartarico L+ che l’acido tartarico DL e non ha ricevuto alcun suggerimento dalle parti interessate sul reperimento di tali dati. (31) La Commissione ha inoltre preso in considerazione i dati delle precedenti inchieste sull’acido tartarico, nelle quali ai produttori esportatori era stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»), ma non è stato possibile riscontrare un andamento dei dati tale da rendere possibile una stima ragionevole del valore di mercato sul mercato interno cinese ai fini dell’adeguamento di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera a). (32) La Commissione ha pertanto concluso che gli errori individuati per quanto riguarda il calcolo del valore normale non potevano essere sanati, in assenza di dati ragionevoli ai fini dell’adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base. (33) Ciò significa che l’evoluzione dei dazi applicabili è stata la seguente: A partire dal Hangzhou Bioking Changmao Biochemical Ninghai Organic Tutte le altre società 31 luglio 2005 2,4  % 13,8  % 6,6  % 34,9  % 28 gennaio 2006 - 10,1  % 4,7  % 34,9  % 25 aprile 2012 - 10,1  % 4,7  % 34,9  % 14 luglio 2012 - 13,1  % ( 10 ) 8,3  % 34,9  % 7 settembre 2017 - 10,1  % 8,3  % 34,9  % 30 giugno 2018 - 10,1  % 8,3  % 34,9  % 1 o luglio 2023 - - - - 3.   SCADENZA DELLE MISURE IN VIGORE (34) Il 29 settembre 2022 la Commissione ha pubblicato un avviso di imminente scadenza delle misure in vigore sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese ( 11 ) . (35) Poiché non è pervenuta alcuna domanda di riesame in previsione della scadenza, le misure sulle importazioni di acido tartarico dalla Cina sono scadute il 30 giugno 2023 ( 12 ) . (36) Dato che non sono in vigore misure in rapporto alle quali possa essere data esecuzione alle sentenze della Corte, la Commissione ha deciso di chiudere l’inchiesta di riapertura. 4.   DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI (37) Il 16 novembre 2023 la Commissione ha comunicato le proprie conclusioni alle parti interessate e le ha invitate a presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni. (38) La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’inchiesta antidumping riaperta, relativa alle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, che aveva condotto all’adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012, è chiusa. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese ( GU L 182 del 13.7.2012, pag. 1 ). ( 3 ) GU C 296 del 7.9.2017, pag. 16 . ( 4 ) Sentenza del Tribunale del 1 o giugno 2017, Changmao Biochemical Engineering/Consiglio , causa T-442/12, ECLI:EU:T:2017:372. ( 5 ) Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018, Distillerie Bonollo SpA e a./Consiglio dell’Unione europea , causa T-431/12, ECLI:EU:T:2018:251. ( 6 ) Sentenza della Corte di giustizia del 3 dicembre 2020, Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd/Distillerie Bonollo SpA e a. , causa C-461/18 P, ECLI:EU:C:2020:979. ( 7 ) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51 ) (Il regolamento antidumping di base in vigore durante l’inchiesta di riesame). ( 8 ) GU C 507 del 16.12.2021, pag. 13 . ( 9 ) Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commissione europea , causa T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644. ( 10 ) GU C 296 del 7.9.2017, pag. 16 . Avviso concernente la sentenza del 1 o giugno 2017 nella causa T-442/12 in relazione al regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese. L’avviso disponeva che le autorità doganali rimborsassero la differenza tra l’aliquota del 13,1 % imposta nel 2012 e l’aliquota del 10,1 % mantenuta in vigore dal Tribunale: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0907(02). ( 11 ) GU C 372 del 29.9.2022, pag. 3 . ( 12 ) GU C 226 del 28.6.2023, pag. 9 . ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/462/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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