Decisione UE In vigore

Decisione UE 0496/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/496 della Commissione, dell’11 marzo 2025, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l’afta epizootica in Ungheria notificata con il numero C(2025) 1619

Pubblicato: 11/03/2025 In vigore dal: 11/03/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/496 della Commissione, dell’11 marzo 2025, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l’afta epizootica in Ungheria [notificata con il numero C(2025) 1619] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/496 of 11 March 2025 concerning certain interim emergency measures relating to foot and mouth disease in Hungary (notified under document C(2025) 1619)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/496 12.3.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/496 DELLA COMMISSIONE dell’11 marzo 2025 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l’afta epizootica in Ungheria [notificata con il numero C(2025) 1619] (I testi in lingua ungherese e slovacca sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l’articolo 259, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) L’afta epizootica è una malattia virale infettiva che colpisce i mammiferi dell’ordine degli artiodattili e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. (2) In caso di comparsa di un focolaio di afta epizootica in mammiferi dell’ordine degli artiodattili sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti che detengono animali sensibili. (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ( 3 ) . In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’afta epizootica, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure nella zona interessata. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. (4) L’Ungheria ha informato la Commissione in merito all’attuale situazione dell’afta epizootica sul suo territorio in seguito all’insorgere di un focolaio della malattia confermato il 6 marzo 2025 in uno stabilimento che detiene bovini nel distretto ungherese di Győr-Moson-Sopron, nelle immediate vicinanze del confine con la Slovacchia. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, l’Ungheria ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, nella quale si applicano le misure di controllo delle malattie di cui al medesimo regolamento delegato per prevenire l’ulteriore diffusione della malattia. La Slovacchia ha anche informato la Commissione che, a seguito della segnalazione dell’infezione da virus dell’afta epizootica in Ungheria in prossimità della frontiera, ha istituito in collaborazione con l’Ungheria una zona di sorveglianza nel proprio territorio conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687. (5) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente, a livello di Unione e in collaborazione con gli Stati membri interessati, la zona soggetta a restrizioni per l’afta epizootica in Ungheria, comprendente la zona di protezione e la zona di sorveglianza, e la zona di sorveglianza in Slovacchia. (6) Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e la durata delle misure da applicare in tali zone sono state basate sui criteri stabiliti all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, comprese la situazione epidemiologica relativa all’afta epizootica nelle aree interessate dalla malattia e la situazione epidemiologica generale riguardo a tale malattia in Ungheria, nonché il livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. (7) Di conseguenza le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza in Ungheria e la zona di sorveglianza in Slovacchia dovrebbero figurare nell’allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione. (8) Date l’urgenza dettata dalla situazione epidemiologica in Ungheria per quanto riguarda la diffusione dell’afta epizootica e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dallo stabilimento interessato in Ungheria ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri o paesi terzi, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima. (9) Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che le zone di protezione e di sorveglianza in Ungheria e la zona di sorveglianza in Slovacchia siano istituite immediatamente nelle aree elencate all’allegato della presente decisione e fino ai termini ivi specificati. (10) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   L’Ungheria e la Slovacchia istituiscono immediatamente una zona soggetta a restrizioni in Ungheria, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, e una zona di sorveglianza in Slovacchia, a norma dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687. 2.   Esse provvedono affinché: a) le zone di protezione e di sorveglianza di cui al paragrafo 1 comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione; e b) le misure da applicare obbligatoriamente nelle zone di protezione e di sorveglianza si applichino almeno fino ai termini di cui all’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione si applica fino al 15 aprile 2025. Articolo 3 L’Ungheria e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2025 Per la Commissione Olivér VÁRHELYI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/687/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj ). ALLEGATO Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno al focolaio confermato Paese Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Ungheria di cui all’articolo 1 Termine ultimo di applicazione Ungheria HU-FMD-2025-00001 Zona di protezione Those parts of Hungary, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on ETRS89 coordinates Lat. 47.745480, Long. 17.694840 10.4.2025 Zona di sorveglianza Those parts of Hungary, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on ETRS89 coordinates Lat. 47.745480, Long. 17.694840, excluding the areas contained in the protection zone 10.4.2025 Slovacchia HU-FMD-2025-00001 Zona di sorveglianza In district Dunajská: the municipalieis of Streda - Medveďov, Sap, Baloň, Čilížska Radvaň and Klúčovec. In district Komárno: the municipalieis of Číčov, Trávnik and Kližská Nemá. 10.4.2025 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/496/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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