Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0510/2019

Decisione (UE) 2019/510 del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito

Pubblicato: 25/03/2019 In vigore dal: 25/03/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/510 del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito EN: Council Decision (EU) 2019/510 of 25 March 2019 on the position to be taken on behalf of the European Union in the framework of the Convention on future multilateral cooperation in the North-East Atlantic fisheries as regards the application for accession to that Convention submitted by the United Kingdom

Testo normativo

27.3.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 85/22 DECISIONE (UE) 2019/510 DEL CONSIGLIO del 25 marzo 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale ( 1 ) («convenzione NEAFC») è stata approvata con decisione 81/608/CEE del Consiglio ( 2 ) ed è entrata in vigore il 17 marzo 1982. (2) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, vale a dire a decorrere dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine. (3) Fino al suo recesso dall'Unione, il Regno Unito continuerà a essere uno Stato membro che gode di tutti i diritti e soggetto a tutti gli obblighi derivanti dai trattati, compreso il rispetto del principio di leale cooperazione. (4) Negli orientamenti a seguito della notifica del Regno Unito a norma dell'articolo 50 TUE del 29 aprile 2017 il Consiglio europeo ha riconosciuto che, nel contesto internazionale, occorre tener conto delle specificità del Regno Unito in quanto Stato membro recedente, purché esso rispetti i suoi obblighi e resti leale agli interessi dell'Unione finché ne sarà membro. (5) L'accordo di recesso contiene le modalità di applicazione al Regno Unito e nel Regno Unito delle disposizioni del diritto dell'Unione oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi ad esso («periodo di transizione»). Se tale accordo entrerà in vigore, il diritto dell'Unione, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Unione è parte contraente, continuerà ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione in conformità di detto accordo e cesserà di essere applicabile alla fine di tale periodo. (6) La convenzione NEAFC si applica attualmente al Regno Unito in virtù del fatto che l'Unione ne è parte contraente, in quanto l'articolo 20, paragrafo 4, della medesima esclude l'adesione da parte degli Stati membri dell'Unione. (7) Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, della convenzione NEAFC, qualsiasi Stato può aderire alla convenzione sempre che la richiesta di adesione di detto Stato sia approvata alla maggioranza dei tre quarti di tutte le parti contraenti della NEAFC entro novanta giorni dalla data della notifica da parte del depositario del ricevimento della richiesta. (8) L'8 gennaio 2019 il Regno Unito ha presentato una richiesta di adesione alla convenzione NEAFC quale parte contraente in caso di assenza di accordo di recesso entro la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi ad esso. (9) Ai sensi degli articoli 56, 63 e 116 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) ( 3 ) , il Regno Unito ha interessi di pesca legittimi nella zona della convenzione NEAFC (alto mare) e come Stato costiero, in quanto le acque della sua zona economica esclusiva rientrano nella zona della convenzione NEAFC. (10) Onde impedire attività di pesca non sostenibili, è nell'interesse dell'Unione che il Regno Unito cooperi nella gestione degli stock di interesse comune nel pieno rispetto delle disposizioni della convenzione UNCLOS e dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, del 4 agosto 1995 (UNFSA) ( 4 ) , o di qualunque altro accordo internazionale o norma di diritto internazionale. (11) Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 2, dell'UNCLOS e dell'articolo 8 dell'UNFSA, quando lo stesso stock o più stock di specie associate si trovano contemporaneamente nella zona economica esclusiva e in un'area esterna ad essa adiacente, lo Stato costiero e gli Stati che sfruttano tali stock situati nell'area adiacente devono concordare le misure necessarie per la conservazione di detti stock nell'area adiacente. Detta cooperazione può essere istituita nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) o, nel caso in cui le ORGP non siano competenti per lo stock in questione, mediante accordi ad hoc tra i paesi che hanno un interesse alla pesca. (12) L'adesione alla convenzione NEAFC permetterà al Regno Unito di cooperare per quanto riguarda le misure di gestione della pesca necessarie, tenendo debitamente conto dei diritti, degli interessi e degli obblighi di altri paesi e dell'Unione, al fine di garantire che l'esercizio delle attività di pesca si traduca in uno sfruttamento sostenibile dello o degli stock interessati. (13) È pertanto nell'interesse dell'Unione approvare la richiesta di adesione alla convenzione NEAFC presentata dal Regno Unito nel caso in cui il recesso di quest'ultimo dall'Unione dovesse avvenire in assenza di accordo entro la data di scadenza del periodo di notifica di cui all'articolo 20, paragrafo 4, della convenzione NEAFC, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale è quella di approvare la richiesta di adesione del Regno Unito alla convenzione NEAFC. 2.   La Commissione è autorizzata a notificare al depositario della convenzione NEAFC la posizione dell'Unione solo nel caso in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione abbia luogo in assenza di un accordo di recesso entro la data di scadenza del periodo di notifica di cui all'articolo 20, paragrafo 4, della convenzione NEAFC. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2019 Per il Consiglio Il presidente G. CIAMBA ( 1 ) GU L 227 del 12.8.1981, pag. 22 . ( 2 ) Decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale ( GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21 ). ( 3 ) GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3 . ( 4 ) GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14 .

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