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Decisione UE 0513/2019

Decisione (UE) 2019/513 della Commissione, del 26 marzo 2019, relativa al quadro di sicurezza per il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa

Pubblicato: 26/03/2019 In vigore dal: 26/03/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/513 della Commissione, del 26 marzo 2019, relativa al quadro di sicurezza per il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa EN: Commission Decision (EU) 2019/513 of 26 March 2019 on the security framework for the European Defence Industrial Development Programme

Testo normativo

27.3.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 85/43 DECISIONE (UE) 2019/513 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2019 relativa al quadro di sicurezza per il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249, considerando quanto segue: (1) Il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa ( 1 ) (in appresso «il programma») è il programma relativo al periodo 2019-2020 per la componente «sviluppo delle capacità» del Fondo europeo per la difesa. (2) La decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione ( 2 ) si applica al trattamento delle informazioni classificate nel programma. (3) Tenuto conto delle specificità del programma e del ruolo degli Stati membri nel suo ambito, gli Stati membri sul cui territorio sono stabiliti i beneficiari possono classificare le informazioni acquisite generate durante l'esecuzione di un'azione di sviluppo, istituendo a tal fine un quadro di sicurezza prima della firma della convenzione di sovvenzione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Classificazione di informazioni 1.   Nell'ambito del programma, l'origine delle informazioni classificate acquisite, generate durante l'esecuzione di un'azione di sviluppo, è decisa dagli Stati membri sul cui territorio sono stabiliti i beneficiari. 2.   A tal fine, detti Stati membri possono decidere in merito all'istituzione di un quadro di sicurezza specifico per la protezione e il trattamento delle informazioni classificate relative all'azione e ne informano la Commissione. 3.   Tale quadro di sicurezza non pregiudica la possibilità della Commissione di accedere alle informazioni necessarie per l'attuazione dell'azione. 4.   Se gli Stati membri non istituiscono un siffatto quadro di sicurezza specifico, la Commissione stabilisce il quadro di sicurezza per l'azione conformemente alle disposizioni della decisione (UE, Euratom) 2015/444. 5.   Il quadro di sicurezza applicabile all'azione è disponibile al più tardi prima della firma della convenzione di sovvenzione. Articolo 2 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) Istituito dal regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione ( GU L 200 del 7.8.2018, pag. 30 ). ( 2 ) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE ( GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53 ).

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