Decisione di esecuzione (UE) 2025/539 del Consiglio, del 18 marzo 2025, che autorizza l’Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Decisione di esecuzione (UE) 2025/539 del Consiglio, del 18 marzo 2025, che autorizza l’Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
EN: Council Implementing Decision (EU) 2025/539 of 18 March 2025 authorising Estonia to apply a special measure derogating from Article 26(1), point (a), and Articles 168 and 168a of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/539
21.3.2025
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/539 DEL CONSIGLIO
del 18 marzo 2025
che autorizza l’Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168
bis
della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(
1
)
, in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Gli articoli 168 e 168
bis
della direttiva 2006/112/CE regolamentano il diritto dei soggetti passivi di detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) che grava su cessioni di beni e prestazioni di servizi impiegati da tali soggetti ai fini di loro operazioni soggette a imposta. L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, contiene l’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA i beni destinati all’impresa per l’uso privato dei soggetti passivi o per l’uso del loro personale o, più generalmente, per fini estranei alla loro impresa.
(2)
Con la decisione di esecuzione (UE) 2021/1998 del Consiglio
(
2
)
l’Estonia è stata autorizzata fino al 31 dicembre 2024 a limitare al 50 % il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto sulle spese relative alle autovetture non interamente utilizzate a fini professionali se tali spese riguardavano l’acquisto, il leasing, l’acquisto intracomunitario o l’importazione di autovetture non interamente utilizzate a fini professionali, nonché sulle relative spese di manutenzione, di riparazione e di carburante di tali automobili. Inoltre l’Estonia è stata autorizzata a non assimilare a una prestazione di servizio a titolo oneroso l’uso per fini non professionali di un’autovettura inclusa nei beni destinati all’impresa di un soggetto passivo, qualora tale autovettura sia stata oggetto di una limitazione autorizzata a norma dell’articolo 1 di tale decisione di esecuzione («misura speciale»).
(3)
Con lettera protocollata dalla Commissione il 28 marzo 2024 l’Estonia ha richiesto alla Commissione l’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 395, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, a continuare ad applicare la misura speciale («domanda»). Con lettera del 3 aprile 2024 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari. L’Estonia ha risposto il 28 giugno 2024. Con lettera del 28 agosto 2024 la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti, che l’Estonia ha fornito con lettera protocollata dalla Commissione il 24 settembre 2024.
(4)
A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda agli altri Stati membri con lettera del 17 ottobre 2024. Con lettera del 18 ottobre 2024 la Commissione ha comunicato all’Estonia che disponeva di tutti i dati necessari per valutare la domanda.
(5)
In conformità dell’articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2021/1998, l’Estonia ha presentato, unitamente alla domanda, una relazione che comprende il riesame della percentuale stabilita per la limitazione del diritto di detrarre l’IVA di cui all’articolo 1 di tale decisione di esecuzione. In base alle informazioni attualmente disponibili, ossia l’esperienza in materia di audit fiscali e i dati statistici relativi all’uso privato delle autovetture, l’Estonia sostiene che il limite del 50 % è tuttora giustificato e appropriato.
(6)
Dato che la misura speciale autorizzata dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1998, ha avuto un impatto positivo per quanto riguarda l’onere amministrativo per i contribuenti e per le autorità fiscali, ottenuto grazie alla semplificazione della riscossione dell’IVA e alla prevenzione dell’evasione fiscale dovuta a una contabilizzazione non corretta, la Commissione ritiene che sia opportuno accogliere la domanda.
(7)
La misura speciale dovrebbe essere limitata al tempo necessario per valutare l’efficacia e l’adeguatezza della limitazione percentuale. L’Estonia dovrebbe quindi essere autorizzata ad applicare tale misura speciale fino al 31 dicembre 2027.
(8)
La misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti, ossia semplificare la procedura di riscossione dell’IVA ed evitare talune forme di evasione ed elusione fiscale, in quanto limitata nel tempo e nella portata. Inoltre la misura speciale non comporta il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri.
(9)
Qualora l’Estonia ritenga che sia necessaria una proroga della misura speciale oltre il 2027, è opportuno che presenti alla Commissione una domanda di proroga entro il 31 marzo 2027. Tale domanda dovrebbe essere corredata da una relazione sull’applicazione della misura speciale, compreso un riesame della limitazione percentuale applicata.
(10)
La misura speciale avrà un’incidenza solo trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.
(11)
Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla misura speciale, in particolare l’applicazione ininterrotta dalla misura speciale, e di garantire la certezza del diritto per quanto riguarda il periodo d’imposta, è opportuno concedere l’autorizzazione ad applicare la misura speciale con effetto dal 1
o
gennaio 2025. Poiché il 28 marzo 2024 l’Estonia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale e ha continuato ad applicare il regime giuridico stabilito nel suo diritto nazionale sulla base della decisione di esecuzione (UE) 2021/1998 a decorrere dal 1
o
gennaio 2025, le legittime aspettative dei soggetti interessati sono debitamente rispettate,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga agli articoli 168 e 168
bis
della direttiva 2006/112/CE, l’Estonia è autorizzata a limitare al 50 % il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto sulle spese relative alle autovetture non interamente utilizzate a fini professionali se tali spese riguardano l’acquisto, il leasing, l’acquisto intracomunitario o l’importazione di autovetture non interamente utilizzate a fini professionali, nonché sulle relative spese di manutenzione, di riparazione e di carburante di tali automobili.
Articolo 2
In deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, l’Estonia è autorizzata a non assimilare a una prestazione di servizio a titolo oneroso l’uso a fini non professionali di un’autovettura inclusa nei beni destinati all’impresa di un soggetto passivo, qualora tale autovettura sia stata oggetto di una limitazione autorizzata a norma dell’articolo 1 della presente decisione.
Articolo 3
1. La presente decisione si applica soltanto alle autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 chilogrammi e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente.
2. La presente decisione non si applica alle seguenti categorie di autovetture:
a)
automobili acquistate per rivendita, noleggio o leasing;
b)
automobili utilizzate per il trasporto di passeggeri a tariffa, compresi i servizi di taxi;
c)
automobili utilizzate per impartire lezioni di guida.
Articolo 4
1. Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
2. La presente decisione si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2027.
3. Eventuali richieste di proroga dell’autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2027 e corredate di una relazione comprendente un riesame della percentuale di cui all’articolo 1.
Articolo 5
La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2025
Per il Consiglio
Il presidente
A. SZŁAPKA
(
1
)
GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj
.
(
2
)
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1998 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che autorizza l’Estonia ad applicare una misura di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168
bis
della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (
GU L 408 del 17.11.2021, pag. 3
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1998/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/539/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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