Decisione UE In vigore

Decisione UE 0545/2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/545 della Commissione, del 3 aprile 2019, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 della Commissione che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile ai depositari centrali di titoli nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 03/04/2019 In vigore dal: 03/04/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2019/545 della Commissione, del 3 aprile 2019, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 della Commissione che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile ai depositari centrali di titoli nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/545 of 3 April 2019 amending Implementing Decision (EU) 2018/2030 determining, for a limited period of time, that the regulatory framework applicable to central securities depositories of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is equivalent in accordance with Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

4.4.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 95/11 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/545 DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 2019 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 della Commissione che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile ai depositari centrali di titoli nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 ( 1 ) , in particolare l'articolo 25, paragrafo 9, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 ( 2 ) , tale decisione si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (il «Regno Unito») a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, a meno che entro quella data sia entrato in vigore un accordo di recesso o sia stato prorogato il periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. (2) Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, ha adottato la decisione (UE) 2019/476 ( 3 ) che proroga il periodo di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Di conseguenza non sarà soddisfatta la seconda condizione necessaria per l'applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2018/2030, vale a dire che il periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea non sia stato prorogato. (3) Tuttavia, i motivi che giustificano la decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 continuano a essere validi indipendentemente da qualsiasi proroga del periodo di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. In particolare, in caso di recesso senza accordo dopo il periodo di proroga, persistono rischi potenziali in relazione a taluni servizi forniti agli operatori dell'Unione da depositari centrali di titoli che sono già stati autorizzati nel Regno Unito e non possono essere sostituiti a breve termine. È pertanto opportuno che la decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 si applichi se il Regno Unito recede dall'Unione senza un accordo. (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/2030. (5) La presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza per garantirne l'applicazione nel caso in cui il Regno Unito receda dall'Unione senza un accordo di recesso dopo la scadenza del periodo di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, prorogato dal Consiglio europeo il 22 marzo 2019. (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 il terzo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, la presente decisione non si applica se entro la data di cui al secondo comma del presente articolo è entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.» Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1 . ( 2 ) Decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile ai depositari centrali di titoli nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 325 del 20.12.2018, pag. 47 ). ( 3 ) Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE ( GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1 ).

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