Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0569/2023

Decisione (UE) 2023/569 del Consiglio del 9 marzo 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale, in merito alle proposte di emendamento dell’annesso 16, volumi da I a III, della convenzione di Chicago, riguardante gli standard e le pratiche raccomandate per la tutela dell’ambiente

Pubblicato: 09/03/2023 In vigore dal: 09/03/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/569 del Consiglio del 9 marzo 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale, in merito alle proposte di emendamento dell’annesso 16, volumi da I a III, della convenzione di Chicago, riguardante gli standard e le pratiche raccomandate per la tutela dell’ambiente EN: Council Decision (EU) 2023/569 of 9 March 2023 on the position to be taken on behalf of the European Union at the Council of the International Civil Aviation Organization, in respect of proposals for the amendment of Annex 16, Volumes I to III to the Chicago Convention, concerning Standards and Recommended Practices relating to environmental protection

Testo normativo

13.3.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 74/61 DECISIONE (UE) 2023/569 DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale, in merito alle proposte di emendamento dell’annesso 16, volumi da I a III, della convenzione di Chicago, riguardante gli standard e le pratiche raccomandate per la tutela dell’ambiente IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione sull’aviazione civile internazionale («convenzione di Chicago»), che disciplina il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947. Ha istituito l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale ( International Civil Aviation Organization – ICAO). (2) Tutti gli Stati membri sono Stati contraenti della convenzione di Chicago e membri dell’ICAO, mentre l’Unione ha lo status di osservatore in taluni organi dell’ICAO. (3) A norma dell’articolo 54 della convenzione di Chicago, il Consiglio dell’ICAO può adottare standard e prassi raccomandate internazionali ( Standards and Recommended Practices – SARP). (4) I SARP per la tutela dell’ambiente sono stati adottati dal Consiglio dell’ICAO come annesso 16 della convenzione di Chicago, volumi da I a IV. (5) In occasione della sua 228 a sessione, che si terrà fra il 13 e il 31 marzo 2023, il Consiglio dell’ICAO è chiamato ad adottare una serie di emendamenti dell’annesso 16, volumi da I a III, della convenzione di Chicago. (6) Poiché gli emendamenti proposti hanno effetto giuridico, dato che sono vincolanti ai sensi del diritto internazionale e in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e sul regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione ( 2 ) , occorre stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dell’ICAO. (7) La posizione da adottare a nome dell’Unione dovrebbe essere di sostegno alle proposte di emendamento dei volumi da I a III. (8) La posizione da adottare a nome dell’Unione dovrebbe essere espressa dagli Stati membri dell’Unione che sono membri del Consiglio dell’ICAO, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione. (9) La posizione da adottare a nome dell’Unione dopo l’adozione di emendamenti dell’annesso 16, volumi da I a III, della convenzione di Chicago da parte del Consiglio dell’ICAO, che dovrà essere annunciata dal segretario generale dell’ICAO mediante una procedura di lettera agli Stati dell’ICAO, dovrebbe essere di non manifestare disaccordo e di notificare la conformità a tali misure. Qualora il diritto dell’Unione si discosti dai SARP di nuova adozione successivamente alla data prevista per la loro applicazione, eventuali differenze rispetto a tali SARP specifici dovrebbero essere notificate all’ICAO, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della 228 a sessione del Consiglio dell’ICAO, o di eventuali sessioni successive, in relazione alle proposte di emendamento dell’annesso 16, volumi da I a III, della convenzione di Chicago, per quanto riguarda gli standard e le prassi raccomandate internazionali per la tutela dell’ambiente, è di sostegno agli emendamenti proposti nella loro interezza. 2.   Nel caso in cui il Consiglio dell’ICAO adotti senza modifiche sostanziali gli emendamenti proposti dell’annesso 16, volumi da I a III, della convenzione di Chicago di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la posizione da adottare a nome dell’Unione è di non manifestare disaccordo e di notificare la conformità alla misura adottata in risposta alla rispettiva lettera agli Stati dell’ICAO. Qualora il diritto dell’Unione si discosti dagli standard e dalle prassi raccomandate internazionali (SARP) di nuova adozione successivamente alla data prevista per la loro applicazione, eventuali differenze rispetto a tali SARP specifici viene notificata all’ICAO. In tale caso la Commissione, a tempo debito e almeno due mesi prima di qualsiasi termine fissato dall’ICAO per la notifica delle differenze, sottopone al Consiglio, per discussione e approvazione, un documento preparatorio che illustra in dettaglio le differenze che gli Stati membri devono notificare all’ICAO a nome dell’Unione. Articolo 2 Gli Stati membri dell’Unione che sono membri dell’ICAO esprimono la posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione. Tutti gli Stati membri dell’Unione esprimono la posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2023 Per il Consiglio Il presidente G. STRÖMMER ( 1 ) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ( GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1 ). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione ( GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1 ).

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