Decisione di esecuzione (UE) 2019/598 del Consiglio, del 9 aprile 2019, relativa alle disposizioni transitorie per la nomina dei procuratori europei per e durante il primo mandato di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939
Decisione di esecuzione (UE) 2019/598 del Consiglio, del 9 aprile 2019, relativa alle disposizioni transitorie per la nomina dei procuratori europei per e durante il primo mandato di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939
EN: Council Implementing Decision (EU) 2019/598 of 9 April 2019 on the transitional rules for the appointment of European Prosecutors for and during the first mandate period, provided for in Article 16(4) of Regulation (EU) 2017/1939
Testo normativo
12.4.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 103/29
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/598 DEL CONSIGLIO
del 9 aprile 2019
relativa alle disposizioni transitorie per la nomina dei procuratori europei per e durante il primo mandato di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»)
(
1
)
, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, il Consiglio nomina i procuratori europei per un mandato non rinnovabile di sei anni, che può essere prorogato per un massimo di tre anni alla fine di detto periodo di sei anni.
(2)
A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939, ogni tre anni si deve procedere a un rinnovo parziale di un terzo dei procuratori europei. Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, deve adottare disposizioni transitorie relative alla nomina dei procuratori europei per e durante il primo mandato.
(3)
Tali disposizioni transitorie dovrebbero garantire la corretta applicazione del principio di sostituzione periodica dei procuratori europei nominati per la prima volta alla EPPO, al fine di garantire la continuità dei lavori del collegio dei procuratori europei. Esse dovrebbero allo stesso tempo tener conto delle particolari esigenze della EPPO nei primi anni successivi alla sua istituzione e all'inizio delle attività.
(4)
A tal fine, è opportuno stabilire disposizioni specifiche sulla durata del mandato dei procuratori europei nominati per la prima volta in seguito all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/1939.
(5)
Al fine di assicurare, per il primo mandato, piena trasparenza e imparzialità nella designazione di tali procuratori europei il cui mandato sarà di tre anziché di sei anni, è opportuno applicare un sistema di estrazione a sorte. Tale sistema garantirà altresì che la selezione dei procuratori europei il cui mandato sarà più breve sia neutra sotto il profilo geografico.
(6)
Il 15 gennaio 2019 la Commissione ha presentato una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa alle disposizioni transitorie per la nomina dei procuratori europei per e durante il primo mandato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La presente decisione stabilisce disposizioni transitorie relative alla nomina dei procuratori europei per e durante il primo mandato successivo all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/1939.
Articolo 2
1. Prima della nomina dei procuratori europei viene designato, mediante estrazione a sorte, un gruppo che rappresenta un terzo del numero di Stati membri partecipanti al momento dell'applicazione di tali disposizioni transitorie.
2. Se il numero di Stati membri partecipanti al momento dell'applicazione di dette disposizioni transitorie non è divisibile per tre, il numero di Stati membri da includere nel gruppo è arrotondato per eccesso al numero intero più vicino.
3. Il segretariato generale del Consiglio adotta le misure necessarie per attuare questa procedura di estrazione a sorte, in stretta cooperazione con la Commissione.
Articolo 3
La durata del mandato dei procuratori europei provenienti dagli Stati membri inclusi nel gruppo determinato conformemente all'articolo 2 è di tre anni. Tale mandato non è rinnovabile.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Lussemburgo, il 9 aprile 2019
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA
(
1
)
GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1
.
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