Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0600/2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/600 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica la decisione 2011/163/UE per quanto riguarda l'approvazione dei piani presentati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalle dipendenze della Corona a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio notificata con il numero C(2019) 2831 (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 11/04/2019 In vigore dal: 11/04/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2019/600 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica la decisione 2011/163/UE per quanto riguarda l'approvazione dei piani presentati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalle dipendenze della Corona a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 2831] (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/600 of 11 April 2019 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and its Crown Dependencies in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC (notified under document C(2019) 2831) (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

12.4.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 103/35 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/600 DELLA COMMISSIONE dell’11 aprile 2019 che modifica la decisione 2011/163/UE per quanto riguarda l'approvazione dei piani presentati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalle dipendenze della Corona a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 2831] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ( 1 ) , in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, considerando quanto segue: (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 ( 2 ) , che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»). (2) A norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE, i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare gli animali e i prodotti di origine animale contemplati dalla medesima direttiva sono tenuti a presentare piani di sorveglianza dei residui che offrano le garanzie richieste («i piani»). I piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e sostanze elencate nell'allegato I di tale direttiva. (3) La decisione 2011/163/UE della Commissione ( 3 ) approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale figuranti nell'elenco di cui all'allegato di tale decisione. (4) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha presentato alla Commissione i piani per tale paese e le dipendenze della Corona in merito a bovini, ovini/caprini, suini, equini, pollame, acquacoltura, latte, uova, conigli, selvaggina selvatica, selvaggina d'allevamento e miele. Tali piani offrono garanzie sufficienti ed è opportuno che siano approvati. (5) Pertanto, al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco dei paesi terzi stabilito dalla decisione 2011/163/UE per i quali i piani sono approvati. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2011/163/UE. (6) La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno. (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della decisione 2011/163/UE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione si applica a decorrere dal 13 aprile 2019. Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2019. Per la Commissione Jyrki KATAINEN Vicepresidente ( 1 ) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10 . ( 2 ) Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE ( GU L 80I del 22.3.2019, pag. 1 ). ( 3 ) Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio ( GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40 ). ALLEGATO L'allegato della decisione 2011/163/UE è così modificato: 1) tra le voci relative alle Isole Fær Øer e alla Georgia, è inserita la voce seguente: «GB Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord X X X X X X X X X X X X» 2) tra le voci relative alla Georgia e al Ghana, è inserita la voce seguente: «GG Guernsey X X X X X X X X X X X X» 3) tra le voci relative a Israele e all'India, è inserita la voce seguente: «IM Isola di Man X X X X X X X X X X X X» 4) tra le voci relative all'Iran e alla Giamaica, è inserita la voce seguente: «JE Jersey X X X X X X X X X X X X»

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