Decisione di esecuzione (UE) 2019/616 della Commissione, del 15 aprile 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri notificata con il numero C(2019) 3024 (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Decisione di esecuzione (UE) 2019/616 della Commissione, del 15 aprile 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2019) 3024] (Testo rilevante ai fini del SEE.)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/616 of 15 April 2019 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2017/247 on protective measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States (notified under document C(2019) 3024) (Text with EEA relevance.)
Testo normativo
16.4.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 105/31
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/616 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2019
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2019) 3024]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno
(
1
)
, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno
(
2
)
, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione
(
3
)
è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio
(
4
)
.
(2)
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa stabilisce inoltre che le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza, come previsto all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, devono essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone nell'allegato di detta decisione di esecuzione.
(3)
Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata varie volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione
(
5
)
, al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.
(4)
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata successivamente modificata anche dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione
(
6
)
, allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili in caso di un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e fissa la durata delle misure da applicare in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione verso altri Stati membri, nel rispetto di determinate condizioni.
(5)
Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, soprattutto per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE.
(6)
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/490 della Commissione
(
7
)
in seguito alla notifica, da parte della Bulgaria, della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in un'azienda avicola situata nella regione di Lovech di tale Stato membro. La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, in seguito alla comparsa di tale focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta.
(7)
Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 mediante la decisione di esecuzione (UE) 2019/490, la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 nelle regioni di Lovech e Plovdiv di tale Stato membro.
(8)
La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, in seguito alla comparsa dei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nelle regioni di Lovech e Plovdiv, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno alle aziende avicole infette in tale Stato membro.
(9)
La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Bulgaria e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente della Bulgaria si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende avicole in cui è stata confermata la comparsa dei recenti focolai.
(10)
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con la Bulgaria, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tale Stato membro in conformità della direttiva 2005/94/CE a seguito della comparsa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro.
(11)
È pertanto opportuno aggiornare la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 per tenere conto della nuova situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Bulgaria. In particolare, le zone di protezione e sorveglianza recentemente istituite in Bulgaria, attualmente soggette a restrizioni di movimentazione a norma della direttiva 2005/94/CE, dovrebbero essere elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
(12)
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione in modo che siano incluse le zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla comparsa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro, e al fine di aggiornare la durata delle restrizioni in esse applicabili.
(13)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
(14)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2019
Per la Commissione
Jyrki KATAINEN
Vicepresidente
(
1
)
GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13
.
(
2
)
GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29
.
(
3
)
Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (
GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62
).
(
4
)
Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (
GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16
).
(
5
)
Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (
GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80
).
(
6
)
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (
GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 26
).
(
7
)
Decisione di esecuzione (UE) 2019/490 della Commissione, del 25 marzo 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (
GU L 84 del 26.3.2019, pag. 37
).
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:
1)
nella parte A, la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:
«
Stato membro: Bulgaria
Area comprendente:
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Lovech region:
Municipality of Lovech:
—
Yoglav
—
Doyrentsi
26.4.2019
Plovdiv region:
Municipality of Asenovgrad:
—
Asenovgrad
—
Boyantsi
—
Mominsko
1.5.2019
Municipality of Rodopi:
—
Krumovo
—
Yagodovo
1.5.2019»
2)
nella parte B, la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:
«
Stato membro: Bulgaria
Area comprendente:
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Lovech region:
Municipality of Lovech:
—
Lisets
—
Bahovitsa
dal 13.4.2019 al 21.4.2019
Municipality of Lovech:
—
Slavyani
—
Izvorche
—
Radyuvene
—
Skobelevo
21.4.2019
Municipality of Lovech:
—
Yoglav
—
Doyrentsi
dal 27.4.2019 al 5.5.2019
Municipality of Lovech:
—
Vladinya
—
Goran
—
Gostinya
—
Devetaki
—
Drenov
—
Lovech
—
Presyaka
—
Smochan
—
Slatina
—
Tepava
—
Umarevtsi
5.5.2019
Pleven region:
Municipality of Pleven:
—
Nikolaevo
21.4.2019
Plovdiv region:
Municipality of Asenovgrad:
—
Asenovgrad
—
Boyantsi
—
Mominsko
dal 2.5.2019 al 10.5.2019
Municipality of Asenovgrad:
—
Izbeglii
—
Kozanovo
—
Stoevo
—
Zlatovrah
—
Muldava
—
Lyaskovo
10.5.2019
Municipality of Kuklen:
—
Kuklen
—
Ruen
10.5.2019
Muicipality of Sadovo:
—
Sadovo
—
Bolyartsi
—
Katunitsa
—
Karadzhovo
—
Kochevo
10.5.2019
Municipality of Rodopi:
—
Krumovo
—
Yagodovo
dal 2.5.2019 al 10.5.2019
Municipality of Rodopi:
—
Brestnik
—
Belashtitsa
—
Markovo
—
Branipole
10.5.2019
Municipality of Maritsa:
—
Skutare
—
Rogosh
10.5.2019
Municipality of Plovdiv:
—
Plovdiv
10.5.2019»
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