Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0640/2019

Decisione (UE) 2019/640 del Consiglio, del 15 aprile 2019, relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° Fondo europeo di sviluppo per rialimentare il Fondo per la pace in Africa

Pubblicato: 15/04/2019 In vigore dal: 15/04/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/640 del Consiglio, del 15 aprile 2019, relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° Fondo europeo di sviluppo per rialimentare il Fondo per la pace in Africa EN: Council Decision (EU) 2019/640 of 15 April 2019 concerning the allocation of funds decommitted from projects under the 10th European Development Fund for the purpose of replenishing the African Peace Facility

Testo normativo

24.4.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 109/24 DECISIONE (UE) 2019/640 DEL CONSIGLIO del 15 aprile 2019 relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10 o Fondo europeo di sviluppo per rialimentare il Fondo per la pace in Africa IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applica la parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ( 1 ) , in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Nel quadro dell'11 o Fondo europeo di sviluppo (FES), l'Unione ha finora impegnato un totale di 1 627 300 000 EUR per il Fondo per la pace in Africa (APF) onde fornire sostegno finanziario alle risposte dell'Unione africana alle crisi di sicurezza in corso e emergenti in Africa. Questo impegno per la pace e la sicurezza nel continente africano dovrebbe essere mantenuto nel periodo 2019-2020. (2) Le esigenze dell'APF per il periodo 2019-2020 sono stimate pari a 814 860 000 EUR. (3) È opportuno utilizzare i fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10 o FES per garantire il finanziamento dell'APF fino alla fine del 2020. (4) Tali fondi dovrebbero finanziare le attività dell'APF, compreso il sostegno all'operatività dell'architettura africana di pace e di sicurezza, il sostegno alle iniziative volte a prevenire e gestire i conflitti violenti in caso di necessità urgenti e impreviste in situazioni di crisi (meccanismo di risposta rapida) e il sostegno alle operazioni di sostegno alla pace guidate dall'Africa, e dovrebbero coprire le spese di supporto sostenute dalla Commissione. (5) Tali fondi dovrebbero essere utilizzati conformemente al pertinente programma d'azione pluriennale dell'APF e alle norme e alle procedure applicabili all'11 o FES, come previsto dai regolamenti del Consiglio (UE) 2015/322 ( 2 ) , e (UE) 2018/1877 ( 3 ) , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È stanziato un importo massimo di 445 860 000 EUR proveniente dai fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10 o Fondo europeo di sviluppo (FES) per rialimentare il Fondo per la pace in Africa per il periodo 2019-2020. Di tale importo, un massimo di 14 860 000 EUR è destinato a coprire le spese di supporto sostenute dalla Commissione. Tali fondi sono utilizzati conformemente alle norme e alle procedure previste per l'11 o FES. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione. Fatto a Lussemburgo, il 15 aprile 2019 Per il Consiglio Il presidente P. DAEA ( 1 ) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all'esecuzione dell'11 o Fondo europeo di sviluppo ( GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11 o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 ( GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1 ).

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