Decisione UE In vigore

Decisione UE 0642/2019

Decisione (UE) 2019/642 del Consiglio, del 13 aprile 2019, che modifica la decisione (UE) 2019/274 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 13/04/2019 In vigore dal: 13/04/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/642 del Consiglio, del 13 aprile 2019, che modifica la decisione (UE) 2019/274 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Council Decision (EU) 2019/642 of 13 April 2019 amending Decision (EU) 2019/274 on the signing, on behalf of the European Union and of the European Atomic Energy Community, of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

25.4.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea LI 110/1 DECISIONE (UE) 2019/642 DEL CONSIGLIO del 13 aprile 2019 che modifica la decisione (UE) 2019/274 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («Euratom») a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea («TUE»), che si applica all'Euratom in virtù dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. (2) Conformemente all'articolo 50 TUE l'Unione europea ha negoziato con il Regno Unito un accordo volto a definire le modalità del recesso tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione («accordo di recesso»). (3) L'11 gennaio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/274 ( 1 ) relativa alla firma dell'accordo di recesso ( 2 ) . (4) Il 21 marzo 2019 il Consiglio europeo ha approvato lo strumento relativo all'accordo di recesso e la dichiarazione congiunta integrativa della dichiarazione politica, che la prima ministra May e il presidente della Commissione europea Juncker avevano concordato l'11 marzo 2019. (5) Con decisione (UE) 2019/476 ( 3 ) il Consiglio europeo ha stabilito, d'intesa con il Regno Unito, di prorogare il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE al 22 maggio 2019 qualora la Camera dei comuni avesse approvato l'accordo di recesso entro il 29 marzo 2019, ovvero al 12 aprile 2019 in caso contrario. La Camera dei comuni non ha approvato l'accordo di recesso entro il 29 marzo 2019. (6) Il 5 aprile 2019 il Regno Unito ha presentato al Consiglio europeo un'ulteriore richiesta di proroga del termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. L'11 aprile 2019, con decisione (UE) 2019/584 ( 4 ) , il Consiglio europeo ha deciso, d'intesa con il Regno Unito, di prorogare ulteriormente il termine al 31 ottobre 2019. Il Consiglio europeo ha ricordato che, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, l'accordo di recesso potrà entrare in vigore a una data anteriore se le parti avranno completato le rispettive procedure di ratifica prima del 31 ottobre 2019. Il recesso dovrebbe quindi aver luogo il primo giorno del mese successivo al completamento delle procedure di ratifica o, se anteriore, il 1 o novembre 2019. A norma del suo articolo 2, secondo comma, la decisione cesserà di applicarsi il 31 maggio 2019 se il Regno Unito non avrà tenuto le elezioni del Parlamento europeo in ottemperanza all'applicabile diritto dell'Unione e non avrà ratificato l'accordo di recesso entro il 22 maggio 2019. (7) È risultato pertanto necessario adattare la data di entrata in vigore dell'accordo di recesso in considerazione del termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE prorogato dal Consiglio europeo d'intesa con il Regno Unito. (8) D'intesa con il Regno Unito, l'11 aprile 2019 sono stati introdotti nell'accordo di recesso i tre adattamenti seguenti: — nel preambolo, ultimo punto, i termini «dopo il 29 marzo 2019 » sono sostituiti da «dopo l'entrata in vigore del presente accordo»; — all'articolo 185, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il presente accordo entra in vigore alla prima delle date seguenti: a) il giorno dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, prorogato dal Consiglio europeo d'intesa con il Regno Unito, purché prima di tale data il depositario del presente accordo abbia ricevuto dall'Unione e dal Regno Unito la notifica scritta del completamento delle necessarie procedure interne; b) il primo giorno del mese che segue il ricevimento, presso il depositario del presente accordo, dell'ultima delle notifiche scritte di cui alla lettera a). Il presente accordo non entra in vigore se prima che scada il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, prorogato dal Consiglio europeo d'intesa con il Regno Unito, il depositario del presente accordo non ha ricevuto le notifiche scritte di cui alla lettera a).»; — all'articolo 2 del protocollo su Gibilterra, i termini «prima del 30 marzo 2019 » sono sostituiti da «prima della data di entrata in vigore dell'accordo di recesso». (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/274. (10) Conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, TUE, il Regno Unito non ha partecipato né alle deliberazioni del Consiglio che riguardano la presente decisione né all'adozione della stessa, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'articolo 1 della decisione (UE) 2019/274 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 È autorizzata, a nome dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica, la firma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica quale adattato, con riserva della sua conclusione. Il testo dell'accordo adattato è accluso alla presente decisione ( *1 ) . Articolo 2 Il testo dell'accordo accluso alla decisione (UE) 2019/274 è sostituito dal testo dell'accordo adattato accluso alla presente decisione ( 5 ) . Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2019 Per il Consiglio Il presidente G. CIAMBA ( 1 ) Decisione (UE) 2019/274 del Consiglio, dell'11 gennaio 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ( GU L 47 I del 19.2.2019, pag. 1 ). ( 2 ) Il testo dell'accordo di recesso accluso alla decisione (UE) 2019/274 è stato pubblicato nella GU C 66 I del 19.2.2019, pag. 1. ( 3 ) Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE ( GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1 ). ( 4 ) Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE ( GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1 ). ( 5 ) GU C 144 I del 25.4.2019, pag. 1 .

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