Decisione di esecuzione (UE) 2025/644 del Consiglio, del 24 marzo 2025, che autorizza la Francia, a norma della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta alla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica
Decisione di esecuzione (UE) 2025/644 del Consiglio, del 24 marzo 2025, che autorizza la Francia, a norma della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta alla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica
EN: Council Implementing Decision (EU) 2025/644 of 24 March 2025 authorising France to apply a reduced rate of taxation to unleaded petrol used as motor fuel and consumed in Corsican departments in accordance with Directive 2003/96/EC
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/644
28.3.2025
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/644 DEL CONSIGLIO
del 24 marzo 2025
che autorizza la Francia, a norma della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta alla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità
(
1
)
, in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Ai sensi della decisione 2007/880/CE
(
2
)
del Consiglio e delle decisioni di esecuzione 2013/192/UE
(
3
)
e (UE) 2019/372
(
4
)
, la Francia è stata autorizzata, in conformità con l’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica.
(2)
Con lettera del 31 ottobre 2024 la Francia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare un’aliquota ridotta della tassa sull’energia alla benzina senza piombo utilizzata come carburante. La riduzione è pari ad 1 EUR per ettolitro. L’autorizzazione è stata chiesta dal 1
o
gennaio 2025 al 31 dicembre 2028. In Corsica la fornitura di benzina senza piombo ai distributori comporta un notevole sovraccosto rispetto alla fornitura nella Francia continentale e i prezzi finali sono superiori di oltre 0,10 EUR al litro a quelli praticati sul continente.
(3)
Riducendo la tassa sulla benzina senza piombo in Corsica, i consumatori ai quali essa si applica saranno in posizione di maggior parità con quelli del continente. La misura consegue pertanto obiettivi di politica regionale e di coesione.
(4)
La riduzione fiscale non supera quanto è necessario per tener conto dei costi supplementari di trasporto e di distribuzione sostenuti dai consumatori in Corsica.
(5)
Il livello di tassazione finale rispetta i livelli minimi di cui alla direttiva 2003/96/CE, attualmente 359 EUR/1 000 litri (o 35,90 EUR/ettolitro).
(6)
Tenuto conto della lontananza e del carattere insulare dei dipartimenti ai quali si applicherà la misura, e data anche la modesta entità della riduzione dell’aliquota, che peraltro è molto elevata rispetto al livello minimo di cui alla direttiva 2003/96/CE, la misura richiesta non susciterà spostamenti legati specificamente alla fornitura di carburanti.
(7)
Di conseguenza, la misura è accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale e non è incompatibile con le politiche dell’Unione in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti.
(8)
È pertanto opportuno autorizzare la Francia, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta alla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo in Corsica.
(9)
Al fine di evitare perturbazioni, è opportuno garantire alla Francia la possibilità di applicare senza soluzione di continuità la riduzione specifica cui si riferisce la presente decisione a decorrere dal 1
o
gennaio 2025 sulla base delle disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/372. È opportuno pertanto concedere l’autorizzazione richiesta con effetto a decorrere dal 1
o
gennaio 2025.
(10)
In conformità dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, qualsiasi autorizzazione concessa in base a tale disposizione deve essere limitata nel tempo. Per garantire ai dipartimenti interessati un grado di prevedibilità sufficiente, è opportuno concedere l’autorizzazione per un periodo di quattro anni. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico esistente, è opportuno disporre che, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale di tassazione dei prodotti energetici con cui la presente autorizzazione non fosse compatibile, la presente decisione cessi di produrre effetti alla data di entrata in vigore di tale sistema.
(11)
La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Francia è autorizzata ad applicare una riduzione dell’aliquota d’imposta non superiore a 1 EUR per ettolitro alla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica. Per evitare una compensazione eccessiva, la riduzione non deve essere superiore ai costi supplementari di trasporto, immagazzinamento e distribuzione sostenuti nei dipartimenti della Corsica rispetto alla Francia continentale.
L’aliquota ridotta rispetta i livelli minimi di cui all’articolo 7 della direttiva 2003/96/CE.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2028.
Tuttavia, ove il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui l’autorizzazione rilasciata all’articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui tale sistema generale modificato diventa applicabile.
Articolo 3
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Articolo 4
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2025
Per il Consiglio
Il presidente
C. SIEKIERSKI
(
1
)
GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2003/96/oj
.
(
2
)
Decisione 2007/880/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che autorizza la Francia, a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare una riduzione dell’imposta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante, immessa in consumo nei dipartimenti della Corsica (
GU L 346 del 29.12.2007, pag. 15
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2007/880/oj
).
(
3
)
Decisione di esecuzione 2013/192/UE del Consiglio, del 22 aprile 2013, che autorizza la Repubblica francese, a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un’aliquota d’accisa ridotta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica (
GU L 113 del 25.4.2013, pag. 13
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/192/oj
).
(
4
)
Decisione di esecuzione (UE) 2019/372 del Consiglio, del 5 marzo 2019, che autorizza la Francia, a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare una riduzione dell’imposta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante, immessa in consumo nei dipartimenti della Corsica (
GU L 68 dell’8.3.2019, pag. 5
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/372/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/644/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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