Decisione (UE) 2019/658 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo recante modifica dell'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
Decisione (UE) 2019/658 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo recante modifica dell'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
EN: Council Decision (EU) 2019/658 of 2 March 2015 on the signing, on behalf of the Union and of the Member States, of the Protocol amending the Agreement on maritime transport between the European Community and its Member States, of the one part, and the government of the People's Republic of China, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union
Testo normativo
26.4.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 112/2
DECISIONE (UE) 2019/658 DEL CONSIGLIO
del 2 marzo 2015
relativa alla firma, a nome dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo recante modifica dell'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro
(
1
)
(«accordo») è entrato in vigore il 1
o
marzo 2008.
(2)
L'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Croazia prevede che quest'ultima aderisca all'accordo mediante un protocollo tra il Consiglio e la Repubblica popolare cinese.
(3)
Il 14 settembre 2012 la Commissione è stata autorizzata dal Consiglio a negoziare un protocollo che modifica l'accordo «protocollo») per tenere conto dell'adesione della Croazia all'Unione
(4)
Il protocollo è stato siglato a Bruxelles il 20 giugno 2014.
(5)
È opportuno firmare il protocollo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma del protocollo recante modifica dell'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, è autorizzata a nome dell'Unione e degli Stati membri, con riserva della conclusione di tale protocollo
(
2
)
.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e degli Stati membri.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015
Per il Consiglio
La presidente
D. REIZNIECE-OZOLA
(
1
)
GU L 46 del 21.2.2008, pag. 25
.
(
2
)
Il testo del protocollo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 0658/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.