Decisione (UE) 2023/671 del Consiglio del 21 marzo 2023 che autorizza l’avvio di negoziati per un accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera che stabilisce una base per lo scambio di informazioni sulle persone che beneficiano della protezione temporanea
Decisione (UE) 2023/671 del Consiglio del 21 marzo 2023 che autorizza l’avvio di negoziati per un accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera che stabilisce una base per lo scambio di informazioni sulle persone che beneficiano della protezione temporanea
EN: Council Decision (EU) 2023/671 of 21 March 2023 authorising the opening of negotiations for an agreement between the European Union and the Swiss Confederation establishing a basis for the exchange of information on persons benefitting from temporary protection
Testo normativo
23.3.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 84/16
DECISIONE (UE) 2023/671 DEL CONSIGLIO
del 21 marzo 2023
che autorizza l’avvio di negoziati per un accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera che stabilisce una base per lo scambio di informazioni sulle persone che beneficiano della protezione temporanea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Nella riunione del 4 marzo 2022, dinanzi all’afflusso massiccio di persone in fuga dall’Ucraina a seguito dell’invasione russa del paese, il Consiglio ha adottato con voto unanime la decisione di esecuzione (UE) 2022/382
(
1
)
, che accerta l’esistenza di tale afflusso massiccio di persone e offre loro protezione.
(2)
In tale riunione del Consiglio è stata rilasciata una dichiarazione, a sostegno degli Stati membri che costituiscono i principali punti di ingresso verso l’Unione dall’Ucraina per l’afflusso massiccio di sfollati che fuggono dalla guerra di aggressione della Russia, che promuove la necessità di equilibrio degli sforzi tra tutti gli Stati membri nel ricevere tali persone.
(3)
Gli Stati membri hanno inoltre convenuto, in tale dichiarazione, di non applicare, per le persone nell’Unione che fuggono dalla guerra di aggressione della Russia in Ucraina, le disposizioni dell’articolo 11 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio
(
2
)
relative alle persone che godono della protezione temporanea in un determinato Stato membro e si trasferiscono in un altro Stato membro senza autorizzazione, salvo diverso accordo tra Stati membri interessati su base bilaterale.
(4)
A norma dell’articolo 10 della direttiva 2001/55/CE, gli Stati membri hanno l’obbligo di registrare a livello nazionale i dati personali delle persone che godono di protezione temporanea nel loro territorio. Inoltre, l’articolo 27, paragrafo 1, della stessa prevede che, ai fini della cooperazione amministrativa necessaria per l’attuazione della protezione temporanea, gli Stati membri devono adottare, di concerto con la Commissione, ogni disposizione utile per la cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.
(5)
È nell’interesse degli Stati membri scambiare informazioni con i paesi terzi che fanno parte dello spazio Schengen. La Svizzera, che al 25 ottobre 2022 contava un numero complessivo di 65 953 registrazioni di beneficiari di protezione temporanea nel suo territorio, si è dichiarata interessata a tale scambio. Poiché molti beneficiari di protezione temporanea nel territorio della Svizzera potrebbero aver precedentemente registrato i loro dati personali conformemente alla direttiva 2001/55/EC in uno Stato membro, agevolare gli scambi di tali dati può consentire agli Stati membri interessati di non fornire più, alle persone che non sono più sul loro territorio, l’assistenza necessaria correlata al diritto alla protezione temporanea.
(6)
Inoltre, è nell’interesse degli Stati membri garantire una certa stabilità e un equilibrio dei loro sforzi nel ricevere persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia in Ucraina e assicurare che il sistema non si presti ad abusi.
(7)
È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo tra l’Unione e la Confederazione svizzera che stabilisca una base per lo scambio di informazioni sulle persone che beneficiano della protezione temporanea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per un accordo che stabilisca una base per lo scambio di informazioni sulle persone che beneficiano della protezione temporanea.
Articolo 2
La Commissione negozia le disposizioni dell’accordo in consultazione con il gruppo di lavoro del Consiglio «Asilo» e conformemente alle direttive di negoziato riportate nell’addendum della presente decisione, fatte salve eventuali ulteriori direttive che il Consiglio impartisca in seguito alla Commissione.
Articolo 3
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(
1
)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (
GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1
).
(
2
)
Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (
GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12
).
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