Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0708/2019

Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030 (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 15/02/2019 In vigore dal: 15/02/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030 (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Delegated Decision (EU) 2019/708 of 15 February 2019 supplementing Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council concerning the determination of sectors and subsectors deemed at risk of carbon leakage for the period 2021 to 2030 (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

8.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 120/20 DECISIONE DELEGATA (UE) 2019/708 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO 2 per il periodo dal 2021 al 2030 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l'articolo 10 ter , paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2003/87/CE stabilisce che la vendita all'asta delle quote di emissioni di gas a effetto serra sia il principio di base del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione (EU ETS). (2) Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha concluso che l'assegnazione di quote gratuite non dovrebbe terminare e che le misure attuali dovrebbero proseguire dopo il 2020 per evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO 2 dovuto alle politiche sul clima, fino a quando non verranno compiuti sforzi analoghi nelle altre grandi economie. Per preservare il beneficio ambientale della riduzione delle emissioni nell'Unione, finché le misure adottate da paesi terzi non prevedono incentivi comparabili per indurre l'industria a ridurre le proprie emissioni, l'assegnazione gratuita transitoria dovrebbe continuare a essere destinata a impianti di settori e sottosettori a rischio di rilocalizzazione del CO 2 . (3) L'esperienza maturata nell'applicazione dell'EU ETS ha confermato che settori e sottosettori sono a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO 2 in diversa misura, e che l'assegnazione gratuita ha evitato il verificarsi di tale fenomeno. Se da un lato alcuni settori e sottosettori sono ritenuti esposti a un rischio maggiore, altri sono in grado di trasferire sui prezzi dei prodotti una percentuale considerevole dei costi delle quote per coprire le loro emissioni senza perdere quote di mercato, e devono sostenere soltanto i costi residui, risultando così a basso rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO 2 . Per contrastare il fenomeno, conformemente all'articolo 10 ter , paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione è tenuta stilare un elenco dei settori e dei sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO 2 . I settori e sottosettori in questione sono oggetto di assegnazioni gratuite corrispondenti al 100 % del quantitativo determinato a norma dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE. (4) Con la decisione 2014/746/UE ( 2 ) la Commissione ha determinato un elenco di rilocalizzazione del CO 2 per il periodo 2015-2019. Con la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) la validità dell'elenco è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020. (5) L'articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE stabilisce i criteri per la valutazione sulla base dei tre anni più recenti per cui sono disponibili dati. In questo caso la Commissione ha utilizzato i dati degli anni 2013, 2014 e 2015, poiché, al momento della valutazione, i dati relativi al 2016 erano disponibili solo per alcuni dei parametri. (6) Per determinare l'elenco di rilocalizzazione del CO 2 per il periodo 2021-2030, la Commissione ha valutato il rischio di rilocalizzazione nei settori e sottosettori al livello NACE-4 della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) . NACE-4 è il livello con la disponibilità di dati ottimale, che definisce i settori con precisione. Nella classificazione NACE un settore è caratterizzato da un codice a quattro cifre; un sottosettore, invece, è caratterizzato da un codice Prodcom a sei o a otto cifre secondo la classificazione delle merci utilizzata a fini statistici nel settore della produzione industriale dell'Unione, derivante direttamente dalla classificazione NACE. (7) La valutazione della rilocalizzazione delle emissioni di CO 2 si è svolta in due fasi. Ai fini della valutazione quantitativa di primo livello su base NACE-4, un settore è considerato a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO 2 se il cosiddetto «indicatore di rilocalizzazione delle emissioni di CO 2 » supera la soglia dello 0,2 di cui all'articolo 10 ter , paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. In un numero limitato di casi che soddisfano criteri di ammissibilità chiaramente definiti, elencati all'articolo 10 ter , paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/87/CE, si è proceduto a una «valutazione di secondo livello», effettuando una valutazione qualitativa con criteri specifici o una valutazione quantitativa a livello disaggregato. (8) A norma dell'articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE, l'indicatore di rilocalizzazione delle emissioni di CO 2 è stato calcolato moltiplicando l'intensità degli scambi di un determinato settore con paesi terzi per l'intensità delle sue emissioni. (9) A norma dell'articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE, l'intensità degli scambi con paesi terzi è il rapporto tra la somma del valore complessivo delle esportazioni e importazioni verso e da paesi terzi e il volume complessivo del mercato per lo Spazio economico europeo (cifra d'affari annua più importazioni totali dai paesi terzi). La Commissione ha valutato l'intensità degli scambi per ciascun settore e sottosettore sulla base dei dati Eurostat presenti nella banca dati Comext. La Commissione ritiene che si tratti dei dati più completi e affidabili sui valori complessivi delle esportazioni e delle importazioni verso e da paesi terzi, nonché sulla cifra d'affari annua complessiva nell'Unione. (10) L'intensità delle emissioni è la somma delle emissioni dirette e indirette del settore interessato divisa per il valore aggiunto lordo, ed è misurata in kg CO 2 per euro. La Commissione ritiene che il catalogo delle operazioni dell'Unione europea sia la fonte più precisa e trasparente di dati sulle emissioni di CO 2 a livello di impianti e, pertanto, per calcolare le emissioni dirette dei settori sono stati usati i dati ivi contenuti. Gli impianti sono stati assegnati ai settori al livello NACE-4 in base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri nell'ambito delle misure nazionali di attuazione, a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE e della decisione 2011/278/UE della Commissione ( 5 ) . Il valore aggiunto lordo per ogni settore è stato stimato usando i dati ricavati dalle statistiche strutturali sulle imprese di Eurostat, che sono ritenute la fonte più accurata. (11) Al fine di determinare le emissioni indirette, in assenza di dati a livello dell'UE a 28, i dati sul consumo di energia elettrica raccolti direttamente dagli Stati membri sono considerati la fonte più affidabile. Per convertire il consumo di energia elettrica in emissioni indirette si ricorre al fattore di emissione dell'energia elettrica. La Commissione ha assunto come valore di riferimento la media del mix di produzione dell'energia elettrica nell'UE. Tale valore equivale al totale annuo di emissioni riconducibili al settore energetico nell'Unione, che comprende tutte le fonti energetiche europee, diviso per la quantità corrispondente di energia elettrica generata. Il fattore di emissione dell'energia elettrica è stato aggiornato per tenere conto della decarbonizzazione del sistema elettrico e dell'aumento della quota di energie rinnovabili. Il nuovo valore dovrebbe basarsi sull'anno di riferimento 2015, in linea con il criterio dei tre anni più recenti per cui sono disponibili dati (2013-2015). Il valore aggiornato è 376 gr CO 2 /kWh. (12) L'articolo 10 ter , paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/87/CE prevede norme dettagliate di ammissibilità per permettere a determinati settori e sottosettori, qualora non riescano a soddisfare il criterio principale relativo alla rilocalizzazione delle emissioni di CO 2 , di chiedere una seconda valutazione per essere inseriti nell'elenco di rilocalizzazione del CO 2 . Ove l'indicatore di rilocalizzazione delle emissioni di CO 2 sia compreso tra 0,15 e 0,2, un settore può presentare domanda di valutazione qualitativa secondo i criteri di cui all'articolo 10 ter , paragrafo 2, di tale direttiva. In conformità all'articolo 10 ter , paragrafo 3, i settori e sottosettori la cui intensità delle emissioni è superiore a 1,5 hanno il diritto di presentare domanda di valutazione qualitativa o quantitativa a livello disaggregato (livello Prodcom a sei o a otto cifre). Anche i settori e sottosettori per i quali l'assegnazione gratuita delle quote è calcolata in base ai parametri di riferimento delle raffinerie possono presentare domanda per entrambi i tipi di valutazione. I settori e sottosettori di cui al punto 1.2 dell'allegato della decisione 2014/746/UE possono presentare domanda di valutazione quantitativa a livello disaggregato. (13) Durante la consultazione online svoltasi dal novembre 2017 al febbraio 2018, i portatori d'interesse sono stati invitati a presentare i loro punti di vista sulle scelte metodologiche per la determinazione dell'elenco di rilocalizzazione del CO 2 . In linea di massima i partecipanti si sono detti favorevoli a valutazioni di secondo livello caratterizzate da un grado di solidità, correttezza, trasparenza ed equità pari a quello delle valutazioni quantitative di primo livello, e hanno espresso il proprio supporto a un quadro di valutazione uniforme basato sul coinvolgimento dei portatori d'interesse. Tra febbraio e maggio 2018 si sono tenute quattro riunioni con gli Stati membri e i portatori d'interessi per stilare l'elenco di rilocalizzazione del CO 2 e portare avanti i lavori connessi alle valutazioni da effettuare. (14) È stata effettuata una valutazione d'impatto ( 6 ) tesa a garantire che le valutazioni di primo e di secondo livello per l'elenco di rilocalizzazione del CO 2 2021-2030 siano condotte in maniera comparabile, vale a dire che entrambe le tipologie di valutazione garantiscano l'individuazione dei soli settori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO 2 . La valutazione d'impatto si è concentrata sulle scelte operative attinenti al quadro di valutazione di secondo livello. (15) Un elenco preliminare di rilocalizzazione del CO 2 per il periodo 2021-2030 ( 7 ) è stato pubblicato l'8 maggio 2018, insieme ai documenti di orientamento della Commissione sul quadro per le valutazioni qualitative e quantitative disaggregate ( 8 ) . (16) Per vari settori che, in base ai criteri quantitativi di cui all'articolo 10 ter , paragrafo 1, non erano ritenuti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO 2 , sono state effettuate valutazioni secondo i criteri di cui all'articolo 10 ter , paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/87/CE. (17) La Commissione ha valutato un totale di 245 settori industriali rientranti nelle voci «Attività estrattive» e «Attività manifatturiere» della classificazione NACE. I settori e sottosettori di cui al punto 1 dell'allegato della presente decisione soddisfano i criteri enunciati all'articolo 10 ter , paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e dovrebbero essere considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO 2 . (18) Per vari settori sono state effettuate valutazioni qualitative secondo i criteri di cui all'articolo 10 ter , paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/87/CE. Nel caso dei settori «Estrazione di sale» (codice NACE 0893), «Finissaggio dei tessili» (codice NACE 1330), «Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base» (codice NACE 2110), «Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali» (codice NACE 2341), «Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica» (codice NACE 2342) e «Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta» (codice NACE 2332) l'inclusione nell'elenco di rilocalizzazione del CO 2 è stata ritenuta giustificata. Tali settori dovrebbero quindi essere considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO 2 per il periodo 2021-2030. (19) Per quanto concerne il settore «Estrazione di lignite» (codice NACE 0520), la valutazione qualitativa ha individuato una serie di carenze, tra cui il fatto che non può considerarsi influenzato dai costi delle emissioni dirette, e ha sollevato dubbi sul legame tra la rilocalizzazione delle emissioni di CO 2 e la concorrenza di altri combustibili all'interno dell'Unione. Dalla valutazione a livello dell'Unione è emerso inoltre che l'esposizione alla concorrenza esterna è estremamente limitata, ferma restando una certa concorrenza sul piano regionale esercitata da centrali a lignite extra-UE. Pertanto, l'inclusione del settore nell'elenco dei settori e sottosettori ritenuti esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO 2 non è stata ritenuta giustificata. (20) Sono pervenute tre domande da settori che non figurano nell'elenco preliminare di rilocalizzazione del CO 2 : «Estrazione di gas naturale» (codice NACE 0620), «Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia» (codice NACE 2362) e «Fusione di metalli leggeri» (codice NACE 2453). La valutazione delle domande si è incentrata sull'ammissibilità dei settori in questione a figurare nell'elenco, alla luce dei risultati di una valutazione quantitativa di primo livello su base NACE-4. I dati ufficiali usati per le valutazioni di primo livello sono stati comunicati ai portatori d'interessi e sono stati giudicati sufficientemente solidi per la pubblicazione dell'elenco preliminare di rilocalizzazione del CO 2 . La Commissione ha esaminato le informazioni supplementari contenute nelle tre domande e non ritiene che queste giustifichino una modifica della sua posizione iniziale. Detti settori continuano a non essere considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO 2 , poiché gli indicatori pertinenti non superano la soglia dello 0,2 di cui all'articolo 10 ter , paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. Inoltre, i settori continuano a non soddisfare i criteri di ammissibilità previsti all'articolo 10 ter , paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/87/CE, che darebbero loro diritto a ulteriori valutazioni. (21) Per vari sottosettori sono state effettuare valutazioni quantitative disaggregate secondo i criteri di cui all'articolo 10 ter , paragrafi 1 e 3, della direttiva 2003/87/CE. Nel caso dei sottosettori «Caolino ed altre argille caoliniche» (codice Prodcom 08.12.21), «Patate preparate o conservate, congelate (comprese patate interamente o parzialmente cotte nell'olio e successivamente congelate; escluse patate conservate nell'aceto o nell'acido acetico)» (codice Prodcom 10.31.11.30), «Farina, semolino e fiocchi di patate, granulati e agglomerati in forma di pellet» (codice Prodcom 10.31.13.00), «Concentrato di pomodoro» (codice Prodcom 10.39.17.25), «Latte scremato in polvere» (codice Prodcom 10.51.21), «Latte intero in polvere» (codice Prodcom 10.51.22), «Caseina» (codice Prodcom 10.51.53), «Lattosio e sciroppo di lattosio» (codice Prodcom 10.51.54), «Siero di latte, anche modificato, in polvere, in granuli o in altre forme solide, anche concentrato o con aggiunta di dolcificanti» (codice Prodcom 10.51.55.30), «Lieviti di panificazione» (codice Prodcom 10.89.13.34), «Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili per la ceramica, la smalteria e la vetreria» (codice Prodcom 20.30.21.50), «Lustri liquidi e preparazioni simili, fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi» (codice Prodcom 20.30.21.70) e «Parti di alberi di trasmissione, di alberi a gomito, di alberi a camme e di manovelle (fucinatura libera di metalli ferrosi) ecc.» (codice Prodcom 25.50.11.34), l'inclusione nell'elenco di rilocalizzazione del CO 2 è stata ritenuta giustificata. Tali sottosettori dovrebbero quindi essere considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO 2 per il periodo 2021-2030. (22) Nel caso dei sottosettori «Pasta di cacao, anche sgrassata» (codice Prodcom 10.82.11), «Burro, grasso e olio di cacao» (codice Prodcom 10.82.12) e «Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti» (codice Prodcom 10.82.13), le valutazioni quantitative disaggregate hanno evidenziato varie deviazioni dalla metodologia armonizzata, con il conseguente rischio di sovrastimare in modo significativo l'indicatore di rilocalizzazione delle emissioni di CO 2 . Pertanto, l'inclusione dei sottosettori nell'elenco di rilocalizzazione del CO 2 non è stata ritenuta giustificata. (23) Dal momento che l'elenco di rilocalizzazione del CO 2 deve essere valido per il periodo 2021-2030, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1 o gennaio 2021, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I settori e sottosettori che figurano nell'allegato sono considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO 2 per il periodo dal 2021 al 2030. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Essa si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2021. Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32 . ( 2 ) Decisione 2014/746/UE della Commissione, del 27 ottobre 2014, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019 ( GU L 308 del 29.10.2014, pag. 114 ). ( 3 ) Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 ( GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3 ). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev.2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ( GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1 ). ( 5 ) Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1 ). ( 6 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2019) 22. ( 7 ) Comunicazione della Commissione concernente l'elenco preliminare di rilocalizzazione del CO 2 , 2021-2030 ( GU C 162 dell'8.5.2018, pag. 1 ). ( 8 ) https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/leakage/docs/framework_for_qualitative_assessments.pdf https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/leakage/docs/framework_for_disaggregated_assessments.pdf ALLEGATO Settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO 2 ai sensi dell'articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE 1. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 10 ter , paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE Codice NACE Descrizione 0510 Estrazione di antracite 0610 Estrazione di petrolio greggio 0710 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi 0729 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi 0891 Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti 0899 Altre attività estrattive n.c.a. 1041 Produzione di oli e grassi 1062 Produzione di amidi e di prodotti amidacei 1081 Produzione di zucchero 1106 Fabbricazione di malto 1310 Preparazione e filatura di fibre tessili 1395 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di abbigliamento 1411 Confezione di abbigliamento in pelle 1621 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno 1711 Fabbricazione di pasta-carta 1712 Fabbricazione di carta e di cartone 1910 Fabbricazione di prodotti di cokeria 1920 Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 2011 Fabbricazione di gas industriali 2012 Fabbricazione di coloranti e pigmenti 2013 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici 2014 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici 2015 Fabbricazione di fertilizzanti e di composti azotati 2016 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie 2017 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie 2060 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali 2311 Fabbricazione di vetro piano 2313 Fabbricazione di vetro cavo 2314 Fabbricazione di fibre di vetro 2319 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici 2320 Fabbricazione di prodotti refrattari 2331 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 2351 Produzione di cemento 2352 Produzione di calce e gesso 2399 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a. 2410 Attività siderurgiche 2420 Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio 2431 Stiratura a freddo di barre 2442 Produzione di alluminio 2443 Produzione di piombo, zinco e stagno 2444 Produzione di rame 2445 Produzione di altri metalli non ferrosi 2446 Trattamento dei combustibili nucleari 2451 Fusione di ghisa 2. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 10 ter , paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE Codice NACE Descrizione 0893 Estrazione di sale 1330 Finissaggio dei tessili 2110 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 2341 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 2342 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica 3. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 10 ter , paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2003/87/CE Codice NACE Descrizione 2332 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta 4. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 10 ter , paragrafo 3, quinto comma, della direttiva 2003/87/CE Codice Prodcom Descrizione 081221 Caolino ed altre argille caoliniche 10311130 Patate preparate o conservate, congelate (comprese patate interamente o parzialmente cotte nell'olio e successivamente congelate; escluse patate conservate nell'aceto o nell'acido acetico) 10311300 Farina, semolino e fiocchi di patate, granulati e agglomerati in forma di pellet 10391725 Concentrato di pomodoro 105121 Latte scremato in polvere 105122 Latte intero in polvere 105153 Caseina 105154 Lattosio e sciroppo di lattosio 10515530 Siero di latte, anche modificato, in polvere, in granuli o in altre forme solide, anche concentrato o con aggiunta di dolcificanti 10891334 Lieviti di panificazione 20302150 Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili per la ceramica, la smalteria e la vetreria 20302170 Lustri liquidi e preparazioni simili, fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi 25501134 Parti di alberi di trasmissione, di alberi a gomito, di alberi a camme e di manovelle (fucinatura libera di metalli ferrosi) ecc.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 0708/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 2019

Riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta "pace contributiva"), ai sen… Interpello AdE 10 Piani attestati di risanamento – art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. n. 267 del 1942 – art… Interpello AdE 267 Concorso pubblico per il reclutamento di dieci (10) dirigenti di seconda fascia da destin… Provvedimento AdE 15519 Strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali rafforzati (Carried interest) e PIR A… Interpello AdE 124 Cambio valute estere del mese di luglio 2019 Provvedimento AdE 1756730