Decisione di esecuzione (UE) 2019/709 della Commissione, del 6 maggio 2019, relativa alla nomina del gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) del cielo unico europeo notificata con il numero C(2019) 3228
Decisione di esecuzione (UE) 2019/709 della Commissione, del 6 maggio 2019, relativa alla nomina del gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) del cielo unico europeo [notificata con il numero C(2019) 3228]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/709 of 6 May 2019 on the appointment of the network manager for air traffic management (ATM) network functions of the single European sky (notified under document C(2019) 3228)
Testo normativo
8.5.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 120/27
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/709 DELLA COMMISSIONE
del 6 maggio 2019
relativa alla nomina del gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) del cielo unico europeo
[notificata con il numero C(2019) 3228]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo»)
(
1
)
, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, lettera b),
previa consultazione del comitato per il cielo unico,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 551/2004, gli Stati membri hanno affidato a Eurocontrol, mediante la sua unità centrale di gestione dei flussi (CFMU), la gestione dei flussi di traffico aereo.
(2)
Con la decisione C(2011) 4130 final, del 7 luglio 2011, la Commissione ha nominato Eurocontrol gestore della rete per lo svolgimento dei compiti necessari all'esecuzione delle funzioni della rete ATM del cielo unico europeo tra il luglio 2011 e il dicembre 2019.
(3)
La Commissione ha riesaminato periodicamente l'efficienza di Eurocontrol, nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, nel periodo compreso tra il 2011 e il 2016. La Commissione ha giudicato il lavoro svolto da Eurocontrol soddisfacente relativamente agli aspetti operativi.
(4)
Nel 2017 la Commissione ha riesaminato la
governance
, gli accordi finanziari e gli aspetti relativi ai costi di base e all'efficienza dal punto di vista dei costi delle funzioni della rete ATM e ha concluso che al gestore della rete dovrebbe essere concessa una maggiore autonomia di gestione. Con la decisione n. XI/91 (2017), del 1
o
novembre 2017
(
2
)
, il direttore generale di Eurocontrol ha accordato tale autonomia al direttore incaricato della gestione della rete, che svolge le funzioni di gestore della rete presso Eurocontrol.
(5)
La Commissione ha inoltre concluso che, rispetto al periodo 2011-2016, le funzioni della rete ATM dovrebbero essere svolte in modo migliore e più efficiente dal punto di vista dei costi, in particolare evitando di duplicare inutilmente gli sforzi. In questo modo si risparmierebbero risorse finanziarie e di personale per lo svolgimento di tali funzioni negli Stati membri, o almeno non le si aumenterebbe.
(6)
Tenuto conto della valutazione complessivamente positiva, dal punto di vista dell'efficienza in termini di costi, riguardo allo svolgimento dei compiti di gestore della rete da parte di Eurocontrol nel primo e nel secondo periodo di riferimento per il sistema di prestazioni, di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione
(
3
)
, nonché della necessità di garantire la continuità operativa delle funzioni della rete ATM, il 17 luglio 2018 la Commissione ha invitato Eurocontrol ad avanzare una proposta. La Commissione ha chiesto a Eurocontrol di dichiarare la propria disponibilità ad essere nuovamente designato come gestore della rete e la propria capacità a svolgere tale funzione, in conformità ai criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 551/2004. A tale riguardo, ha altresì chiesto a Eurocontrol di descrivere le modalità con cui soddisferebbe le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione
(
4
)
, e di spiegare come, una volta ricevuta la nomina, rispetterebbe le prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento.
(7)
Nella sua proposta del 17 dicembre 2018, Eurocontrol ha fornito informazioni relativamente alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123.
(8)
A seguito di una successiva richiesta della Commissione, Eurocontrol ha fornito ulteriori chiarimenti.
(9)
La Commissione ha valutato gli elementi presentati da Eurocontrol e ha rilevato che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 sono soddisfatte.
(10)
Nella sua proposta, con particolare riferimento ai risultati ottenuti in qualità di gestore della rete durante il primo e il secondo periodo di riferimento, Eurocontrol affronta gli aspetti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123. La proposta dimostra la competenza e la capacità di tale ente a svolgere i compiti di cui all'articolo 7 del regolamento suddetto.
(11)
In conformità all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123, nella sua proposta Eurocontrol ha descritto in modo qualitativo e quantitativo i principali obiettivi che intende conseguire riguardo alla gestione delle funzioni della rete e le modalità con cui assicurerà servizi di buona qualità ai soggetti operativi interessati.
(12)
In conformità all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123, facendo riferimento, tra l'altro, agli insegnamenti tratti dal primo e dal secondo periodo di riferimento, Eurocontrol ha descritto l'approccio e i mezzi che intende utilizzare per operare in qualità di gestore della rete.
(13)
L'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 impone di dimostrare che, qualora il gestore della rete svolga anche attività diverse da quelle attinenti all'esecuzione delle funzioni di rete, tali altre attività saranno svolte in modo indipendente dai compiti di gestore della rete stabiliti dall'articolo 7. Nella sua proposta Eurocontrol ha precisato che i compiti di gestore della rete relativi all'esecuzione delle funzioni di rete sarebbero svolti dalla propria direzione deputata alla gestione della rete e che le attività di tale comparto della sua organizzazione sarebbero adeguatamente separate dalle altre attività.
(14)
Oltre a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, Eurocontrol ha proposto di continuare a migliorare l'efficienza economica nell'esecuzione dei compiti di gestore della rete per il periodo della sua nomina.
(15)
È pertanto opportuno che Eurocontrol sia nominato gestore della rete.
(16)
La nomina dovrebbe riguardare sia il terzo che il quarto periodo di riferimento, di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione
(
5
)
, visti gli investimenti necessari per la realizzazione di un sistema avanzato di supporto alle funzioni della rete ATM e stante la necessità di garantire la stabilità e la continuità delle operazioni di rete.
(17)
A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123, il gestore della rete dovrebbe essere certificato dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea prima dell'inizio del terzo periodo di riferimento.
(18)
Al fine di garantire l'autonomia del gestore della rete, è importante che vi sia una separazione adeguata delle attività all'interno dell'organizzazione designata alla gestione della rete. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123, Eurocontrol dovrebbe pertanto svolgere le proprie attività di gestore della rete indipendentemente da ogni altra attività, comprese le attività connesse all'operato di organizzazioni internazionali.
(19)
Per garantire l'equità nei confronti degli Stati membri e dei paesi terzi cui fornisce i propri servizi, il gestore della rete dovrebbe disporre di adeguati meccanismi di finanziamento e di spesa e rispettare norme specifiche in materia di gestione contabile,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nomina del gestore della rete
1. Eurocontrol è nominato gestore della rete.
2. La nomina di cui al paragrafo 1 riguarda il terzo e il quarto periodo di riferimento di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione.
Articolo 2
Compiti del gestore della rete
1. Agendo in qualità di gestore della rete, Eurocontrol svolge i compiti necessari per l'esecuzione delle funzioni della rete ATM di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123.
2. Agendo in qualità di gestore della rete, Eurocontrol svolge i suoi compiti in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123.
Articolo 3
Certificazione
Prima che svolga i compiti che gli sono stati affidati, Eurocontrol è certificato come gestore della rete dall'Agenzia a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione
(
6
)
entro il 2 gennaio 2020.
Articolo 4
Gestore di rete e consiglio di gestione della rete
1. L'amministratore del gestore della rete di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 è il direttore della direzione di Eurocontrol deputata alla gestione della rete.
2. Il rappresentante di Eurocontrol di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 è il direttore generale di Eurocontrol.
3. Il gestore della rete sostiene i costi relativi al supporto amministrativo del presidente del consiglio di gestione della rete.
Articolo 5
Partecipazione alle consultazioni degli Stati membri
Su richiesta della Commissione, il gestore della rete partecipa alle consultazioni degli Stati membri di cui all'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123.
Articolo 6
Esercizio indipendente delle funzioni
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123, Eurocontrol svolge pertanto le proprie attività di gestore della rete indipendentemente da ogni altra attività, comprese le attività connesse all'operato di organizzazioni internazionali.
Articolo 7
Meccanismi di finanziamento e di spesa del gestore della rete e contabilità separata
1. Fatti salvi gli accordi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123, il gestore della rete dispone di meccanismi che assicurano che gli Stati membri e i paesi terzi di cui all'articolo 24, paragrafi 1 e 2 di detto regolamento, apportino un contributo finanziario equo e proporzionato per i compiti affidati al gestore della rete. Per quanto riguarda la gestione della propria contabilità, il gestore della rete ottempera alle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4.
2. Il gestore della rete provvede affinché i pagamenti effettuati dagli Stati membri dell'Unione a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 non siano utilizzati per finanziare spese per attività diverse da quelle contemplate dai compiti di cui all'articolo 7 di detto regolamento, oppure spese sostenute a causa della partecipazione di paesi terzi ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento.
3. Conformemente all'articolo 25, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123, i compiti di Eurocontrol in qualità di gestore della rete formano oggetto di una contabilità separata nell'ambito del bilancio di Eurocontrol.
4. Nell'ambito della contabilità di cui al paragrafo 3, il gestore della rete iscrive separatamente i costi sostenuti e i pagamenti effettuati a causa di accordi di cooperazione di cui all'articolo 24, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2019
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20
.
(
2
)
Decisione riguardante la delega al direttore incaricato della gestione della rete di poteri e/o dell'autorità di firma in caso di questioni riguardanti i servizi di supporto forniti da altre unità dell'agenzia, la procedura di bilancio per la gestione della rete, le riunioni tecniche nell'ambito del dialogo sociale con il personale addetto alla gestione della rete e gli accordi operativi e tecnici necessari per l'esercizio delle funzioni della rete da parte di Eurocontrol.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (
GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l'attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (
GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (
GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1
).
(
6
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1
o
marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (
GU L 62 dell'8.3.2017, pag. 1
).
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