Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0721/2019

Decisione (UE) 2019/721 della Commissione, del 30 aprile 2019, sulla proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Politica di coesione per l'uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali» notificata con il numero C(2019) 3304

Pubblicato: 30/04/2019 In vigore dal: 30/04/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/721 della Commissione, del 30 aprile 2019, sulla proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Politica di coesione per l'uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali» [notificata con il numero C(2019) 3304] EN: Commission Decision (EU) 2019/721 of 30 April 2019 on the proposed citizens' initiative entitled ‘Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures’ (notified under document C(2019) 3304)

Testo normativo

10.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 122/55 DECISIONE (UE) 2019/721 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2019 sulla proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Politica di coesione per l'uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali» [notificata con il numero C(2019) 3304] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini ( 1 ) , in particolare l'articolo 4, considerando quanto segue: (1) L'oggetto della proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Politica di coesione per l'uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali» è il seguente: «La politica di coesione dell'UE dovrebbe rivolgere un'attenzione particolare alle regioni che, per via delle loro caratteristiche nazionali, etniche, culturali, religiose o linguistiche, differiscono dalle regioni circostanti». (2) Gli obiettivi della proposta d'iniziativa dei cittadini sono i seguenti: «Per tali regioni, comprendenti zone geografiche prive di strutture dotate di competenze amministrative, la prevenzione del ritardo economico, il sostegno allo sviluppo e la salvaguardia delle condizioni della coesione economica, sociale e territoriale dovrebbero avvenire in modo tale da lasciare invariate tali caratteristiche. Per questo motivo tali regioni devono beneficiare delle medesime opportunità di accesso ai diversi fondi dell'UE e devono essere loro garantiti la preservazione delle loro caratteristiche nonché un corretto sviluppo economico, affinché lo sviluppo dell'UE sia sostenibile e la diversità culturale venga salvaguardata». (3) Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei. (4) A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l'Unione più accessibile. (5) Ai fini dell'applicazione dei trattati possono essere adottati atti legislativi dell'Unione per definire i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, elemento quest'ultimo che può comportare il raggruppamento dei Fondi, a norma dell'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). (6) Mirando all'adozione, da parte della Commissione, di proposte di atti legislativi dell'Unione che definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale e a condizione che le azioni da finanziare portino al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, la proposta d'iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento. (7) Inoltre l'istituzione del comitato di cittadini e la designazione delle persone di contatto sono avvenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e la proposta d'iniziativa dei cittadini non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 TUE. (8) È pertanto opportuno registrare la proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Politica di coesione per l'uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali», HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   La proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Politica di coesione per l'uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali» è registrata. 2.   Le dichiarazioni di sostegno a tale proposta d'iniziativa dei cittadini possono essere raccolte sulla base del presupposto che essa mira alla presentazione, da parte della Commissione, di proposte di atti legislativi che definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale e a condizione che le azioni da finanziare portino al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 7 maggio 2019. Articolo 3 Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori (membri del comitato dei cittadini) della proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Politica di coesione per l'uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali», rappresentati da Balázs Árpád IZSÁK e Attila DABIS in veste di referenti. Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2019 Per la Commissione Frans TIMMERMANS Vicepresidente ( 1 ) GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1 .

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