Decisione UE In vigore Imposte_Indirette

Decisione UE 0776/2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/776 del Consiglio, del 26 febbraio 2024, che autorizza la Polonia ad applicare aliquote di accisa ridotte all’olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento in applicazione dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

Pubblicato: 26/02/2024 In vigore dal: 26/02/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2024/776 del Consiglio, del 26 febbraio 2024, che autorizza la Polonia ad applicare aliquote di accisa ridotte all’olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento in applicazione dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE EN: Council Implementing Decision (EU) 2024/776 of 26 February 2024 authorising Poland to apply reduced rates of excise duty to heavy fuel oil, natural gas, coal and coke, used as heating fuels, in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/776 29.2.2024 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/776 DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2024 che autorizza la Polonia ad applicare aliquote di accisa ridotte all’olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento in applicazione dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità ( 1 ) , in particolare l’articolo 19, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La decisione di esecuzione (UE) 2023/1197 del Consiglio ( 2 ) ha autorizzato la Polonia ad applicare aliquote di accisa ridotte all’olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento in applicazione dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Tale autorizzazione è scaduta il 30 giugno 2023. (2) Con lettera del 30 giugno 2023 la Polonia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare aliquote di accisa ridotte all’olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento in applicazione dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE che sono inferiori ai livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 9 di tale direttiva. Le autorità polacche hanno comunicato ulteriori informazioni e chiarimenti a sostegno della richiesta l’8 settembre 2023 e il 5 e 13 ottobre 2023. L’autorizzazione è stata chiesta per un periodo di sei mesi, dal 1 o luglio 2023 al 31 dicembre 2023. (3) Secondo le autorità polacche, l’applicazione di un’aliquota d’imposta ridotta mira ad attenuare l’impatto negativo che sarebbe stato causato da un aumento del livello di tassazione dovuto a un elevato tasso di cambio tra l’euro e lo zloty, conformemente all’articolo 13 della direttiva 2003/96/CE. Tale riduzione corrisponderebbe all’importo risultante dalla differenza di cambio dopo l’adeguamento annuale effettuato a norma dell’articolo 13 di tale direttiva. (4) L’autorizzazione richiesta non è tale da falsare la concorrenza né da ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno. Data la breve durata e a fronte dell’eccezionalità della situazione geopolitica, l’autorizzazione richiesta è adeguata e proporzionata. L’autorizzazione concilia gli obiettivi strategici specifici di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, in particolare la politica ambientale dell’Unione, con la necessità di garantire l’accessibilità economica dell’energia a imprese e famiglie. La riduzione d’imposta compenserebbe in parte l’aumento dei costi dell’energia e non è cumulabile con altri tipi di sgravi fiscali. (5) La Polonia dovrebbe pertanto essere autorizzata a continuare ad applicare aliquote di accisa ridotte all’olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento, come richiesto. (6) A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma di tale disposizione deve essere limitata nel tempo. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico vigente, è opportuno disporre che, nel caso in cui il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica con cui la presente autorizzazione non fosse compatibile, la presente autorizzazione cessi di produrre effetti alla data di entrata in vigore di tale sistema generale modificato. (7) Per contrastare efficacemente le ripercussioni negative dei prezzi elevati dei prodotti energetici sui consumatori nel momento in cui l’impatto è stato più marcato a causa della forte inflazione e del rialzo dei prezzi, è opportuno provvedere affinché la Polonia possa applicare la riduzione d’imposta, come richiesto, a decorrere dal 1 o luglio 2023. (8) La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Polonia è autorizzata ad applicare aliquote di accisa ridotte all’olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento al di sotto dei pertinenti livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 9 della direttiva 2003/96/CE. Articolo 2 La presente decisione si applica dal 1 o luglio 2023 al 31 dicembre 2023. Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica con cui l’autorizzazione rilasciata all’articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui tale sistema modificato diventa applicabile. Articolo 3 La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2024 Per il Consiglio Il presidente D. CLARINVAL ( 1 ) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51 . ( 2 ) Decisione di esecuzione (UE) 2023/1197 del Consiglio, del 19 giugno 2023, che autorizza la Polonia ad applicare aliquote di accisa ridotte all’olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento in applicazione dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE ( GU L 158 del 21.6.2023, pag. 71 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/776/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 0776/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Regolamento UE 0274/2026
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2026/274 della Commissione, del 5 …
Regolamento UE 0913/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/913 della Commissione, del 4 maggio 2026, c…
Legge 63/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Regolamento UE 0916/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/916 della Commissione, del 27 aprile 2026, …
Regolamento UE 0888/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/888 della Commissione, del 20 aprile 2026, …
Regolamento UE 0822/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/822 della Commissione, del 14 aprile 2026, …

Altre normative del 2024

Concordato preventivo biennale – Provvigioni di ingresso riconosciute al consulente finan… Risoluzione AdE 13 Canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l’anno 2024 – articolo 1, comm… Risoluzione AdE 213 Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di giugno 2024 Provvedimento AdE 6241354 Integrazione della composizione della segreteria della Commissione di esperti per gli Ind… Provvedimento AdE 13 Articolo 7 del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73 – Imposta sostitutiva nella misura del … Interpello AdE 73