Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0785/2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/785 della Commissione, del 14 maggio 2019, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nell'Unione, e che abroga la decisione 2007/131/CE notificata con il numero C(2019) 3461 (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 14/05/2019 In vigore dal: 14/05/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2019/785 della Commissione, del 14 maggio 2019, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nell'Unione, e che abroga la decisione 2007/131/CE [notificata con il numero C(2019) 3461] (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/785 of 14 May 2019 on the harmonisation of radio spectrum for equipment using ultra-wideband technology in the Union and repealing Decision 2007/131/EC (notified under document C(2019) 3461) (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

16.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 127/23 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/785 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 2019 relativa all'armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nell'Unione, e che abroga la decisione 2007/131/CE [notificata con il numero C(2019) 3461] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) ( 1 ) , in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) La decisione 2007/131/CE della Commissione ( 2 ) armonizza le condizioni tecniche per l'uso dello spettro da parte delle apparecchiature radio basate sulla tecnologia a banda ultralarga ( ultra-wideband , UWB) nell'Unione. Tale decisione garantisce la disponibilità di spettro radio in tutta l'Unione secondo condizioni armonizzate, elimina gli ostacoli all'adozione della tecnologia UWB ed è finalizzata alla creazione di un mercato unico efficace per i sistemi UWB, con notevoli economie di scala e vantaggi per i consumatori. (2) Benché i segnali trasmessi con la tecnologia a banda ultralarga abbiano di norma una potenza estremamente ridotta, la possibilità di interferenze dannose con gli attuali servizi di radiocomunicazione esiste e deve essere gestita. La presente decisione relativa all'armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature UWB dovrebbe pertanto evitare interferenze dannose (anche quando queste dovessero derivare dall'accesso allo spettro radio da parte di sistemi di radioastronomia, di esplorazione della Terra via satellite e di ricerca spaziale) e preservare un equilibrio tra gli interessi dei servizi esistenti e l'obiettivo strategico generale di instaurare condizioni favorevoli all'introduzione di tecnologie innovative a vantaggio della società. (3) Ai sensi della decisione n. 676/2002/CE, il 16 marzo 2017 la Commissione ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT») un mandato permanente al fine di individuare le condizioni tecniche per l'introduzione armonizzata di applicazioni radio basate sulla tecnologia UWB nell'Unione al fine di fornire condizioni tecniche aggiornate per tali applicazioni. (4) In risposta a tale mandato permanente, la CEPT ha adottato una relazione ( 3 ) nella quale sono state proposte quattro misure. In primo luogo, le condizioni tecniche dovrebbero fornire una descrizione più neutra dei dispositivi di rilevamento dei materiali in modo da consentire soluzioni innovative. In secondo luogo, dovrebbe essere possibile avvalersi delle condizioni per l'uso generico dell'UWB anche per le applicazioni di rilevamento dei materiali. In terzo luogo, è opportuno prevedere un limite di —65 dBm/MHz per tutti i dispositivi di rilevamento dei materiali, compresi quelli per l'analisi dei materiali da costruzione ( building material analysis , BMA) nella banda 8,5-10,6 GHz. In quarto luogo, nelle bande di frequenze 3,8-4,2 GHz e 6-8,5 GHz è opportuno introdurre la possibilità di una tecnica di mitigazione trigger-before-transmit (attivazione prima della trasmissione) per i sistemi di controllo dell'accesso veicolare basati sulla tecnologia UWB. (5) La presente decisione dovrebbe sostenere l'armonizzazione generale del quadro normativo dell'UWB al fine di migliorare la coerenza dei limiti e delle tecniche di mitigazione tra i diversi regolamenti relativi alla banda ultralarga e consentire soluzioni innovative nel campo della tecnologia UWB. (6) La presente decisione stabilisce limiti normativi e individua tecniche di mitigazione per garantire un uso efficiente dello spettro, assicurando al tempo stesso la coesistenza con gli altri utenti dello spettro. L'evoluzione tecnologica può offrire altre soluzioni che garantiscano un livello di protezione dello spettro almeno equivalente. Per questo motivo l'uso di tecniche di mitigazione alternative, come le soluzioni contenute in eventuali norme armonizzate elaborate in futuro dalle organizzazioni europee di normazione, dovrebbe essere consentito a condizione che tali tecniche garantiscano un livello di prestazioni e di protezione dello spettro almeno equivalente e che rispettino in modo verificabile i requisiti tecnici stabiliti dal presente quadro normativo. (7) La decisione 2007/131/CE è stata modificata più volte. Per motivi di chiarezza giuridica è opportuno abrogare la decisione 2007/131/CE. (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato dello spettro radio, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Scopo della presente decisione è armonizzare le condizioni tecniche per la disponibilità e l'uso efficiente dello spettro radio da parte di apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nell'Unione. Articolo 2 Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: a) «apparecchiatura che utilizza la tecnologia a banda ultralarga» : un'apparecchiatura che contiene, come parte integrante o come accessorio, una tecnologia per le radiocomunicazioni a corto raggio implicante la generazione e la trasmissione intenzionali di energia di radiofrequenza che si diffonde su una gamma di frequenze di ampiezza superiore a 50 MHz, in grado di coprire più bande di frequenze attribuite ai servizi di radiocomunicazione; b) «su base di non interferenza e senza diritto a protezione» : nessuna interferenza dannosa può essere causata a qualsivoglia servizio di radiocomunicazione e nessuna richiesta può essere fatta per la protezione di queste apparecchiature da interferenze derivanti da servizi di radiocomunicazione; c) «in ambienti chiusi» : all'interno di edifici o luoghi la cui schermatura di norma garantisce l'attenuazione necessaria a proteggere i servizi di radiocomunicazione da interferenze dannose; d) «veicolo a motore» : lo stesso significato di cui all'articolo 3, paragrafo 11, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) ; e) «veicolo ferroviario» : lo stesso significato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 4 del regolamento (UE) 2018/643 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) ; f) «e.i.r.p.» ( equivalent isotropically radiated power ) : la potenza isotropica equivalente irradiata, ovvero il prodotto della potenza fornita all'antenna per il suo guadagno in una data direzione rispetto a un'antenna isotropica (guadagno assoluto o isotropico); g) «massimo della densità spettrale di potenza media» : la potenza media per unità di larghezza di banda (centrata su tale frequenza), irradiata nella direzione di massima irradiazione nelle condizioni di misurazione specificate e indicata come e.i.r.p. del dispositivo radio sottoposto a prova a una determinata frequenza; h) «potenza di picco» : la potenza contenuta in una larghezza di banda di 50 MHz alla frequenza in cui si ottiene la massima potenza media irradiata nella direzione di massima irradiazione nelle condizioni di misurazione specificate e indicata come e.i.r.p.; i) «densità spettrale di potenza totale» : la media dei valori della densità spettrale di potenza media misurata su una sfera comprendente lo scenario di misurazione con una risoluzione di almeno 15 gradi; j) «a bordo di aeromobili» : l'uso di collegamenti radio per comunicazioni all'interno di un aeromobile; k) «LT1» : i sistemi destinati alla localizzazione generale di persone e oggetti, che possono essere messi in servizio senza licenza. Articolo 3 Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri designano e rendono disponibile, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, lo spettro radio per le apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga purché queste ultime rispettino le condizioni fissate nell'allegato e siano utilizzate in ambienti chiusi o, se utilizzate all'aperto, non siano collegate a un'installazione fissa, a un'infrastruttura fissa o a un'antenna esterna fissa. Le apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga che rispetta le condizioni fissate nell'allegato sono autorizzate anche nei veicoli a motore e ferroviari. Articolo 4 Gli Stati membri monitorano l'uso delle bande elencate nell'allegato da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga, in particolare per garantire che tutte le condizioni di cui all'articolo 3 della presente decisione continuino ad essere pertinenti, e riferiscono i risultati alla Commissione. Articolo 5 La decisione 2007/131/CE è abrogata. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019 Per la Commissione Mariya GABRIEL Membro della Commissione ( 1 ) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1 . ( 2 ) Decisione 2007/131/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007, che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità ( GU L 55 del 23.2.2007, pag. 33 ). ( 3 ) Relazione 69 della CEPT — Relazione della CEPT alla Commissione europea in risposta al mandato Ultra-Wideband technology in view of a potential update of Commission Decision 2007/131/EC (La tecnologia della banda ultralarga in vista di un possibile aggiornamento della decisione 2007/131/CE della Commissione), approvata il 26 ottobre 2018 dal comitato per le comunicazioni elettroniche. ( 4 ) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ( GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2018/643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari ( GU L 112 del 2.5.2018, pag. 1 ). ALLEGATO 1. USO GENERICO DELLA BANDA ULTRALARGA (UWB) Requisiti tecnici Gamma di frequenze Massimo della densità spettrale di potenza media (e.i.r.p.) Potenza di picco massima (e.i.r.p.) (definita in 50 MHz) f ≤ 1,6 GHz – 90 dBm/MHz – 50 dBm 1,6 < f ≤ 2,7 GHz – 85 dBm/MHz – 45 dBm 2,7 < f ≤ 3,1 GHz – 70 dBm/MHz – 36 dBm 3,1 < f ≤ 3,4 GHz – 70 dBm/MHz o – 41,3 dBm/MHz usando LDC ( 1 ) o DAA ( 2 ) – 36 dBm o 0 dBm 3,4 < f ≤ 3,8 GHz – 80 dBm/MHz o – 41,3 dBm/MHz usando LDC ( 1 ) o DAA ( 2 ) – 40 dBm o 0 dBm 3,8 < f ≤ 4,8 GHz – 70 dBm/MHz o – 41,3 dBm/MHz usando LDC ( 1 ) o DAA ( 2 ) – 30 dBm o 0 dBm 4,8 < f ≤ 6 GHz – 70 dBm/MHz – 30 dBm 6 < f ≤ 8,5 GHz – 41,3 dBm/MHz 0 dBm 8,5 < f ≤ 9 GHz – 65 dBm/MHz o – 41,3 dBm/MHz usando DAA ( 2 ) – 25 dBm o 0 dBm 9 < f ≤ 10,6 GHz – 65 dBm/MHz – 25 dBm f > 10,6 GHz – 85 dBm/MHz – 45 dBm 2. SISTEMI DI GEOLOCALIZZAZIONE di tipo 1 (LT1) Requisiti tecnici Gamma di frequenze Massimo della densità spettrale di potenza media (e.i.r.p.) Potenza di picco massima (e.i.r.p.) (definita in 50 MHz) f ≤ 1,6 GHz – 90 dBm/MHz – 50 dBm 1,6 < f ≤ 2,7 GHz – 85 dBm/MHz – 45 dBm 2,7 < f ≤ 3,4 GHz – 70 dBm/MHz – 36 dBm 3,4 < f ≤ 3,8 GHz – 80 dBm/MHz – 40 dBm 3,8 < f ≤ 6,0 GHz – 70 dBm/MHz – 30 dBm 6 < f ≤ 8,5 GHz – 41,3 dBm/MHz 0 dBm 8,5 < f ≤ 9 GHz – 65 dBm/MHz o – 41,3 dBm/MHz usando DAA ( 3 ) – 25 dBm o 0 dBm 9 < f ≤ 10,6 GHz – 65 dBm/MHz – 25 dBm f > 10,6 GHz – 85 dBm/MHz – 45 dBm 3. DISPOSITIVI UWB INSTALLATI SU VEICOLI A MOTORE E FERROVIARI Requisiti tecnici Gamma di frequenze Massimo della densità spettrale di potenza media (e.i.r.p.) Potenza di picco massima (e.i.r.p.) (definita in 50 MHz) f ≤ 1,6 GHz – 90 dBm/MHz – 50 dBm 1,6 < f ≤ 2,7 GHz – 85 dBm/MHz – 45 dBm 2,7 < f ≤ 3,1 GHz – 70 dBm/MHz – 36 dBm 3,1 < f ≤ 3,4 GHz – 70 dBm/MHz o – 41,3 dBm/MHz usando LDC ( 4 ) + e.l. ( 7 ) o – 41,3 dBm/MHz usando TPC ( 6 ) + DAA ( 5 ) + e.l. ( 7 ) – 36 dBm o ≤ 0 dBm o ≤ 0 dBm 3,4 < f ≤ 3,8 GHz – 80 dBm/MHz o – 41,3 dBm/MHz usando LDC ( 4 ) + e.l. ( 7 ) o – 41,3 dBm/MHz usando TPC ( 6 ) + DAA ( 5 ) + e.l. ( 7 ) – 40 dBm o ≤ 0 dBm o ≤ 0 dBm 3,8 < f ≤ 4,8 GHz – 70 dBm/MHz o – 41,3 dBm/MHz usando LDC ( 4 ) + e.l. ( 7 ) o – 41,3 dBm/MHz usando TPC ( 6 ) + DAA ( 5 ) + e.l. ( 7 ) – 30 dBm o ≤ 0 dBm o ≤ 0 dBm 4,8 < f ≤ 6 GHz – 70 dBm/MHz – 30 dBm 6 < f ≤ 8,5 GHz – 53,3 dBm/MHz o – 41,3 dBm/MHz usando LDC ( 4 ) + e.l. ( 7 ) o – 41,3 dBm/MHz usando TPC ( 6 ) + e.l. ( 7 ) – 13,3 dBm o ≤ 0 dBm o ≤ 0 dBm 8,5 < f ≤ 9 GHz – 65 dBm/MHz o – 41,3 dBm/MHz usando TPC ( 6 ) + DAA ( 5 ) + e.l. ( 7 ) – 25 dBm o ≤ 0 dBm 9 < f ≤ 10,6 GHz – 65 dBm/MHz – 25 dBm f > 10,6 GHz – 85 dBm/MHz – 45 dBm Nella tabella che segue sono definiti i requisiti tecnici da applicare all'interno delle bande 3,8-4,2 GHz e 6-8,5 GHz per i sistemi di accesso veicolare che utilizzano la tecnica di mitigazione trigger-before-transmit (attivazione prima della trasmissione). Requisiti tecnici Gamma di frequenze Massimo della densità spettrale di potenza media (e.i.r.p.) Potenza di picco massima (e.i.r.p.) (definita in 50 MHz) 3,8 < f ≤ 4,2 GHz – 41,3 dBm/MHz con trigger-before-transmit e LDC ≤ 0,5 % (in 1 h) 0 dBm 6 < f ≤ 8,5 GHz – 41,3 dBm/MHz con trigger-before-transmit e LDC ≤ 0,5 % (in 1 h) o TPC 0 dBm La mitigazione trigger-before-transmit è definita come una trasmissione UWB che viene avviata solo se necessario, in particolare quando il sistema segnala la presenza di dispositivi UWB nelle vicinanze. La comunicazione è attivata ( triggered ) da un utente o dal veicolo. La comunicazione successiva può essere considerata una «comunicazione attivata». Si applica la mitigazione LDC esistente (o, in alternativa, la mitigazione TPC nella gamma compresa tra 6 GHz e 8,5 GHz). Non deve essere applicato alcun requisito relativo al limite esterno quando si utilizza la tecnica di mitigazione trigger-before-transmit per i sistemi di accesso veicolare. Per i sistemi di accesso veicolare devono essere impiegate tecniche di mitigazione che forniscano un adeguato livello di prestazioni al fine di soddisfare i requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora, nelle norme armonizzate o in parti di esse, siano descritte tecniche pertinenti i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma della direttiva 2014/53/UE, occorre garantire prestazioni almeno equivalenti a tali tecniche, le quali devono rispettare i requisiti tecnici della presente decisione. 4. DISPOSITIVI UWB A BORDO DI AEROMOBILI Nella tabella che segue sono elencati i valori del massimo della densità spettrale di potenza media (e.i.r.p.) e della potenza di picco massima (e.i.r.p.) per i dispositivi a corto raggio che usano la tecnologia UWB, con o senza l'uso di tecniche di mitigazione. Requisiti tecnici Gamma di frequenze Massimo della densità spettrale di potenza media (e.i.r.p.) Potenza di picco massima (e.i.r.p.) (definita in 50 MHz) Requisiti per le tecniche di mitigazione f ≤ 1,6 GHz – 90 dBm/MHz – 50 dBm 1,6 < f ≤ 2,7 GHz – 85 dBm/MHz – 45 dBm 2,7 < f ≤ 3,4 GHz – 70 dBm/MHz – 36 dBm 3,4 < f ≤ 3,8 GHz – 80 dBm/MHz – 40 dBm 3,8 < f ≤ 6,0 GHz – 70 dBm/MHz – 30 dBm 6,0 < f ≤ 6,650 GHz – 41,3 dBm/MHz 0 dBm 6,650 < f ≤ 6,6752 GHz – 62,3 dBm/MHz – 21 dBm per raggiungere il valore di – 62,3 dBm/MHz ( 8 ) occorre applicare un filtro notch di 21 dB 6,6752 < f ≤ 8,5 GHz – 41,3 dBm/MHz 0 dBm da 7,25 a 7,75 GHz [protezione FSS e MetSat (da 7,45 a 7,55 GHz)] ( 8 ) ( 9 ) da 7,75 a 7,9 GHz (protezione MetSat) ( 8 ) ( 10 ) 8,5 < f ≤ 10,6 GHz – 65 dBm/MHz – 25 dBm f > 10,6 GHz – 85 dBm/MHz – 45 dBm 5. DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO DEI MATERIALI CHE USANO LA TECNOLOGIA UWB 5.1. Introduzione I dispositivi UWB di rilevamento dei materiali sono suddivisi in due classi: — dispositivi UWB di rilevamento dei materiali che funzionano per contatto, nei quali il trasmettitore UWB si accende solo in caso di contatto diretto con il materiale sotto esame; — dispositivi UWB di rilevamento dei materiali che funzionano senza contatto, nei quali il trasmettitore UWB si accende solo quando si trova vicino al materiale sotto esame ed è orientato nella direzione di quest'ultimo (ad esempio manualmente, grazie a un sensore di prossimità, o per via di un dispositivo meccanico). I dispositivi di rilevamento dei materiali basati sulla tecnologia UWB devono essere conformi al regolamento generico UWB basato sulle condizioni tecniche di cui alla sezione 1 del presente allegato, oppure rispettare i limiti specifici relativi ai dispositivi di rilevamento dei materiali definiti nelle sezioni 5.2 e 5.3. Il regolamento generico UWB esclude le installazioni fisse all'aperto. Le emissioni irradiate da un dispositivo di rilevamento dei materiali non devono superare i limiti del regolamento per l'uso generico dell'UWB di cui alla sezione 1. I dispositivi di rilevamento dei materiali devono soddisfare i requisiti delle tecniche di mitigazione per l'uso generico dell'UWB di cui alla sezione 1. I limiti specifici per i dispositivi di rilevamento dei materiali, comprese le tecniche di mitigazione, sono elencati nelle tabelle che seguono. Le emissioni irradiate dai dispositivi di rilevamento dei materiali autorizzate in forza della presente decisione devono essere mantenute al minimo e non possono comunque superare i limiti di emissione riportati nelle tabelle che seguono. Il rispetto dei limiti specifici deve essere garantito dal dispositivo posto su una struttura rappresentativa del materiale sotto esame. I limiti specifici di cui alle tabelle seguenti sono applicabili in qualsiasi ambiente ai dispositivi di rilevamento dei materiali, ad eccezione di quelli cui si applica la nota 5 di tali tabelle, la quale esclude le installazioni fisse all'aperto per determinate gamme di frequenze applicabili. 5.2. Dispositivi di rilevamento di materiali che funzionano per contatto I limiti specifici riferiti al massimo della densità spettrale di potenza media (e.i.r.p.) e alla potenza di picco massima (e.i.r.p.) per i dispositivi di rilevamento dei materiali che usano la tecnologia UWB e funzionano per contatto sono definiti nella seguente tabella. Requisiti tecnici per i dispositivi di rilevamento dei materiali che usano la tecnologia UWB e funzionano per contatto Gamma di frequenze Massimo della densità spettrale di potenza media (e.i.r.p.) Potenza di picco massima (e.i.r.p.) (definita in 50 MHz) f ≤ 1,73 GHz – 85 dBm/MHz ( 11 ) – 45 dBm 1,73 < f ≤ 2,2 GHz – 65 dBm/MHz – 25 dBm 2,2 < f ≤ 2,5 GHz – 50 dBm/MHz – 10 dBm 2,5 < f ≤ 2,69 GHz – 65 dBm/MHz ( 11 ) ( 12 ) – 25 dBm 2,69 < f ≤ 2,7 GHz ( 14 ) – 55 dBm/MHz ( 13 ) – 15 dBm 2,7 < f ≤ 2,9 GHz – 70 dBm/MHz ( 11 ) – 30 dBm 2,9 < f ≤ 3,4 GHz – 70 dBm/MHz ( 11 ) ( 16 ) ( 17 ) – 30 dBm 3,4 < f ≤ 3,8 GHz ( 14 ) – 50 dBm/MHz ( 12 ) ( 16 ) ( 17 ) – 10 dBm 3,8 < f ≤ 4,8 GHz – 50 dBm/MHz ( 16 ) ( 17 ) – 10 dBm 4,8 < f ≤ 5,0 GHz ( 14 ) – 55 dBm/MHz ( 12 ) ( 13 ) – 15 dBm 5,0 < f ≤ 5,25 GHz – 50 dBm/MHz – 10 dBm 5,25 < f ≤ 5,35 GHz – 50 dBm/MHz – 10 dBm 5,35 < f ≤ 5,6 GHz – 50 dBm/MHz – 10 dBm 5,6 < f ≤ 5,65 GHz – 50 dBm/MHz – 10 dBm 5,65 < f ≤ 5,725 GHz – 50 dBm/MHz – 10 dBm 5,725 < f ≤ 6,0 GHz – 50 dBm/MHz – 10 dBm 6,0 < f ≤ 8,5 GHz – 41,3 dBm/MHz ( 15 ) 0 dBm 8,5 < f ≤ 9,0 GHz – 65 dBm/MHz ( 17 ) – 25 dBm 9,0 < f ≤ 10,6 GHz – 65 dBm/MHz – 25 dBm f > 10,6 GHz – 85 dBm/MHz – 45 dBm 5.3. Dispositivi di rilevamento di materiali che funzionano senza contatto I limiti specifici riferiti al massimo della densità spettrale di potenza media (e.i.r.p.) e alla potenza di picco massima (e.i.r.p.) per i dispositivi di rilevamento dei materiali che usano la tecnologia UWB e funzionano senza contatto sono definiti nella seguente tabella. Requisiti tecnici per i dispositivi di rilevamento dei materiali che usano la tecnologia UWB e funzionano senza contatto Gamma di frequenze Massimo della densità spettrale di potenza media (e.i.r.p.) Potenza di picco massima (e.i.r.p.) (definita in 50 MHz) f ≤ 1,73 GHz – 85 dBm/MHz ( 18 ) – 60 dBm 1,73 < f ≤ 2,2 GHz – 70 dBm/MHz – 45 dBm 2,2 < f ≤ 2,5 GHz – 50 dBm/MHz – 25 dBm 2,5 < f ≤ 2,69 GHz – 65 dBm/MHz ( 18 ) ( 19 ) – 40 dBm 2,69 < f ≤ 2,7 GHz ( 21 ) – 70 dBm/MHz ( 20 ) – 45 dBm 2,7 < f ≤ 2,9 GHz – 70 dBm/MHz ( 18 ) ) – 45 dBm 2,9 < f ≤ 3,4 GHz – 70 dBm/MHz ( 18 ) ( 23 ) ( 24 ) – 45 dBm 3,4 < f ≤ 3,8 GHz ( 21 ) – 70 dBm/MHz ( 19 ) ( 23 ) ( 24 ) – 45 dBm 3,8 < f ≤ 4,8 GHz – 50 dBm/MHz ( 23 ) ( 24 ) – 25 dBm 4,8 < f ≤ 5,0 GHz ( 21 ) – 55 dBm/MHz ( 19 ) ( 20 ) – 30 dBm 5,0 < f ≤ 5,25 GHz – 55 dBm/MHz – 30 dBm 5,25 < f ≤ 5,35 GHz – 50 dBm/MHz – 25 dBm 5,35 < f ≤ 5,6 GHz – 50 dBm/MHz – 25 dBm 5,6 < f ≤ 5,65 GHz – 50 dBm/MHz – 25 dBm 5,65 < f ≤ 5,725 GHz – 65 dBm/MHz – 40 dBm 5,725 < f ≤ 6,0 GHz – 60 dBm/MHz – 35 dBm 6,0 < f ≤ 8,5 GHz – 41,3 dBm/MHz ( 22 ) 0 dBm 8,5 < f ≤ 9,0 GHz – 65 dBm/MHz ( 24 ) – 25 dBm 9,0 < f ≤ 10,6 GHz – 65 dBm/MHz – 25 dBm f > 10,6 GHz – 85 dBm/MHz – 45 dBm Nella tabella che segue si definiscono i valori di soglia della potenza di picco riferiti al meccanismo LBT per garantire la protezione dei servizi radio elencati di seguito. Requisiti tecnici del meccanismo LBT per i dispositivi di rilevamento dei materiali Gamma di frequenze Servizio radio da rilevare Valore soglia della potenza di picco 1,215 < f ≤ 1,4 GHz Servizio di radiodeterminazione + 8 dBm/MHz 1,61 < f ≤ 1,66 GHz Servizio mobile via satellite – 43 dBm/MHz 2,5 < f ≤ 2,69 GHz Servizio mobile terrestre – 50 dBm/MHz 2,9 < f ≤ 3,4 GHz Servizio di radiodeterminazione – 70 dBm/MHz Requisiti supplementari per il rilevamento radar: ascolto continuo e spegnimento automatico entro 10 ms per la relativa gamma di frequenze se viene superato il valore soglia (tabella con meccanismo LTB). È necessario un tempo di silenzio di almeno 12 s, in ascolto continuo, prima che il trasmettitore possa accendersi nuovamente. Questo tempo di silenzio durante il quale è attivo solo il ricevitore LTB deve essere garantito anche dopo lo spegnimento del dispositivo. ( 1 ) All'interno della banda compresa fra 3,1 GHz e 4,8 GHz. La tecnica di mitigazione Low duty cycle (ciclo di lavoro ridotto, «LDC») e i suoi limiti sono definiti nelle clausole 4.5.3.1, 4.5.3.2 e 4.5.3.3 della norma ETSI EN 302 065–1 V2.1.1. È possibile ricorrere a tecniche di mitigazione alternative purché queste garantiscano prestazioni e un livello di protezione dello spettro almeno equivalenti al fine di soddisfare i corrispondenti requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE ( GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62 ) e rispettare i requisiti tecnici della presente decisione. ( 2 ) Nelle bande comprese fra 3,1 GHz e 4,8 GHz e fra 8,5 GHz e 9 GHz. La tecnica di mitigazione Detect and Avoid (rileva ed evita, «DAA») e i suoi limiti sono definiti nelle clausole 4.5.1.1, 4.5.1.2 e 4.5.1.3 della norma ETSI EN 302 065-1 V2.1.1. È possibile ricorrere a tecniche di mitigazione alternative purché queste garantiscano prestazioni e un livello di protezione dello spettro almeno equivalenti al fine di soddisfare i corrispondenti requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE e rispettare i requisiti tecnici della presente decisione. ( 3 ) La tecnica di mitigazione DAA e i suoi limiti sono definiti nelle clausole 4.5.1.1, 4.5.1.2 e 4.5.1.3 della norma ETSI EN 302 065-2 V2.1.1. È possibile ricorrere a tecniche di mitigazione alternative purché queste garantiscano prestazioni e un livello di protezione dello spettro almeno equivalenti al fine di soddisfare i corrispondenti requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE e rispettare i requisiti tecnici della presente decisione. ( 4 ) La tecnica di mitigazione LDC e i suoi limiti sono definiti nelle clausole 4.5.3.1, 4.5.3.2 e 4.5.3.3 della norma ETSI EN 302 065-3 V2.1.1. È possibile ricorrere a tecniche di mitigazione alternative purché queste garantiscano prestazioni e un livello di protezione dello spettro almeno equivalenti al fine di soddisfare i corrispondenti requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE e rispettare i requisiti tecnici della presente decisione. ( 5 ) La tecnica di mitigazione DAA e i suoi limiti sono definiti nelle clausole 4.5.1.1, 4.5.1.2 e 4.5.1.3 della norma ETSI EN 302 065-3 V2.1.1. È possibile ricorrere a tecniche di mitigazione alternative purché queste garantiscano prestazioni e un livello di protezione dello spettro almeno equivalenti al fine di soddisfare i corrispondenti requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE e rispettare i requisiti tecnici della presente decisione. ( 6 ) La tecnica di mitigazione Transmit Power Control (controllo della potenza di trasmissione, «TPC») e i suoi limiti sono definiti nelle clausole 4.7.1.1, 4.7.1.2 e 4.7.1.3 della norma ETSI EN 302 065– 3 V2.1.1. È possibile ricorrere a tecniche di mitigazione alternative purché queste garantiscano prestazioni e un livello di protezione dello spettro almeno equivalenti al fine di soddisfare i corrispondenti requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE e rispettare i requisiti tecnici della presente decisione. ( 7 ) È necessario un limite esterno ( exterior limit , e.l.) ≤ – 53,3 dBm/MHz. Il limite esterno è definito nelle clausole 4.3.4.1, 4.3.4.2 e 4.3.4.3 della norma ETSI EN 302 065-3 V2.1.1. È possibile ricorrere a tecniche di mitigazione alternative purché queste garantiscano prestazioni e un livello di protezione dello spettro almeno equivalenti al fine di soddisfare i corrispondenti requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE e rispettare i requisiti tecnici della presente decisione. ( 8 ) Possono essere impiegate tecniche di mitigazione alternative, come l'uso di oblò schermati, purché garantiscano prestazioni almeno equivalenti. ( 9 ) Da 7,25 a 7,75 GHz (servizi satellitari fissi) e da 7,45 a 7,55 GHz (satelliti meteorologici): – 51,3 – 20 × log 10 (10[km]/x[km])(dBm/MHz) per altezze da terra superiori a 1 000 m dove x è l'altezza da terra dell'aeromobile in km, e – 71,3 dBm/MHz per altezze da terra pari o inferiori a 1 000 m. ( 10 ) Protezione da 7,75 a 7,9 GHz (satelliti meteorologici): – 44,3 – 20 × log 10 (10[km]/x[km])(dBm/MHz) per altezze da terra superiori a 1 000 m, dove x è l'altezza da terra dell'aeromobile in km, e – 64,3 dBm/MHz per altezze da terra pari o inferiori a 1 000 m. ( 11 ) I dispositivi che utilizzano il meccanismo Listen Before Talk (ascolta prima di trasmettere, «LBT») sono autorizzati a operare nella gamma di frequenze compresa tra 1,215 GHz e 1,73 GHz con un massimo della densità spettrale di potenza media di e.i.r.p. di – 70 dBm/GHz, e nelle gamme di frequenze comprese tra 2,5 GHz e 2,69 GHz e tra 2,7 GHz e 3,4 GHz con una densità spettrale di e.i.r.p. media massima di – 50 dBm/MHz e con un'e.i.r.p. di picco massima di – 10 dBm/50 MHz. Il meccanismo LBT è definito nelle clausole 4.5.2.1, 4.5.2.2 e 4.5.2.3 della norma ETSI EN 302 065-4 V1.1.1. È possibile ricorrere a tecniche di mitigazione alternative purché queste garantiscano prestazioni e un livello di protezione dello spettro almeno equivalenti al fine di soddisfare i corrispondenti requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE e rispettare i requisiti tecnici della presente decisione. ( 12 ) Per proteggere i servizi radio, le installazioni non fisse devono rispettare i seguenti requisiti per la potenza irradiata totale: a) nelle gamme di frequenze comprese tra 2,5 GHz e 2,69 GHz e tra 4,8 GHz e 5 GHz, la densità spettrale di potenza totale deve essere inferiore di 10 dB alla densità spettrale di e.i.r.p. massima; b) nella gamma di frequenze compresa tra 3,4 GHz e 3,8 GHz, la densità spettrale di potenza totale deve essere inferiore di 5 dB alla densità spettrale di e.i.r.p. massima. ( 13 ) Per proteggere i servizi di radioastronomia (RAS), nelle bande di frequenza comprese tra 2,69 e 2,70 GHz e tra 4,8 e 5 GHz la densità spettrale di potenza totale deve essere inferiore a – 65 dBm/MHz. ( 14 ) Limitazione del ciclo di lavoro a 10 % al secondo. ( 15 ) Non è consentita alcuna installazione fissa all'aperto. ( 16 ) Nella banda compresa fra 3,1 e 4,8 GHz, i dispositivi che applicano la tecnica di mitigazione LDC sono autorizzati ad operare con un massimo della densità spettrale di potenza media di e.i.r.p. di – 41,3 dBm/MHz e con un'e.i.r.p. di picco massima di 0 dBm, definita in 50 MHz. La tecnica di mitigazione LDC e i suoi limiti sono definiti nelle clausole 4.5.3.1, 4.5.3.2 e 4.5.3.3 della norma ETSI EN 302 065-1 V2.1.1. È possibile ricorrere a tecniche di mitigazione alternative purché queste garantiscano prestazioni e un livello di protezione dello spettro almeno equivalenti al fine di soddisfare i corrispondenti requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE e rispettare i requisiti tecnici della presente decisione. Qualora sia attuata la tecnica LDC, si applica la nota 5. ( 17 ) Nelle bande di frequenza comprese fra 3,1 e 4,8 GHz e fra 8,5 e 9 GHz, i dispositivi che applicano la tecnica di mitigazione DAA sono autorizzati ad operare con un massimo della densità spettrale di potenza media di e.i.r.p. di – 41,3 dBm/MHz e con un'e.i.r.p. di picco massima di 0 dBm, definita in 50 MHz. La tecnica di mitigazione DAA e i suoi limiti sono definiti nelle clausole 4.5.1.1, 4.5.1.2 e 4.5.1.3 della norma ETSI EN 302 065-1 V2.1.1. È possibile ricorrere a tecniche di mitigazione alternative purché queste garantiscano prestazioni e un livello di protezione dello spettro almeno equivalenti al fine di soddisfare i corrispondenti requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE e rispettare i requisiti tecnici della presente decisione. Qualora sia attuata la tecnica DAA, si applica la nota 5. ( 18 ) I dispositivi che utilizzano il meccanismo LBT sono autorizzati a operare nella gamma di frequenze compresa tra 1,215 GHz e 1,73 GHz con un massimo della densità spettrale di potenza media di e.i.r.p. di – 70 dBm/GHz e nelle gamme di frequenze comprese tra 2,5 GHz e 2,69 GHz e tra 2,7 GHz e 3,4 GHz con un massimo della densità spettrale di potenza media di e.i.r.p. di – 50 dBm/MHz e con un'e.i.r.p. di picco massima di – 10 dBm/50 MHz. Il meccanismo LBT è definito nelle clausole 4.5.2.1, 4.5.2.2 e 4.5.2.3 della norma ETSI EN 302 065-4 V1.1.1. È possibile ricorrere a tecniche di mitigazione alternative purché queste garantiscano prestazioni e un livello di protezione dello spettro almeno equivalenti al fine di soddisfare i corrispondenti requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE e rispettare i requisiti tecnici della presente decisione. ( 19 ) Per proteggere i servizi radio, le installazioni non fisse devono rispettare i seguenti requisiti per la potenza irradiata totale: a) nelle gamme di frequenze comprese tra 2,5 GHz e 2,69 GHz e tra 4,8 GHz e 5 GHz, la densità spettrale di potenza totale deve essere inferiore di 10 dB alla densità spettrale di e.i.r.p. massima; b) nella gamma di frequenze compresa tra 3,4 GHz e 3,8 GHz, la densità spettrale di potenza totale deve essere inferiore di 5 dB alla densità spettrale di e.i.r.p. massima. ( 20 ) Per proteggere i servizi di radioastronomia (RAS), nelle bande di frequenza comprese tra 2,69 e 2,70 GHz e tra 4,8 e 5 GHz la densità spettrale di potenza totale deve essere inferiore a – 65 dBm/MHz. ( 21 ) Limitazione del ciclo di lavoro a 10 % al secondo. ( 22 ) Non è consentita alcuna installazione fissa all'aperto. ( 23 ) Nella banda compresa fra 3,1 e 4,8 GHz, i dispositivi che applicano la tecnica di mitigazione LDC sono autorizzati a operare con un massimo della densità spettrale di potenza media di e.i.r.p. di – 41,3 dBm/MHz e con un'e.i.r.p. di picco massima di 0 dBm, definita in 50 MHz. La tecnica di mitigazione LDC e i suoi limiti sono definiti nelle clausole 4.5.3.1, 4.5.3.2 e 4.5.3.3 della norma ETSI EN 302 065-1 V2.1.1. È possibile ricorrere a tecniche di mitigazione alternative purché queste garantiscano prestazioni e un livello di protezione dello spettro almeno equivalenti al fine di soddisfare i corrispondenti requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE e rispettare i requisiti tecnici della presente decisione. Qualora sia attuata la tecnica LDC, si applica la nota 5. ( 24 ) Nelle bande di frequenza comprese fra 3,1 e 4,8 GHz e fra 8,5 e 9 GHz, i dispositivi che applicano la tecnica di mitigazione DAA sono autorizzati a operare con un massimo della densità spettrale di potenza media di e.i.r.p. di – 41,3 dBm/MHz e con un'e.i.r.p. di picco massima di 0 dBm, definita in 50 MHz. La tecnica di mitigazione DAA e i suoi limiti sono definiti nelle clausole 4.5.1.1, 4.5.1.2 e 4.5.1.3 della norma ETSI EN 302 065-1 V2.1.1. È possibile ricorrere a tecniche di mitigazione alternative purché queste garantiscano prestazioni e un livello di protezione dello spettro almeno equivalenti al fine di soddisfare i corrispondenti requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE e rispettare i requisiti tecnici della presente decisione. Qualora sia attuata la tecnica DAA, si applica la nota 5.

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