Decisione (UE) 2019/792 del Consiglio, del 13 maggio 2019, che affida alla Commissione europea — Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) — l'esercizio di taluni poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione
Decisione (UE) 2019/792 del Consiglio, del 13 maggio 2019, che affida alla Commissione europea — Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) — l'esercizio di taluni poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione
EN: Council Decision (EU) 2019/792 of 13 May 2019 entrusting to the European Commission — the Office for the Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO) — the exercise of certain powers conferred on the appointing authority and the authority empowered to conclude contracts of employment
Testo normativo
17.5.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 129/3
DECISIONE (UE) 2019/792 DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2019
che affida alla Commissione europea — Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) — l'esercizio di taluni poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visti lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio
(
1
)
, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto statuto e l'articolo 6 del suddetto regime,
vista la decisione (UE) 2017/262 del Consiglio, del 6 febbraio 2017, relativa alla determinazione, per il segretariato generale del Consiglio, dell'autorità che ha il potere di nomina e dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione e che abroga la decisione 2013/811/UE
(
2
)
,
considerando quanto segue:
(1)
L'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (
Office for the Administration and Payment of Individual Entitlements
— PMO) della Commissione europea è responsabile della gestione e del pagamento dei diritti pecuniari individuali del personale della Commissione europea e, tramite accordi a livello di servizi, di taluni altri istituzioni e organi dell'Unione. Per quanto riguarda il personale del segretariato generale del Consiglio (SGC), il PMO è responsabile della gestione e del pagamento di diritti a pensione e prestazioni di assicurazione malattia. In tali settori il PMO esercita i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, tranne per il trattamento dei reclami individuali relativi alle prestazioni di assicurazione malattia. Il PMO fornisce inoltre un numero crescente di altri servizi e mette a disposizione dell'SGC i propri strumenti informatici.
(2)
La gestione dei diritti individuali da parte di un unico organo specializzato si è dimostrata più efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi. Consente un'applicazione uniforme dello statuto dei funzionari («statuto») e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea («regime») in tutte le istituzioni, rafforzando in tal modo la parità di trattamento e la certezza del diritto per i funzionari e gli altri agenti dell'Unione. Permette inoltre una maggiore semplificazione amministrativa e cooperazione interistituzionale.
(3)
In questo contesto, l'SGC e il PMO sono tenuti a firmare un accordo a livello di servizi («
service-level agreement
— SLA»), volto ad estendere l'ambito di applicazione dei servizi erogati dal PMO alla gestione e al pagamento dei diritti pecuniari individuali del personale tramite Sysper, uno strumento informatico di gestione delle risorse umane. Per consentire il pieno funzionamento dell'accordo, è opportuno affidare alla Commissione europea (PMO) l'esercizio dei pertinenti poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del personale dell'SGC. Inoltre, poiché il nuovo SLA sostituisce un precedente accordo a livello di servizi in materia di diritti a pensione, indennità di disoccupazione e altri diritti in occasione della cessazione definitiva dal servizio, si dovrebbero confermare i poteri del PMO in tale ambito.
(4)
Nel periodo transitorio iniziale successivo al trasferimento a Sysper, è opportuno che l'autorità che ha il potere di nomina e l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del Consiglio possano esercitare i poteri relativi al personale dell'SGC nei casi in cui un'eventuale differenza d'interpretazione delle norme sui diritti individuali applicata dal PMO rispetto all'interpretazione applicata nell'SGC prima del trasferimento a Sysper potrebbe avere effetti pregiudizievoli per il personale dell'SGC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, l'esercizio dei poteri conferiti dallo statuto all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, per quanto riguarda il personale dell'SGC, è affidato alla Commissione europea — Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) — in relazione all'applicazione di quanto segue:
a)
riguardo ai diritti individuali:
—
gli articoli da 67 a 69, 71, 74 e 75 dello statuto e gli articoli da 1 a 13 e 17 dell'allegato VII dello statuto,
—
gli articoli da 19 a 27, 29, 92, 93, 94 e 97 del regime;
b)
riguardo al regime pensionistico e agli altri diritti in occasione della cessazione definitiva dal servizio:
—
gli articoli 70 e 77, l'articolo 78, secondo, terzo e quarto comma, gli articoli 79, 80, 81, 81
bis
e 82 dello statuto, l'allegato IV dello statuto, l'articolo 4 dell'allegato IV
bis
dello statuto, gli articoli da 2 a 12, l'articolo 13, paragrafo 1, l'articolo 14, primo e terzo comma, e gli articoli da 17 a 34 e da 40 a 44 dell'allegato VIII dello statuto, nonché gli articoli da 20 a 28 dell'allegato XIII dello statuto,
—
l'articolo 31, l'articolo 33, paragrafo 1, gli articoli da 34 a 40 e 43, l'articolo 44, primo comma, gli articoli 99 e 101, l'articolo 102, paragrafo 2, gli articoli da 103 a 110 e gli articoli da 113 a 116 del regime;
c)
riguardo alle indennità di disoccupazione — gli articoli 28
bis
e 96 del regime;
d)
riguardo alla ripetizione dell'indebito conformemente alle disposizioni di cui alle lettere da a) a c) del presente paragrafo:
—
l'articolo 85 dello statuto e l'articolo 46 dell'allegato VIII dello statuto
—
l'articolo 44, secondo comma, l'articolo 45, l'articolo 114, paragrafo 2, e l'articolo 116 del regime.
2. Fino al 31 dicembre 2021, il PMO notifica all'autorità che ha il potere di nomina o all'autorità abilitata a concludere i contratti del Consiglio eventuali reclami ricevuti a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto o degli articoli 46 e 117 del regime avverso una decisione riguardante un membro del personale dell'SGC adottata a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, unitamente alle informazioni relative alla risposta prevista. Qualora, in un caso specifico, l'autorità che ha il potere di nomina o l'autorità abilitata a concludere i contratti del Consiglio lo richieda, il PMO rinuncia all'esercizio dei poteri delegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e in questo caso l'autorità che ha il potere di nomina o l'autorità abilitata a concludere i contratti del Consiglio esercita tali poteri.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
(
1
)
GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1
.
(
2
)
GU L 39 del 16.2.2017, pag. 4
.
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