Decisione UE In vigore

Decisione UE 0805/2025

Decisione (UE) 2025/805 del Consiglio, del 22 aprile 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa in merito alla proroga del termine per l’adesione della Tunisia alla convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento

Pubblicato: 22/04/2025 In vigore dal: 22/04/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/805 del Consiglio, del 22 aprile 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa in merito alla proroga del termine per l’adesione della Tunisia alla convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento EN: Council Decision (EU) 2025/805 of 22 April 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Committee of Ministers of the Council of Europe on the extension of the deadline for accession of Tunisia to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, with regard to matters related to judicial cooperation in criminal matters, asylum and non-refoulement

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/805 24.4.2025 DECISIONE (UE) 2025/805 DEL CONSIGLIO del 22 aprile 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa in merito alla proroga del termine per l’adesione della Tunisia alla convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2, l’articolo 82, paragrafo 2, e l’articolo 84, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («la convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio ( 1 ) , per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione, e con decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio ( 2 ) , per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento, ed è entrata in vigore per l’Unione il 1 o ottobre 2023. Attualmente la convenzione conta 39 parti («parti»), tra cui l’Unione e 22 dei suoi Stati membri. (2) A norma dell’articolo 14 dello statuto del Consiglio d’Europa, ciascun membro del Consiglio d’Europa ha diritto a un rappresentante nel Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa («Comitato dei ministri») e ciascun rappresentante ha diritto a un voto. Tutti gli Stati membri dell’Unione sono membri del Consiglio d’Europa e sono quindi rappresentati in seno al Comitato dei ministri. (3) A norma dell’articolo 76, paragrafo 1, della convenzione, il Comitato dei ministri può, dopo avere consultato le parti e averne ottenuto l’unanime consenso, invitare uno Stato non membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla convenzione, con decisione che richiede la maggioranza di due terzi del Comitato dei ministri, coconformemente all’articolo 20 dello statuto del Consiglio d’Europa, e con voto unanime dei rappresentanti delle parti con diritto di sedere in seno al Comitato dei ministri. (4) Il 22 aprile 2020 il Comitato dei ministri ha deciso di invitare la Tunisia ad aderire alla convenzione. Conformemente a tale decisione, tale invito rimane valido per cinque anni dalla sua adozione, vale a dire fino al 23 aprile 2025 («termine»). (5) Con lettera del 20 febbraio 2025 la Tunisia ha chiesto che il termine sia prorogato fino al 23 aprile 2027, al fine di poter espletare le sue procedure interne. (6) Nella riunione del 23 aprile 2025 il Comitato dei ministri dovrebbe adottare una decisione in merito alla proroga del termine fino al 23 aprile 2027. (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato dei ministri, poiché la proroga del termine potrebbe avere effetti giuridici sull’Unione. L’effetto di tale proroga sarebbe di rinnovare l’invito alla Tunisia ad aderire alla convenzione e potrebbe pertanto comportare l’instaurazione di relazioni soggette a trattato tra l’Unione e la Tunisia nel quadro della convenzione. La decisione in merito alla proroga del termine potrebbe inoltre influenzare il modo in cui le decisioni sono adottate in seno al Comitato delle parti. (8) L’adesione della Tunisia alla convenzione sarebbe vantaggiosa per l’Unione, in quanto estenderebbe a tale paese le norme ambiziose della convenzione. La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto consistere nel concedere alla Tunisia altri due anni per espletare le sue procedure interne. (9) Poiché l’Unione non è membro del Consiglio d’Europa ma tutti i suoi Stati membri lo sono, la posizione dell’Unione deve essere espressa congiuntamente dai suoi Stati membri. (10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e l’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione del Consiglio, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (11) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nella riunione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa del 23 aprile 2025 è di sostenere la proroga del termine per l’adesione della Tunisia alla convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica fino al 23 aprile 2027. Articolo 2 Gli Stati membri dell’Unione che sono membri del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa esprimono congiuntamente la posizione di cui all’articolo 1. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2025 Per il Consiglio Il presidente A. SZŁAPKA ( 1 ) Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio, del 1 o giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione ( GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1075/oj ). ( 2 ) Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1 o giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento ( GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1076/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/805/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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