Decisione (PESC) 2025/809 del Consiglio, del 23 aprile 2025, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate della Repubblica di Moldova con materiale militare concepito per l’uso letale della forza
Decisione (PESC) 2025/809 del Consiglio, del 23 aprile 2025, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate della Repubblica di Moldova con materiale militare concepito per l’uso letale della forza
EN: Council Decision (CFSP) 2025/809 of 23 April 2025 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Armed Forces of the Republic of Moldova with military equipment designed to deliver lethal force
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/809
24.4.2025
DECISIONE (PESC) 2025/809 DEL CONSIGLIO
del 23 aprile 2025
relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate della Repubblica di Moldova con materiale militare concepito per l’uso letale della forza
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio
(
1
)
istituisce lo strumento europeo per la pace (
European Peace Facility
– EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
(2)
L’Unione è determinata a sviluppare strette relazioni con la Repubblica di Moldova sulla base dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra
(
2
)
(«accordo di associazione»), che contempla tra l’altro la zona di libero scambio globale e approfondita, a sostegno di una Repubblica di Moldova forte, indipendente e prospera, e a promuovere l’associazione politica e l’integrazione economica sostenendo, nel contempo, con fermezza la sovranità e l’integrità territoriale della Repubblica di Moldova entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. A norma dell’articolo 5 dell’accordo di associazione, l’Unione e la Repubblica di Moldova devono intensificare il dialogo e la cooperazione e promuovere la progressiva convergenza nel settore della politica estera e di sicurezza , compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), e devono affrontare in particolare i seguenti temi: prevenzione dei conflitti, risoluzione pacifica dei conflitti e gestione delle crisi, stabilità regionale, disarmo, non proliferazione, controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi.
(3)
L’Unione riconosce l’importante contributo della Repubblica di Moldova alla PSDC dell’Unione.
(4)
La presente decisione si basa sulle decisioni (PESC) 2021/2136
(
3
)
, (PESC) 2022/1093
(
4
)
, (PESC) 2023/921
(
5
)
, (PESC) 2024/1049
(
6
)
e (PESC) 2024/1713
(
7
)
del Consiglio per quanto riguarda il costante impegno dell’Unione a sostenere il rafforzamento delle capacità delle forze armate della Repubblica di Moldova nei settori prioritari.
(5)
Il 29 aprile 2024 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto una richiesta da parte della Repubblica di Moldova che invitava l’Unione ad assistere le forze armate della Repubblica di Moldova nell’approvvigionamento di attrezzature essenziali per rafforzare le capacità di mobilità nonché di comando e controllo.
(6)
Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare nel rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio
(
8
)
, e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.
(7)
Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore della Repubblica di Moldova («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. La misura di assistenza ha gli obiettivi seguenti:
a)
contribuire a potenziare le capacità militari e di difesa delle forze armate della Repubblica di Moldova al fine di rafforzare la sicurezza, la stabilità e la resilienza nazionali nel settore della difesa e, in tal modo, proteggere inoltre meglio i civili in caso di crisi ed emergenze;
b)
sostenere la cooperazione nel settore della sicurezza e della difesa tra l’Unione e la Repubblica di Moldova, al fine di rafforzare le capacità della Repubblica di Moldova di partecipare alle missioni e operazioni militari dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, accelerare il rispetto delle norme dell’Unione e l’interoperabilità e promuovere l’allineamento alla politica estera e di sicurezza comune dell’Unione.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia le attrezzature di difesa aerea a corto raggio concepite per l’uso letale della forza.
La misura di assistenza finanzia anche le forniture e i servizi connessi, compresa la formazione, ove necessario.
4. La durata della misura di assistenza è di 42 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 2
Disposizioni finanziarie
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 20 000 000 EUR.
2. Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.
Articolo 3
Accordi con il beneficiario
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:
a)
il rispetto, da parte delle unità delle forze armate della Repubblica di Moldova sostenute nell’ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;
b)
l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;
c)
l’opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;
d)
che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi.
3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.
Articolo 4
Attuazione
1. L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF e con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.
2. L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è effettuata dal centro estone per gli investimenti nella difesa.
Articolo 5
Sorveglianza, controllo e valutazione
1. L’alto rappresentante provvede alla sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 3. La sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi di cui all’articolo 3 e per contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle forze armate della Repubblica di Moldova sostenute nell’ambito della misura di assistenza.
2. Il controllo post-spedizione delle attrezzature e delle forniture è organizzato come segue:
a)
verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell’EPF sono firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;
b)
relazioni sull’inventario, nelle quali il beneficiario riferisce annualmente in merito all’inventario degli elementi designati fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);
c)
visite in loco, per le quali il beneficiario deve concedere all’alto rappresentante e ai revisori dell’EPF l’accesso necessario per effettuare controlli in loco e audit dell’EPF, su richiesta.
3. Al termine della misura di assistenza l’alto rappresentante effettua una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito a conseguire gli obiettivi dichiarati all’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 6
Relazioni
Durante il periodo di attuazione l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese in conformità dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.
Articolo 7
Sospensione e cessazione
1. Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.
2. Il CPS può raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2025
Per il Consiglio
Il presidente
A. SZŁAPKA
(
1
)
Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (
GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2021/509/oj
).
(
2
)
Accordo di associazione tra l’Unione Europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra (
GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/492/oj
).
(
3
)
Decisione (PESC) 2021/2136 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova (
GU L 432 del 3.12.2021, pag. 63
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2136/oj
).
(
4
)
Decisione (PESC) 2022/1093 del Consiglio, del 30 giugno 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova (
GU L 176 dell’1.7.2022, pag. 22
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1093/oj
).
(
5
)
Decisione (PESC) 2023/921 del Consiglio, del 4 maggio 2023, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova (
GU L 119 del 5.5.2023, pag. 173
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2023/921/oj
).
(
6
)
Decisione (PESC) 2024/1049 del Consiglio, del 4 aprile 2024, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova (
GU L, 2024/1049, 5.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1049/oj
).
(
7
)
Decisione (PESC) 2024/1713 del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate della Repubblica di Moldova con materiale militare concepito per l’uso letale della forza (
GU L, 2024/1713, 14.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1713/oj
).
(
8
)
Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (
GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/compos/2008/944/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/809/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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