Decisione (UE) 2025/853 del Consiglio, del 14 aprile 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’ambito della seconda sessione dell’Autorità di sorveglianza istituita a norma del protocollo di Lussemburgo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali
Decisione (UE) 2025/853 del Consiglio, del 14 aprile 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’ambito della seconda sessione dell’Autorità di sorveglianza istituita a norma del protocollo di Lussemburgo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali
EN: Council Decision (EU) 2025/853 of 14 April 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union at the second session of the Supervisory Authority established pursuant to the Luxembourg Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters specific to Railway Rolling Stock
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/853
5.5.2025
DECISIONE (UE) 2025/853 DEL CONSIGLIO
del 14 aprile 2025
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’ambito della seconda sessione dell’Autorità di sorveglianza istituita a norma del protocollo di Lussemburgo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’Unione ha approvato il protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali («convenzione di Città del Capo»), adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007 («protocollo di Lussemburgo»), mediante la decisione 2014/888/UE del Consiglio 1
(
1
)
e ha acquisito lo status di organizzazione regionale di integrazione economica nell’ambito di tale protocollo.
(2)
Nella sua seconda sessione del 23 aprile 2025, tra gli altri punti all’ordine del giorno, l’Autorità di sorveglianza istituita a norma dell’articolo XII del protocollo di Lussemburgo («Autorità di sorveglianza») dovrebbe rivedere il proprio statuto e regolamento interno e approvare le norme tipo riguardanti l’identificazione permanente del materiale rotabile ferroviario, elaborate nell’ambito del Comitato per i trasporti interni della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite («norme tipo»), quali modificate il 13 novembre 2024 (revisione 2).
(3)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito della seconda sessione dell’Autorità di sorveglianza, poiché la proposta di revisione delle norme tipo da parte dell’Autorità di sorveglianza è tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio 2
(
2
)
, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione 3
(
3
)
e la decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione 4
(
4
)
. Inoltre, le modifiche dello statuto e del regolamento interno che l’Autorità di sorveglianza deve adottare sono tali da incidere in modo determinante sulla partecipazione dell’Unione a tale organo.
(4)
Ci si aspetta che l’Autorità di sorveglianza modifichi il proprio statuto, che definisce aspetti quali la personalità giuridica, i compiti e il quadro amministrativo dell’Autorità, come previsto dalla convenzione di Città del Capo e dal protocollo di Lussemburgo. Le modifiche previste dello statuto chiariscono la definizione di Stato parte specificando che nello statuto qualsiasi riferimento a uno Stato parte è anche un riferimento a un’
organizzazione regionale
, il che incide sulla partecipazione dell’Unione a tale organo, e dovrebbero pertanto essere sostenute.
(5)
Ci si aspetta che l’Autorità di sorveglianza modifichi il proprio regolamento interno al fine di chiarire le norme sull’esercizio del voto a maggioranza qualificata e di introdurre nuove norme sull’organizzazione delle riunioni intermedie urgenti. La possibilità di trasmettere i documenti relativi a riunioni urgenti con solo tre settimane di anticipo rispetto all’inizio della riunione può tuttavia comportare notevoli difficoltà per la procedura di coordinamento delle posizioni dell’Unione e la compilazione di un elenco di questioni urgenti potrebbe conferire automaticamente un carattere urgente a questioni che di fatto non lo sono. Le modifiche del regolamento interno dell’Autorità di sorveglianza dovrebbero pertanto essere sostenute, eccetto la modifica dei termini per la presentazione dei documenti per la riunione senza specificare le questioni che possono essere considerate urgenti, allo scopo di garantire che l’Unione sia effettivamente in grado di coordinare le posizioni su questioni di rilevanza per l’Unione.
(6)
Il protocollo di Lussemburgo deve basarsi su un chiaro sistema di identificazione e marcatura del materiale rotabile ferroviario fondato su norme internazionali. Le norme tipo forniscono un quadro per l’attribuzione dell’identificatore URVIS e la sua marcatura sul materiale rotabile ferroviario. Nell’interesse dell’applicazione del protocollo di Lussemburgo sono proposti lievi aggiornamenti di tali norme. L’approvazione delle norme tipo come modificate il 13 novembre 2024 (revisione 2) ai fini del regolamento del registro internazionale delle garanzie riguardanti materiale rotabile dovrebbe pertanto essere sostenuta,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella seconda sessione dell’Autorità di sorveglianza istituita a norma del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007 («Autorità di sorveglianza»), figura nell’allegato della presente decisione.
I rappresentanti dell’Unione nella riunione dell’Autorità di sorveglianza possono concordare lievi modifiche delle posizioni espresse nell’allegato della presente decisione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2025
Per il Consiglio
Il presidente
K. KALLAS
(
1
)
1. Decisione 2014/888/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2014, relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007 (
GU L 353 del 10.12.2014, pag. 9
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2014/888/oj
).
(
2
)
2. Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (
GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2016/797/oj
).
(
3
)
3. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE (
GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 5
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/773/oj
).
(
4
)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all’articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione (
GU L 268 del 26.10.2018, pag. 53
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1614/oj
).
ALLEGATO
1.
Introduzione
La seconda sessione dell’Autorità di sorveglianza di cui al protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007 («protocollo di Lussemburgo»), si svolgerà il 23 aprile 2025.
2.
Competenza dell’Unione
L’Unione europea è parte contraente del protocollo di Lussemburgo. L’Unione ha competenza esclusiva in relazione ai punti all’ordine del giorno di questa riunione nella quale l’Autorità di sorveglianza sarà chiamata ad adottare atti aventi effetti giuridici ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ossia i punti 7 e 9 dell’ordine del giorno.
3.
Osservazioni sui punti all’ordine del giorno della seconda sessione dell’Autorità di sorveglianza
Punto 7 dell’ordine del giorno - Approvazione delle norme tipo come modificate il 13 novembre 2024 ai fini del regolamento del registro internazionale delle garanzie riguardanti materiale rotabile
Documenti
SA2_2025_Item 7_Doc 6-Approval of the Model Rules (&ad)
.pdf
Esercizio dei diritti di voto
Unione europea
Posizione
Favorevole all’approvazione delle norme tipo come modificate il 13 novembre 2024 ai fini del regolamento del registro internazionale delle garanzie riguardanti materiale rotabile.
Punto 9 dell’ordine del giorno - Revisione dello statuto e del regolamento interno dell’Autorità di sorveglianza
Documenti
SA2_2025_Item 9_Doc 8-Revision of Statutes and Rules of Procedure (&ad)
.pdf
Esercizio dei diritti di voto
Unione europea
Posizione
Favorevole all’approvazione della modifica dello statuto proposta.
Favorevole all’approvazione della modifica del regolamento interno proposta, a condizione che siano introdotte le modifiche seguenti:
—
all’articolo 3, paragrafo 2, modificare il terzo comma come segue: «Questioni urgenti possono configurarsi laddove sia necessaria una decisione urgente, e soltanto nel caso in cui tale urgenza sia debitamente giustificata.»;
—
modificare l’articolo 8, paragrafo 2, come segue: «Il segretariato invia ai membri e agli osservatori un avviso di riunione dell’Autorità di sorveglianza indicando il luogo, la data e l’ora di inizio della riunione e l’ordine del giorno provvisorio conformemente all’articolo 4 al più tardi tre mesi prima dell’inizio della riunione e trasmette i documenti relativi alla riunione al più tardi due mesi prima dell’inizio della riunione. In caso di riunioni intermedie su questioni urgenti, l’avviso di riunione è inviato al più tardi due mesi prima dell’inizio della riunione e i documenti relativi alla riunione sono trasmessi entro lo stesso termine.»
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/853/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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