Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0863/2023

Decisione (UE) 2023/863 della Commissione del 26 aprile 2023 che stabilisce le quantità corrispondenti al 20 % dell’eccedenza complessiva di determinati Stati membri nel periodo dal 2013 al 2020 a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 26/04/2023 In vigore dal: 26/04/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/863 della Commissione del 26 aprile 2023 che stabilisce le quantità corrispondenti al 20 % dell’eccedenza complessiva di determinati Stati membri nel periodo dal 2013 al 2020 a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Decision (EU) 2023/863 of 26 April 2023 on setting out the amounts corresponding to 20 % of the overall overachievement of certain Member States in the period from 2013 to 2020 pursuant to Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

27.4.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 112/43 DECISIONE (UE) 2023/863 DELLA COMMISSIONE del 26 aprile 2023 che stabilisce le quantità corrispondenti al 20 % dell’eccedenza complessiva di determinati Stati membri nel periodo dal 2013 al 2020 a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 ( 1 ) , in particolare l’articolo 11, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2018/842 fissa gli obiettivi nazionali e dell’Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e prevede la costituzione di una riserva di sicurezza corrispondente a un massimo di 105 milioni di tonnellate di CO 2 equivalente, a condizione che sia raggiunto l’obiettivo generale di riduzione delle emissioni dell’Unione. La riserva di sicurezza sarà disponibile, in determinate circostanze, per gli Stati membri il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel 2013 è stato inferiore alla media dell’Unione e le cui emissioni cumulative di gas a effetto serra dal 2013 al 2020 nei settori disciplinati dal regolamento di cui sopra sono state inferiori alle loro assegnazioni annuali di emissioni cumulative per gli stessi anni. In una prima fase di distribuzione della riserva di sicurezza, la quantità di assegnazioni che ciascuno Stato membro ammissibile può ricevere non supera il 20 % della sua eccedenza nel periodo 2013-2020. (2) A norma del regolamento (UE) 2018/842, dopo il completamento della revisione di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , la Commissione pubblica, per ciascuno Stato membro che soddisfa le due condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/842, le quantità corrispondenti al 20 % dell’eccedenza complessiva nel periodo dal 2013 al 2020. (3) La Commissione ha completato la revisione di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013 e ha stabilito gli inventari delle emissioni di gas a effetto serra degli Stati membri per il 2020 nella decisione di esecuzione (UE) 2022/1953 della Commissione ( 3 ) . (4) Secondo i dati pubblicati da Eurostat nell’aprile 2016 ( 4 ) , nel 2013 Bulgaria, Cechia, Estonia, Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia avevano un PIL inferiore alla media dell’Unione. (5) I valori delle emissioni di gas a effetto serra e delle assegnazioni di emissioni di gas a effetto serra degli Stati membri per ogni anno del periodo dal 2013 al 2020 sono disponibili nel catalogo delle operazioni dell’Unione europea istituito a norma dell’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione ( 5 ) . Ad eccezione di Malta, le emissioni cumulative di gas a effetto serra di ciascuno dei suddetti Stati membri negli anni dal 2013 al 2020, nei settori disciplinati dal regolamento (UE) 2018/842, erano inferiori alle rispettive assegnazioni annuali cumulative di emissioni per gli anni in questione. (6) Poiché la Bulgaria, la Cechia, l’Estonia, la Grecia, la Spagna, la Croazia, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia soddisfano le due condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/842, per ciascuno di tali Stati membri è opportuno pubblicare le quantità corrispondenti al 20 % dell’eccedenza complessiva per tale periodo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le quantità corrispondenti al 20 % dell’eccedenza complessiva degli Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/842 nel periodo dal 2013 al 2020 sono stabilite nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26 . ( 2 ) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE ( GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13 ). ( 3 ) Decisione di esecuzione (UE) 2022/1953 della Commissione, del 7 ottobre 2022, relativa alle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per ciascuno Stato membro per l’anno 2020 ( GU L 269 del 17.10.2022, pag. 17 ). ( 4 ) SWD(2016) 247 final, pag. 143. ( 5 ) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32 ). ALLEGATO Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/842 Quantità, espresse in tonnellate di CO 2 equivalente, corrispondenti al 20 % dell’eccedenza complessiva dello Stato membro nel periodo dal 2013 al 2020 Bulgaria 2 736 643 Cechia 6 757 788 Estonia 114 088 Grecia 23 884 476 Spagna 35 041 457 Croazia 5 755 207 Italia 47 793 694 Cipro 1 390 308 Lettonia 1 133 264 Lituania 668 397 Ungheria 15 708 173 Polonia 109 092 Portogallo 14 484 447 Romania 12 582 725 Slovenia 2 532 246 Slovacchia 7 649 775

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