Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0864/2023

Decisione (UE) 2023/864 della Banca centrale europea del 13 aprile 2023 che modifica la decisione BCE/2014/16 relativa all’istituzione della Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (BCE/2023/11)

Pubblicato: 13/04/2023 In vigore dal: 13/04/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/864 della Banca centrale europea del 13 aprile 2023 che modifica la decisione BCE/2014/16 relativa all’istituzione della Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (BCE/2023/11) EN: Decision (EU) 2023/864 of the European Central Bank of 13 April 2023 amending Decision ECB/2014/16 concerning the establishment of an Administrative Board of Review and its Operating Rules (ECB/2023/11)

Testo normativo

27.4.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 112/46 DECISIONE (UE) 2023/864 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 13 aprile 2023 che modifica la decisione BCE/2014/16 relativa all’istituzione della Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (BCE/2023/11) IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, Visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ( 1 ) , in particolare l’articolo 24, considerando quanto segue: (1) Alla luce dell’esperienza acquisita dall’istituzione della Commissione amministrativa del riesame, è necessario chiarire e adattare taluni aspetti delle relative norme di funzionamento stabilite nella decisione BCE/2014/16 della Banca centrale europea ( 2 ) , come modificata dalla decisione (UE) 2019/1378 della Banca centrale europea (BCE/2019/27) ( 3 ) , in particolare per quanto riguarda il ruolo dei supplenti, l’ambito del riesame della Commissione amministrativa del riesame, la valutazione dell’ammissibilità della richiesta di riesame della Commissione amministrativa del riesame, la metodologia per la ripartizione dei costi del riesame sostenuti dal richiedente e dalla Banca centrale europea nel quadro di un riesame da parte della Commissione amministrativa nonché talune questioni organizzative e pratiche. (2) Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2014/16 di conseguenza, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Modifiche La decisione BCE/2014/16 è modificata come segue: 1) all’articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   In caso di incapacità permanente, morte, dimissioni o revoca dell’incarico di un membro della Commissione amministrativa, il Consiglio direttivo a) designa un supplente come membro della Commissione amministrativa e nomina un supplente al suo posto, oppure b) nomina un nuovo membro della Commissione amministrativa. Le nomine di cui al presente paragrafo sono effettuate con le modalità previste dalla procedura stabilita all’articolo 4, paragrafo 2.» ; 2) all’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   A seguito di un invito pubblico a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , il Comitato esecutivo, sentito il Consiglio di vigilanza, sottopone le designazioni dei membri della Commissione amministrativa e dei due supplenti al Consiglio direttivo per la nomina.» ; 3) all’articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   L’istanza di riesame: a) enuncia i motivi su cui si fonda; b) ove richieda la sospensione in pendenza del riesame, ne precisa le ragioni; e c) reca in allegato le copie di eventuali documenti sui quali il richiedente intende basarsi. L’istanza di riesame reca in allegato la decisione contestata e, se l’istanza di riesame supera le 10 pagine, include una sintesi dei motivi e dei documenti specificati nelle lettere da a) a c).» ; 4) all’articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   L’istanza di riesame indica chiaramente il recapito completo del richiedente per consentire al segretario di inviare comunicazioni al richiedente o al suo rappresentante, secondo i casi. Il segretario dà conferma della ricezione al richiedente entro 3 giorni lavorativi, precisando se l’istanza di riesame è completa. Ove l’istanza di riesame sia incompleta, il segretario fissa un termine di massimo 5 giorni lavorativientro il quale il richiedente è tenuto a completarla. Qualora, a parere della Commissione amministrativa, il richiedente non completi l’istanza di riesame entro il termine stabilito, il segretario informa il richiedente, entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza di tale termine stabilito, della circostanza per cui la procedura di riesame amministrativo non può essere avviata a causa del mancato completamento dell’istanza di riesame da parte del richiedente. La notifica deve specificare che, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la procedura di riesame amministrativo fa salvo il diritto di proporre un ricorso dinnanzi alla Corte di giustizia a norma dei trattati. Se la procedura di riesame amministrativo non è avviata a causa della mancata presentazione di un’istanza di riesame completa, il parere sul riesame non è adottato.» ; 5) all’articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il riesame della Commissione amministrativa è limitato all’esame dei motivi dedotti dal richiedente indicati nell’istanza di riesame e all’esame delle violazioni dei requisiti procedurali essenziali.» ; 6) l’articolo 11 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 11 Ammissibilità della richiesta di riesame 1.   Prima di esaminare la conformità procedurale e sostanziale di una decisione della BCE al regolamento (UE) n. 1024/2013, la Commissione amministrativa stabilisce se la richiesta di riesame è ammissibile. 2.   Se la Commissione amministrativa ritiene che la richiesta di riesame sia manifestamente inammissibile, può dichiararla inammissibile entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza di riesame completa. La Commissione amministrativa enuncia i motivi sui quali tale valutazione è fondata. 3.   Ove la Commissione amministrativa dichiari la richiesta di riesame inammissibile ai sensi del paragrafo 2, il segretario ne informa immediatamente il richiedente. La comunicazione precisa che, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la procedura di riesame amministrativo fa salvo il diritto di proporre un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma dei trattati. Se la richiesta di riesame è dichiarata inammissibile ai sensi del paragrafo 2, il parere sul riesame non è adottato. 4.   Qualora non si applichi il paragrafo 2, la Commissione amministrativa decide in merito all’ammissibilità della richiesta di riesame nel parere sul riesame adottato ai sensi dell’articolo 16. In tal caso, il segretario informa il richiedente, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza di riesame completa, del fatto che la Commissione amministrativa decide in merito all’ammissibilità della richiesta di riesame nel parere sul riesame. 5.   È inammissibile un’istanza di riesame presentata in relazione a nuova decisione del Consiglio direttivo di cui all’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1024/2013.» ; 7) all’articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le udienze hanno luogo presso la sede della BCE o in videoconferenza. Il segretario presenzia alle udienze. All’udienza non sono ammessi terzi.» ; 8) all’articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il Consiglio di vigilanza, valutato il parere della Commissione amministrativa, propone al Consiglio direttivo un nuovo progetto di decisione. La valutazione del Consiglio di vigilanza non si limita all’esame dei motivi dedotti dal richiedente nell’istanza di riesame, ma nella formulazione della proposta di un nuovo progetto di decisione può tenere conto di altri elementi. Se il riesame amministrativo interno non è avviato a causa della mancata presentazione di un’istanza di riesame completa in conformità all’articolo 7, paragrafo 4, ovvero se la Commissione amministrativa dichiara che la richiesta di riesame è inammissibile ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, il Consiglio di vigilanza non propone al Consiglio direttivo un nuovo progetto di decisione.» ; 9) all’articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Dopo la notifica della nuova decisione adottata dal Consiglio direttivo o dopo la revoca dell’istanza di riesame da parte del richiedente ovvero dopo che la Commissione amministrativa ha dichiarato che l’istanza di riesame è inammissibile, il Consiglio di vigilanza formula una proposta relativa alla parte delle spese da porre a carico del richiedente. Il richiedente ha diritto di presentare osservazioni al riguardo.» ; 10) l’allegato è sostituito dall’allegato alla presente decisione. Articolo 2 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 aprile 2023 La presidente della BCE Christine LAGARDE ( 1 ) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63 . ( 2 ) Decisione BCE/2014/16 della Banca centrale europea, del 14 aprile 2014, relativa all’istituzione di una Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento ( GU L 175 del 14.6.2014, pag. 47 ). ( 3 ) Decisione (UE) 2019/1378 della Banca centrale europea, del 9 agosto 2019, che modifica la decisione BCE/2014/16 relativa all’istituzione di una Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (BCE/2019/27) ( GU L 224, del 28.8.2019, pag. 9 ). ALLEGATO L’allegato della decisione BCE/2014/16 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO Metodologia per la ripartizione dei costi del riesame sostenuti dal richiedente e dalla Banca centrale europea nel quadro di un riesame da parte della Commissione amministrativa Nei casi in cui il Consiglio direttivo abroghi la decisione iniziale ovvero ne modifichi la parte dispositiva in conseguenza dell’istanza di riesame, la BCE rimborserà i costi sostenuti dal richiedente nel quadro del riesame, ad esclusione dei costi sproporzionati sostenuti dal richiedente per la presentazione di prove scritte o orali e per la rappresentanza legale, che resteranno a carico del richiedente. In ogni caso, il rimborso da parte della BCE dei costi sostenuti dal richiedente non supera l’importo di 50 000 EUR per ogni singolo riesame da parte della Commissione amministrativa. Nei casi in cui il Consiglio direttivo sostituisca la decisione iniziale con una di contenuto identico o modifichi esclusivamente la parte non dispositiva della decisione iniziale in conseguenza dell’istanza di riesame e nei casi in cui la Commissione amministrativa dichiari che una richiesta di riesame è inamissibile, il richiedente contribuirà ai costi sostenuti dalla BCE nell’ambito del riesame. Le persone fisiche sono tenute a pagare un importo forfettario pari a 500 EUR. Le persone giuridiche sono tenute a pagare un importo forfettario pari a 5 000 EUR. Il pagamento di tali importi forfettari non pregiudica l’applicazione dell’articolo 13 della presente decisione. Nei casi in cui il richiedente revochi l’istanza di riesame ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 6, della presente decisione, nonché nei casi in cui sia giustificato dalle circostanze specifiche, il richiedente e la BCE sopporteranno ciascuno i propri eventuali costi. ».

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