Decisione di esecuzione (UE) 2019/872 della Commissione, del 26 marzo 2019, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2018 notificata con il numero C(2019) 2358
Decisione di esecuzione (UE) 2019/872 della Commissione, del 26 marzo 2019, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2018 [notificata con il numero C(2019) 2358]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/872 of 26 March 2019 on the clearance of the accounts of the paying agencies in the United Kingdom concerning expenditure financed by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) for financial year 2018 (notified under document C(2019) 2358)
Testo normativo
28.5.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 140/98
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/872 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 2019
sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2018
[notificata con il numero C(2019) 2358]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
(
1
)
, in particolare l'articolo 51,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
1)
A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato.
2)
A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e termina il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2018, al fine di allineare il periodo di riferimento della spesa del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a quello del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), occorre prendere in considerazione le spese incorse dal Regno Unito tra il 16 ottobre 2017 e il 15 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione
(
2
)
.
3)
Poiché il Regno Unito ha già comunicato alla Commissione le informazioni contabili necessarie, è opportuno procedere all'adozione della pertinente decisione sulla liquidazione dei conti a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
4)
A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento devono essere determinati detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma dell'articolo 33, paragrafo 1.
5)
Una volta che il Regno Unito abbia trasmesso le informazioni, e dopo tutti i necessari controlli e modifiche, la Commissione può adottare una decisione sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti degli organismi pagatori seguenti: «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate» e «Rural Payments Agency» per quanto riguarda le spese finanziate dal FEASR. La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dal Regno Unito e ha comunicato al Regno Unito, prima della data di adozione della presente decisione, le risultanze delle proprie verifiche corredate delle modifiche necessarie.
6)
Per i suddetti organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi.
7)
Le informazioni trasmesse dall'organismo pagatore del Regno Unito «Welsh Government» richiedono ulteriori indagini e non permettono pertanto di procedere, con la presente decisione, alla liquidazione dei conti di tale organismo.
8)
A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità è a carico dello Stato membro interessato. L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono presentare alla Commissione, a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, una tabella certificata che attesti le conseguenze finanziarie a loro carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 stabilisce le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni.
9)
A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali il Regno Unito ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nel riepilogo di cui all'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in combinato disposto con l'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iv), del medesimo regolamento. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati al Regno Unito e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione.
10)
La presente decisione dovrebbe inoltre tenere conto degli importi ancora da imputare al Regno Unito in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2007-2013 del FEASR.
11)
L'articolo 36, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che i pagamenti intermedi sono effettuati purché sia rispettato l'importo globale del contributo finanziario programmato del FEASR. A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, quando il cumulo delle dichiarazioni di spesa supera il contributo totale programmato per un programma di sviluppo rurale, l'importo da pagare è limitato all'importo programmato, fatto salvo il massimale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. L'importo così limitato sarà oggetto di un rimborso successivo da parte della Commissione in seguito all'adozione del piano di finanziamento modificato o alla chiusura del periodo di programmazione.
12)
A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicate le decisioni successive eventualmente adottate dalla Commissione per escludere dal finanziamento dell'Unione spese non effettuate in conformità alle norme dell'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori del Regno Unito «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspection Directorate» e «Rural Payments Agency» per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2018.
Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da, o erogati al Regno Unito nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono indicati nell'allegato I.
Articolo 2
Per l'esercizio finanziario 2018, i conti dell'organismo pagatore del Regno Unito «Welsh Government» relativi alle spese inerenti ai programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020, come indicato nell'allegato II, non sono contemplati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione.
Articolo 3
Gli importi da imputare al Regno Unito in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2014-2020 e al periodo di programmazione 2007-2013 del FEASR sono indicati nell'allegato III della presente decisione.
Articolo 4
La presente decisione lascia impregiudicate eventuali future decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento dell'Unione spese non effettuate in conformità alle norme dell'Unione.
Articolo 5
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2019
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (
GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59
).
ALLEGATO I
SPESE LIQUIDATE DEL FEASR RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018, PER PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
IMPORTO CHE DEVE ESSERE RECUPERATO DALLO O EROGATO ALLO STATO MEMBRO, PER PROGRAMMA
Programmi approvati con spese dichiarate per il FEASR 2014-2020
(In euro)
SM
CCI
Spese 2018
Rettifiche
Totale
Importi non riutilizzabili
Importo accettato liquidato per l'esercizio finanziario 2018
Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario
Importo che deve essere recuperato dallo (–) o erogato allo (+) Stato membro
i
ii
iii = i + ii
iv
v = iii - iv
vi
vii = v - vi
UK
2014UK06RDRP001
341 029 324,58
0,00
341 029 324,58
0,00
341 029 324,58
340 987 294,18
42 030,40
UK
2014UK06RDRP002
17 901 684,45
0,00
17 901 684,45
0,00
17 901 684,45
17 901 330,80
353,65
UK
2014UK06RDRP003
127 217 147,23
0,00
127 217 147,23
0,00
127 217 147,23
127 388 490,41
- 171 343,18
ALLEGATO II
LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - FEASR
Elenco degli organismi pagatori e dei programmi i cui conti sono stati stralciati e formeranno oggetto di una decisione di liquidazione successiva
Stato membro
Organismo pagatore
Programma
Regno Unito
Welsh Government
2014UK06RDRP004
ALLEGATO III
LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - FEASR
Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013
Rettifiche relative al periodo di programmazione 2014-2020
Rettifiche relative al periodo di programmazione 2007-2013
Stato membro
Valuta
In valuta nazionale
In euro
In valuta nazionale
In euro
UK
(
*1
)
GBP
—
—
48 141,99
—
(
*1
)
Per gli organismi pagatori i cui conti sono stati stralciati, la riduzione di cui all'articolo 54, paragrafo 2, deve essere applicata allorché i conti sono proposti per la liquidazione.
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