Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0874/2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/874 della Commissione, del 22 maggio 2019, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2018 notificata con il numero C(2019) 3820

Pubblicato: 22/05/2019 In vigore dal: 22/05/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2019/874 della Commissione, del 22 maggio 2019, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2018 [notificata con il numero C(2019) 3820] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/874 of 22 May 2019 on the clearance of the accounts of the paying agencies of Member States concerning expenditure financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) for financial year 2018 (notified under document C(2019) 3820)

Testo normativo

28.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 140/115 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/874 DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 2019 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2018 [notificata con il numero C(2019) 3820] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( 1 ) , in particolare l'articolo 51, previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato. (2) A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e finisce il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2018 si dovrebbe tenere conto delle spese incorse dagli Stati membri tra il 16 ottobre 2017 e il 15 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ( 2 ) . (3) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a, ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, di detto regolamento devono essere determinati detraendo i pagamenti mensili erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dai pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti, o aggiungerlo agli stessi. (4) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro, anteriormente al 30 aprile 2019, le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie. (5) Per tutti gli organismi pagatori interessati, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi. (6) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ( 3 ) , gli eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre devono essere presi in considerazione al momento della decisione di liquidazione contabile. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso dei mesi suddetti del 2018 è stata effettuata al di là dei termini regolamentari. È quindi opportuno stabilire, con la presente decisione, le riduzioni corrispondenti. (7) La Commissione, a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ha già ridotto o sospeso alcuni pagamenti mensili per l'esercizio finanziario 2018 per inosservanza dei massimali o dei termini di pagamento o a causa di carenze nel sistema di controllo. Nella presente decisione la Commissione dovrebbe tener conto di tali importi ridotti o sospesi per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi o rimborsi di importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. Gli importi in questione possono essere esaminati, laddove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013. (8) A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero in seguito a irregolarità è a carico dello Stato membro interessato. L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono presentare alla Commissione a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata attestante gli importi a loro carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni. (9) A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbe essere a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali lo Stato membro decida di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nella relazione di sintesi di cui all'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in combinato disposto con l'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iv), del medesimo regolamento. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione. (10) Le riduzioni a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, di cui all'allegato I, colonna e), riguardano il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). Gli importi che devono essere imputati agli Stati membri a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione allo strumento temporaneo per lo sviluppo rurale (STSR) finanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) ( 4 ) figurano nell'allegato II. (11) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione lascia impregiudicate le ulteriori decisioni adottate dalla Commissione per escludere dal finanziamento dell'Unione le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) relative all'esercizio finanziario 2018. Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a, ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati negli allegati I e II della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento unionale le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2019 Per la Commissione Phil HOGAN Membro della Commissione ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza ( GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59 ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro ( GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18 ). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia ( GU L 5 del 9.1.2004, pag. 36 ). ALLEGATO I LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro SM 2018 - Spese/entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono Totale a + b Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario ( 1 ) Importi a carico a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 Totale comprensivo di riduzioni e sospensioni Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario Importo che deve essere recuperato dallo (–) o erogato allo (+) Stato membro ( 2 ) liquidati stralciati = spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale = totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili a b c = a + b d e f = c + d + e g h = f - g AT EUR 716 420 978,95 0,00 716 420 978,95 – 37 170,38 0,00 716 383 808,57 715 609 830,36 773 978,21 BE EUR 601 303 115,40 0,00 601 303 115,40 – 114 596,75 – 1 626,78 601 186 891,87 601 394 318,15 – 207 426,28 BG BGN 0,00 0,00 0,00 0,00 – 1 063 919,18 – 1 063 919,18 0,00 – 1 063 919,18 BG EUR 807 146 800,18 0,00 807 146 800,18 – 334 145,99 0,00 806 812 654,19 807 673 988,10 – 861 333,91 CY EUR 56 393 523,10 0,00 56 393 523,10 0,00 0,00 56 393 523,10 56 387 865,72 5 657,38 CZ CZK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CZ EUR 838 161 503,79 0,00 838 161 503,79 0,00 0,00 838 161 503,79 838 147 041,76 14 462,03 DE EUR 4 985 090 101,50 0,00 4 985 090 101,50 0,00 – 33 688,08 4 985 056 413,42 4 985 034 668,19 21 745,23 DK DKK 0,00 0,00 0,00 0,00 – 125 077,44 – 125 077,44 0,00 – 125 077,44 DK EUR 840 515 032,68 0,00 840 515 032,68 – 26 565,01 0,00 840 488 467,67 840 392 409,55 96 058,12 EE EUR 125 125 241,18 0,00 125 125 241,18 0,00 0,00 125 125 241,18 125 117 498,73 7 742,45 ES EUR 5 470 755 305,48 0,00 5 470 755 305,48 – 2 766 915,88 – 621 928,73 5 467 366 460,87 5 466 953 232,06 413 228,81 FI EUR 528 528 562,98 0,00 528 528 562,98 – 161 352,27 – 28 687,91 528 338 522,80 528 456 887,44 – 118 364,64 FR EUR 7 648 093 429,39 0,00 7 648 093 429,39 – 6 120 649,32 – 460 572,15 7 641 512 207,92 7 656 033 220,25 – 14 521 012,33 EL EUR 2 011 103 975,47 0,00 2 011 103 975,47 – 3 028 436,21 – 1 638 086,99 2 006 437 452,27 2 008 075 711,50 – 1 638 259,23 HR HRK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HR EUR 247 188 806,71 0,00 247 188 806,71 – 6 040,18 0,00 247 182 766,53 247 212 246,42 – 29 479,89 HU HUF 0,00 0,00 0,00 0,00 – 135 165 891,00 – 135 165 891,00 0,00 – 135 165 891,00 HU EUR 1 295 635 431,84 0,00 1 295 635 431,84 – 6 020 231,35 0,00 1 289 615 200,49 1 289 615 200,46 0,03 IE EUR 1 223 596 530,54 0,00 1 223 596 530,54 – 62 608,10 – 21 661,81 1 223 512 260,63 1 222 580 002,15 932 258,48 IT EUR 4 103 975 978,84 0,00 4 103 975 978,84 – 28 260 620,76 – 2 680 831,62 4 073 034 526,46 4 073 733 454,03 – 698 927,57 LT EUR 486 858 049,12 0,00 486 858 049,12 – 15 736,20 – 360,43 486 841 952,49 486 843 109,25 – 1 156,76 LU EUR 33 289 659,49 0,00 33 289 659,49 0,00 – 3 565,63 33 286 093,86 33 238 794,75 47 299,11 LV EUR 236 722 594,21 0,00 236 722 594,21 – 25,73 – 5 168,56 236 717 399,92 236 722 568,48 – 5 168,56 MT EUR 5 242 305,77 0,00 5 242 305,77 0,00 – 188,03 5 242 117,74 5 242 197,66 – 79,92 NL EUR 771 773 154,17 0,00 771 773 154,17 – 598 043,02 – 30 577,93 771 144 533,22 771 207 737,79 – 63 204,57 PL PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 – 404 820,57 – 404 820,57 0,00 – 404 820,57 PL EUR 3 307 605 902,16 0,00 3 307 605 902,16 – 1 032 358,05 0,00 3 306 573 544,11 3 306 631 578,16 – 58 034,05 PT EUR 741 596 343,22 0,00 741 596 343,22 – 357 889,15 – 1 149 963,88 740 088 490,19 740 070 095,58 18 394,61 RO RON 0,00 0,00 0,00 0,00 – 1 046 041,22 – 1 046 041,22 0,00 – 1 046 041,22 RO EUR 1 766 218 852,60 0,00 1 766 218 852,60 – 10 850 789,64 0,00 1 755 368 062,96 1 768 957 065,95 – 13 589 002,99 SE SEK 0,00 0,00 0,00 0,00 – 142 754,87 – 142 754,87 0,00 – 142 754,87 SE EUR 697 300 129,50 0,00 697 300 129,50 – 339 025,48 0,00 696 961 104,02 696 962 292,44 – 1 188,42 SI EUR 141 823 320,05 0,00 141 823 320,05 0,00 0,00 141 823 320,05 141 823 320,05 0,00 SK EUR 445 619 721,44 0,00 445 619 721,44 – 2 527 026,73 0,00 443 092 694,71 443 092 226,31 468,40 SM Spese ( 3 ) Entrate con destinazione specifica ( 3 ) Articolo 54, paragrafo 2 (= e) Totale (=h) 05 07 01 06 6701 6702 i j k l = i+j+k AT EUR 773 978,21 0,00 0,00 773 978,21 BE EUR 0,00 – 205 799,50 – 1 626,78 – 207 426,28 BG BGN 0,00 0,00 – 1 063 919,18 – 1 063 919,18 BG EUR 0,00 – 861 333,91 0,00 – 861 333,91 CY EUR 17 353,45 – 11 696,07 0,00 5 657,38 CZ CZK 0,00 0,00 0,00 0,00 CZ EUR 14 462,03 0,00 0,00 14 462,03 DE EUR 57 166,41 – 1 733,10 – 33 688,08 21 745,23 DK DKK 0,00 0,00 – 125 077,44 – 125 077,44 DK EUR 96 058,12 0,00 0,00 96 058,12 EE EUR 7 742,45 0,00 0,00 7 742,45 ES EUR 1 035 157,54 0,00 – 621 928,73 413 228,81 FI EUR 0,00 – 89 676,73 – 28 687,91 – 118 364,64 FR EUR 0,00 – 14 060 440,18 – 460 572,15 – 14 521 012,33 EL EUR 0,00 – 172,24 – 1 638 086,99 – 1 638 259,23 HR HRK 0,00 0,00 0,00 0,00 HR EUR 0,00 – 29 479,89 0,00 – 29 479,89 HU HUF 0,00 0,00 – 135 165 891,00 – 135 165 891,00 HU EUR 0,03 0,00 0,00 0,03 IE EUR 953 920,29 0,00 – 21 661,81 932 258,48 IT EUR 1 981 904,05 0,00 – 2 680 831,62 – 698 927,57 LT EUR 0,00 – 796,33 – 360,43 – 1 156,76 LU EUR 50 864,74 0,00 – 3 565,63 47 299,11 LV EUR 0,00 0,00 – 5 168,56 – 5 168,56 MT EUR 108,13 – 0,02 – 188,03 – 79,92 NL EUR 0,00 – 32 626,64 – 30 577,93 – 63 204,57 PL PLN 0,00 0,00 – 404 820,57 – 404 820,57 PL EUR 0,00 – 58 034,05 0,00 – 58 034,05 PT EUR 1 168 358,49 0,00 – 1 149 963,88 18 394,61 RO RON 0,00 0,00 – 1 046 041,22 – 1 046 041,22 RO EUR 0,00 – 13 589 002,99 0,00 – 13 589 002,99 SE SEK 0,00 0,00 – 142 754,87 – 142 754,87 SE EUR 0,00 – 1 188,42 0,00 – 1 188,42 SI EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 SK EUR 468,40 0,00 0,00 468,40 NB: Nomenclatura 2019: 05 07 01 06, 6701, 6702 ( 1 ) Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per l'inosservanza dei termini di pagamento fissati nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2018 e altre riduzioni nel contesto dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013. ( 2 ) Per il calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro, la base presa in esame è il totale della dichiarazione annuale delle spese liquidate (colonna a) o il totale delle dichiarazioni mensili delle spese stralciate (colonna b). Tasso di cambio applicabile: articolo 11, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione. ( 3 ) LB 05 07 01 06 è suddivisa tra le rettifiche negative che diventano entrate con destinazione specifica nella LB 67 01 e le rettifiche positive a favore degli SM che sono ora inserite sul versante delle spese 05 07 01 06, a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013. ALLEGATO II LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 — FEAGA Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 ( 1 ) Stato membro Valuta in valuta nazionale in euro AT EUR BE EUR BG BGN CY EUR — — CZ CZK 3 149 709,47 — DE EUR DK DKK EE EUR — — ES EUR FI EUR FR EUR EL EUR HR HRK HU HUF 11 329 127,00 — IE EUR IT EUR LT EUR — 79 900,38 LU EUR LV EUR — 64 214,94 MT EUR — — NL EUR PL PLN 614 231,29 — PT EUR RO RON SE SEK SI EUR — — SK EUR — 164 867,37 ( 1 ) Solo le rettifiche relative all'STSR sono comunicate nel presente allegato.

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