Decisione (UE) 2025/961 del Consiglio, del 12 maggio 2025, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2024-2029)
Decisione (UE) 2025/961 del Consiglio, del 12 maggio 2025, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2024-2029)
EN: Council Decision (EU) 2025/961 of 12 May 2025 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea-Bissau (2024–2029)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/961
21.5.2025
DECISIONE (UE) 2025/961 DEL CONSIGLIO
del 12 maggio 2025
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2024-2029)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente alla decisione (UE) 2024/2588 del Consiglio
(
2
)
il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2024-2029) («protocollo») è stato firmato il 18 settembre 2024, con riserva della sua conclusione in data successiva.
(2)
Scopo del protocollo è permettere alle navi dell’Unione di esercitare le loro attività di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau e consentire all’Unione e alla Guinea-Bissau di collaborare strettamente per continuare a favorire lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Guinea-Bissau. Tale cooperazione contribuisce anche alla creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
(3)
È opportuno approvare il protocollo a nome dell’Unione.
(4)
Conformemente ai trattati, la Commissione dovrebbe procedere alla notifica prevista all’articolo 20 del protocollo.
(5)
L’accordo istituisce, all’articolo 10 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau
(
3
)
(«accordo»), una commissione mista incaricata di controllare l’applicazione dell’accordo e del protocollo. Tale commissione ha il potere di approvare determinate modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno conferire alla Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, il potere di approvarle a nome dell’Unione secondo una procedura semplificata.
(6)
La posizione dell’Unione sulle modifiche proposte del protocollo dovrebbe essere stabilita dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non vi si opponga.
(7)
Conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso il proprio parere il 27 agosto 2024,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2024-2029) («protocollo») è approvato a nome dell’Unione.
Articolo 2
La Commissione procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 20 del protocollo, per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dal protocollo
(
5
)
.
Articolo 3
Conformemente alle disposizioni e condizioni riportate nell’allegato della presente decisione, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita dall’articolo 10 dell’accordo.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
B. NOWACKA
(
1
)
Approvazione del 2 aprile 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(
2
)
Decisione (UE) 2024/2588 del Consiglio, del 10 settembre 2024, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2024-2029) (
GU L, 2024/2588, 3.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2588/oj
).
(
3
)
GU L 342 del 27.12.2007, pag. 5
.
(
4
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
).
(
5
)
La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
dal segretariato generale del Consiglio.
ALLEGATO
PROCEDURA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL PROTOCOLLO DA ADOTTARE DA PARTE DELLA COMMISSIONE MISTA
Nei casi in cui la commissione mista sia invitata ad adottare modifiche del protocollo conformemente all’articolo 10 dell’accordo e all’articolo 16 del protocollo, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, alle condizioni che seguono.
1)
La Commissione provvede affinché l’approvazione a nome dell’Unione:
a)
sia conforme agli obiettivi della politica comune della pesca;
b)
sia compatibile con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri;
c)
tenga conto dei dati statistici, biologici e di altro tipo più recenti e pertinenti trasmessi alla Commissione.
2)
Prima di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, la Commissione le sottopone al Consiglio con sufficiente anticipo rispetto alla riunione pertinente della commissione mista.
3)
Il Consiglio valuta la conformità delle modifiche proposte ai criteri di cui al punto 1.
4)
A meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco del Consiglio conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea non si opponga alle modifiche proposte, la Commissione le approva a nome dell’Unione. In presenza di tale minoranza di blocco, la Commissione respinge, a nome dell’Unione, le modifiche proposte.
5)
Qualora, nel corso di riunioni successive della commissione mista, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, secondo la procedura di cui ai punti 2, 3 e 4, affinché la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi elementi.
6)
La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
e la presentazione di eventuali proposte necessarie alla sua attuazione.
Per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo conformemente all’articolo 10 dell’accordo e all’articolo 16 del protocollo, la posizione da adottare da parte dell’Unione in sede di commissione mista è determinata conformemente ai trattati e alle prassi operative consolidate.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/961/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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