Decisione UE In vigore

Decisione UE 0968/2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/968 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa all'avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati sul DNA

Pubblicato: 06/06/2019 In vigore dal: 06/06/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2019/968 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa all'avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati sul DNA EN: Council Implementing Decision (EU) 2019/968 of 6 June 2019 on the launch of automated data exchange with regard to DNA data in the United Kingdom

Testo normativo

13.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 156/8 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/968 DEL CONSIGLIO del 6 giugno 2019 relativa all'avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati sul DNA IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ( 1 ) , in particolare l'articolo 33, visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nel diritto nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione. (2) L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio ( 3 ) dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota. (3) Il Regno Unito ha informato il segretariato generale del Consiglio riguardo agli schedari nazionali di analisi del DNA cui vengono applicati gli articoli da 2 a 6 della decisione 2008/615/GAI, e riguardo alle condizioni che disciplinano la consultazione automatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, della medesima decisione. (4) A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati. (5) Il Regno Unito ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati sul DNA. (6) Il Regno Unito ha effettuato con successo un'esperienza pilota con l'Austria e la Germania. (7) Una visita di valutazione ha avuto luogo nel Regno Unito e il gruppo di valutazione austriaco, tedesco e francese ha redatto una relazione al riguardo che è stata trasmessa al gruppo di lavoro competente del Consiglio. (8) È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati sul DNA. (9) L'11 ottobre 2018 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che il Regno Unito ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI. Inoltre il Consiglio ha chiesto al Regno Unito di rivedere, entro 12 mesi dall'avvio dello scambio automatizzato di dati, la sua politica di esclusione dei profili di sospetti dagli scambi automatizzati di dati sul DNA, alla luce dell'esperienza operativa acquisita con lo scambio di dati sul DNA in ambito Prüm e delle spiegazioni contenute nella relazione sulla visita di valutazione. (10) Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di dati sul DNA, il Regno Unito dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI. Tuttavia, data l'importanza pratica e operativa dell'inclusione dei profili di sospetti negli scambi automatizzati di dati sul DNA per la sicurezza pubblica, segnatamente per la lotta contro il terrorismo e la criminalità transfrontaliera, il Regno Unito dovrebbe rivedere la sua politica sullo scambio di profili di sospetti. Se l'esperienza operativa acquisita con lo scambio di dati sul DNA in ambito Prüm nei primi 12 mesi non dovesse portare il Regno Unito a notificare al Consiglio di aver riveduto la sua politica, il Consiglio dovrebbe rivalutare la situazione ai fini della continuazione o della cessazione dello scambio automatizzato di dati sul DNA in ambito Prüm con il Regno Unito. (11) L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione della decisione stessa, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste da tale decisione. (12) Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa all'avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati sul DNA al fine di consentire a tale Stato membro di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI. (13) La Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Ai fini della consultazione automatizzata e del raffronto dei dati sul DNA, il Regno Unito può ricevere e trasmettere dati personali a norma degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 14 giugno 2019. Articolo 2 Entro il 15 giugno 2020, il Regno Unito deve completare una revisione della sua politica di esclusione dei profili di sospetti dallo scambio automatizzato di dati sul DNA. Se, entro la data di cui al primo comma, il Regno Unito non ha notificato al Consiglio che mette a disposizione il DNA di sospetti conformemente alla decisione 2008/615/GAI, il Consiglio rivaluta, entro tre mesi, la situazione riguardo alla continuazione o cessazione dello scambio di dati sul DNA con il Regno Unito. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . La presente decisione si applica conformemente ai trattati. Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2019 Per il Consiglio La presidente A. BIRCHALL ( 1 ) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1 . ( 2 ) Parere del 12 marzo 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). ( 3 ) Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ( GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12 ).

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