Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0985/2023

Decisione di esecuzione (UE) 2023/985 della Commissione del 15 maggio 2023 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia notificata con il numero C(2023) 3325 (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 15/05/2023 In vigore dal: 15/05/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2023/985 della Commissione del 15 maggio 2023 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia [notificata con il numero C(2023) 3325] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2023/985 of 15 May 2023 concerning certain interim emergency measures relating to African swine fever in Italy (notified under document C(2023) 3325) (Only the Italian text is authentic) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

22.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 134/63 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/985 DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 2023 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia [notificata con il numero C(2023) 3325] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l’articolo 259, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. (2) In caso di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi in altri stabilimenti di suini detenuti e nei suini selvatici. (3) Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra le norme da applicare in materia di controllo in relazione alle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ( 3 ) . In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa la peste suina africana, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure nella zona interessata. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. (4) Gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono anche l’adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici. Più precisamente tali disposizioni prevedono l’istituzione di una zona infetta e il divieto di movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale. (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione ( 4 ) stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana. In particolare, l’articolo 3, lettera a), di detto regolamento di esecuzione prevede, in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687. (6) In caso di focolaio di tale malattia in suini selvatici in un’area di uno Stato membro, l’articolo 3, lettera b), del suddetto regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede anche l’istituzione di una zona infetta conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687. Inoltre, l’articolo 6 del medesimo regolamento di esecuzione prevede che l’area sia inserita nell’elenco di cui all’allegato I, parte II, di tale regolamento come zona soggetta a restrizioni II e che la zona infetta, istituita conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687, sia adeguata senza indugio in modo da comprendere almeno la pertinente zona soggetta a restrizioni II. Le misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 comprendono, tra l’altro, il divieto di movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone. (7) L’Italia ha informato la Commissione in merito all’attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio in seguito alla conferma, in data 12 maggio 2023, di un focolaio della malattia in suini detenuti nella regione Calabria e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, in cui si applicano le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 per prevenire l’ulteriore diffusione della malattia. (8) L’Italia ha inoltre informato la Commissione, in data 11 maggio 2023, in merito a diversi focolai di peste suina in suini selvatici nella regione Calabria. L’autorità competente di tale Stato membro ha di conseguenza istituito una zona infetta conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. (9) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che la zona soggetta a restrizioni, che comprende la zona di protezione e quella di sorveglianza, e la zona infetta in relazione alla peste suina africana in Italia siano definite a livello dell’Unione, in collaborazione con detto Stato membro. (10) Al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della peste suina africana, in attesa che l’area dell’Italia interessata da detti recenti focolai nei suini selvatici sia inserita nell’elenco di cui all’allegato I, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 come zona soggetta a restrizioni II, è opportuno che le misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al medesimo regolamento, applicabili ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone, si applichino, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, anche ai movimenti delle medesime partite dalla zona infetta istituita dall’Italia a seguito di tali recenti focolai. (11) Di conseguenza tale zona infetta dovrebbe essere inserita nell’elenco di cui all’allegato della presente decisione ed essere sottoposta alle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana che si applicano alle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Tuttavia, a causa di questa nuova situazione epidemiologica della peste suina africana e tenuto conto dell’accresciuto rischio immediato di un’ulteriore diffusione della malattia, i movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti dalla zona infetta verso altri Stati membri e paesi terzi non dovrebbero essere autorizzati, conformemente al suddetto regolamento di esecuzione. Anche la durata della definizione della zona infetta dovrebbe essere stabilita dalla presente decisione. (12) Al fine di mitigare i rischi derivanti dai recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici in Italia, è pertanto opportuno che fino al termine ultimo di applicazione della presente decisione l’Italia non autorizzi i movimenti di partite di suini detenuti nella zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi. (13) Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le misure di cui alla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima. (14) Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che la zona infetta in Italia sia istituita immediatamente e inserita nell’elenco di cui all’allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tale zona. (15) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’Italia provvede affinché: a) sia istituita immediatamente in Italia una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo; b) la zona di protezione e la zona di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione di esecuzione; c) una zona infetta in relazione alla peste suina africana sia istituita in Italia, conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all’articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, e comprenda almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 L’Italia provvede affinché nelle aree elencate nell’allegato della presente decisione come zona infetta, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, si applichino le misure speciali di controllo della peste suina africana applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Articolo 3 L’Italia provvede affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate nell’allegato come zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi. Articolo 4 La presente decisione si applica fino al 12 agosto 2023. Articolo 5 L’Italia è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2023 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 ( GU L 79 del 17.3.2023, pag. 65 ). ALLEGATO Aree istituite come zona soggetta a restrizioni in Italia di cui all’articolo 1 Termine ultimo di applicazione Zona di protezione La parte della regione Calabria compresa entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate: lat. 38.070938, long. 15.946858 12.8.2023 Zona di sorveglianza La parte della regione Calabria compresa entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate: lat. 38.070938, long. 15.946858 Zone istituite come zona infetta in Italia di cui all’articolo 1 Termine ultimo di applicazione Regione Calabria nella provincia di Reggio Calabria: Cardeto, Motta San Giovanni, Montebello Ionico, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Sant’Alessio in Aspromonte, Sinopoli, San Roberto, San Lorenzo, San Procopio, Roghudi, Palmi, Melito di Porto Salvo, Laganadi, Calanna, Roccaforte di Greco, Melicucco, Santo Stefano in Aspromonte, Seminara, Reggio Calabria, Scilla, Cosoleto, Delianuova, Condofuri, Bagaladi, Bagnara Calabra. 12.8.2023

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